Allegato B
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica sui disegni di legge nn. 1843 e 978
Presidente, colleghi, come noto, il personale del Ministero degli affari esteri, assunto localmente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legge 103 del 2000, è da ritenersi a tutti gli effetti personale civile della pubblica amministrazione, in linea con le previsioni dell'articolo 93, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, sostituito dall'articolo 11 della legge n. 109 del 2003, che recita: «Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».
Pertanto al personale in questione sono applicabili le seguenti norme di legge: la legge n. 165 del 2001, (articolo 42 e seguenti) con tutti i diritti e le prerogative in essa riconosciute. La stessa è infatti applicabile senza alcuna restrizione a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a prescindere dalla regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro.
In secondo luogo, è applicabile lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), il quale prevede agli articoli da 1 a 14 la libertà sindacale; all'articolo 19, il diritto di istituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro; all'articolo 20, il diritto di assemblea; all'articolo 23, i diritti o permessi sindacali; agli articoli 24 e 30, i permessi non retribuiti e permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Ciò premesso, e proprio in considerazione delle norme citate, richiamo l'attenzione sul fatto che questo personale ha partecipato attivamente e passivamente al voto RSU in occasione della prima tornata elettorale avvenuta nel 1998!
La partecipazione di questi lavoratori avvenne in maniera pacifica. Essi ebbero la facoltà di candidarsi e di votare per i loro candidati e la loro partecipazione al voto non determinò assolutamente alcun risvolto in termini di riconoscimenti del loro status giuridico a livello di atti pattizi e dunque senza cagionare alcun costo per il proprio datore di lavoro, ovvero per il Ministero degli affari esteri.
I lavoratori assunti localmente dal Ministero degli affari esteri hanno, oltre a un datore di lavoro del tutto italiano, anche un luogo di lavoro del tutto italiano, in quanto le nostre rappresentanze diplomatico-consolari nonché gli istituti italiani di cultura sono a tutti gli effetti territorio dello Stato italiano.
Proprio questo specifico aspetto che pone il luogo di lavoro quale «fortezza inespugnabile» da parte di magistrati e di sindacati locali per via dell'extraterritorialità nonché dell'immunità diplomatica di cui godono i capi missione, determina un problema non più procrastinabile di assenza totale di tutela sindacale per questi lavoratori relativamente al proprio posto di lavoro.
Si ricorda a questo fine che vi sono molteplici Paesi che non solo non prevedono forme di organizzazione sindacale, ma i cui regimi non garantiscono addirittura forme di tutela giuridica per i cittadini residenti.
Non dimentichiamo, inoltre, che il diritto alla rappresentanza sindacale, oltre ad essere previsto dalla normativa citata, viene garantito anche dalla nostra Costituzione che lo colloca tra i diritti fondamentali di tutti i lavoratori.
Non posso quindi che esprimere la mia soddisfazione personale in relazione al testo che stiamo per votare (già votato alla Camera) e che è da considerare un risultato importante per la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Per questi motivi desidero esprimere il voto favorevole mio e del Gruppo dell'Italia dei Valori al provvedimento in esame.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Amato, Baldini, Butti, Ciampi, Colombo, Dell'Utri, Delogu, Fantetti, Ghigo, Pera, Pisanu, Scarpa Bonazza Buora, Thaler Ausserhofer e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, per attività di rappresentanza del Senato; Marino Ignazio Roberto Maria e Mascitelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale; Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Giaretta e Marcenaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, per partecipare ad una conferenza internazionale.
Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, variazioni nella composizione
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 14 marzo 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione il deputato Francesco Laratta, in sostituzione del deputato Antonio Misiani, dimissionario.
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Barbolini Giuliano
Disposizioni concernenti la costituzione degli Osservatori provinciali per gli appalti pubblici (3105)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Filippi Alberto
Norme in materia di impiego dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici (3126)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 15/03/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Thaler Ausserhofer Helga
Modifica all'articolo 69 della Costituzione, in materia di senatori a vita (3136)
(assegnato in data 15/03/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Biondelli Franca ed altri
Istituzione del progetto nazionale "Anziani valore aggiunto nella società civile" (3145)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Caselli Esteban Juan, Sen. Giordano Basilio
Istituzione della Giornata nazionale del nascituro (3165)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Castro Maurizio ed altri
Disposizioni in materia di efficienza e ottimizzazione del lavoro pubblico (3170)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 15/03/2012 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Palma Nitto Francesco
Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio (3169)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 15/03/2012 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010 (3190)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.4946 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 15/03/2012 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (3191)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.4945 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 15/03/2012 );
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Saccomanno Michele, Sen. Ramponi Luigi
Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" (3157)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 15/03/2012 );
5ª Commissione permanente Bilancio
Sen. Caselli Esteban Juan
Disposizioni in materia di alienazioni dei beni degli enti locali (3166)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 15/03/2012 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Caselli Esteban Juan
Disposizioni in materia di riduzione del contenzioso tributario (3167)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 15/03/2012 );
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Donaggio Cecilia ed altri
Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese (3116)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione straordinaria diritti umani, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 );
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Musso Enrico ed altri
Delega al Governo per l'istituzione di un reddito minimo garantito di cittadinanza (3113)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 );
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Dep. Molteni Nicola ed altri
Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (3180)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
C.3391 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.3392, C.3616);
(assegnato in data 15/03/2012 );
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Garavaglia Mariapia
Riordino della Croce Rossa Italiana (1842)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 );
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Poretti Donatella, Sen. Perduca Marco
Disposizioni in materia di donazione di gameti e embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica (3098)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/03/2012 ).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Tedesco, Zanoletti, Thaler Ausserhofer, Costa, Di Stefano e Incostante hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02709 dei senatori Lauro ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dall'8 al 14 marzo 2012)
CALDEROLI: su un presunto festeggiamento a palazzo Chigi (4-06516) (risp. GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento)
FLERES: sull'acquisizione da parte di Alitalia di WindJet e Blu Panorama (4-06714) (risp. PASSERA, ministro delle infrastrutture e trasporti)
GARAVAGLIA Mariapia: sul progetto di una variante lungo la strada statale 12, in provincia di Verona (4-06285) (risp. PASSERA, ministro delle infrastrutture e trasporti)
GRAMAZIO: sulla persecuzione dei cristiani nel mondo (4-06509) (risp. DASSU', sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
LANNUTTI, GIAMBRONE: sulla vicenda di un passeggero aggredito da un cane a bordo di un treno (4-05583) (risp. PASSERA, ministro delle infrastrutture e trasporti)
OLIVA: sul rischio di infiltrazioni della criminalità nell'ambito delle manifestazioni degli autotrasportatori svoltesi recentemente in Sicilia (4-06650) (risp. DE STEFANO, sottosegretario di Stato per l'interno)
SPADONI URBANI: sulla riduzione dei collegamenti ferroviari in Umbria (4-06318) (risp. PASSERA, ministro delle infrastrutture e trasporti)
VALDITARA: su interventi di viabilità a Paderno Dugnano (Milano) (4-06154) (risp. PASSERA, ministro delle infrastrutture e trasporti)
VICARI: sull'inadeguatezza dei servizi ferroviari in Sicilia (4-06315) (risp. PASSERA, ministro delle infrastrutture e trasporti)
Interrogazioni
MASCITELLI, BELISARIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la Società europea veicoli leggeri (SEVEL) è una società automobilistica nata nel 1978 come joint-venture fra la Fiat Group Automobiles (la divisione automobilistica del gruppo FIAT, che al tempo della fondazione della SEVEL era denominata FIAT Auto SpA) ed il gruppo PSA e si occupa, in Italia, della produzione dei veicoli commerciali e di alcuni monovolume con marchio FIAT, FIAT Professional e Lancia;
la SEVEL attualmente dispone in Europa di due impianti produttivi di cui uno ad Atessa (Chieti) denominato "SEVEL-Sud";
nel 2006 quasi 400 lavoratori vennero assunti da SEVEL, con contratti a tempo determinato; nel 2007 con un apposito accordo sindacale ne è stata prevista la stabilizzazione con il passaggio a contratti a tempo indeterminato;
allo scadere dell'ultimo contratto tali lavoratori, invece di essere stabilizzati, venivano nuovamente assunti con contratto a tempo determinato ed allo scadere di questo (tra la fine di dicembre 2008 e l'inizio di gennaio 2009), con il sopraggiungere della crisi economica, non venivano riassunti, mentre contemporaneamente SEVEL procedeva alla conferma di altri 300 lavoratori già assunti con contratti di apprendistato;
circa 150 tra i lavoratori non stabilizzati decisero di impugnare la mancata trasformazione del contratto davanti al giudice del lavoro presso il competente tribunale di Lanciano (Chieti);
nel 2011 la SEVEL decideva di procedere a nuove assunzioni con contratti atipici: tuttavia gli ex lavoratori a tempo determinato sono stati di fatto ignorati e solo pochi tra essi sono stati riassunti nuovamente, ma tra questi non figurava nessuno di coloro che avevano presentato ricorso al giudice del lavoro;
il 12 gennaio 2012 il giudice del lavoro ha emesso la sentenza di primo grado per i primi due ricorrenti e, alcuni giorni dopo, per altri tre ricorrenti condannando la SEVEL al reintegro di questi cinque lavoratori, alla trasformazione del loro contratto in assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento in loro favore del periodo che va dal giorno del licenziamento (mancata trasformazione del contratto) al giorno del reintegro;
considerato che:
in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto collegato lavoro), di fatto la SEVEL dovrà risarcire ai lavoratori solo sei mensilità e non tutto il periodo tra il licenziamento ed il reintegro, come invece previsto dalla sentenza, arrecando dunque un ulteriore danno ai lavoratori ingiustamente lasciati senza lavoro;
la SEVEL, ad oggi, di fatto non ha ancora proceduto ad applicare la sentenza di reintegro poiché pur versando il salario ai lavoratori non permette loro di recarsi al lavoro;
la Fiat, come peraltro ha essa stessa pubblicamente ammesso, sta operando nello stesso modo in cui ha operato nel caso dei tre operai licenziati dallo stabilimento di Melfi (Potenza), ovvero si rifiuta di applicare la sentenza fino al giudizio definitivo;
nel caso dei lavoratori della SEVEL non sussiste neppure la giustificazione della mancanza di rapporto di fiducia tra le due parti, in quanto tale situazione si è venuta a determinare per errata applicazione dei contratti e delle leggi vigenti da parte dell'azienda e i lavoratori mai sono venuti meno ai propri doveri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative il Governo intenda mettere in campo al fine di conoscere il piano industriale e affinché la Fiat mantenga comunque vincoli e garanzie a tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto in un territorio come quello della provincia di Chieti, già pesantemente penalizzato dalla chiusura di diverse realtà industriali;
se non intenda urgentemente impegnarsi, e con quali iniziative intenda farlo, per fornire un adeguato sostegno al reddito dei lavoratori delle piccole e grandi aziende in crisi e per risolvere l'emergenza clamorosa che si vive in val di Sangro.
