VALDITARA - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2007, n. 12, ha stabilito che, per garantire lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare gli opportuni interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture sanitarie pubbliche di propria competenza (Asl, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici universitari, IRCCS di diritto pubblico), rendendo così disponibili gli spazi e i locali da destinare a tal fine;
aveva anche fissato un termine entro il quale le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto portare a compimento le iniziative volte ad assicurare la realizzazione degli interventi stabilendo altresì fino a tale data la regolamentazione dell'attività intramuraria sulla base della normativa preesistente;
tale termine è stato più volte prorogato, da ultimo con l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che lo aveva dapprima stabilito al 31 dicembre 2012, ma che poi con la legge di conversione è stato fissato al 30 giugno 2012;
secondo le informazioni sommarie a disposizione, i tempi residui necessari per completare gli interventi di ristrutturazione edilizia sono tali da richiedere una proroga del termine anzidetto almeno sino alla fine del 2013; tale richiesta era anche emersa nel corso dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 216 del 2011 (Atto Senato 3124) presso la 12 a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ed era stata recepita nella proposta di parere dei relatori (discussa nella seduta n. 309 dell'8 febbraio 2012),
si chiede di sapere:
se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per realizzare in tempi rapidi la ricognizione del quadro regione per regione circa lo stato di attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia necessari ai fini dello svolgimento dell'attività professionale intramuraria presso le strutture sanitarie pubbliche, e quali provvedimenti intenda altresì assumere per accelerare il completamento dei predetti interventi;
se intenda provvedere, con una sua iniziativa diretta, affinché sia stabilita una proroga a fine 2013 del termine previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (da ultimo prorogato al 30 giugno 2012 dal decreto "milleproroghe" 2012), vista la necessità di tempi ancora lunghi per il completamento dei predetti interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche allo svolgimento dell'attività intramuraria.
(4-07010)
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, della giustizia e degli affari esteri - Premesso che:
il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, all'articolo 1, comma 11, autorizza, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 49.686.380 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, al largo delle coste della Somalia (267 unità, inizialmente 8), e all'operazione della Nato denominata Ocean Shield (245 unità, inizialmente 218) per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, all'articolo 5, prevede misure di contrasto alla pirateria in acque internazionali, prevedendo esplicitamente la possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private che transitino in zone a rischio, tramite l'impiego di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata;
sorvolando sulle difficoltà e le problematicità che potrebbero crearsi in casi di contenziosi che vedessero coinvolti servizi di vigilanza privata - difficoltà sollevate dagli interroganti nelle more della conversione del decreto-legge autorizzativo di tale condotta - occorre ribadire che il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, autorizzando una serie di missioni internazionali, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre del 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, prevede che al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia "Atalanta" (art. 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 209 del 2008);
il medesimo articolo 5 dispone inoltre che, fuori dall'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, siano applicate le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia. Inoltre tale disposizione è da ritenere abbia portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta (art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 209 del 2008);
premesso inoltre che:
occorre ribadire che per tramite del rinvio - disposto all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 - all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è prevista la non punibilità del militare che, nel corso di dette missioni, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies): a) alle direttive; b) alle regole di ingaggio; c) agli ordini legittimamente impartiti;
in tali casi è infatti previsto che operi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. Inoltre l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce: «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica»;
sempre tramite il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, si prevede l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi - sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo - laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: a) stabiliti dalla legge; b) stabiliti dalle direttive; c) stabiliti dalle regole di ingaggio; d) stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; e) imposti dalla necessità delle operazioni militari;
per tramite dei rinvii operati da legislazioni d'urgenza precedentemente emanate si richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato "Eccesso colposo"), che già stabilisce che quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo;
in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»;
considerato che:
la comunità internazionale è caratterizzata principalmente dalla particolare natura degli enti da cui è costituita, primi fra tutti gli Stati, i quali, nei rapporti reciproci, assumono la posizione di reges superiorem non recognoscentes;
in quanto membri di tale comunità gli Stati vedono tutelata, nelle loro relazioni, la propria sfera di competenze, secondo una disciplina normativa che prende in considerazione la loro struttura di enti di governo di società umane, territorialmente organizzati;
