a partire dal 1999 molti Comuni hanno sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) con la tariffa di igiene ambientale (TIA), come definito dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (il cosiddetto decreto Ronchi) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
le principali differenze tra TARSU e TIA riguardano: 1) il calcolo del contributo che, nel caso della TARSU, è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), nel caso della TIA, invece, la tariffa è determinata da una quota fissa del servizio, ai quali si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare, e calcolata, cioè, in base ai rifiuti effettivamente prodotti, e in effetti così non è stato; 2) un'evoluzione positiva, specialmente in alcune realtà, tesa ad incentivare sempre più la raccolta differenziata ed i comportamenti delle utenze finalizzati a ridurre i rifiuti alla fonte, a massimizzare il recupero ed a minimizzare il ricorso alla discarica;
con il passaggio da "tassa" a "tariffa", i Comuni dove ciò è avvenuto hanno applicato su quest'ultima l'IVA al 10 per cento;
nonostante la sentenza della Corte costituzionale del luglio 2009, la maggior parte dei Comuni coinvolti continuano tuttora ad applicare impropriamente l'IVA;
la Cassazione, con la sentenza dell'8 marzo 2012, n. 3756, ha confermato definitivamente l'illegittimità dell'IVA sulla TIA;
la sentenza smentisce e censura il comportamento del Governo precedente, che aveva cercato di aggirare 17 milioni di cittadini interessati, declinando le proprie responsabilità ed ostinandosi a non dare applicazione ad una sentenza della alta Corte costituzionale (n. 238/09) che ha stabilito che la TIA è una tassa e non una tariffa, pertanto sulla stessa non è applicabile l'IVA del 10 per cento;
il Governo aveva cercato di aggirare la questione con una circolare n. 3/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze e con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, "cambiando" nome alla TIA da tariffa di igiene ambientale TIA 1 in tariffa integrata ambientale TIA 2, etichettandola come prestazione di servizio su cui è applicabile l'IVA. Ovvero ne aveva cambiato solo il nome senza cambiare la sostanza. Mancando però il regolamento attuativo per la nuova TIA 2 il Governo aveva stabilito che ad essa andasse applicato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1999 della TIA 1, sulla quale l'IVA è stata dichiarata illegittima,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo al fine di dare piena applicazione alle sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, restituendo l'IVA pagata indebitamente da milioni di cittadini attraverso uno storno sulle future bollette o consentendo la detrazione dell'importo non dovuto nelle dichiarazioni dei redditi.
(4-07086)