(3-02729)
MASCITELLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:
attualmente, presso la Procura di Teramo, è in corso un'indagine giudiziaria che riguarda un crac finanziario di diversi milioni di euro, noto alle cronache come inchiesta del crac Maurizio Di Pietro, che coinvolge lo studio commercialista "Chiodi-Tancredi" con sede a Teramo, di cui è socio per il 50 per cento il Presidente della Giunta regionale abruzzese, Gianni Chiodi, attualmente Commissario ad acta per il Piano di rientro dal deficit sanitario, nominato con delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009, e commissario delegato per la ricostruzione come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3833 del 2009;
l'inchiesta è frutto di una complessa e articolata indagine che ha permesso di scoprire un sistema finalizzato a svuotare alcune società dei loro beni per poi portarle al fallimento: i soldi, dopo essere stati sottratti ai creditori dei fallimenti, venivano depositati su conti svizzeri e in banche inglesi e, infine, in due società cipriote, proprietarie di quasi tutte le quote delle società Kappa immobiliare e De Immobiliare con sede legale presso lo studio Chiodi-Tancredi. L'inchiesta avrebbe infatti svelato una sorta di triangolazione societaria che passava per Cipro (Paese a fiscalità privilegiata all'epoca dei fatti) e finiva su alcuni conti svizzeri. Qui, molto probabilmente, approdavano i proventi della vendita dei beni delle società dichiarate poi fallite: per gli investigatori circa 3 milioni di euro, all'inizio dell'inchiesta;
l'inchiesta, aperta per bancarotta e reati tributari il 27 gennaio 2012, ha portato in carcere tre imprenditori teramani, i fratelli Maurizio e Nicolino Di Pietro e Guido Curti e, all'obbligo di dimora, Loredana Cacciatore, coniuge di Curti. Tancredi, socio di studio del presidente Chiodi, che è commercialista di fiducia di Maurizio Di Pietro e Guido Curti, non è attualmente indagato;
dalle carte emerge che Tancredi è anche il procuratore di una società, la Dreamport enterprises, con ampia delega ad operare per suo nome e conto, incluso il potere di versare presso la banca di Teramo il deposito provvisorio del capitale sociale, società cipriota che detiene il 99 per cento delle quote della stessa Kappa immobiliare, e risulta quindi coinvolta nel crac finanziario che ha portato all'arresto degli imprenditori teramani;
come raccontano i bancarottieri nelle 100 pagine d'interrogatorio, non solo sarebbe stato lo studio professionale a ideare le società offshore , ma sarebbe stato il socio di studio del Governatore ad accompagnarli a Lugano e a trovare un pensionato (portalettere) cui affidare il compito di amministrare fittiziamente le società, mentre era sempre lo studio commercialistico a gestire tutte le operazioni delle triangolazioni dei soldi tra Cipro, Inghilterra e Italia (andata e ritorno);
la Procura sta cercando in quattro banche estere i conti segreti del crac. È la prova che serve per dare corpo ai sospetti e trasformarli in ipotesi di reato. Le due rogatorie internazionali chieste in Svizzera e Gran Bretagna dovrebbero fornire preziose informazioni per un completo approfondimento dei fatti: è ipotizzabile che solo dopo aver analizzato minuziosamente questi atti, gli inquirenti potranno decidere se fare nuove iscrizioni nel registro degli indagati,
si chiede di sapere:
se al Governo risulti la vicenda richiamata e se il dottor Chiodi, nella sua veste di commissario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, abbia provveduto ad informare il Governo e ad escludere situazioni di incompatibilità;
se, a quanto consti, siano coerenti con la verità dei fatti le dichiarazioni del dottor Chiodi, secondo le quali egli sarebbe all'oscuro dell'attività dello studio commerciale di cui è socio;
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga sussistente una condizione soggettiva di incompatibilità istituzionale da parte del dottor Chiodi in relazione al suo «esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati» (come da legge n. 215 del 2004);
se il Governo non ritenga necessario che vengano accelerate le due rogatorie richieste dai magistrati di Teramo;
se risulti che la vicenda non abbia, altresì, trovato ausilio indiretto nelle larghe maglie dei controlli di vigilanza;
se sia a conoscenza di quante segnalazioni in merito all'attività di antiriciclaggio siano state effettuate da parte dell'apposita Unità di informazione antiriciclaggio (UIF) della Banca d'Italia, preposta alle attività di prevenzione, e quanti rapporti siano stati effettuati da parte della stessa UIF alla magistratura penale, posto che, in alcuni casi più gravi e controversi, gli ispettori di via Nazionale riferiscono al Governatore della Banca d'Italia invece che all'autorità giudiziaria.
(3-02730)
PETERLINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
dal 1° aprile 2012, e dunque fra pochi giorni, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea (TUE), troverà attuazione il regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE), in base alla quale i "Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione, ai fini dell'attuazione dei Trattati";
in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), cui il citato articolo 11, paragrafo 4, del TUE si richiama, "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del TUE, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire";
è da segnalare che il milione di firme richiesto potrà essere raccolto nel metodo tradizionale cartaceo, ma anche tramite Internet;
il regolamento ICE, in particolare, prevede - per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno con tale modalità - un quadro giuridico e un sistema elettronico del tutto nuovi: la Commissione europea dovrebbe aver sviluppato un software con codice sorgente aperto per raccogliere le "firme" on line a disposizione degli organizzatori che, in ogni caso, possono sviluppare a tal fine, se lo desiderano, un loro sistema;
gli organizzatori, a loro volta, dovrebbero ottenere la certificazione del loro sistema di raccolta on line da parte di uno Stato membro di loro scelta: ciascuno Stato membro, infatti, è chiamato ad indicare un'autorità competente a rilasciare tale certificazione, previa verifica della conformità del sistema a tutte le specifiche tecniche e a tutte le garanzie di protezione dei dati personali;
quanto illustrato implica che il nostro Paese, al più tardi entro il 1° aprile 2012, dovrà permettere la raccolta di firme anche via Internet, dunque senza autenticatore, come invece previsto oggi per referendum e leggi di iniziativa popolare,
si chiede di sapere:
quali iniziative, per gli aspetti di propria competenza, abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché l'Italia possa dare sollecita attuazione al richiamato istituto di iniziativa popolare europea, soprattutto rispetto alla modalità di raccolta, anche via Internet, delle firme necessarie per il diritto di iniziativa dei cittadini europei;
in particolare, se non ritenga di porre in essere iniziative urgenti, soprattutto in vista dell'imminente scadenza europea del 1° aprile 2012, per legittimare la raccolta delle firme on line, in tal modo rendendo più agevole la raccolta delle firme per l'ICE.
(3-02732)
FIRRARELLO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la stampa ha in questi giorni sottolineato che oltre 40.000 docenti non entrano in classe poiché beneficiari di distacchi presso l'amministrazione centrale o periferica;
i sacrifici imposti dall'attuale congiuntura economica e finanziaria sono stati affrontati con dignità e consapevolezza, posto che si trattava di operazioni necessarie e, grazie alle indicazioni contenute nei testi che regolamentano e accompagnano la riforma, hanno consentito al sistema scuola di reggere senza eccessivi traumi;
è noto a tutti che proprio in questi giorni è stato in discussione il provvedimento che avrebbe dovuto assicurare l'assunzione di circa 10.000 unità di personale docente ed Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario);
il Ministero ha diffuso una nota di chiarimento, con una tale dovizia di particolari e dettagli, da non consentire un'analisi sistematica della differenza tra posti in organico ed insegnanti in servizio pari a 41.503 unità;
si ritiene che questi argomenti debbano essere trattati con grande attenzione ed alto senso di responsabilità da parte delle figure apicali del Ministero e dei suoi dirigenti responsabili della comunicazione,
si chiede di sapere:
quali accorgimenti il Ministro in indirizzo abbia posto o intenda porre in essere per contenere il fenomeno dei distacchi del personale e per affrontare la questione delle inidoneità professionali;
quali misure intenda adottare per risolvere la questione della mancata corrispondenza tra numero di cattedre e numero di insegnanti, nella prossima determinazione degli organici, alla luce dei relativi provvedimenti in itinere;
come intenda superare l'anacronistica differenza tra organico di diritto ed organico di fatto, che genera tali differenze;
perché, a fronte di queste, tra cattedre ed organici il Ministero abbia insistito per una norma che prevedeva l'aumento inopinato degli organici di 10.000 insegnanti, che andrebbero al massimo a svolgere mansioni di supplenti, anche nell'eventuale determinazione di organici di istituto o di reti di istituti.
