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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 693 del 15/03/2012


MASCITELLI, BELISARIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la Società europea veicoli leggeri (SEVEL) è una società automobilistica nata nel 1978 come joint-venture fra la Fiat Group Automobiles (la divisione automobilistica del gruppo FIAT, che al tempo della fondazione della SEVEL era denominata FIAT Auto SpA) ed il gruppo PSA e si occupa, in Italia, della produzione dei veicoli commerciali e di alcuni monovolume con marchio FIAT, FIAT Professional e Lancia;

la SEVEL attualmente dispone in Europa di due impianti produttivi di cui uno ad Atessa (Chieti) denominato "SEVEL-Sud";

nel 2006 quasi 400 lavoratori vennero assunti da SEVEL, con contratti a tempo determinato; nel 2007 con un apposito accordo sindacale ne è stata prevista la stabilizzazione con il passaggio a contratti a tempo indeterminato;

allo scadere dell'ultimo contratto tali lavoratori, invece di essere stabilizzati, venivano nuovamente assunti con contratto a tempo determinato ed allo scadere di questo (tra la fine di dicembre 2008 e l'inizio di gennaio 2009), con il sopraggiungere della crisi economica, non venivano riassunti, mentre contemporaneamente SEVEL procedeva alla conferma di altri 300 lavoratori già assunti con contratti di apprendistato;

circa 150 tra i lavoratori non stabilizzati decisero di impugnare la mancata trasformazione del contratto davanti al giudice del lavoro presso il competente tribunale di Lanciano (Chieti);

nel 2011 la SEVEL decideva di procedere a nuove assunzioni con contratti atipici: tuttavia gli ex lavoratori a tempo determinato sono stati di fatto ignorati e solo pochi tra essi sono stati riassunti nuovamente, ma tra questi non figurava nessuno di coloro che avevano presentato ricorso al giudice del lavoro;

il 12 gennaio 2012 il giudice del lavoro ha emesso la sentenza di primo grado per i primi due ricorrenti e, alcuni giorni dopo, per altri tre ricorrenti condannando la SEVEL al reintegro di questi cinque lavoratori, alla trasformazione del loro contratto in assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento in loro favore del periodo che va dal giorno del licenziamento (mancata trasformazione del contratto) al giorno del reintegro;

considerato che:

in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto collegato lavoro), di fatto la SEVEL dovrà risarcire ai lavoratori solo sei mensilità e non tutto il periodo tra il licenziamento ed il reintegro, come invece previsto dalla sentenza, arrecando dunque un ulteriore danno ai lavoratori ingiustamente lasciati senza lavoro;

la SEVEL, ad oggi, di fatto non ha ancora proceduto ad applicare la sentenza di reintegro poiché pur versando il salario ai lavoratori non permette loro di recarsi al lavoro;

la Fiat, come peraltro ha essa stessa pubblicamente ammesso, sta operando nello stesso modo in cui ha operato nel caso dei tre operai licenziati dallo stabilimento di Melfi (Potenza), ovvero si rifiuta di applicare la sentenza fino al giudizio definitivo;

nel caso dei lavoratori della SEVEL non sussiste neppure la giustificazione della mancanza di rapporto di fiducia tra le due parti, in quanto tale situazione si è venuta a determinare per errata applicazione dei contratti e delle leggi vigenti da parte dell'azienda e i lavoratori mai sono venuti meno ai propri doveri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative il Governo intenda mettere in campo al fine di conoscere il piano industriale e affinché la Fiat mantenga comunque vincoli e garanzie a tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto in un territorio come quello della provincia di Chieti, già pesantemente penalizzato dalla chiusura di diverse realtà industriali;

se non intenda urgentemente impegnarsi, e con quali iniziative intenda farlo, per fornire un adeguato sostegno al reddito dei lavoratori delle piccole e grandi aziende in crisi e per risolvere l'emergenza clamorosa che si vive in val di Sangro.

(3-02729)