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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 691 del 14/03/2012


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 (3174)

G100

DE TONI, BELISARIO, LI GOTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. n. 3174, Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012;

        premesso che:

            il provvedimento d'urgenza in oggetto concerne alcune modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative del 6 maggio 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali;

        considerato che:

            in data 22 febbraio 2012 è stato approvato, unanimemente, in sede deliberante, da parte della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, l'A.S. n. 2998. Segnatamente, tale consenso unanime si è registrato su un testo che - anche sulla base delle indicazioni del Governo fornite in Commissione - si è posto l'obiettivo di considerare la popolazione residente negli enti locali non già sulla base del censimento ufficiale decennale effettuato dall'lSTAT, come dispone la disciplina vigente, bensì in considerazione dei dati ISTAT «relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;

            tale modifica normativa consentirebbe a numerosi comuni italiani di utilizzare, anche in occasione delle prossime elezioni amministrative, un sistema elettorale coerente rispetto alla reale, effettiva ed aggiornata situazione demografica, in luogo di quello assoggettato al decennale censimento ufficiale della popolazione;

            è evidente che la norma, per poter risultare vigente in occasione delle prossime elezioni amministrative necessita di una celerissima e definitiva approvazione anche in considerazione della imminente scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature delle elezioni comunali,

        impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire e sostenere, per quanto di competenza, la celere e definitiva approvazione del disegno di legge in premessa, in considerazione delle imminenti elezioni amministrative dell'anno 2012.

G101

Il Relatore

V. testo corretto

Il Senato,

        premesso che:

            è stato emanato il decreto per le elezioni amministrative del prossimo 6-7 maggio con decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2012;

            il Governo ha emanato il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 «Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012», per consentire le modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste, in considerazione del periodo festivo pasquale;

            non sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, a causa di quanto disposto dall'articolo 23, commi 14-20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            il comma 20, in particolare, prevede il Commissariamento delle amministrazioni provinciali che sarebbero dovute andare al voto nelle elezioni amministrative del prossimo 6-7 maggio;

            tali disposizioni avranno effetti devastanti sulle economie locali poiché non è garantita la continuità amministrativa per le attività delle Province che hanno un più forte impatto sul territorio, soprattutto relativamente alle spese di investimento e ai progetti di carattere pluriennale,

        impegna il Governo

affinché il Ministro dell'interno nomini, come commissari degli enti il cui mandato elettivo è ormai giunto a scadenza, gli attuali Presidenti di Provincia, fino al momento in cui gli organi di governo delle Province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.

G101 (testo corretto)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            è stato emanato il decreto per le elezioni amministrative del prossimo 6-7 maggio con decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2012;

            il Governo ha emanato il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 «Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012», per consentire le modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste, in considerazione del periodo festivo pasquale;

            non sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, a causa di quanto disposto dall'articolo 23, commi 14-20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            il comma 20, in particolare, prevede il Commissariamento delle amministrazioni provinciali che sarebbero dovute andare al voto nelle elezioni amministrative del prossimo 6-7 maggio;

            tali disposizioni avranno effetti devastanti sulle economie locali poiché non è garantita la continuità amministrativa per le attività delle Province che hanno un più forte impatto sul territorio, soprattutto relativamente alle spese di investimento e ai progetti di carattere pluriennale,

        impegna il Governo

affinché il Ministro dell'interno assuma l'iniziativa per il procedimento di nomina, come commissari degli enti il cui mandato elettivo è ormai giunto a scadenza, degli attuali Presidenti di Provincia, fino al momento in cui gli organi di governo delle Province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.

________________

(*) Accolto dal Governo

G102

CALDEROLI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            le leggi relative alla composizione e all'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali realizzano un sistema bipolare che ha garantito la possibilità di scelta dell'eletto da parte dell'elettore e, fermo restando lo sbarramento di legge, la presenza in consiglio di una pluralità di liste,

        impegna il Governo, nei limiti della propria competenza e nelle sedi dove è chiamato ad esprimere il proprio orientamento, a non favorire proposte di modifica della legge elettorale che, discostandosi dal modello delle leggi per le elezioni degli organi degli enti locali, portino a composizioni delle camere su base bipartitica e non garantiscano la scelta dell'eletto da parte dell'elettore.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste)

    1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del predetto testo unico, è anticipato al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

    2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850)

ORDINI DEL GIORNO

G1

CALDEROLI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            in 1ª Commissione Affari Costituzionali sono all'esame, in sede referente, i disegni di legge costituzionali relativi alla riforma del Parlamento e della forma di Governo,

        invita il Governo ad identificare forme idonee a rinforzare il procedimento di approvazione di atti internazionali che comportino limitazioni della sovranità nazionale.

G1 (testo 2)

CALDEROLI

Improponibile

Il Senato,

        premesso che:

            in 1ª Commissione Affari Costituzionali sono all'esame, in sede referente, i disegni di legge costituzionali relativi alla riforma del Parlamento e della forma di Governo,

        impegna il Governo, nei limiti della propria competenza e nelle sedi in cui è chiamato ad esprimere il proprio orientamento, a non ostacolare iniziative finalizzate a rafforzare il procedimento di approvazione di atti internazionali che comportino limitazioni della sovranità nazionale.

G2

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (Strasburgo, 27 gennaio 1999) è un atto importante al fine di potenziare la cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché dotare gli ordinamenti interni di ulteriori strumenti normativi per la prevenzione e repressione della corruzione;

            gli strumenti di prevenzione e repressione della corruzione sono tanto più efficaci quanto più il sistema normativo si fonda su solide basi giuridiche in armonia con i principi generali dell'ordinamento e nel solco delle regole dello Stato di diritto,

        impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative legislative per dare attuazione alla Convenzione nel rispetto delle norme della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'ordinamento quali la personalità della responsabilità penale, l'offensività delle condotte penalmente rilevanti, la tipicità delle fattispecie di reato, il principio di colpevolezza quale complesso degli elementi soggettivi che delimitano e definiscono l'attribuibilità della responsabilità penale.

________________

(*) Accolto dal Governo