(3-02733)
VITA, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, NEROZZI - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:
il 9 marzo 2012 l'esercito israeliano ha aperto i bombardamenti aerei su Gaza, con il pretesto di colpire il capo dei comitati di resistenza popolare, in quanto secondo fonti governative israeliane stava progettando un attentato sul confine meridionale d'Israele;
il leader della resistenza è stato vittima di un omicidio mirato attraverso un razzo sulla sua auto lo stesso venerdì 9 marzo;
il bilancio delle vittime sale quotidianamente: ad oggi si contano 25 morti e 80 feriti, tra cui numerosi bambini; i primi 15 a perdere la vita sono stati tutti giovani sotto i 30 anni di età;
l'azione israeliana ha scatenato numerose polemiche sul piano internazionale. Il Governo giordano ha ufficialmente condannato la "barbara aggressione", mentre la Cina ha esortato il Governo di Tel Aviv di fermare i suoi attacchi aerei;
la Cina è notevolmente preoccupata per l'escalation di violenza che sta interessando la striscia di Gaza. Così riferisce il Ministro degli esteri cinese Liu Weimin: "Chiediamo alla parte israeliana per fermare i raid contro Gaza. Speriamo che le parti interessate possono smettere di sparare immediatamente al fine di evitare perdite di civili innocenti";
alle condanne di Cina e Giordania si aggiungono anche quelle degli attivisti turchi dell'Organizzazione dei diritti umani e solidarietà che ieri hanno tenuto ad Ankara una manifestazione per condannare i raid aerei israeliani;
il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente affermato di non aver nessuna intenzione di fermare le azioni belliche contro la striscia,
si chiede di conoscere:
quale linea politica il Governo italiano intenda perseguire in merito a tale delicata questione;
se e quali i misure intenda adottare per condannare le azioni belliche del Governo israeliano.
(3-02734)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GIOVANARDI, SALTAMARTINI, COMPAGNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:
il giorno 13 febbraio 2012 il giudice di pace di Modena, dottoressa Paolina Frate, ha convalidato il trattenimento dei due fratelli di presunta nazionalità bosniaca Andrea e Senad inviati al centro di identificazione ed espulsione di Modena il 10 febbraio per iniziativa della locale Questura;
tale trattenimento, in attesa dell'espulsione, è stato motivato dal giudice per la pericolosità sociale dei soggetti (verbali n. 502 e n. 503/2012);
a Modena è nato un comitato per la liberazione dei due giovani, appoggiato anche da Consiglieri provinciali che sostengono, in sostanza, che i due giovani sono vittime da liberare immediatamente;
Prefetto e Questore di Modena, contattati dagli interroganti, hanno fatto presente che il giudice ha convalidato il trattenimento poiché i due giovani risultano aver commesso reiteratamente gravi reati;
il comitato per la liberazione ha contestato i presupposti della convalida doverosamente resi noti dagli interroganti perché l'opinione pubblica modenese potesse capire come stavano davvero le cose;
malgrado i ripetuti solleciti degli interroganti, né Questore né Prefetto hanno voluto informare l'opinione pubblica di quale delle due versioni corrispondesse al vero;
pertanto la mobilitazione popolare per la liberazione dei due giovani avviene senza che le autorità locali di Governo abbiano minimamente reso noto il perché del fermo e del trattenimento dei due giovani,
si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere perché, in uno Stato democratico, dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'iniziativa della Questura, i cittadini possano conoscere quali sono i presupposti che hanno portato ad assumere decisioni così gravi e importanti sia per i soggetti coinvolti sia per la cittadinanza, preoccupata dalle notizie di gravissimi episodi di violenza anche recentemente avvenuti nel nostro Paese.
(3-02731)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ZANOLETTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
la nuova tassazione sui terreni e sugli immobili IMU contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetto decreto salva Italia), innova e aumenta decisamente l'ammontare dell'imposta sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali;
tutte le organizzazioni che rappresentano gli agricoltori italiani hanno manifestato la loro vivissima preoccupazione per questo carico fiscale che penalizza eccessivamente il comparto primario che svolge una funzione trainante nell'ambito del sistema economico e che versa attualmente in una situazione di crisi;
le medesime, con calcoli documentati, hanno quantificato l'ammontare delle nuove imposte a 1.500.000.000 euro;
al contrario, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze dottor Vieri Ceriani, nella sua audizione presso la 9 a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato il giorno 29 febbraio 2012, ha sostenuto che l'aggravio del settore agricolo non supererebbe alcune decine di milioni di euro;
considerato che per una valutazione oggettiva degli effetti e dell'opportunità del provvedimento è necessario che sia il Governo sia il Parlamento abbiano a disposizione dati certi e veritieri,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi per acquisire con urgenza e comunicare al Parlamento stime fondate circa l'ammontare dell'imposta municipale unica sul settore agricolo.
(4-07096)
ZANOLETTI - Al Ministro della salute - Premesso che:
negli ultimi anni il sovrappeso e l'obesità nei bambini e negli adulti di tutto il mondo hanno raggiunto dati preoccupanti tanto da indurre l'Organizzazione mondiale della sanità a lanciare un segnale di allarme e a creare una "international obesity task force";
una materia tanto delicata come l'alimentazione deve sempre essere trattata con competenza, mentre circolano sempre più nel nostro Paese nei vari canali di comunicazione che propongono pacchetti di diete accompagnate da libri e prodotti da banco con indicazioni e promesse allettanti ma di dubbia natura scientifica;
tante figure, che non hanno titoli adeguati e riconosciuti, danno consigli alla genericità dei cittadini;
ritenuto che le diete devono essere prescritte, dopo attenti esami delle condizioni psicofisiche del soggetto, in modo individualizzato da persone competenti,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi per mettere ordine in questa delicata materia ponendo fine ad attività non idonee e a propagande illusorie e potenzialmente pericolose.
(4-07097)
GRAMAZIO - Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
molte Regioni per quanto concerne l'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti sono inosservanti delle direttive comunitarie, esponendo il Paese a rischio di sanzioni a causa dell'inerzia dei loro uffici competenti e delle lungaggini di anni per la concessione di autorizzazioni;
alcuni assessorati ed uffici di programmazione per l'ambiente della Regione Puglia, pur non sfuggendo a quanto sopra descritto, sembrano avere più che solleciti e frequenti rapporti con aziende del settore spesso protagoniste delle cronache giudiziarie;
considerato che:
su "Affari & Finanza" di "la Repubblica" di lunedì 12 marzo 2012, nell'articolo "Fuga dalla palude Italia. Gli investitori esteri si sono ridotti alla metà", si legge fra l'altro che la British Gas Italia, dopo 11 anni di attesa e 250 milioni di euro spesi, ha messo in mobilità le 20 persone già assunte per il progetto di un rigassificatore a Brindisi ed ha annunciato il suo addio all'Italia;
"La Gazzetta del Mezzogiorno" ha in più occasioni denunciato come la Regione Puglia perda di fronte al TAR circa il 70 per cento dei ricorsi sui temi di ambiente ed energia, con grave danno economico per la collettività;
è notizia di questi giorni la richiesta da parte della ditta Tradeco di Altamura (Bari) di una valutazione di impatto ambientale per una stazione di trasbordo di rifiuti urbani speciali, pericolosi e non, ad appena 320 metri di distanza da edifici residenziali,
si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano opportuno prendere tutti quei provvedimenti atti alla verifica di ritardi ed omissioni, accertando responsabilità specifiche, per ridare equilibrio e trasparenza ad un settore particolarmente critico, a rischio di infiltrazioni della malavita organizzata e di potenziali traffici illeciti.