dalla posizione di uguaglianza giuridica degli Stati nei rapporti reciproci derivano varie conseguenze, tra le quali alcune di esse attengono alla natura stessa dell'ordinamento internazionale, fondato su norme generali consuetudinarie ed integrato da quelle norme che gli Stati stessi accettano mediante accordi;
il carattere assoluto del principio di uguaglianza condiziona l'esercizio della giurisdizione internazionale che dipende, sempre e necessariamente, dalla volontà dello Stato di accettarne l'istituzione, sia nel contesto dell'arbitrato o di altre forme di giurisdizione obbligatoria, sia in base ai meccanismi previsti dall'art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia;
in passato il principio par in parem non habet iurisdictionem era considerato in assoluto, applicandosi a qualsiasi attività posta in essere da uno Stato. Appariva, infatti, inammissibile che un atto, espressione della potestà di uno Stato straniero, potesse costituire oggetto di valutazione da parte di organi giurisdizionali di un altro Stato, che avrebbe in tal modo preteso di esercitare la propria sovranità nei suoi confronti;
successivamente questa identificazione di tutti gli atti riferibili ad uno Stato con la sua potestà sovrana è stata contestata dalla giurisprudenza interna di vari Stati che ha operato una distinzione tra atti iure imperii, sottratti alla giurisdizione, e atti iure gestionis, per i quali essa è esercitabile (teoria della cosiddetta immunità ristretta). Tale criterio di distinzione rimane, tuttavia, ad oggi, suscettibile di diverse interpretazioni, poco chiaro e, per parte della dottrina, insufficiente ad operare un discrimen;
occorre distinguere dalla immunità di giurisdizione la cosiddetta immunità dall'esecuzione. Nel primo caso, l'immunità è eccepibile rispetto alla competenza di un tribunale, nel secondo, a provvedimenti esecutivi quali ad esempio l'apposizione di sigilli a beni o la privazione della libertà;
invero, si pone una questione analoga a quella relativa all'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione. Infatti, anche con riferimento ai provvedimenti esecutivi la capacità di eseguire tali provvedimenti può venire meno nei confronti dei soggetti esecutati appartenenti a determinate categorie, in primo luogo riguardo agli Stati esteri;
anche all'esecuzione - volta al concreto adeguamento della realtà al comando giuridico risultante dalla disposizione interdittiva, comportante il compimento di una serie di operazioni che colpiscono il potenziale colpevole e che soltanto per la singolare gravità dei loro effetti vanno compiute sotto lo stretto controllo dell'autorità giurisdizionale - devono applicarsi i medesimi principi previsti per l'immunità dalla giurisdizione;
secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, i provvedimenti esecutivi devono ritenersi ammissibili solo se esperiti su beni, o nell'ambito di beni, non destinati ad una pubblica funzione;
ritenuto che:
come riportato da fonti ufficiali del Ministero della difesa, i due fucilieri del battaglione San Marco, imbarcati sulla petroliera "Enrica Lexie", sono intervenuti esclusivamente secondo le procedure e nell'ambito delle misure che riguardano la lotta alla pirateria. Hanno infatti sparato colpi di avvertimento (warning shots) in aria ed in acqua per salvaguardare il proprio territorio, rispondendo in pieno alle norme esistenti, ovvero, proteggendo la sicurezza dei traffici marittimi da un'attività criminosa che mette a repentaglio le libertà economiche e personali in alto mare;
quanto esposto sopra trova diretta ed immediata applicazione nel caso dei militari italiani ingiustamente reclusi nello Stato indiano del Kerala;
ritenuto inoltre che, come riportato da numerose testate giornalistiche nazionali ed internazionali, sia il caso di verificare attentamente l'operato delle istituzioni indiane, oltre che del comandante della petroliera "Lexie" e del suo armatore, al fine di comprendere nel dettaglio le ragioni che hanno portato la petroliera ad ormeggiarsi nel porto indiano,
si chiede di sapere:
quali concrete iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di ribadire l'assoluta esenzione dalla giurisdizione, oltre che dall'esecuzione, dei militari italiani impiegati nelle missioni internazionali;
se risultino i motivi che hanno indotto la petroliera "Enrica Lexie" all'ancoraggio in territorio indiano.
(4-07011)
THALER AUSSERHOFER - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che
il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le detrazioni per familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
tale limite di reddito fu aggiornato per l'ultima volta nel 1995 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, e da allora non si è più proceduto in tal senso;
considerato che tale limite di reddito penalizza in particolar modo: le famiglie i cui figli, per non pesare troppo sulle spalle dei genitori, si finanziano gli studi lavorando, con la conseguenza che il limite previsto dal comma 2 citato viene superato, i figli non risultano più a carico e gli importi deducibili non possono più essere detratti fiscalmente; le casalinghe che svolgono un piccolo lavoro retribuito; i vedovi o le vedove che beneficiano di una pensione di reversibilità e che hanno dei figli. Tale pensione, pur essendo di norma piuttosto bassa, rispetto al limite di reddito per i familiari a carico risulta troppo alta. Di conseguenza il vedovo o la vedova - che già si trovano in una situazione difficile - non possono far valere fiscalmente i figli e vengono esclusi dalle agevolazioni legate al suddetto limite;
considerato altresì che:
un così basso limite di reddito favorisce tra l'altro indirettamente anche il ricorso al lavoro nero, che viene preferito per non rischiare di superare tale limite e perdere le agevolazioni;
l'aumento di questo limite costituirebbe un sostegno indiretto al reddito familiare proprio in un momento in cui le misure contenute nelle manovre economiche che si sono succedute in quest'ultimo periodo colpiscono duramente soprattutto le famiglie con redditi medio-bassi,
si chiede di sapere se non sia il caso di aggiornare tale limite di reddito previsto dal testo unico, per rendere tale importo almeno coerente con la dinamica inflazionistica registrata dall'Istat.
