Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (605 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 693 del 15/03/2012


PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea;

gli Stati membri dell'UE sono obbligati a perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 90 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di trasporti (già art. 70 del Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE), al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza;

l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rubricato "Servizio di noleggio con conducente", disponeva, nel suo testo originario, che "Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco";

tale articolo, sostituito dall'articolo 29, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 14 del 2009, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dispone che "1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

il successivo articolo 11, rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente", disponeva nel suo testo originario, per quanto di interesse in questa sede, che "2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4. (…) 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse";

tale articolo, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 1-quater, lettere d) e e), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, dispone che: «1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. 5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercitato ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri»;

la legge della Regione Lazio n. 58 del 26 ottobre 1993, concernente le "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21", disponeva analogamente ai sensi degli articoli 5 e 10;

in particolare, l'articolo 5, rubricato "Servizio di noleggio con conducente", stabilisce ora, nel testo sostituito dall'articolo 58 della legge regionale Lazio del 28 dicembre 2006, n. 27, che "Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse";

l'articolo 10, rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente", dispone, inoltre, nel testo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 14 febbraio 2005, che "2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, dall'articolo 5, comma 1-bis, dall'articolo 5-bis e dall'articolo 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale";

considerato che:

dalla normativa nazionale e regionale, pertanto, deriva che, da un lato, lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse che possono essere situate esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e, dall'altro, che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla suddetta rimessa, o comunque all'interno del territorio comunale, con ritorno alla stessa;

la normativa nazionale e regionale parrebbe in contrasto con il disposto di cui agli articoli 49 e 54 TFUE (già articoli 43 e 48 TCE), norme ad efficacia diretta aventi ad oggetto il diritto di stabilimento e con il disposto di cui all'articolo 26 TFUE (già articolo 14 TCE), avente ad oggetto le misure finalizzate all'instaurazione del mercato interno conformemente, tra l'altro, alle disposizioni in materia di trasporto;

sembra rinvenibile nella predetta normativa altresì una violazione della Carta costituzionale, in particolare degli articoli 1, 3, 16, 41, 117, comma quarto, e 120 della Costituzione;

considerato inoltre che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), all'art. 36, a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, dispone che: «2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio"; b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati"; c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente"». Ne consegue che gli articoli 3 e 11 della legge n. 21 del 1992 non sono quindi stati modificati;

è opportuno rilevare che, in diverse sedi, sono stati sollevati dubbi in ordine alla legittimità delle innovative disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, atteso che, da un lato, è in corso di esame presso la Camera dei deputati la riforma della disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui agli Atti Camera n. 1971 e n. 3694, e, dall'altro, il Servizio studi della Camera dei deputati, nell'ambito dell'istruttoria relativa al procedimento di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe n. 225 del 2010, ha avuto modo di rilevare, nella relazione illustrativa, in data 17 febbraio 2011, per quanto di interesse, nella parte concernente la proroga del termine per l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, prorogato con l'articolo 51, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, come la detta innovativa disciplina presentasse "notevoli elementi di criticità sia per il profilo costituzionale che per il profilo comunitario";

il servizio di noleggio con conducente appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; in particolare, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;

tale forma di servizio non trova, in sede comunitaria, un'apposita e puntuale disciplina: pertanto, atteso che esso si inserisce nell'ambito del trasporto di persone, è a questa materia, nello specifico, che occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei principi regolatori nonché della relativa disciplina;

nel settore dei trasporti (che costituiscono un elemento necessario ai fini della realizzazione del mercato interno di cui all'articolo 26 TFUE) trovano piena applicazione le norme comunitarie sul cosiddetto diritto di stabilimento e sulla concorrenza, in base alle quali gli Stati membri e le loro articolazioni interne - in Italia, Regioni Comuni e Provincie - incontrano una serie di limiti nell'adozione delle normative di settore e nei relativi atti amministrativi, che non possono essere in conflitto con la disciplina comunitaria, e che, in caso di contrasto, devono essere disapplicati;

ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE, già articoli 43 e 48 Trattato CE, contenute nel Capo II relativo al diritto di stabilimento (norme dotate di efficacia diretta all'interno del nostro ordinamento italiano) le restrizioni alla libertà di trasferimento delle imprese di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato sono vietate e tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di succursali o filiali;