(4-07098)
PEDICA, BELISARIO - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
nel corso dell'anno 2006, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, nell'ambito delle indagini da effettuare per l'eventuale realizzazione di costruzioni adibite a edilizia residenziale privata, riscontrava all'altezza del chilometro 8,500 della via Flaminia il rinvenimento di un tratto dell'antica via;
dopo circa due anni, in occasioni di nuovi sopralluoghi, ci si è trovati di fronte al ritrovamento di nuovi tratti dell'antica via Flaminia, di diversi edifici funerari e del mausoleo di Marco Nonio Macrino, generale romano dell'epoca dell'imperatore Marco Aurelio;
secondo quanto riferito agli interroganti, di tale monumento risultavano conservati il basamento, gran parte della decorazione architettonica e l'incisione dedicatoria e, proprio per l'entità di tale scoperta, si decideva di proseguire gli scavi archeologici sotto la tutela, anche economica, del Ministero per i beni e le attività culturali;
risulterebbe che a distanza di quasi 5 anni nessun provvedimento sia stato emanato per la dichiarazione dell'importanza di tale ritrovamento, ma che, al contrario, siano state addirittura attivate conferenze volte alla pianificazione di palazzine nella medesima area, pur senza la definizione di un margine spaziale per il rispetto di un'adeguata distanza dalla zona interessata;
considerato che:
studiosi e intellettuali di fama internazionale si sono più volte interessati alla questione, nella considerazione di una scoperta di elevato interesse storico e culturale e, per questo, degna di tutela;
il procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), deve contenere "gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini", senza che sia in alcun modo previsto che esse debbano avere carattere definitivo;
il codice dei beni culturali non attribuisce il potere d'impulso solo ai proprietari di beni, nel senso civilistico del termine, bensì a tutti coloro che, riconoscendosi in una specifica comunità, stabiliscono che la tutela di quel bene sia certamente affine alla propria identità culturale;
in data 9 gennaio 2012, l'associazione onlus "Italia Nostra", operante nel settore della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, inviava all'attenzione del Ministro competente e del Soprintendente per i beni archeologici di Roma, una richiesta di verifica d'interesse culturale ex art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 della zona oggetto di ritrovamenti storici;
tale richiesta si spingeva sino alla ritenuta necessità di identificare un'area inedificabile di rispetto dei beni archeologici rinvenuti, non inferiore a 150 metri, al fine di garantire la leggibilità dei monumenti ritrovati e loro fruizione pubblica, anche attraverso l'eventuale realizzazione di parchi tematici;
si accompagnava alla richiesta una diffida rivolta ai soggetti destinatari, affinché non si pregiudichi l'area in oggetto con la prosecuzione delle edificazioni progettate, e l'istanza di concludere il procedimento di verifica dell'interesse culturale entro i 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso;
successivamente alla richiesta, in data 1° marzo 2012, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici si apprestava a rispondere ai rilievi sollevati dall'associazione intervenuta, adducendo un interesse, anche collettivo, alle azioni di tutela previste al fine di conservare ed eventualmente disporre del sito archeologico della Flaminia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di restringere i tempi sull'iter procedurale per l'apposizione del vincolo archeologico per la tutela del richiamato tratto della via Flaminia ritrovato a via Vitorchiano a Roma;
se e quali siano gli interventi previsti relativamente all'ampiezza dell'area che si intende rendere inedificabile e alle misure necessarie per la pubblica fruizione degli stessi beni, anche in considerazione delle richieste avanzate e dell'importanza di tali ritrovamenti a scopo di attività di ricerca.
(4-07099)
CARRARA, FILIPPI Alberto, POLI BORTONE, PALMIZIO, PISCITELLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il comma 22 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, meglio noto come decreto "salva Italia", prescriveva nella prima stesura che "La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza";
a seguito di legittimi dubbi interpretativi del citato comma, e a quanto risulta agli interroganti su pressione del Comitato nazionale delle circoscrizioni, l'ANCI nazionale due giorni dopo emanava una nota interpretativa recante indirizzo interpretativo relativo all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo che la norma non trova applicazione alle forme di decentramento dei Comuni e delle Città metropolitane, nota nella quale, con circostanziate e documentate motivazioni, si conclude pertanto che la suddetta norma non trova applicazione alle circoscrizioni di decentramento infracomunale o alle altre forme di decentramento previste dall'ordinamento degli enti locali. Ciò può affermarsi in quanto si tratta di organi di natura elettiva di un ente territoriale previsto dalla Costituzione;
le Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati avevano approvato in data 14 dicembre 2011 un emendamento tendente a modificare il comma 22, introducendo "un'apposita previsione che individua la decorrenza della disposizione sulla gratuità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, specificando che la norma non ha decorrenza immediata, ma a partire dal rinnovo dei rispettivi enti";
il suddetto comma è stato modificato, con un'integrazione, in sede di esame del disegno di legge di conversione (poi divenuto legge 22 dicembre 2011, n. 214), nel seguente nuovo testo: "La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni";
l'integrazione non sembra aver chiarito in termini univoci se l'indennità ai Presidenti di Circoscrizione, attualmente in carica ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia dovuta o meno: i Comuni di cui all'art. 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono, infatti, gli stessi di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, vale a dire i Comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (per i quali si prevede la soppressione delle Circoscrizioni di decentramento al termine del mandato in corso), e i Comuni con popolazione tra i 250.000 e i 300.000 (per i quali l'istituzione delle Circoscrizioni sarà facoltativa);
la materia della corresponsione di gettoni di presenza e indennità ai pubblici amministratori è stata oggetto, come si osserva anche nella citata nota dell'ANCI, di intervento con la modifica dell'art. 82 del citato testo unico, articolo non più espressamente modificato da ulteriori recenti correzioni: tale articolo prevede la corresponsione dell'indennità di funzione anche ai Presidenti dei soli consigli circoscrizionali dei comuni capoluoghi di provincia;
l'art. 1, comma 4, del testo unico recita: "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni";
il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 42 del 2010, non espressamente modificato da successive integrazioni, recita: "Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo"; sul mantenimento di questa disposizione normativa ha dato ampie assicurazioni lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri nel corso della trasmissione televisiva di "Porta a Porta" del 13 dicembre 2011, durante la quale ha affermato che gettoni e indennità per Circoscrizioni e Comunità montane verranno mantenuti sino a fine mandato;
considerato che:
tutte le amministrazioni comunali delle città capoluogo di provincia in cui sono state istituite le Circoscrizioni ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno continuato a corrispondere l'indennità di funzione ai Presidenti di Circoscrizione, seguendo l'indirizzo interpretativo dell'ANCI;
la sola amministrazione di Bergamo, pur corrispondendo finora l'indennità ai Presidenti di Circoscrizione, ravvisando nell'enunciato del citato comma 22 dell'art. 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 elementi ambigui di interpretazione, ha inoltrato, in data 24 gennaio 2012, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere circa la corretta interpretazione della disposizione;
tale Sezione regionale, valutata la questione alla luce del quesito, ha trasmesso, in data 9 febbraio 2012, il proprio articolato parere nel cui ultimo capoverso si legge che a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'indennità di funzione può essere destinata solo ai Presidenti dei consigli circoscrizionali dei Comuni capoluoghi di provincia superiori ai 250.000 abitanti;
il riferimento all'ente territoriale non previsto dalla Costituzione contenuto nell'articolo in questione è improprio se riferito direttamente alle Circoscrizioni di decentramento, le quali sono definite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali quali "organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune" e, dunque, non hanno natura di ente con soggettività esterna, ma sono organi interni ai comuni, enti territoriali previsti dalla Costituzione;
a margine dei quesiti sopra esposti, gli interroganti auspicano, così come da tempo richiesto dal Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo, come sostenuto da ANCI e da Legautonomie, e come espressamente richiesto, con specifici ordini del giorno approvati in termini quasi unanimi, dai Consigli delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, che la materia riguardante le Circoscrizioni sia oggetto di un'attenta revisione in sede di stesura della nuova carta delle autonomie, affinché non si disperda un patrimonio consolidato di democrazia partecipativa che ha fatto delle circoscrizioni di decentramento un insostituibile e importante strumento di partecipazione e cittadinanza attiva delle comunità delle nostre città: la conferma definitiva della loro soppressione, infatti, appare in stridente contraddizione con i valori della trasparenza, della partecipazione e della sussidiarietà: sono valori che rendono le Circoscrizioni una vera risorsa per la politica e non una spesa,
si chiede di sapere:
se le indennità di funzione ai Presidenti di Circoscrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, istituite ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, siano o meno dovute in base ai disposti normativi, mai espressamente modificati, contemplati nell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2010, e, di conseguenza, se tutte le amministrazioni comunali delle suddette città abbiano o meno correttamente interpretato tale combinato disposto, attribuendo le indennità di funzione ai Presidenti di Circoscrizione;
se, nel caso il parere contabile della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, costituisca elemento ostativo alla corresponsione delle suddette indennità di funzione, non si ritenga opportuna ed urgente l'emanazione di un decreto (di natura attuativa, esplicativa o normativa) che, nel rispetto dei suddetti articoli di legge non modificati, delle indicazioni date dalle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, delle indicazioni interpretative emanate in materia dall'ANCI, nonché in coerenza con quanto ufficialmente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella citata trasmissione televisiva, consenta la corresponsione delle indennità di funzione ai Presidenti di Circoscrizione fino alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalle disposizioni legislative prima citate: diversamente verrebbe a crearsi un'inaccettabile sperequazione tra Presidenti di Circoscrizione delle città con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, e quelli delle città con oltre i 250.000, nonostante siano stati tutti eletti ai sensi della stessa legge, tutti svolgano il loro mandato alla guida di Consigli aventi i medesimi e importanti compiti e poteri stabiliti dalla legge, e operino in realtà territoriali di pari dimensione, con una popolazione che per legge non può essere inferiore ai 30.000 abitanti.
(4-07100)
GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRO', CURSI, SACCOMANNO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che:
il 16 febbraio 2012 il Ministro della salute ha nominato il professor Silvio Garattini consigliere d'amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, in sostituzione del professor Claudio De Vincenti dimessosi per assumere la carica di Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico;
il professor Silvio Garattini è direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri", presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio "Mario Negri Sud", direttore e vice presidente del "Mario Negri Institute Foundation",
si chiede di sapere:
se risponda al vero che gli istituti "Mario Negri" e "Mario Negri Sud" siano esposti finanziariamente con posizione debitoria e se tale esposizione ammonti a circa 90 milioni di euro;
se sia stata valutata la composizione dei finanziamenti per la ricerca degli istituti e, in particolare, se sia stato riscontrato quali aziende e/o società risultino sponsor o co-sponsor di attività di ricerca e/o borse di studio per gli stessi;
se risponda a verità che gli istituti "Mario Negri" e "Mario Negri Sud" hanno ricevuto dall'AIFA un finanziamento pari a oltre 15 milioni di euro dal 2006 e che non risulti ancora completato alcuno studio finanziato;
se risponda a verità che la maggioranza dei finanziamenti provenienti dall'AIFA sono stati ottenuti dagli istituti quando il professor Silvio Garattini era presidente della commissione ricerca e sviluppo dell'AIFA stessa;
se l'attuale carica assunta dal professor Silvio Garattini di consigliere di amministrazione dell'AIFA, a cui competono l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci e la valutazione dei progetti di ricerca, sia compatibile con lo status di chi deve, altresì, giudicare la prosecuzione dei finanziamenti dei progetti di cui si avvale il proprio istituto e le autorizzazioni all'immissione in commercio di possibili propri sponsor;
infine, se il Governo sia a conoscenza di tutto quanto esposto e se siano stati eseguiti i necessari e dovuti controlli.