(4-07012)
THALER AUSSERHOFER - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che l'articolo 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, debba essere stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione agevolata;
considerato che:
in Trentino-Alto Adige/Südtirol le parti sociali hanno, tramite la sottoscrizione di un accordo quadro, creato le condizioni per l'applicazione della tassazione agevolata che, senza il decreto attuativo citato, non possono applicare;
il ritardo dell'emanazione del provvedimento sta penalizzando economicamente sia i lavoratori dipendenti sia i datori di lavoro,
si chiede di sapere se vi siano particolari motivazioni che giustificano il ritardo dell'emanazione del provvedimento e quali tempi siano ancora necessari.
(4-07013)
FLERES - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
nel marzo 1987 veniva istituito il parco dell'Etna, con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 4 aprile 1987;
esso nasce con lo scopo di salvaguardia dell'ambiente, ma anche di sviluppo di tutte quelle attività turistiche che possano dare fruibilità ai luoghi e benessere alle popolazioni insediate nell'ambito territoriale;
con l'andar degli anni gli abitanti dei territori ricadenti nel parco dell'Etna hanno trovato sempre più difficoltà nell'esercitare le proprie attività, soprattutto i giovani che invece di investire nei terreni dei padri li hanno abbandonati e, secondo dati registrati nei vari censimenti, si evidenzia una notevole riduzione di residenti;
centinaia di proprietari terrieri ed anche numerosi cittadini hanno avanzato una proposta per la riperimentazione del parco considerando che qualsiasi strumento urbanistico, dopo tanti anni, deve essere rivisto e rielaborato al fine di renderlo più attuale,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare tutte le procedure per avviare un tavolo di lavoro tra la Regione Sicilia, le Province, i Comuni, le associazioni ambientalistiche e i rappresentanti dei comitati dei cittadini che possa rivedere la perimetrazione dei confini del parco dell'Etna e che assegni le competenze della "zona D" (area di protezione a sviluppo controllato), ai Comuni ricadenti all'interno del parco e innalzando i confini a circa 1.100 metri per dare la possibilità ai residenti che vivono all'interno, di meglio favorire del territorio, creando così la nascita di sentieri natura, sezioni sciistiche, strutture ricettive, agricoltura sostenibile e dare di nuovo vita agli originali allevamenti preesistenti nei territori da millenni, ora purtroppo scomparsi.
(4-07014)
THALER AUSSERHOFER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recita: "L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre le quarantotto ore";
la circolare esplicativa n. 6/E del 2012 dell'Agenzia delle entrate sull'imposta erariale sugli aeromobili privati di cui ai commi da 11 a 15-bis del citato articolo ribadisce quanto stabilito;
sono elencati all'articolo 16, comma 11, lettera c), quei velivoli che pagano una tassa annuale fissa pari a 450 euro e precisamente gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga più opportuno applicare la nuova imposta annuale sui velivoli non immatricolati nel registro aeronautico nazionale frazionandola in quote giornaliere da pagare in relazione alla durata della permanenza sul suolo nazionale;
se non ritenga altresì di esonerare da tale imposta i velivoli non immatricolati nel registro aeronautico nazionale specificati alla lettera c) che arrivano in Italia per partecipare a manifestazioni sportivo-culturali.
(4-07015)
LEDDI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'ordinamento dispone lo scioglimento di Consigli di Province e Comuni (articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
l'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, disciplina la responsabilità politica negli enti territoriali sub-regionali, in occasione della dichiarazione di dissesto di cui all'articolo 248 del testo unico; vi si prevede, inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, che il mancato adempimento all'intimazione del Prefetto a dichiarare il dissesto comporta il rifluire nell'ipotesi del commissariamento e scioglimento del Consiglio dell'ente (già prevista all'articolo 247); il che avviene tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno;
ai sensi dell'articolo 245 del testo unico, soggetti della procedura di risanamento sono (oltre all'organo straordinario di liquidazione) gli organi istituzionali dell'ente, i quali "assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto" (il quale, va ricordato, per l'articolo 244, si ha se la Provincia o il Comune non possono garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero non possono fare validamente fronte a crediti liquidi ed esigibili di terzi);
