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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 690 del 13/03/2012


PASTORE (PdL). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito che finora si è svolto ha una connotazione comune. Si è discusso di questo provvedimento o, meglio, degli scenari nei quali si cala questo provvedimento sotto il profilo sociologico, storico, tecnico e così via, ma nessun intervento ha colto, nel contenuto del Trattato, salvo alcuni accenni del relatore, le novità che anche rispetto al nostro ordinamento il Trattato pone, cioè le novità che saremo obbligati, se non oggi domani, ad introdurre nel nostro ordinamento per onorare l'impegno che questo disegno di legge ci farà assumere nei confronti della comunità internazionale. E non è un caso questo, perché il disegno di legge in esame, pur avendo ad oggetto la ratifica di un Trattato che richiede norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si compone di soli due articoli: uno riguarda la ratifica, che autorizzerà il Presidente della Repubblica ad impegnare lo Stato italiano a dar corso al Trattato; l'altro riguarda invece l'ordine di esecuzione, che è destinato a restare un flatus vocis, perché, se non saranno scritte le nuove norme, l'ordinamento italiano rimarrà quello precedente.

Ritengo però che, nonostante questi innegabili limiti, il provvedimento sia comunque positivo, perché conferma quel segnale di voler intervenire sui temi delicatissimi della corruzione che si volle dare già un anno fa, quando il Senato approvò il disegno di legge ora all'esame della Camera e quando le Commissioni riunite 2a e 3a licenziarono questo testo che, ancorché incompleto, combinandosi però con l'altro testo, può veramente realizzare una modifica significativa e profonda della normativa penale. Per la verità, lo ripeto, quest'Aula non ha potuto ancora analizzare, almeno finora, i profondi contenuti di modifica che il Trattato ci pone, ci impone e ci imporrà quando avremo ratificato la Convenzione di Strasburgo. Credo che sia comunque importante sotto il profilo della riconciliazione della politica con l'opinione pubblica di cui avvertiamo tutti una grande necessità.

Le osservazioni che voglio fare qui oggi riguardano uno scenario indubbiamente critico rispetto a quello che si sarebbe determinato se avessimo potuto licenziare il testo della ratifica con le modifiche all'ordinamento interno che recepissero anche le norme - soprattutto quelle nuove - del Trattato stesso. E non mi riferisco solo alla soppressione del reato di concussione ed al suo assorbimento nella figura unitaria del reato di corruzione, ma anche a delle novità legislative che sinceramente, in questo quadro ancora così vuoto, possono suscitare delle preoccupazioni o comunque delle valutazioni critiche.

Sto parlando, ad esempio, della corruzione nel settore privato perché, se leggiamo il testo del Trattato, la norma è - e non potrebbe essere diversamente - così generica, da offrire la possibilità di riempirla con contenuti che potrebbero essere anche motivo di preoccupazione per chi ritiene di optare per un sistema penale efficace, efficiente, ma anche essenziale.

Allo stesso modo, la normativa sul traffico di influenza - se letta la norma del Trattato, che non potrebbe essere più precisa - potrebbe essere riempita con una serie di norme attuative e puntuali che potrebbero dar luogo ad applicazioni distorsive e certamente magari neppure volute in sede di approvazione di questo testo. Il relatore ha parlato prima del traffico di influenza, ricordando il millantato credito. Io ricordo che una figura speciale di reato - in cui si parla, se non di traffico, comunque di influenza sulle pubbliche istituzioni - è dettata dalla legge Anselmi, che configura un tipo di associazione, di per sé legale, come penalmente perseguita, laddove oggetto di quella associazione sia proprio la volontà di influenzare chi è titolare di poteri pubblici, che non dovrebbe subire queste distorsioni dovute alle influenze esterne.

Che poi questi reati siano delicati, signora Ministro, lo rilevo anche dal fatto che l'articolo 37 del Trattato, nell'indicare le riserve che lo Stato può comunque formulare in sede di ratifica, individuando cioè quelle parti che lo Stato non intende attuare, fa riferimento, oltre che ad altre fattispecie, proprio a quelle della corruzione privata e del traffico di influenza, nonché dei relativi aspetti. Certamente, la riserva non è uno strumento ordinario, tant'è che è previsto anche un rinnovo temporaneo, però ciò non toglie che il legislatore, ancorché nel lontano 1999, si pose per questa tipologia di reati la preoccupazione che gli stessi non potessero essere ritenuti tali nella loro rilevanza penale da parte degli Stati che avessero inteso ratificare il Trattato.

Quindi, questo è un aspetto particolare che affaticherà senz'altro i lavori di quest'Aula e della Camera dei deputati, perché ritengo che proprio per dipanare queste perplessità e queste preoccupazioni le norme di adattamento vadano fatte subito; può essere anche uno degli effetti indiretti, forse il principale, dell'approvazione di una ratifica sostanzialmente monca o vuota: indurre il legislatore a considerarla un primo passo verso un traguardo di completezza e di revisione dell'ordinamento in materia. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.