Allegato A
MOZIONI
Mozioni sul riequilibrio della rappresentanza politica
(1-00576) (testo 2) (07 marzo 2012)
V. testo 3
ADAMO, ADERENTI, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCONI, BIONDELLI, BLAZINA, BOLDI, BONFRISCO, BUGNANO, CARLINO, CARLONI, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE, COLLI, CONTINI, DE FEO, DE LUCA Cristina, DELLA MONICA, DONAGGIO, FINOCCHIARO, FIORONI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALLONE, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHEDINI, GIAI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, LICASTRO SCARDINO, MAGISTRELLI, MARAVENTANO, MARINARO, MAURO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, POLI BORTONE (*), PORETTI (*), RIZZOTTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VICARI (**). - Il Senato,
preso atto che:
l'articolo 51 della Costituzione recita solennemente che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione dispone inoltre che le leggi regionali «rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive»;
la Corte costituzionale ebbe a dichiarare (nella sentenza n. 49 del 2003) che «Le nuove disposizioni costituzionali, [con cui si è riformulato l'art. 51 nei termini suddetti,] (...) pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale». Inoltre, con la più recente sentenza n. 4 del 2010, il Giudice delle leggi ha sottolineato, altresì, che la parità di accesso alle cariche elettive rappresenta una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, limitato ad una preferenza, introducendo, solo nel ristretto ambito elettorale, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. In altri termini, è opportuno garantire l'eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata attraverso disposizioni che promuovano il riequilibrio di genere nelle rappresentanze istituzionali;
nell'ambito di tale mutato contesto ordinamentale, con la sentenza n. 49 del 2003 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale i relazione ad alcune disposizioni introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d'Aosta, in virtù delle quali le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità;
il riconoscimento del principio di parità tra uomo e donna fa parte anche degli obiettivi dell'Unione europea (UE) e il principio di non discriminazione, ad esso strettamente connesso, è stato rafforzato dai trattati di Amsterdam e di Lisbona. L'ordinamento comunitario deve, nel suo complesso, adottare tutti i provvedimenti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, anche in campo politico ed elettorale;
con specifico riferimento alla materia delle pari opportunità fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, si ricorda la Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953 (ratificata dalla legge n. 326 del 1967) e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979 (ratificata dalla legge n. 132 del 1985). Tali convenzioni internazionali prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini;
considerato che:
il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, ancorché in attesa della definizione di un nuovo e diverso sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
la situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità politica sulla base del genere, che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di "fare" le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della leadership. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria,
delibera di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea, di disegni di legge in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell'ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i Comuni, per le Città metropolitane, per le Province, per le Regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
impegna il Governo a sostenere, nel corso dell'esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale, iniziative parlamentari finalizzate all'introduzione di un principio di non discriminazione che assicuri un'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi e consenta il superamento di criteri improntati alla discrezionalità da parte dei partiti.
________________
(*) Firme ritirate in corso di seduta
(**) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Agostini, Andria, Barbolini, Bianco, Bosone, Bubbico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Crisafulli, D'Ambrosio, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Vecchio, Della Seta, Di Giovan Paolo, D'Ubaldo, Ferrante, Filippi Marco, Follini, Galperti, Garraffa, Giaretta, Ichino, Latorre, Legnini, Livi Bacci, Marcucci, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Mercatali, Micheloni, Monaco, Morando, Morri, Musi, Nerozzi, Papania, Passoni, Pegorer, Pertoldi, Procacci, Ranucci, Roilo, Rusconi, Sangalli, Sanna, Scanu, Sircana, Stradiotto, Tomaselli, Tonini, Treu, Vimercati, Vita, Vitali, Zanda, Augello, Scarpa Bonazza Buora, Ghigo, Carrara, Asciutti, Saltamartini, Camber, Pichetto Fratin, Serafini Giancarlo, Gramazio, Totaro, Tancredi, Piscitelli, Belisario, Di Nardo, Giambrone, Caforio, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica, De Toni.