la direttiva generale 1° aprile 2011 per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2011 (prot. 17452/10/2011) del Ministro dell'interno, con riferimento alla situazione finanziaria degli enti locali, dichiara che è stata potenziata la "banca dati dei certificati di bilancio degli enti locali" per rendere disponibili maggiori e più dettagliate informazioni finanziarie e contabili, anche per eventuali analisi di impatto in tema di federalismo fiscale. I dati raccolti sono stati trasmessi sia all'Istat sia alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), la quale ultima ha chiesto ulteriori specifiche elaborazioni allo scopo di approntare il "Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali". I dati delle certificazioni raccolti dagli enti locali sono stati, poi, divulgati tramite il sito Internet della Direzione centrale della finanza locale. I dati contabili sono stati, infine, forniti al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini degli studi sul patto di stabilità e sul federalismo. Eppure tali dati non risultano disponibile per le necessarie valutazioni parlamentari,
si chiede di sapere:
in quanti e quali casi, sino ad oggi, si sia dichiarato - o proposto di dichiarare - lo stato di dissesto di cui all'articolo 248 del testo unico;
a quanto ammonti il coacervato debitorio così acclarato, e le conseguenze sofferte dai cittadini delle singole realtà territoriali interessate nonché quelle caricate sulla fiscalità generale;
in quanti e quali casi siano stati chiamati a porre rimedio al dissesto gli stessi amministratori locali che vi presenziarono: ai sensi dell'articolo 251 del testo unico, essi (o il commissario) dovrebbero addirittura "deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto";
in quanti e quali casi operi - o sia prevedibile che opererà - la previsione dell'inidoneità, per l'"amministratore locale" di cui all'articolo 77 del testo unico, a rivestire in futuro determinate cariche (di assessore, di revisore, di rappresentante designato presso altri enti): ai fini del giudizio prognostico, si rammenta che l'inidoneità in questione discende, in ragione della conclusione di un giudizio di responsabilità contabile, anche in primo grado, ove la Corte accerti che il dissesto fu diretta conseguenza di azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2011);
se la citata direttiva generale 1° aprile 2011 per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2011 (prot. 17452/10/2011) del Ministro dell'interno - laddove enuncia l'esigenza di progettazione e realizzazione di un master universitario di secondo livello a spiccata impronta territoriale per i dirigenti della carriera prefettizia, aperto alla partecipazione di neo-laureati e dirigenti degli enti locali presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno - non debba in tale ambito includere anche appositi corsi di educazione finanziaria per amministratori pubblici.
(4-07016)
COSTA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
l'interrogante è più volte intervenuto sulla delicata ed annosa questione relativa al lavoro delle Commissioni tributarie;
in particolare si è più volte segnalato come la sezione di Lecce abbia sfiorato più volte la paralisi considerato l'enorme numero di processi in attesa di definizione, ad oggi circa 10.000, a fronte dell'esiguo numero di giudici operanti;
più volte l'interrogante ha richiesto un intervento risolutore mirante a sanare una situazione ormai insostenibile;
il numero dei ricorsi continua ad aumentare in modo costante mentre per problemi di bilancio si sono ridotte da 9 a 5 le sezioni operanti a Lecce;
oltre al fatto che il numero dei giudici in organico è assolutamente inadeguato da tempo non si provvede neppure a colmare i posti vacanti o i vuoti lasciati dai pensionamenti;
i giudici tributari dovrebbero svolgere il loro lavoro a tempo pieno ed essere retribuiti come tutti gli altri colleghi magistrati mentre ad oggi operano in uno stato di assoluta precarietà e con retribuzioni ridicole, pari a 200 euro lordi al mese oltre ad un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso;
il tempo parziale di lavoro, la precarietà, la carenza di organico e le retribuzioni inadeguate sono i fattori che determinano l'allungamento dei tempi dei processi e il conseguente aumento di arretrato a discapito sia dell'utenza che della pubblica amministrazione;
l'utenza, oltre a subire le pesanti conseguenze derivanti da quanto sopra evidenziato, ha visto anche quadruplicarsi, grazie alle recenti riforme, il costo dei ricorsi,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza con una riforma complessiva che preveda una maggiore stabilità per i giudici componenti le Commissioni tributarie con copertura e potenziamento dell'organico e retribuzioni adeguate alla delicatezza e complessità del lavoro svolto, non certo inferiore a quello degli altri magistrati.