(4-07101)
PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea;
gli Stati membri dell'UE sono obbligati a perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 90 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di trasporti (già art. 70 del Trattato che istituisce la Comunità europea - TCE), al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza;
l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rubricato "Servizio di noleggio con conducente", disponeva, nel suo testo originario, che "Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco";
tale articolo, sostituito dall'articolo 29, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 14 del 2009, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dispone che "1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
il successivo articolo 11, rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente", disponeva nel suo testo originario, per quanto di interesse in questa sede, che "2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4. (…) 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse";
tale articolo, nel testo modificato dall'articolo 29, comma 1-quater, lettere d) e e), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, dispone che: «1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane. 5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercitato ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri»;
la legge della Regione Lazio n. 58 del 26 ottobre 1993, concernente le "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21", disponeva analogamente ai sensi degli articoli 5 e 10;
in particolare, l'articolo 5, rubricato "Servizio di noleggio con conducente", stabilisce ora, nel testo sostituito dall'articolo 58 della legge regionale Lazio del 28 dicembre 2006, n. 27, che "Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse";
l'articolo 10, rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente", dispone, inoltre, nel testo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 14 febbraio 2005, che "2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, dall'articolo 5, comma 1-bis, dall'articolo 5-bis e dall'articolo 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale";
considerato che:
dalla normativa nazionale e regionale, pertanto, deriva che, da un lato, lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse che possono essere situate esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e, dall'altro, che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla suddetta rimessa, o comunque all'interno del territorio comunale, con ritorno alla stessa;
la normativa nazionale e regionale parrebbe in contrasto con il disposto di cui agli articoli 49 e 54 TFUE (già articoli 43 e 48 TCE), norme ad efficacia diretta aventi ad oggetto il diritto di stabilimento e con il disposto di cui all'articolo 26 TFUE (già articolo 14 TCE), avente ad oggetto le misure finalizzate all'instaurazione del mercato interno conformemente, tra l'altro, alle disposizioni in materia di trasporto;
sembra rinvenibile nella predetta normativa altresì una violazione della Carta costituzionale, in particolare degli articoli 1, 3, 16, 41, 117, comma quarto, e 120 della Costituzione;
considerato inoltre che:
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), all'art. 36, a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, dispone che: «2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio"; b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati"; c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente"». Ne consegue che gli articoli 3 e 11 della legge n. 21 del 1992 non sono quindi stati modificati;
è opportuno rilevare che, in diverse sedi, sono stati sollevati dubbi in ordine alla legittimità delle innovative disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, atteso che, da un lato, è in corso di esame presso la Camera dei deputati la riforma della disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui agli Atti Camera n. 1971 e n. 3694, e, dall'altro, il Servizio studi della Camera dei deputati, nell'ambito dell'istruttoria relativa al procedimento di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproroghe n. 225 del 2010, ha avuto modo di rilevare, nella relazione illustrativa, in data 17 febbraio 2011, per quanto di interesse, nella parte concernente la proroga del termine per l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, prorogato con l'articolo 51, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, come la detta innovativa disciplina presentasse "notevoli elementi di criticità sia per il profilo costituzionale che per il profilo comunitario";
il servizio di noleggio con conducente appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta; in particolare, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
tale forma di servizio non trova, in sede comunitaria, un'apposita e puntuale disciplina: pertanto, atteso che esso si inserisce nell'ambito del trasporto di persone, è a questa materia, nello specifico, che occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei principi regolatori nonché della relativa disciplina;
nel settore dei trasporti (che costituiscono un elemento necessario ai fini della realizzazione del mercato interno di cui all'articolo 26 TFUE) trovano piena applicazione le norme comunitarie sul cosiddetto diritto di stabilimento e sulla concorrenza, in base alle quali gli Stati membri e le loro articolazioni interne - in Italia, Regioni Comuni e Provincie - incontrano una serie di limiti nell'adozione delle normative di settore e nei relativi atti amministrativi, che non possono essere in conflitto con la disciplina comunitaria, e che, in caso di contrasto, devono essere disapplicati;
ai sensi degli articoli 49 e 54 TFUE, già articoli 43 e 48 Trattato CE, contenute nel Capo II relativo al diritto di stabilimento (norme dotate di efficacia diretta all'interno del nostro ordinamento italiano) le restrizioni alla libertà di trasferimento delle imprese di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato sono vietate e tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di succursali o filiali;
è da rilevare inoltre che gli Stati membri sono obbligati a perseguire gli obiettivi del TCE in materia di trasporti (art. 70), oggi articolo 90 TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza;
per questa ragione i trasporti costituiscono indubbiamente uno strumento decisivo per la realizzazione della libertà di circolazione delle merci e delle persone, tanto è vero che, sulla base dell'art. 71 TCE, è stato adottato, tra gli altri, il regolamento (CEE) n. 2454/1992 che, nel prevedere la liberalizzazione dei trasporti nel mercato unico, consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro, e da questo autorizzati ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori,di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento nonché il successivo regolamento (CE) n. 12/1998 relativo, in particolare, ai vettori di autobus;
ne consegue che qualsiasi misura nazionale, sia legislativa sia amministrativa, che crea discriminazioni tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Paesi membri, viene considerata contrastante con il diritto comunitario e, in virtù del primato di quest'ultimo sul diritto interno, non può trovare applicazione. Si tratta di un sistema rivolto agli Stati perché non rendano gli effetti delle varie disposizioni che regolano la materia dei trasporti meno favorevoli per i vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali;
ciò che si vuole evitare è che siano emanate norme interne rivolte a discriminare, anche indirettamente, imprese di trasporto di altri Paesi membri, ed infatti la giurisprudenza comunitaria, in base alle norme sulla concorrenza ritenute applicabili in questa materia, configura la violazione dell'art. 72 TCE, ora articolo 92 TFUE, nel caso in cui uno Stato renda più sfavorevole la condizione degli operatori di altri paesi membri rispetto ai propri;
l'inerenza alla normativa sulla concorrenza, inoltre, rende applicabile alla materia i relativi principi, dai quali discendono doveri e responsabilità per gli Stati membri;
in particolare l'operatività deve essere riferita al combinato disposto degli articoli 3 Trattato sull'Unione - TUE, 3,4,5, e 6 del TFUE (già articoli 2 e 3 lett. g), del TCE), articolo 4, par. 3, del TUE e articoli 101 e 102 del TFUE (già articoli 81 e 82 TCE), secondo cui gli Stati membri sono obbligati a non adottare né mantenere misure idonee a rendere prive di effetto le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;
ritenuto che:
la normativa nazionale richiamata - nella parte in cui dispone sostanzialmente che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa e l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni, non solo appare in contrasto con l'articolo 49 TFUE, dal quale conseguirebbe il pieno diritto delle imprese costituite all'interno di uno Stato membro di avere una sede secondaria in un altro Paese con il conseguente divieto di operare discriminazioni in base alla nazionalità nei confronti degli operatori stabili a titolo secondario sul territorio dello Stato medesimo, ma sembra anche contenere misure che ostacolano la concorrenza effettiva degli operatori nell'ambito del mercato dei trasporti;
in particolare la normativa obbligherebbe il cliente a scegliere il noleggiatore non in base ai criteri tipici di un sistema effettivamente concorrenziale (quale ad esempio il rapporto qualità/prezzo), bensì sulla base del mero criterio territoriale che favorisce in maniera artificiosa determinati operatori a scapito di altri, e quindi finisce per impedire la realizzazione di un mercato efficiente;
a titolo meramente esemplificativo gli operatori di comuni piccoli del Lazio potrebbero prelevare clienti esclusivamente nel territorio del detto comune (dovendosi considerare ai fini dell'attività il numero minore di persone residenti sul territorio comunale nonché le caratteristiche della relativa potenziale clientela), e non potrebbero, invece, prelevare nell'ambito di Roma che, date le dimensioni nonché le caratteristiche, costituisce, indubbiamente, un mercato estremamente valido ed appetibile per il servizio;
appare al riguardo che la normativa cui ci si riferisce sia espressione di una politica in materia di trasporti di persone su strada che si pone in antitesi con i richiamati principi comunitari nella materia;
secondo quanto riferito all'interrogante si sono già verificati diversi casi di sospensione di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio auto da rimessa con conducente per la riscontrata violazione dei citati articoli 3 e 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e degli articoli 5 e 10 della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;
in data 5 marzo 2012 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, con ordinanza ha disposto la remissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché dia riscontro ai seguenti quesiti: a) se gli articoli 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 e 6 TUE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2454/1992 e il regolamento (CE) n. 12/1998 ostino all'applicazione degli articoli 3, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992 nella parte in cui dispongono rispettivamente che "3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione." e che "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni"; b) se gli articoli 49 TFUE, 3 TUE, 3, 4, 5 e 6 TUE, 101 e 102 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2454/1992 e il regolamento (CE) n. 12/1998 ostino all'applicazione degli articoli 5 e 10 della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nella parte in cui dispongono rispettivamente che "Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione" e che "il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale";
ad avviso dell'interrogante sarebbe opportuno intervenire in materia e verificare la legittimità della normativa in discussione ancora prima dell'intervento della Corte di giustizia,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se e quali misure urgenti di competenza intenda adottare, laddove ne ravvisi la necessità, al fine di rendere la normativa in questione conforme ai richiamati principi comunitari, anche intervenendo affinché vengano predisposte opportune modifiche legislative.