(1-00576) (testo 3) (08 marzo 2012)
Approvata
ADAMO, ADERENTI, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIANCONI, BIONDELLI, BLAZINA, BOLDI, BONFRISCO, BUGNANO, CARLINO, CARLONI, CASTIGLIONE, CHIAROMONTE, COLLI, CONTINI, DE FEO, DE LUCA Cristina, DELLA MONICA, DONAGGIO, FINOCCHIARO, FIORONI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALLONE, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GHEDINI, GIAI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, LICASTRO SCARDINO, MAGISTRELLI, MARAVENTANO, MARINARO, MAURO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, RIZZOTTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VICARI, AGOSTINI, ANDRIA, BARBOLINI, BIANCO, BOSONE, BUBBICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FOLLINI, GALPERTI, GARRAFFA, GIARETTA, ICHINO, LATORRE, LEGNINI, LIVI BACCI, MARCUCCI, MARINI, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MERCATALI, MICHELONI, MONACO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PROCACCI, RANUCCI, ROILO, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SIRCANA, STRADIOTTO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VIMERCATI, VITA, VITALI, ZANDA, AUGELLO, SCARPA BONAZZA BUORA, GHIGO, CARRARA, ASCIUTTI, SALTAMARTINI, CAMBER, PICHETTO FRATIN, SERAFINI Giancarlo, GRAMAZIO, TOTARO, TANCREDI, PISCITELLI, BELISARIO, DI NARDO, GIAMBRONE, CAFORIO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, DE TONI. - Il Senato,
preso atto che:
l'articolo 51 della Costituzione recita solennemente che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione dispone inoltre che le leggi regionali «rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive»;
la Corte costituzionale ebbe a dichiarare (nella sentenza n. 49 del 2003) che «Le nuove disposizioni costituzionali, [con cui si è riformulato l'art. 51 nei termini suddetti,] (...) pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale». Inoltre, con la più recente sentenza n. 4 del 2010, il Giudice delle leggi ha sottolineato, altresì, che la parità di accesso alle cariche elettive rappresenta una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, limitato ad una preferenza, introducendo, solo nel ristretto ambito elettorale, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. In altri termini, è opportuno garantire l'eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata attraverso disposizioni che promuovano il riequilibrio di genere nelle rappresentanze istituzionali;
nell'ambito di tale mutato contesto ordinamentale, con la sentenza n. 49 del 2003 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale i relazione ad alcune disposizioni introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d'Aosta, in virtù delle quali le liste elettorali devono comprendere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità;
il riconoscimento del principio di parità tra uomo e donna fa parte anche degli obiettivi dell'Unione europea (UE) e il principio di non discriminazione, ad esso strettamente connesso, è stato rafforzato dai trattati di Amsterdam e di Lisbona. L'ordinamento comunitario deve, nel suo complesso, adottare tutti i provvedimenti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, anche in campo politico ed elettorale;
con specifico riferimento alla materia delle pari opportunità fra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, si ricorda la Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953 (ratificata dalla legge n. 326 del 1967) e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979 (ratificata dalla legge n. 132 del 1985). Tali convenzioni internazionali prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini;
considerato che:
il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, ancorché in attesa della definizione di un nuovo e diverso sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
la situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità politica sulla base del genere, che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di "fare" le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della leadership. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria,
delibera di avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'esame, e l'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea, di disegni di legge in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell'ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i Comuni, per le Città metropolitane, per le Province, per le Regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
impegna il Governo a sostenere, nel corso dell'esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale, iniziative parlamentari finalizzate all'introduzione di un principio di non discriminazione che assicuri un'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.