(4-07017)
AMATI, SERAFINI Anna Maria, BRUNO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la Calabria è una regione con una situazione di forte criticità minorile, come emerge da incontrovertibili dati afferenti all'elevata dispersione scolastica, alla delinquenza minorile, alle generali situazioni di disagio dei minori, alle problematiche di integrazione socio-culturale, ai contesti in cui i minori subiscono situazioni di clandestinità, eccetera;
è dato altrettanto incontrovertibile l'esistenza di criticità nei servizi di aiuto, sostegno ed educazione dei minori (assenza, per alcuni comuni, dei servizi sociali, dei sistemi di aiuto-aiuto, carenza dei servizi diagnostici e terapeutici necessari ai minori portatori di handicap e quant'altro attenga alla presa in carico dei minori e delle famiglie in situazioni di disagio). È indiscutibile l'esistenza di una stretta correlazione tra i due fenomeni;
tali fenomeni producono nel territorio l'affievolimento ad interessi legittimi di quei diritti che troppo spesso sono dati per acquisiti e scontati;
nonostante ciò, la Regione Calabria è fortemente impegnata nell'adottare tutti gli strumenti volti alla difesa dei diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini, tanto da essere una delle poche regioni che già nel 2004 ha istituito il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
i compiti ed al contempo i doveri del Garante concernono la promozione della cultura e dei diritti dei minori, il collegamento tra le amministrazioni, la vigilanza, il controllo e la segnalazione di violazioni dei diritti dei minori, i rilievi su atti normativi, l'istituzione di servizi e la partecipazione alla raccolta dati;
rilevato che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 23 novembre 2011, la Regione Calabria, l'Ufficio scolastico regionale e l'ente privato denominato "Osservatorio sui diritti dei minori", in assenza di coinvolgimento alcuno delle competenti autorità ovvero istituzioni preposte alla tutela dei minori, hanno adottato una "Carta dei doveri dei bambini e degli adolescenti";
la carta, che si propone di ripristinare le "regole del gioco" e si rivolge indistintamente a tutti i minori (in qualsiasi fase ci si collochi, dalla prima infanzia all'età adulta), è stata adottata, sovvertendo, pedagogicamente l'approccio dei soggetti in età evolutiva alle regole del vivere civile e prefiggendosi di educare i minori al rispetto dei diritti degli altri, di aiutarli a riconoscere in anticipo ed evitare i casi in cui il loro agire può comportare disagio, fastidio o danno agli altri e agevolarli a divenire persone in grado di mettere in atto concretamente i comportamenti del rispetto integrale degli altri esseri umani, in ogni contesto in cui interagiscono con essi;
il Garante, individuando che nella carta, così come formulata, sono inseriti solamente doveri e non anche diritti, considerato che è rivolta a soggetti in fieri (che, in quanto tali, volendo utilizzare l'incisiva terminologia presente nella Convenzione di New York, necessitano di un'attenzione e cura particolari, rispetto all'uomo adulto), rilevando quindi la violazione di una serie di diritti del minore, tra i quali in primis il diritto ad essere educato (come noto, la suprema Corte ha affermato come l'educazione non corrisponda all'imposizione di una serie di regole-doveri, bensì consista nel ricevere dagli adulti di riferimento tutti i mezzi necessari a che il minore sia in grado di divenire una persona adulta), ha provveduto a redigere apposita segnalazione alle competenti autorità;
con tale atto il Garante, con lo strumento concesso dall'ordinamento (la segnalazione), ha adempiuto ai propri compiti con la duplice finalità di impedire l'esposizione dei minori calabresi al rischio di veder lesi i propri diritti e, contemporaneamente, di far cessare la violazione dei diritti dei minori di cui all'incontro con l'autorità prefettizia relativo, ad esempio, alle problematiche della scuola di San Luca d'Aspromonte;
con una nota del 6 febbraio 2012, protocollo n. AOODRCAL 1511, il Direttore dell'Ufficio regionale scolastico della Calabria replicava alla segnalazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria;
rilevato che nella suddetta nota, per quanto risulta agli interroganti, non viene fatta alcuna confutazione tecnica sulle eccezioni mosse dal Garante alla Carta, ma viene soltanto ribadito quanto ivi sostenuto; nell'illustrare il programma per la sua concreta attuazione, non si tiene conto delle eccezioni sollevate dall'autorità (soggetto preposto alla tutela dei minori destinatari della Carta); viene formalmente richiesta la revoca della segnalazione dell'autorità, segnalazione che come tale (non essendo una sanzione o un giudizio di merito) è dovuta e non revocabile,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ritenga il comportamento adottato dalla Direzione dell'Ufficio regionale scolastico della Calabria conforme all'operato per il quale il Ministero ed i singoli apparati sono stati istituiti;
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo, in virtù del loro potere di vigilanza, non ritengano di dover intervenire con la massima sollecitudine al fine di favorire l'instaurarsi di corretti e proficui rapporti tra amministrazioni ed istituzioni nell'esclusivo e superiore interesse dei minori.
(4-07018)
COSTA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
i giudici di pace, se e quando si assentano anche per un solo giorno, non di rado, vengono considerati - in contrasto con quanto chiaramente disposto da una Circolare ministeriale - assenti per sette giorni con relativa decurtazione dell'indennità forfettaria (258 euro mensili) prevista dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991;
la circolare del Ministro della giustizia 15 marzo 2006 (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia), emanata dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha affermato che la legge intende evitare soltanto che l'indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi: o quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora chiamato ad esercitarla in concreto, o quando sia assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore;
in ogni altro caso, e dunque anche quando il giudice di pace non celebri udienza o non emetta provvedimenti o non si trovi presente nei locali dell'ufficio giudiziario cui è assegnato, ma sia formalmente in servizio, l'indennità mensile deve essere a lui corrisposta;
i giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio;
nell'ipotesi poi in cui l'assenza dal servizio, formalmente comunicata al coordinatore, si protragga per periodi inferiori al mese, l'indennità dovrà essere decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza;
in contrasto con l'anzidetta circolare, però, è stata emanata una nota (del 13 dicembre 2006, n. 13570) con la quale si afferma che in tutti i casi in cui il giudice di pace non tenga l'udienza tabellarmente fissata, egli non può considerarsi formalmente in servizio e quindi dovrà decurtarsi sia l'indennità di udienza per l'udienza non tenuta, sia l'indennità forfettaria mensile dal giorno della prima udienza tabellare non tenuta al giorno che precede l'udienza successiva, in cui il giudice di pace abbia ripreso la sua attività;
questa nota oltre ad essere in contrasto con la citata circolare è ritenuta da moltissimi giudici di pace irrazionale ed illegittima,
l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza chiarendo l'attuale situazione alla luce di quanto disposto dalla succitata Circolare e conseguentemente attraverso una revisione della citata nota.