(4-07102)
FILIPPI Alberto - Al Ministro della salute - Premesso che:
nello stabilimento di Correzzana (Monza e Brianza), di proprietà della multinazionale Harlan, sono già arrivati 104 macachi provenienti dalla Cina e destinati alla sperimentazione in laboratorio;
in seguito ad un blitz nel 2006 nello stabilimento di Correzzana, si è venuti a conoscenza di una situazione sconvolgente in violazione di qualsiasi norma igienico-sanitaria e di benessere degli esemplari utilizzati per la vivisezione, come le numerose carcasse conservate nei frigoriferi del laboratorio, e soprattutto i numerosi macachi trovati in condizioni squallide, tra sangue e feci;
per preparare gli animali alla sperimentazione, questi subiscono ogni genere di maltrattamento e di barbarie, come il taglio chirurgico delle corde vocali per evitare gli schiamazzi provocati dalle atroci sofferenze subite,
si chiede di sapere:
in che modo e da chi venga autorizzata la "preparazione" alla sperimentazione degli animali;
quante autorizzazioni siano state concesse dal Ministero nel corso degli anni 2010-2012;
se il Ministro in indirizzo non ritenga verificare la veridicità del limite annuale di circa 460 primati utilizzati per fini scientifici e sperimentali, come sostenuto dal Ministero, e la provenienza degli animali.
(4-07103)
D'ALIA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
i dati statistici confermano l'essenziale contributo offerto dalla magistratura onoraria alla giurisdizione. Si tratta di una preziosa risorsa che, in tempi brevi, dovrà trovare una più adeguata collocazione nell'ambito dell'ordinamento giudiziario attraverso una riforma radicale ed un riordino dei ruoli, che non merita di essere ulteriormente differito. Un riconoscimento espresso del ruolo della magistratura onoraria è costituito dalle varie ipotesi di riforma e regolamentazione della stessa depositate in Parlamento, in attesa della riforma organica prevista ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
il legislatore ha riconosciuto ai giudici onorari di tribunale (GOT) ed ai vice procuratori onorari (VPO) un ruolo importante in quanto già nell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione si prevede la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, nel ruolo civile ed in quello penale. Questi sono avvocati arruolati a mezzo domanda valutata dal Consiglio giudiziario con nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. Tale funzione di complemento inizialmente aveva un'utilizzazione limitata alla mera supplenza del magistrato togato in caso di sua assenza o impedimento. L'enorme mole del contenzioso e la carenza di magistrati togati nel tempo hanno reso la figura indispensabile all'esercizio del potere giurisdizionale e quell'intervento, una volta a carattere saltuario, è ora diventato stabile;
tuttavia, se il giudice di pace ha un grado giurisdizionale proprio con una ben definita competenza per valore e materia, i GOT e VPO agiscono di concerto con i magistrati di tribunale e, nell'esercizio delle funzioni, hanno il medesimo potere giurisdizionale e sono sottoposti alle medesime sanzioni disciplinari. I VPO sostengono l'accusa nell'80 per cento dei processi penali innanzi al tribunale monocratico ed il 100 per cento in quelli innanzi ai giudici di pace. I GOT agiscono sia nel ruolo civile che in quello penale, con un carico di lavoro che varia dall'80 per cento del monocratico al 100 per cento delle esecuzioni civili, che tuttavia varia da sede a sede e che talvolta implica la totale sostituzione del magistrato nel tribunale monocratico;
il magistrato onorario (GOT e VPO) percepisce una mera indennità ad udienza. La cadenza media di udienze è di 8 al mese; tale servizio è reso inoltre in assenza di qualsiasi forma previdenziale, assistenziale e di indennità di maternità;
l'esercizio della funzione giurisdizionale comporta in più l'incompatibilità con la professione forense. Ad esempio, colui che ricopre la carica di giudice onorario presso il tribunale di un capoluogo non può esercitare l'avvocatura nello stesso tribunale. Se questa incompatibilità è ragionevole, tuttavia inibisce l'esercizio di un'attività che potrebbe essere integrativa dal punto di vista economico, soprattutto alla luce del contenuto riconoscimento economico all'attività stessa;
sono state presentate delle proposte di riforma in Parlamento che, tra le altre cose, definiscono, per quanto concerne il profilo retributivo-funzionale, in modo chiaro e preciso quelli che sono i diritti e i doveri del professionista chiamato a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie (obbligo di garantire la presenza in ufficio o in udienza per un determinato numero di giorni con il riconoscimento contestuale di un'indennità fissa previdenziale omogenea per tutte le figure di magistrato onorario: dunque, indennità elargibile anche in periodi di maternità o di malattia; attribuzione di un'indennità variabile in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto; eventuale regime di incompatibilità distrettuale con l'esercizio della professione; previsione di un obbligo di formazione continua ed infine attribuzione di una quota fissa di posti riservati nel concorso in magistratura e non diversamente assegnabili);
alla carenza legislativa e all'assenza di una normativa di riferimento si è ritenuto di sopperire ad oggi solo con l'emanazione di alcune circolari ministeriali, a giudizio dell'interrogante estremamente contraddittorie,
si chiede di sapere:
quanti siano i GOT attualmente in servizio e se esista una statistica relativa alla loro partecipazione alle udienze ed al lavoro svolto in materia sia civile che penale;
se non si intenda procedere, in tempi brevi, all'adozione di provvedimenti che colmino il vuoto normativo in materia, disciplinando i profili retributivi-funzionali di una professionalità che merita dignità per l'esercizio svolto al servizio del sistema giustizia, nell'ambito dell'auspicabile più ampia riforma e regolamentazione della magistratura onoraria.
(4-07104)
LANNUTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
sulle polemiche legate ai servizi di Poste italiane parla il segretario regionale Franco Battista della Slp (Sindacato dei lavoratori postali)-Cisl, come diffuso sul web il 9 marzo 2012: «In questo momento non si capisce più niente. Sui paginoni dei quotidiani leggiamo che Poste Italiane continua a presentare un'immagine luminosa di se stessa che non corrisponde più alla realtà. Negli ultimi tempi, l'amministratore delegato ha lanciato altisonanti dichiarazioni anche sulla Banca del Mezzogiorno ma siamo convinti che anche in questo caso, dopo l'uscita di scena del ministro Tremonti, si tratterà di un gigantesco bleuf per il nostro Paese. L'amministratore parla di servizio a domicilio attraverso l'uso dei palmari ma non dice che il più delle volte quei palmari si bloccano o perdono la rete, tant'è che quotidianamente metà dei nostri portalettere non li usano. Dovremo aggiustare le discrasie che si sono verificate nell'implementazione del servizio postale e noi vogliamo capire cosa è successo ma è chiaro che le linee aziendali sono dipese pesantemente dalle indicazioni di un management che non si pone più il problema se la posta venga recapitata o meno ma pensa solo ad operare tagli sempre più consistenti. Noi non li accompagneremo su progetti di scempio che distruggeranno in via definitiva il settore postale, rispetto ai soli obiettivi che loro hanno di riduzione dei costi, di contrazione del servizio e di tagli al personale»;
il nuovo sistema informatico di Poste italiane, costato oltre 30 milioni di euro, che doveva velocizzare le operazioni ed agevolare la contabilità interna in realtà, a quasi un anno dalla sua introduzione, si è rivelato un sistema che penalizza e fa infuriare i cittadini, lasciando gli impiegati ed i direttori nello sconforto;
il sindacato Slp-Cisl ha indetto fino al 24 marzo 2012 una mobilitazione su tutto il territorio provinciale con sciopero dello straordinario e delle prestazioni aggiuntive per tutti i settori (sportelleria, recapito e attività interne) per tenere alta l'attenzione sui problemi irrisolti dei lavoratori delle Poste;
inoltre la posta e i giornali non arrivano più nelle case degli italiani con frequenza quotidiana e con la qualità dichiarata;
il progetto di riportare i pacchi all'interno dei servizi postali, sul quale il sindacato aveva offerto piena disponibilità, è fallito;
nel 2011 Poste italiane ha perso molti clienti importanti quali Inps, Sky, UniCredit, Sogei, H3g, Grancasa, e molti altri hanno dimezzato le spedizioni per oltre 500 milioni di pezzi;
sono migliaia i reclami di aziende e cittadini insoddisfatti della qualità erogata dai servizi postali;
milioni di euro del Fondo di solidarietà presso l'Inps sono inutilizzati per l'errata programmazione degli uffici aziendali;
al Corporate centrale lavorino più di un migliaio di persone che non sono dipendenti di Poste italiane;
i servizi postali non partecipano quasi mai alle gare e nel settore non nasce da tempo alcun prodotto da offrire al mercato;
ai lavoratori postali è stato decurtato il premio di risultato del 2010 e del 2011;
il sindacato lamenta sul suo sito Internet , in un articolo del 23 febbraio, che «Un tempo, specie nei momenti più delicati della vita aziendale, in Poste esistevano rapporti istituzionali e relazionali tra Management e Sindacati. Ci si scambiavano, periodicamente, informazioni sulle strategie e sul futuro del Gruppo Poste Italiane, si condividevano preoccupazioni interne ed esterne all'azienda, si contrattavano accordi importanti e riorganizzazioni complesse, insomma ognuno metteva qualcosa di suo per tenere in piedi la baracca. Poi fu il black out!! L'amministratore delegato è sparito nel nulla (pensate che sono due anni che non incontra i sindacati nonostante richieste ufficiali), parla di Poste solamente attraverso paginoni di giornali (pagati con i soldi della pubblicità di Poste), finge sempre di non sapere nulla quando viene interpellato su qualcosa»;
al riguardo la segreteria nazionale del sindacato ha inviato una serie domande all'amministratore delegato di Poste italiane Massimo Sarmi che ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta;
il sindacato non si spiega come mai Poste italiane non entra nel ramo RC Auto dove tutte le compagnie di assicurazione fanno enormi profitti,
si chiede di sapere:
se al Governo risulti quali siano i motivi per cui la metà dei palmari dei portalettere sono inutilizzati e bloccati e per quale servizio sarebbero stati adottati;
se risulti quali siano le ragioni per cui l'amministratore delegato continua a tacere sui dissesti provocati dalla rete informatica di Poste in cui sono stati investiti miliardi di euro considerato che oltre ai grandi black out quasi tutti i giorni gli sportelli si fermano a singhiozzo;
se ritenga che, perdurando l'attuale confusa gestione in azienda, sia arrivato il momento che Poste italiane abbia un direttore generale;
se, alla luce della decurtazione del premio di risultato del 2010 e del 2011 per i lavoratori postali, non ritenga eticamente incompatibile il cumulo dello stipendio di amministratore delegato con quello di direttore generale;
quali siano i motivi, vista l'iniziativa del Governo relativamente alla pubblicità dei redditi dei Ministri, per cui non vengono resi pubblici sul sito di Poste i compensi e i premi del management;
se, nel rispetto delle regole di trasparenza, il Governo sia informato di come si comporta l'azienda in merito alla pubblicità, alle sponsorizzazioni e ai fornitori;
se risultino i motivi per cui dopo il bilancio miliardario del 2010 e l'annunciato bilancio "entusiasmante" del 2011, l'azienda versi in condizioni pietose su mezzi, strumenti, qualità, sicurezza e personale;
quali azioni e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intraprendere per risolvere la citata situazione di grave inefficienza di un servizio di interesse generale ed essenziale, qual è quello postale, anche sotto forma di un'attività di vigilanza e ispezione nei confronti dell'azienda Poste italiane.