è da rilevare inoltre che gli Stati membri sono obbligati a perseguire gli obiettivi del TCE in materia di trasporti (art. 70), oggi articolo 90 TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza;

per questa ragione i trasporti costituiscono indubbiamente uno strumento decisivo per la realizzazione della libertà di circolazione delle merci e delle persone, tanto è vero che, sulla base dell'art. 71 TCE, è stato adottato, tra gli altri, il regolamento (CEE) n. 2454/1992 che, nel prevedere la liberalizzazione dei trasporti nel mercato unico, consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro, e da questo autorizzati ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori,di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento nonché il successivo regolamento (CE) n. 12/1998 relativo, in particolare, ai vettori di autobus;

ne consegue che qualsiasi misura nazionale, sia legislativa sia amministrativa, che crea discriminazioni tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Paesi membri, viene considerata contrastante con il diritto comunitario e, in virtù del primato di quest'ultimo sul diritto interno, non può trovare applicazione. Si tratta di un sistema rivolto agli Stati perché non rendano gli effetti delle varie disposizioni che regolano la materia dei trasporti meno favorevoli per i vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali;

ciò che si vuole evitare è che siano emanate norme interne rivolte a discriminare, anche indirettamente, imprese di trasporto di altri Paesi membri, ed infatti la giurisprudenza comunitaria, in base alle norme sulla concorrenza ritenute applicabili in questa materia, configura la violazione dell'art. 72 TCE, ora articolo 92 TFUE, nel caso in cui uno Stato renda più sfavorevole la condizione degli operatori di altri paesi membri rispetto ai propri;

l'inerenza alla normativa sulla concorrenza, inoltre, rende applicabile alla materia i relativi principi, dai quali discendono doveri e responsabilità per gli Stati membri;

in particolare l'operatività deve essere riferita al combinato disposto degli articoli 3 Trattato sull'Unione - TUE, 3,4,5, e 6 del TFUE (già articoli 2 e 3 lett. g), del TCE), articolo 4, par. 3, del TUE e articoli 101 e 102 del TFUE (già articoli 81 e 82 TCE), secondo cui gli Stati membri sono obbligati a non adottare né mantenere misure idonee a rendere prive di effetto le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

ritenuto che:

la normativa nazionale richiamata - nella parte in cui dispone sostanzialmente che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa e l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni, non solo appare in contrasto con l'articolo 49 TFUE, dal quale conseguirebbe il pieno diritto delle imprese costituite all'interno di uno Stato membro di avere una sede secondaria in un altro Paese con il conseguente divieto di operare discriminazioni in base alla nazionalità nei confronti degli operatori stabili a titolo secondario sul territorio dello Stato medesimo, ma sembra anche contenere misure che ostacolano la concorrenza effettiva degli operatori nell'ambito del mercato dei trasporti;

in particolare la normativa obbligherebbe il cliente a scegliere il noleggiatore non in base ai criteri tipici di un sistema effettivamente concorrenziale (quale ad esempio il rapporto qualità/prezzo), bensì sulla base del mero criterio territoriale che favorisce in maniera artificiosa determinati operatori a scapito di altri, e quindi finisce per impedire la realizzazione di un mercato efficiente;

a titolo meramente esemplificativo gli operatori di comuni piccoli del Lazio potrebbero prelevare clienti esclusivamente nel territorio del detto comune (dovendosi considerare ai fini dell'attività il numero minore di persone residenti sul territorio comunale nonché le caratteristiche della relativa potenziale clientela), e non potrebbero, invece, prelevare nell'ambito di Roma che, date le dimensioni nonché le caratteristiche, costituisce, indubbiamente, un mercato estremamente valido ed appetibile per il servizio;

appare al riguardo che la normativa cui ci si riferisce sia espressione di una politica in materia di trasporti di persone su strada che si pone in antitesi con i richiamati principi comunitari nella materia;

secondo quanto riferito all'interrogante si sono già verificati diversi casi di sospensione di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio auto da rimessa con conducente per la riscontrata violazione dei citati articoli 3 e 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e degli articoli 5 e 10 della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;

in data 5 marzo 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, con ordinanza ha disposto la remissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché dia riscontro ai seguenti quesiti: a) se gli articoli 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 e 6 TUE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2454/1992 e il regolamento (CE) n. 12/1998 ostino all'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che "3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione." e che "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni"; b) se gli articoli 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 e 6 TUE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2454/1992 e il regolamento (CE) n. 12/1998 ostino all'applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nella parte in cui dispongono rispettivamente che "Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e che "il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale";

ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno intervenire in materia e verificare la legittimità della normativa in discussione ancora prima dell'intervento della Corte di giustizia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali misure urgenti di competenza intenda adottare, laddove ne ravvisi la necessità, al fine di rendere la normativa in questione conforme ai richiamati principi comunitari, anche intervenendo affinché vengano predisposte opportune modifiche legislative.

(4-07102)