(4-07019)
PEDICA, BELISARIO - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'istituto San Giacomo di Roma, donato dall'antico proprietario al pubblico con uno specifico vincolo di mantenimento della struttura ai fini ospedalieri, è stato per anni un centro di eccellenza per la cura e la prevenzione;
la precedente Giunta regionale del Lazio, nel piano di riordino sanitario, ha decretato la chiusura dello stesso, individuando prima un piano di riconversione del San Giacomo in struttura socio-sanitaria (reparto di lunga degenza e ambulatori medici, in ogni caso posti a bassa intensità di assistenza, senza alcun posto letto per acuti e nessuna attività di emergenza per il centro storico) e quindi abbandonando il progetto con il trascorrere dei mesi;
più volte nel 2011 il comitato dei cittadini di quartiere ha protestato davanti alla struttura ospedaliera, ma senza ascolto da parte delle autorità competenti;
secondo quanto già denunciato dallo stesso interrogante, nell'ospedale, chiuso ormai dall'ottobre 2008, sono stati abbandonati macchinari dall'elevato costo economico quali quelli per la Tac e per la risonanza magnetica, nonostante gli stessi fossero in ottime condizioni e quindi idonei all'utilizzo;
secondo quanto riferito all'interrogante, risulta che altre attrezzature, tutte in ottime condizioni, alcune addirittura nuove, data la ristrutturazione effettuata poco prima della chiusura dell'ospedale, dai macchinari alle barelle, siano state spostate dall'istituto e abbandonate sulla terrazza scoperta dell'ospedale Santo Spirito;
considerato che:
l'interrogante ha più volte denunciato questo gravissimo spreco, nonché tentato di affrontare la situazione, data la rilevanza del diritto alla salute e le difficoltà del sistema sanitario nel Lazio, cercando di contattare le istituzioni competenti, dapprima telefonicamente, poi nel 2010 tramite lettera scritta indirizzata alla Presidente della Regione Polverini e per conoscenza al Direttore della Asl RM1 dottor Giovanni Dell'Uomo, senza ottenere alcun riscontro;
nella Regione Lazio attualmente è registrabile, da un lato, un forte deficit del sistema sanitario e una rilevante scarsità dei fondi a disposizione degli ospedali, dall'altro, un costante aumento della domanda di assistenza sanitaria proveniente dai cittadini, costretti ad attendere tempi inaccettabili per l'erogazione delle dovute cure;
dopo anni di silenzio da parte dell'assessorato alla Salute della Regione Lazio è ora arrivata la conferma che all'interno dell'ex ospedale San Giacomo era rimasto abbandonato un apparecchio per risonanza magnetica che, a quanto pare, rientrerà in funzione solo tra qualche giorno al Nuovo Regina Margherita. Si tratta infatti di un macchinario recuperato dalla Asl Roma A che ha eseguito i lavori per farlo funzionare nuovamente presso la nuova ubicazione;
in data 5 marzo 2012 il quotidiano il "Corriere della sera"su proprio sito web pubblicava un articolo, intitolato «Macchina per la Tac abbandonata al San Giacomo. Olivia Salviati "L'ultima volta che sono entrata al San Giacomo i macchinari erano stati ammassati sulla terrazza"», relativo alla vicenda, nel quale si legge: «"Sarebbe una buona notizia, non fosse che un macchinario così importante è rimasto inutilizzato per ben quattro anni". L'ombra di uno spreco (proprio nei giorni in cui le immagini di pronto soccorso al collasso rimbalzano sui mass media e un'inchiesta della procura punta a far luce sui bilanci ospedalieri) risveglia l'indignazione di associazioni e residenti contrari al progetto varato dalla giunta Marrazzo»;
ad avviso dell'interrogante è indecente che un macchinario di tale importanza sia stato abbandonato per così tanti anni, mentre i cittadini sono costretti a sopportare lunghe liste di attesa per ricevere l'assistenza sanitaria cui hanno diritto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di far luce sulla vicenda e in particolare al fine di individuare le motivazioni che hanno portato a recuperare un bene così importante dopo quattro anni, soprattutto tenendo conto della grave emergenza sanitaria in cui si trova attualmente la Regione Lazio, nonché le eventuali responsabilità laddove ravvisabili.