(4-07105)
LANNUTTI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che:
Tobia Imperato, una delle persone arrestate il 26 gennaio 2012 per la resistenza "No Tav" allo sgombero del presidio della Maddalena, agli arresti domiciliari dal 13 febbraio, con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano, continua il digiuno iniziato sabato 3 marzo;
l'ultimo bollettino medico sulle sue condizioni parla di condizioni generali caratterizzate da affaticamento, debolezza, ipostenia, cominciano evidenziarsi i problemi legati alla mancanza di assunzione di zuccheri, grassi e proteine. I liquidi che Tobia assume sono assolutamente necessari, ma decisamente insufficienti a mantenere un adeguato equilibrio metabolico, il rifiuto ad assumere bevande zuccherate non aiuta. Persi circa 6 chili dall'inizio della protesta, (altri 4 chili erano stati persi durante la detenzione in carcere);
Tobia protesta contro il rigetto delle richieste di autorizzarlo ad assentarsi da casa per andare a lavorare presso l'Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea, dove lavora da tempo come bibliotecario, e a comunicare con persone estranee al suo nucleo familiare;
la sua attuale situazione di isolamento si rivela secondo lui peggiore rispetto alla sua precedente situazione carceraria e sembra dettata, al pari di quella degli altri indagati, da una logica esclusivamente punitiva. La misura cautelare è stata imposta a Tobia perché, secondo l'accusa, egli si sarebbe contrapposto ad un poliziotto nel corso dello sgombero del presidio della Maddalena il 27 giugno 2011. Nelle foto prodotte dalla Polizia si vede unicamente un contatto tra la mano di Tobia e l'avambraccio di un operatore delle Forze dell'ordine. Attraverso la testimonianza di un altro manifestante presente al fatto e il reperimento di un filmato scaricato dal web è stato possibile ricostruire integralmente la scena;
il contatto in questione avviene su un ripido pendio a fianco dell'autostrada ed è preceduto da un intervento piuttosto rude di alcuni poliziotti che hanno appena buttato per terra un manifestante con le mani alzate. Il contatto dura solo un paio di secondi, senza che si possa apprezzare alcun intento violento da parte di Tobia;
Tobia ha sostenuto, con dichiarazione spontanea resa in interrogatorio, di essersi aggrappato al poliziotto perché stava scivolando all'indietro. In effetti, dal filmato si vede che, immediatamente dopo aver appoggiato la mano sul poliziotto, egli cade all'indietro e scivola giù per la scarpata;
secondo Alberto Perino, leader del movimento "No Tav", come dichiarata in una lettera a Beppe Grillo diffusa sul suo blog, "In realtà la colpa di Tobia è essere l'autore del libro "Le scarpe dei suicidi" nel quale svela le responsabilità della magistratura e della DIGOS torinesi nella morte di Sole e Baleno. Poiché per le cose scritte nel libro non hanno potuto perseguirlo, hanno colto questa occasione per metterlo a tacere. Quasi ogni sera infatti andava a parlare del libro e del TAV in Val di Susa in serate pubbliche",
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Governo relativamente ai fatti esposti in premessa;
se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.
(4-07106)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
scriveva Federico Rampini in un lungo articolo su "Affari & Finanza" di "la Repubblica" il 22 febbraio 2010, quando la crisi greca era ancora gestibile: «Ci mancava solo la Grecia. Fra tutte le catastrofi e le nefandezze associate al nome della Goldman Sachs, ora si è aggiunta anche questa. La bancarotta sovrana che minaccia uno Stato membro dell'Eurozona, e mette a dura prova la tenuta e la credibilità dell'Unione monetaria, ora coinvolge in qualche modo anche il colosso di Wall Street. Il Governo di Atene ha dovuto giustificare un "currency swap" molto sospetto, il cui montaggio finanziario fu curato dalla Goldman Sachs, e che avrebbe mascherato la vera entità del deficit pubblico. È l'ultimo scandalo di una lunga serie. Goldman Sachs implicata nel crac di Aig. Goldman Sachs destinataria di aiuti pubblici non dichiarati. Goldman Sachs e la vergogna dei superbonus. Goldman Sachs e le troppe entrature nell'Amministrazione di Washington. Su tutte le banche di Wall Street grava una cappa pesante d'impopolarità. Ma nessuna riesce a condensare su di sé da sola tanto prestigio e tanto odio come la Goldman Sachs. (...) Le si attribuisce tutto. Onnipotenza e trame diaboliche. Infallibilità e hubris. Avidità e professionalità. Dal disastro del 2007/2009 è uscita perfino rafforzata: sia perché il numero delle concorrenti si è assottigliato, sia perché la Goldman Sachs sembra aver visto arrivare la crisi un po' prima delle altre (ma anche di questo le si fa una colpa, e non a torto). L'indignazione dell'opinione pubblica per le responsabilità di Wall Street nella crisi, per l'arroganza e l'impunità dei banchieri, ha spinto Barack Obama a far proprio il progetto radicale di riforma sponsorizzato da Paul Volcker, teso a ridimensionarne le attività speculative»;
Goldman Sachs, una banca di affari al centro di ogni scandalo finanziario che avviene in ogni parte del mondo, accusata di aver manipolato, con gli strumenti derivati, perfino i valori delle materie prime e del petrolio ponendo il prezzo del barile ad un target di 150 dollari che raggiunse negli anni scorsi facendole conseguire utili enormi e stock option di centinaia di milioni di dollari per i suoi manager, che a quanto risulta all'interrogante continua ad essere la banca di riferimento per il Ministero dell'economia dopo aver arruolato alla sua causa l'ex direttore generale ed attuale presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ed altri importantissimi uomini di Governo in modo trasversale, non aveva mai dovuto subire l'onta di una pesante accusa da parte di uno degli importanti manager;
in un articolo de "Il Sole-24 ore" del 14 marzo 2012, intitolato «Goldman Sachs, dirigente lascia e accusa: "Banca senza morale, fa soldi contro gli interessi dei clienti"», descrive un ambiente «tossico e distruttivo, dove l'etica viene accantonata e i profitti continuano ad essere messi al di sopra di tutto, anche degli interessi dei clienti. Così Greg Smith - dimessosi da direttore esecutivo di Goldman Sachs, responsabile dei prodotti derivati in Europa - descrive il clima tossico che si respira in quella che è una delle più grandi banche d'affari al mondo. Un declino morale. "Oggi è il mio ultimo giorno a Goldman Sachs". Comincia così la lettera apparsa sul New York Times con cui Smith sottolinea come "nel modo in cui la banca funziona e pensa di fare soldi l'interesse dei clienti continua a passare in secondo piano". Poi l'attacco ai vertici di Goldman Sachs, il ceo Lloyd Blankfein e il presidentre Gary Cohn: "Quando i libri di storia saranno riscritti su Goldman potranno mostrare come hanno lasciato cadere la cultura dell'impresa mentre loro tenevano le redini del gruppo. E un declino dello spessore morale dell'impresa - avverte Smith - nel lungo termine rappresenta una serissima minaccia per la sua sopravvivenza"»;
considerato che:
su "la Repubblica" del 14 marzo, Angelo Aquaro rincara la dose sul manager che accusa Goldman Sachs come un ambiente tossico e distruttivo: «Greg Smith il numero uno degli "equity derivatives business" lascia la banca d'affari: "Gli interessi dei clienti continuano a essere messi da parte dal modo con cui l'istituto opera e pensa per fare soldi". Secca la replica: "Non è il modo in cui lavoriamo"»;