(1-00577) (06 marzo 2012)
Ritirata
GERMONTANI, RUTELLI, DE LUCA Cristina, BAIO, CONTINI, RUSSO, STRANO, MILANA, MOLINARI, DIGILIO. - Il Senato,
premesso che:
la Costituzione italiana sancisce il principio di eguaglianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (articoli 3, 4 e 37);
per garantire una maggiore presenza delle donne negli uffici pubblici e nelle cariche elettive all'articolo 51 della Costituzione è sancita l'adozione di appositi provvedimenti finalizzati alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
nonostante ciò nel Parlamento italiano le donne sono presenti ancora in numero esiguo (ben lontano dall'auspicato 30 per cento), basti ricordare che al Senato della Repubblica le donne rappresentano il 18,63 per cento e alla Camera dei deputati 21,43 per cento;
per quanto riguarda la presenza delle donne in Parlamento, a livello internazionale l'Italia occupa il 54° posto su un totale di 188 Paesi, come risulta dalle statistiche elaborate dall'Inter-Parliamentary Union, sulla base dei dati forniti dai rispettivi Parlamenti, al 31 dicembre 2010;
considerato che:
la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare (tra l'altro) l'art. 117 della Costituzione, ha introdotto uno specifico obbligo a carico dei legislatori regionali per favorire la parità uomo/donna. Il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione prevede, infatti, che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive";
con la sentenza n. 4 del 2010, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della legittimità costituzionale delle misure che tendono a riequilibrare il rapporto fra persone di diverso sesso all'interno delle assemblee elettive: un rapporto tradizionalmente sfavorevole alle donne, che occupano un numero di seggi di gran lunga inferiore rispetto al loro peso elettorale, tanto da rendere in alcuni casi marginale la presenza femminile nelle istituzioni rappresentative;
la questione di legittimità costituzionale definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2010 concerneva la norma della legge elettorale della Regione Campania in base alla quale, nel caso di «espressione di due preferenze», «una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena l'annullamento» della seconda «preferenza» indicata dall'elettore (art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2009);
per effetto della nuova normativa elettorale il numero delle donne appartenenti al Consiglio regionale campano è notevolmente aumentato, tanto che la Campania è stata definita la Regione «più rosa», va preso atto del fatto che la "preferenza di genere", insieme con il vincolo delle quote all'interno delle liste elettorali, si è rivelata uno strumento efficace per favorire il riequilibrio della rappresentanza;
è ormai acquisita la consapevolezza dell'importanza del contributo del mondo femminile alla buona amministrazione e al funzionale perseguimento degli obiettivi del vivere civile; importanza e rilievo di un contributo che si apprezza e si valorizza a livello normativo proprio sul presupposto della diversità di un patrimonio umano, sociale, culturale, di sensibilità e professionalità, che si vuole acquisire ai meccanismi dell'agire pubblico evidentemente in una prospettiva di arricchimento dell'esercizio delle funzioni e di buon andamento;
tenuto conto che:
la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, adottata dall'Assemblea generale con risoluzione n. 34/180 del 18 dicembre 1979) costituisce lo strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne offrendo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione. La Convenzione ha fatto seguito ad una serie di documenti adottati nel quadro delle Nazioni Unite, il più importante dei quali fu certamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. La Convenzione è entrata in vigore nel 1981. Oggi si contano 176 Stati contraenti. L'art. 1 della Convenzione definisce il concetto di "discriminazione contro le donne" come: "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo";
nel corso della IV Conferenza mondiale delle donne, tenutasi a Pechino tra il 4 e il 15 settembre 1995, è stata approvata una piattaforma di azione per i diritti delle donne che ha individuato alcuni obiettivi strategici per assicurare alle donne pieno e paritario accesso e partecipazione alle strutture di potere e ai processi decisionali. Questo, infatti, consentirà di creare un equilibrio che rifletta più accuratamente la composizione della società ed è un presupposto fondamentale per rafforzare la democrazia e promuoverne il corretto funzionamento;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, all'articolo 23, dopo aver affermato al primo paragrafo la «parità tra donne e uomini», al paragrafo successivo legittima «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato»,
impegna il Governo:
a favorire, nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma elettorale, iniziative legislative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza di genere nelle cariche elettive;
ad individuare le strategie di promozione e di controllo più idonee a far sì che venga rimosso, anche attraverso opportune misure a favore del "sesso sottorappresentato", quanto di fatto nell'ordinamento nazionale osti all'eguaglianza di genere e ad una compiuta ed effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale .