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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 692 del 14/03/2012


BERSELLI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Ministro Severino, abbiamo particolarmente apprezzato e condiviso il suo intervento di questa mattina quando ha ricordato alcuni significativi passaggi del preambolo della Convenzione penale sulla corruzione, conclusa a Strasburgo il 27 gennaio 1999. In particolare, ci riconosciamo nella necessità di perseguire come priorità - ripeto, come priorità - una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempli l'adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive.

Siamo anche noi convinti che la corruzione rappresenti una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, che mini i principi di buongoverno, di equità e di giustizia sociale, che falsi la concorrenza, ostacoli lo sviluppo economico e metta in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamentali principi della società italiana.

La corruzione rappresenta indubbiamente un cancro della nostra società, che incide pesantemente sullo stesso prodotto interno lordo e che dà dell'Italia all'estero un'immagine certamente non positiva.

La ratifica odierna è, nel contrasto ai fenomeni corruttivi, non l'ultimo ma il primo passo, cui necessariamente seguirà l'adeguamento della legislazione nazionale ai suoi contenuti.

Nel contrasto alla corruzione, signor Ministro, come lei ha giustamente ricordato, non siamo però certo all'anno zero, dal momento che il codice del 1930 ci ha offerto validi elementi di contrasto a tale fenomeno, elementi che oggi bisogna però aggiornare alla luce delle esperienze maturate e dei radicali cambiamenti che hanno caratterizzato la nostra società in questi oltre ottant'anni.

Al riguardo voglio ricordare che il precedente Governo presentò, il 4 maggio 2010, il disegno di legge Atto Senato n. 2156, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione» che, dopo un approfondito esame congiunto delle Commissioni 1a e 2a di questo ramo del Parlamento, venne approvato da quest'Aula il 15 giugno 2011.

In quel disegno di legge si individuavano già allora alcuni importanti aspetti di carattere preventivo, come l'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa, la tutela del dipendente pubblico che segnali degli illeciti, le attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di inquinamento mafioso, la delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive.

Dal punto di vista repressivo, si prevedevano poi congrui aumenti di pena per il peculato, semplice o mediante profitto dell'errore altrui; per malversazione a danno dello Stato; per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; per corruzione per un atto d'ufficio; per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; per corruzione in atti giudiziari. Inoltre, si prevedevano circostanze aggravanti per tutta una serie di reati. Tale disegno di legge, con il n. 4434 Camera, è in corso di esame in Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

Signor Ministro, giustamente lei ritiene necessario riaffrontare le varie problematiche connesse al reato di corruzione, tema ripreso anche ieri dal presidente Monti. Su questo siamo d'accordo. Ripeto: siamo d'accordo.

C'è chi sostiene la necessità di sostituire il reato di concussione, che non prevede nessuna sanzione penale per il concusso, con la concussione cosiddetta per induzione, assimilabile al reato di corruzione, e con la concussione per costrizione, assimilabile all'estorsione. Si vedrà.

È indubbia comunque l'esigenza di accompagnare norme di carattere preventivo con altre di carattere repressivo.

Da qualche parte ci è stato opposto che la ritardata ratifica della Convenzione di Strasburgo sarebbe in qualche modo riferibile all'inerzia dei vari Governi Berlusconi che si sono succeduti in questi anni. La verità è che si è invece inteso valutare con senso di responsabilità una ratifica che avrebbe avuto ed avrà ricadute non irrilevanti sulla nostra legislazione interna.

Ma andiamo a confrontarci con questa risibile tesi, calendario però alla mano. La Convenzione - come già detto - risale al 27 gennaio del 1999. Da allora alla primavera del 2001 non c'era certamente il Governo Berlusconi. Dalla primavera del 2006 alla primavera del 2008 parimenti non c'era il Governo Berlusconi. Quindi, i Governi di centrosinistra, che l'avessero davvero voluto, avrebbero avuto tutto il tempo ed i numeri per ratificare la Convenzione di Strasburgo. Se non lo hanno fatto, avranno avuto i loro motivi, ma questo non è dipeso certamente da colpa nostra.

È però indubbio che arriviamo buoni ultimi o quasi tra gli Stati, europei e non, che sottoscrissero la Convenzione, di cui ben 37 l'hanno già ratificata. Il primo che la ratificò fu la Repubblica Ceca l'8 settembre del 2000 (pensi, signor Ministro, nel 2000!). Poi, via via altri importanti Stati europei e tralascio quelli extraeuropei: i Paesi Bassi l'11 aprile 2002, il Portogallo il 7 maggio 2002, l'Irlanda il 3 ottobre 2003, il Regno Unito il 9 dicembre 2003, il Belgio il 23 marzo 2004 e così via.

Andando ad esaminare brevemente la Convenzione, debbo però ammettere che alcune disposizioni ci lasciano più che perplessi. L'articolo 8, concernente la corruzione passiva nel settore privato, recita: «Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora,» - signor Ministro, ci riferiamo a un semplice operaio? Non lo sappiamo - «di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito,» - ci riferiamo ad un caffè al bar o alla buvette? - «per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri». L'articolo 8 della Convenzione, concernente la corruzione passiva nel settore privato, rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico, come ipotesi assolutamente estranea alla civiltà giuridica del nostro Paese ed ai reati tipici contro la pubblica amministrazione e prevede una fattispecie estremamente generica che dovrà comunque trovare una seria tipizzazione.

L'articolo 12 della Convenzione sul cosiddetto traffico di influenza stabilisce che «Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi a titolo di rimunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di una persona (...), così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di rimunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato».

Signor Ministro, al di là della prosa estremamente complicata e di difficile interpretazione, occorre far presente che proprio l'articolo 8, (corruzione passiva nel settore privato) e proprio l'articolo 12 (traffico di influenza) sono probabilmente problematici e lo Stato italiano avrebbe potuto, e forse dovuto, formulare una riserva. Al riguardo le ribadisco che l'articolo 12 sul cosiddetto traffico di influenza, giustamente assimilato dal senatore relatore Balboni al reato di millantato credito, lascia parimenti più che perplessi per la sua assoluta genericità.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, la richiamo ai tempi.

BERSELLI (PdL). Al riguardo, faccio notare che l'articolo 37 della Convenzione che oggi andiamo a ratificare prevedeva testualmente che ogni Stato avrebbe potuto all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare la riserva circa la definizione di questi reati nella propria legislazione interna. Quindi, ribadisco che proprio l'articolo 8 e proprio l'articolo 12 sono quelli problematici e per i quali avremmo potuto, in base all'articolo 37, formulare come Governo italiano e come Stato la riserva sopra indicata. Ad esempio, la Svizzera si riservò il diritto di applicare l'articolo 12 (traffico di influenza) soltanto nella misura in cui i fatti che vi erano descritti costituissero reato secondo il diritto elvetico.

Nonostante queste serie e fondate perplessità, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).