si legge inoltre: «Mi dispiace devo andare, il mio posto non può più essere qua. Non s'era mai vista una così drammatica, violenta, pubblica separazione tra una megamanager e la sua banca. E che banca, che manager. L'istituto è la prestigiosissima Goldman Sachs, la banca d'affari più famosa d'America che nell'ultimo secolo e mezzo ha vissuto sulla propria pelle la clamorosa trasformazione da motrice dello sviluppo a rappresentazione vivente dell'"ingordigia" messa all'indice da Occupy Wall Street e dal "Wall Street" hollywoodiano di Oliver Stone. E lui, Greg Smith, non solo è il direttore esecutivo ma il capo degli "equity derivatives business" per l'Europa, e il Medio Oriente e l'Africa. Proprio "equity" è la parola che stride con il comportamento della banca odierna. "Oggi è il mio ultimo giorno a Goldman Sachs": comincia così l'atto d'accusa che il supermanager ha affidato in prima persona alle colonne del New York Times, il giornale che più di altri negli ultimi anni è andato a scavare nei segreti della banca d'affari del ceo Lloyd Blankfein. E proprio Lloyd "la Piovra", secondo la celebre definizione di Matt Taibbi, il re dei reporter d'inchiesta di "Rolling Stone", è tra i responsabili del naufragio etico che il supermanager indica per nome e cognome. "Credo di aver lavorato in quest'azienda abbastanza per capire la traiettoria della sua cultura, della sua gente e della sua identità. E onestamente posso dire che oggi l'ambiente è più tossico e distruttivo che mai. Per dirla più semplicemente, gli interessi dei clienti continuano a essere messi da parte dal modo con cui l'istituto opera e pensa per fare soldi": parole durissime. Il dottor Smith è stato per anni addirittura il reclutatore di questi signori che lui stesso adesso descrive senza scrupoli. "Ho capito che era il tempo di lasciare quando ho realizzato che non avrei potuto più guardare gli studenti negli occhi e dire che gran bel posto è questo per lavorarci". La colpa? Ha due nomi e due cognomi. "Quando i libri di storia verranno scritti su Goldman Sachs, spiegheranno che l'attuale Ceo, Lloyd Blankfein, e il presidente, Gary D. Coh, non hanno più tenuto conto della cultura di questa azienda. E io credo davvero che il declino nella fibra morale dell'azienda rappresenti la più grave minaccia per la sua sopravvivenza". La risposta della banca si è fatta subito sentire a poche ore dalla messa in stampa del New York Times. La campanella di Wall Street era appena suonata quando un portavoce di Goldman ha chiarito che la lettera aperta "non riflette il modo in cui conduciamo gli affari. Nel nostro punto di vista, l'azienda può avere successo soltanto quando ha successo il cliente". Questione, appunto, di punti di vista. Non è un'opinione scritta sul New York Times, però, ma un'inchiesta messa nero su bianco dalla Sec, la Consob di qui, quella che accusa, per esempio, Goldman Sachs di aver costruito e venduto investimenti-bidone, pensati cioè per far perdere il cliente e vincere la banca: un'accusa di truffa datata aprile 2010 che è costata alla banca mezzo miliardo di dollari di multa come patteggiamento, oltre alla disonorevole sfilata davanti ai membri del congresso. Come se non bastasse, la truffa era stata confezionata proprio su quegli investimenti legati ai mutui a rischio che hanno costruito il castello di carte che ha portato nel 2008 al crollo di Wall Street e dell'intera economia globale. Ecco perché la denuncia del dottor Smith rischia adesso di avere una risonanza che va ben oltre il mondo comunque dorato delle banche d'affari e dei loro clienti. Adesso che l'economia sta finalmente ripartendo in tanti si chiedono se davvero tutto questo disastro sarebbe stato evitabile. E com'è possibile che mentre milioni di americani - e di poveri cristi di mezzo mondo - finivano sul lastrico, a Wall Street i soliti noti continuavano a macinare profitti su profitti. A partire da una certa Goldman Sachs»,
si chiede di sapere:
se al Governo risulti se l'atto d'accusa che il supermanager ha affidato alle colonne del "New York Times", il giornale che più di altri è andato a scavare nei segreti della banca d'affari dell'amministratore delegato Lloyd Blankfein, definito "la Piovra", renda compatibile la banca d'affari come riferimento del Ministero dell'economia;
se il Governo non ritenga che "l'ambiente tossico e distruttivo", che mette da parte gli interessi dei clienti con la finalità di fare soldi e contribuire in tal modo alla crisi sistemica, come comprovato dalle accuse durissime del dottor Smith che per anni ha avuto il compito di reclutare veri e propri "squali" della finanza privi di scrupoli, con l'attuale amministratore delegato, Lloyd Blankfein, e il presidente, Gary D. Coh, metta a repentaglio la reputazione del Governo che ispira la sua azione alla ricerca di principi etici per risanare il Paese;
se non ritenga che Goldman Sachs, che ha impostato una strategia di vendita e di costruzione di titoli tossici ed investimenti in perdita per i clienti e remunerativi sempre per la banca, con l'accusa di truffa nell'aprile 2010, costata alla banca mezzo miliardo di dollari di multa come patteggiamento, oltre alla disonorevole sfilata davanti ai membri del Congresso americano, con l'aggravante di aver confezionato investimenti truffaldini legati ai mutui subprime che hanno edificato una piramide di carta e di finanza tossica che ha portato nel 2008 al crollo di Wall Street e dell'intera economia globale, non debba indurre il Governo a risolvere qualsiasi rapporto contrattuale con questa banca di affari sporchi;
se il Governo non debba porre all'ordine del giorno in sede internazionale una netta separazione tra banche di affari che operano nella finanza derivata creando bolle speculative e piramidi finanziarie edificate sulla sabbia e banche che intermediano in maniera tradizionale il credito ed il risparmio, evitando che si possa mettere a rischio, con l'azzardo morale dei banchieri, il denaro dei depositanti;
se, alla luce delle ultime pesanti accuse mosse da un altissimo dirigente reclutatore di dipendenti mossi dal cinismo e privi di qualsivoglia moralità, non abbia il dovere di porre al prossimo vertice europeo ed internazionale dei Ministri economici la questione di banche di affari e di truffa che hanno conseguito enormi profitti, obbligando i Governi a dissanguarsi con migliaia di miliardi di dollari di stanziamenti di denari pubblici per salvare le banche private, che, oltre ad aver impoverito milioni di famiglie e falcidiato 40 milioni di posti di lavoro dal 2007, hanno messo a rischio la stabilità degli Stati e la ricchezza delle nazioni.
(4-07107)
PETERLINI - Al Ministro per gli affari europei - Premesso che:
dal 1° aprile 2012, e dunque fra pochi giorni, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea (TUE), troverà attuazione il regolamento sull'iniziativa dei Cittadini europei (ICE), in base alla quale i "Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione, ai fini dell'attuazione dei trattati";
in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), cui il citato articolo 11, paragrafo 4, del TUE si richiama, "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del TUE, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire";
è da segnalare che il milione di firme richiesto potrà essere raccolto nel metodo tradizionale cartaceo, ma anche tramite Internet;
il regolamento ICE, in particolare, prevede - per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno con tale modalità- un quadro giuridico e un sistema elettronico del tutto nuovi: la Commissione europea dovrebbe aver sviluppato un software con codice sorgente aperto per raccogliere le "firme" on line a disposizione degli organizzatori che, in ogni caso, possono sviluppare a tal fine, se lo desiderano, un loro sistema;
gli organizzatori, a loro volta, dovrebbero ottenere la certificazione del loro sistema di raccolta on line da parte di uno Stato membro di loro scelta: ciascuno Stato membro, infatti, è chiamato ad indicare un'autorità competente a rilasciare tale certificazione, previa verifica della conformità del sistema a tutte le specifiche tecniche e a tutte le garanzie di protezione dei dati personali;
quanto illustrato implica che il nostro Paese, al più tardi entro il 1° aprile 2012, dovrà permettere la raccolta di firme anche via Internet, dunque senza autenticatore, come invece previsto oggi per referendum e leggi di iniziativa popolare,
si chiede di sapere:
di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo, in considerazione dell'approssimarsi, ormai imminente, del 1° aprile 2012, riguardo all'adeguamento del nostro Paese a quanto previsto in relazione al regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE);
quali iniziative, per gli aspetti di propria competenza, abbia assunto o intenda assumere affinché l'Italia possa dare sollecita attuazione al richiamato istituto di iniziativa popolare europea, con particolare riferimento alla modalità di raccolta, anche via Internet, delle firme necessarie per il diritto di iniziativa dei cittadini europei.
(4-07108)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02732, del senatore Peterlini, sull'attuazione dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini europei nei confronti della Commissione dell'Unione europea;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02733, del senatore Firrarello, sull'organico del personale nella scuola.
Interpellanze, ritiro
È stata ritirata l'interpellanza 2-00440, del senatore Giovanardi.