EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - All'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. A tutto il personale assunto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Istituti italiani di cultura con contratto regolato dalla legge locale è riconosciuto, in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma ed al fine di riconoscere al personale di cui all'articolo 153 della presente legge il diritto alla rappresentanza sindacale, il Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio decreto, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità tramite le quali è riconosciuta al personale a contratto una specifica rappresentanza sindacale, non in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, nei Paesi in cui il personale svolge il proprio lavoro"».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2 e sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri».
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(*) Firma ritirata in corso di seduta
Ritirato (*)
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Riconoscimento della rappresentanza sindacale del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Istituti italiani di cultura assunto localmente). - 1. A tutto il personale assunto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Istituti italiani di cultura con contratto regolato dalla legge locale è riconosciuto, in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro, con modalità elettorali definite, entro e non oltre il 30 settembre 2012, d'intesa fra i Ministeri del lavoro e degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
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(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal relatore senatore Bettamio
Il Relatore
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Riconoscimento della rappresentanza sindacale del personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Istituti italiani di cultura assunto localmente). - 1. A tutto il personale assunto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e degli Istituti italiani di cultura con contratto regolato dalla legge locale è riconosciuto, in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro, con modalità elettorali definite, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con decreto adottato dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
CASTRO, SPADONI URBANI (*)
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. A tutto il personale assunto con contratto regolato dalla legge locale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli Istituti italiani di cultura viene riconosciuto, in relazione alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro, con le relative prerogative, laddove intervengano conformi atti propri della contrattazione collettiva in applicazione della medesima legge locale».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Il Relatore
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. A tutto il personale assunto con contratto regolato dalla legge locale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli Istituti italiani di cultura viene riconosciuto, limitatamente alla peculiarità dello specifico rapporto di lavoro, il diritto alla rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro.».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.