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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 693 del 15/03/2012


D'ALIA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

i dati statistici confermano l'essenziale contributo offerto dalla magistratura onoraria alla giurisdizione. Si tratta di una preziosa risorsa che, in tempi brevi, dovrà trovare una più adeguata collocazione nell'ambito dell'ordinamento giudiziario attraverso una riforma radicale ed un riordino dei ruoli, che non merita di essere ulteriormente differito. Un riconoscimento espresso del ruolo della magistratura onoraria è costituito dalle varie ipotesi di riforma e regolamentazione della stessa depositate in Parlamento, in attesa della riforma organica prevista ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

il legislatore ha riconosciuto ai giudici onorari di tribunale (GOT) ed ai vice procuratori onorari (VPO) un ruolo importante in quanto già nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione si prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, nel ruolo civile ed in quello penale. Questi sono avvocati arruolati a mezzo domanda valutata dal Consiglio giudiziario con nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. Tale funzione di complemento inizialmente aveva un'utilizzazione limitata alla mera supplenza del magistrato togato in caso di sua assenza o impedimento. L'enorme mole del contenzioso e la carenza di magistrati togati nel tempo hanno reso la figura indispensabile all'esercizio del potere giurisdizionale e quell'intervento, una volta a carattere saltuario, è ora diventato stabile;

tuttavia, se il giudice di pace ha un grado giurisdizionale proprio con una ben definita competenza per valore e materia, i GOT e VPO agiscono di concerto con i magistrati di tribunale e, nell'esercizio delle funzioni, hanno il medesimo potere giurisdizionale e sono sottoposti alle medesime sanzioni disciplinari. I VPO sostengono l'accusa nell'80 per cento dei processi penali innanzi al tribunale monocratico ed il 100 per cento in quelli innanzi ai giudici di pace. I GOT agiscono sia nel ruolo civile che in quello penale, con un carico di lavoro che varia dall'80 per cento del monocratico al 100 per cento delle esecuzioni civili, che tuttavia varia da sede a sede e che talvolta implica la totale sostituzione del magistrato nel tribunale monocratico;

il magistrato onorario (GOT e VPO) percepisce una mera indennità ad udienza. La cadenza media di udienze è di 8 al mese; tale servizio è reso inoltre in assenza di qualsiasi forma previdenziale, assistenziale e di indennità di maternità;

l'esercizio della funzione giurisdizionale comporta in più l'incompatibilità con la professione forense. Ad esempio, colui che ricopre la carica di giudice onorario presso il tribunale di un capoluogo non può esercitare l'avvocatura nello stesso tribunale. Se questa incompatibilità è ragionevole, tuttavia inibisce l'esercizio di un'attività che potrebbe essere integrativa dal punto di vista economico, soprattutto alla luce del contenuto riconoscimento economico all'attività stessa;

sono state presentate delle proposte di riforma in Parlamento che, tra le altre cose, definiscono, per quanto concerne il profilo retributivo-funzionale, in modo chiaro e preciso quelli che sono i diritti e i doveri del professionista chiamato a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie (obbligo di garantire la presenza in ufficio o in udienza per un determinato numero di giorni con il riconoscimento contestuale di un'indennità fissa previdenziale omogenea per tutte le figure di magistrato onorario: dunque, indennità elargibile anche in periodi di maternità o di malattia; attribuzione di un'indennità variabile in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto; eventuale regime di incompatibilità distrettuale con l'esercizio della professione; previsione di un obbligo di formazione continua ed infine attribuzione di una quota fissa di posti riservati nel concorso in magistratura e non diversamente assegnabili);

alla carenza legislativa e all'assenza di una normativa di riferimento si è ritenuto di sopperire ad oggi solo con l'emanazione di alcune circolari ministeriali, a giudizio dell'interrogante estremamente contraddittorie,

si chiede di sapere:

quanti siano i GOT attualmente in servizio e se esista una statistica relativa alla loro partecipazione alle udienze ed al lavoro svolto in materia sia civile che penale;

se non si intenda procedere, in tempi brevi, all'adozione di provvedimenti che colmino il vuoto normativo in materia, disciplinando i profili retributivi-funzionali di una professionalità che merita dignità per l'esercizio svolto al servizio del sistema giustizia, nell'ambito dell'auspicabile più ampia riforma e regolamentazione della magistratura onoraria.

(4-07104)