DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850)
ORDINI DEL GIORNO
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
in 1ª Commissione Affari Costituzionali sono all'esame, in sede referente, i disegni di legge costituzionali relativi alla riforma del Parlamento e della forma di Governo,
invita il Governo ad identificare forme idonee a rinforzare il procedimento di approvazione di atti internazionali che comportino limitazioni della sovranità nazionale.
Improponibile
Il Senato,
premesso che:
in 1ª Commissione Affari Costituzionali sono all'esame, in sede referente, i disegni di legge costituzionali relativi alla riforma del Parlamento e della forma di Governo,
impegna il Governo, nei limiti della propria competenza e nelle sedi in cui è chiamato ad esprimere il proprio orientamento, a non ostacolare iniziative finalizzate a rafforzare il procedimento di approvazione di atti internazionali che comportino limitazioni della sovranità nazionale.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (Strasburgo, 27 gennaio 1999) è un atto importante al fine di potenziare la cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché dotare gli ordinamenti interni di ulteriori strumenti normativi per la prevenzione e repressione della corruzione;
gli strumenti di prevenzione e repressione della corruzione sono tanto più efficaci quanto più il sistema normativo si fonda su solide basi giuridiche in armonia con i principi generali dell'ordinamento e nel solco delle regole dello Stato di diritto,
impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative legislative per dare attuazione alla Convenzione nel rispetto delle norme della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'ordinamento quali la personalità della responsabilità penale, l'offensività delle condotte penalmente rilevanti, la tipicità delle fattispecie di reato, il principio di colpevolezza quale complesso degli elementi soggettivi che delimitano e definiscono l'attribuibilità della responsabilità penale.
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(*) Accolto dal Governo