(4-07020)
PEDICA, BELISARIO, PARDI - Al Ministro della salute - Premesso che:
in ambito medico è utilizzato il termine acufene per indicare la situazione in cui viene percepito un rumore, in una o in entrambe le orecchie, oppure nella testa, non riconducibile a onde sonore effettivamente provenienti da fonti esterne, bensì a una personale sensazione uditiva del soggetto colpito;
ad oggi si stima che l'acufene colpisca in Italia il 10 per cento della popolazione priva di difetti uditivi raggiungendo, a livello mondiale, una percentuale maggiore, pari al 10-14 per cento;
nella maggior parte dei casi gli acufeni sono di tipo soggettivo, ossia percepibili solo dal soggetto che ne soffre; soltanto in rarissimi casi sono di tipo oggettivo, ascoltabili anche da un esaminatore esterno e generati da un movimento meccanico all'interno del cranio o nel distretto cervico-facciale;
gli acufeni possono esprimersi in molteplici manifestazioni: comunemente sono percepiti come fischi "sottili" di frequenza acuta, altre volte come ronzii e quindi più spostati verso le frequenze gravi, oppure sono di tipo pulsante o ancora intermittente, determinando comunque un disturbo assai rilevante nei soggetti che, da principio inconsapevolmente, registrano oggettive disfunzioni uditive;
di primaria importanza è il suo effetto soggettivo: un acufene rilevato da qualsiasi esame audiometrico come di lieve intensità, potrebbe però essere percepito come un disturbo talmente fastidioso e intollerabile da incidere sulla capacità di svolgere le normali azioni della vita quotidiana;
l'insorgere dell'acufene può essere causato dalle malattie più comuni dell'orecchio come infezioni virali o batteriche, otite, otosclerosi, timpanosclerosi o sordità genetiche. Solo recentemente si stanno evidenziando gli effetti tossici per l'orecchio di un numero crescente di farmaci anche di uso comune;
le possibilità reali di manifestazione dell'acufene non hanno alcuna connessione con il fattore anagrafico della persona; si tratta, infatti, di una patologia che può colpire ad ogni età;
considerato che:
la causa fisiologica dell'acufene è tuttora sconosciuta, probabilmente riconducibile non ad una singola causa, ma a una combinazione di fattori differenti;
tra le diverse e possibili cause possono rientrare una esagerata esposizione a rumori molto forti, accumulo di cerume nel condotto uditivo, l'assunzione di taluni farmaci considerati tossici per l'impianto uditivo, disordini temporo-mandibolari, tutte situazioni che, non destando particolari allarmi nella persona sofferente, rischiano di essere trascurate e raggiungere una elevata gravità;
per i soggetti colpiti da questa patologia è oltremodo possibile che l'acufene diventi causa di depressione: il rumore cronico può causare disturbi al sonno, alla capacità di concentrazione, di lettura, intervenendo sulla normale vita di relazione e destabilizzando gravemente la quotidianità del soggetto;
non esiste al momento alcuna cura definitiva, se non temporanee e blande soluzioni che solo ne attutiscono il malessere senza debellarlo completamente,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di incentivare tutte le possibili attività e ricerche scientifiche, ad oggi a giudizio degli interroganti insufficienti, con l'intenzione di combattere una patologia sempre più frequente;
se non si ritenga opportuno includere la patologia segnalata nell'insieme delle malattie croniche e invalidanti, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, così come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 296, in modo da garantirne i livelli essenziali di assistenza e offrire la giusta attenzione nei confronti di una larga fascia di popolazione interessata dalla malattia e priva, al momento, dei possibili mezzi per farvi fronte.
