SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, il provvedimento che giunge oggi in quest'Aula è particolarmente importante per l'Italia, soprattutto al fine di non alimentare quella spirale di notizie apparse anche sugli organi d'informazione internazionale in base alle quali il nostro sarebbe uno dei Paesi più corrotti, o comunque più inclini alla corruzione.
Vorrei però parlare della Convenzione in esame senza tralasciare il problema fondamentale che, a mio giudizio, sta alla base di codesti comportamenti. Un secolo fa, nel suo corso di «Introduzione allo studio del diritto costituzionale» inglese, Albert Dicey, nell'illustrare la differenza fra il sistema della rule of law, che prevede la soggezione di tutti i cittadini alla legge nel diritto inglese, e quello amministrativo francese e italiano, rilevava come tale tipo di discrepanza con le amministrazioni pubbliche dotate di un potere di sovraordinazione rispetto ai cittadini generasse un fenomeno che induceva i funzionari pubblici ad abusare delle proprie funzioni.
Ora, come sappiamo, tale diversità tra il sistema inglese di common law e quello di diritto amministrativo italiano e francese si è via via assottigliata e oggi, anche nei sistemi di diritto amministrativo, si risponde del danno da interesse legittimo. Sono tuttavia dell'avviso che tale disuguaglianza metta ancora in discussione - così com'è stato posto in rilievo dalla dottrina più importante - la questione della presunzione legale degli atti amministrativi, ossia la presunzione di legalità, che naturalmente spesso induce il cittadino ad una condizione di soggezione rispetto ai poteri pubblici.
Più tardi, rispetto a ciò, Luigi Einaudi, nella sua trentennale disputa con Benedetto Croce sulla differenza tra i sistemi liberali e quelli economici liberisti, sottolineava come quelli dei Paesi oltrecortina, autoritari e massimalisti, inducessero alla corruzione proprio perché i cittadini avevano pochi poteri rispetto a quelli invece autoritativi della pubblica amministrazione.
I recenti provvedimenti adottati non solo da questo Governo, ma anche da quello precedente, che hanno introdotto ampie liberalizzazioni, rovesciando il principio per cui ciò che non è vietato è lecito, daranno sicuramente vita ad un appeal sociale diverso rispetto al mondo che abbiamo conosciuto. Sono altresì convinto che questa Convenzione possa essere molto utile al nostro Paese e che la cura non possa e non debba consistere esclusivamente nella penalizzazione dei comportamenti dei pubblici funzionari e dei cittadini, così come sostenuto anche da una parte autorevolissima di questo ramo del Parlamento. Sono invece del parere che, soprattutto nel diritto disciplinare interno riferito ai pubblici funzionari, si possano introdurre anche norme atte a prevenire l'illegalità penale o la violazione della legge penale.
In questo senso, ho una concezione molto diversa del principio del diritto penale mite da quella testé enunciata dal collega Compagna, su cui però è stato scritto moltissimo anche dal presidente emerito della Corte costituzionale Zagrebelsky. Io credo, cioè, che il diritto penale abbia la funzione davvero di colpire le condotte che non sono emendabili a priori attraverso un'educazione sociale o il radicamento di un'etica comportamentale dei cittadini. In tal senso, credo sia un controsenso sostenere che, penalizzando alcuni comportamenti, il risultato sarebbe di evitare la corruzione.
Allora, credo, signora Ministro, signor Sottosegretario, che si debba cominciare un po' a rivedere questi reati anche sotto l'aspetto della sanzione criminale.
Vede, signora Ministro, il nostro codice punisce il delitto di furto fino a 12 anni, ma sappiamo perfettamente che è un fatto depenalizzato. Sappiamo che nei tribunali la prassi è quella di partire praticamente dalla pena minima, la reclusione minima, per poi naturalmente giungere a condanne con grande ritardo. Sono convinto che invece alcuni reati, qui enucleati e anche presenti nel nostro codice penale, debbano trovare una pena minima severissima nel caso in cui le persone sono condannate per questi reati. Credo che la sanzione edittale minima debba essere sottolineata con particolare scrupolo perché questi sono fatti che danneggiano in modo gravissimo non solo la pubblica amministrazione ma soprattutto l'economia e le libertà fondamentali dei cittadini.
Come pure ritengo che si debba intervenire anche sui cosiddetti riti deflattivi dei procedimenti. Il codice del 1988 aveva introdotto questi meccanismi per condurre appunto ad una deflazione dei processi. Ciò non è avvenuto e in moltissimi reati, anche gravissimi, i riti introducono degli sconti di pena assolutamente irragionevoli.
Così come pure credo, signora Ministro, signor Sottosegretario, che si debba porre adeguata attenzione al principio cardine del diritto penale, il principio di tassatività e di stretta legalità dei comportamenti. La costruzione di queste fattispecie deve davvero, con ogni capacità, anche semantica, introdurre appunto le condotte che sono vietate perché troppo spesso anche in questo Parlamento e in questa legislatura sono state costruite delle fattispecie incriminatrici i cui comportamenti possono essere ascritti a comportamenti non tassativamente indicati e strutturati dalla legge.
Concludendo il mio intervento, credo che in questa legislatura abbiamo la possibilità di introdurre le norme di questa Convenzione, norme già presenti peraltro nel nostro ordinamento, ma attraverso una struttura normativa degli illeciti penali che risponda davvero un principio di tassatività stretta dei comportamenti, in modo tale che si sappia ciò che è penalmente rilevante rispetto a ciò che invece che lo può essere semplicemente a livello disciplinare.
Un'ultima considerazione la faccio sui tempi della giustizia, tenendo conto che spesso sono stati processati dei pubblici funzionari e dei privati che sono poi risultati immuni dalle accuse e dalle censure che erano state loro rivolte. Credo che i tempi di questi procedimenti debbano essere certi e possibilmente, pur nell'ambito di un principio di uguaglianza e di parità dei cittadini rispetto alla legge penale, strumentale e sostanziale, assolutamente celeri perché non vi è cosa più grave nel nostro ordinamento giuridico che i tempi di una giustizia penale lunga che non rende giustizia e soprattutto non dà l'idea che l'Italia è uno Stato di diritto. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.