(4-07021)
PEDICA, BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
secondo quanto riferito agli interroganti l'Agenzia spaziale italiana (ASI), organo sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, è da tempo coinvolto in attività di gestione al centro di accertamenti fiscali e ispezioni contabili;
già nel 2008, il Ministro vigilante pro tempore aveva dato adito a legittime obiezioni relative alla nomina, in seguito alle dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione (eccezion fatta per il professor Marcello Onofri), dell'ingegner Enrico Saggese e del professor Piero Benvenuti rispettivamente a commissario straordinario e sub-commissario dell'ASI;
le forti perplessità sollevate erano soprattutto dovute al fatto che il commissario neo incaricato risultava coprire l'incarico di direttore delle attività spaziali di Finmeccanica, a sua volta uno dei principali destinatari dei fondi statali gestiti dall'ASI. Fino a qualche anno prima della nomina a commissario lo stesso era inoltre azionista della Space engineering, con cui l'ente spaziale stipulò contratti per milioni di euro;
nel corso della medesima Legislatura, Saggese veniva ulteriormente promosso dal Ministro pro tempore Gelmini alla guida dell'ASI, andando così ad ottenere un margine di azione non più limitato alla mera gestione corrente, bensì comprensivo di iniziative effettive sul piano della progettazione scientifica;
secondo quanto riferito agli interroganti, da una verifica amministrativo-contabile effettuata da ottobre 2010 a gennaio 2011 da parte del Servizio ispettivo di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, emergono problemi legati al trattamento economico del personale, alle discutibili progressioni di carriera e alle somme investite per consulenze fornite a titolo personale al presidente dell'ASI da propri tecnici;
i dati emersi dall'ispezione hanno reso necessaria la trasmissione degli atti per competenza alla Procura regionale della Corte dei conti, che dovrà altresì esprimersi ai fini dell'accertamento dell'entità del danno erariale determinatosi con il godimento delle citate consulenze, illegittimamente a carico della collettività;
considerato che:
in relazione ad un progetto ASI risalente al 2010, per far assistere 33 persone al lancio di un satellite dalla base di Vandenberg (California), poi rimandato, è stata affrontata una spesa a carico dei contribuenti superiore al milione di euro, pari a circa 30.000 euro a partecipante, per una durata totale di 9 giorni; l'iniziativa sarebbe stata addirittura preceduta dal pagamento di un fantomatico studio di fattibilità di oltre 100.000 euro per l'organizzazione logistica del viaggio;
in particolare su tale vicenda gli interroganti hanno presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-04759 del 10 marzo 2011, ancora in attesa di risposta;
da quanto risulta agli interroganti, la gara, a seguito della quale è stato assegnato il contratto di esecuzione dello studio di fattibilità, per la sua scarsa trasparenza è stata contestata dai revisori dei conti dell'ASI, i quali avrebbero trasmesso la dovuta documentazione alla Procura della Corte dei conti per le opportune indagini;
il 19 dicembre 2011, la Guardia di finanza, per mano di due sottufficiali del Gruppo Tutela spesa pubblica del Nucleo di Polizia tributaria Roma, ha ritenuto opportuna l'acquisizione di documenti utili ai fini dell'accertamento dell'istruttoria in corso presso la Procura generale della Corte dei conti relativamente alle spese sostenute dal presidente dell'ASI in occasione del viaggio citato per il lancio del quarto satellite della costellazione Cosmo Sky Med;
da quanto riferito agli interroganti, sembrerebbe che l'iniziativa sia stata realizzata interamente senza che il consiglio di amministrazione pro tempore fosse stato informato e avesse espresso parere in merito;
destano serie preoccupazioni anche i dettagli riportati in un articolo del quotidiano "Corriere della sera" del 30 gennaio 2012, intitolato "L'Agenzia spaziale italiana e il tour (inutile) da 1,1 milioni", in cui si evidenzia come Saggese intrattenga rapporti di amicizia in noti ambienti della politica, nelle medesime fila del Ministro che lo nominò commissario prima e presidente poi, e che abbia avuto precedenti rapporti professionali con personaggi poco raccomandabili legati a Finmeccanica, indagati dalla Procura di Roma per frode fiscale e false fatturazioni,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;
se non ritenga opportuno, in attesa delle risultanze delle indagini dell'autorità giudiziaria, sospendere precauzionalmente il presidente dell'ASI dall'incarico conferitogli al fine di consentire la prosecuzione ordinata delle attività dell'Agenzia;
quali iniziative di competenza intenda assumere per sanare tale situazione e garantire il corretto e trasparente funzionamento dell'ASI, in modo da evitare ricadute negative sul suo ruolo istituzionale a sostegno della ricerca e dell'industria nazionale, anche in considerazione della complessa e delicata situazione economica in cui si trova il Paese.
(4-07022)
PARAVIA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
il 25 febbraio 2012 gli agenti del Corpo forestale del comando di Foce Sele (Salerno), su disposizione della magistratura inquirente, hanno apposto i sigilli alla struttura denominata Casina Rossa, ubicata nei pressi della pineta di Campolongo di Eboli (Salerno) e sede del settore ittico-venatorio della polizia provinciale di Salerno;
in particolare, come si apprende da organi di stampa, le ipotesi di reato contestate andrebbero dal mancato collaudo della struttura, alla costruzione abusiva di una condotta d'acqua, sino all'ipotesi accusatoria di furto d'acqua;
il sequestro di tale importante struttura - presidio contro la prostituzione, la delinquenza e lo spaccio - è stato eseguito dal Corpo forestale dello Stato, in maniera del tutto inusuale e superficiale, senza neppure aver prima chiesto ai competenti Uffici provinciali delucidazioni sulle presunte irregolarità;
l'infondatezza dei rilievi, nonché la superficialità delle verifiche effettuate dalla guardia forestale sono state avvalorate, infatti, dalla revoca immediata del sequestro, decisa dalla Procura, a distanza di soli tre giorni dal blitz che aveva portato all'apposizione dei sigilli;
sulla base della documentazione fornita dalla Provincia di Salerno, infatti, è stato riconosciuto che l'immobile è munito di regolare certificato di collaudo, rilasciato dai funzionari dell'Ente e peraltro datato 5 agosto 2009; così come destituita di ogni fondamento è risultata l'accusa di furto dell'acqua pubblica;
è di tutta evidenza, quindi, che, se si fosse proceduto ad una verifica più puntuale, la Provincia avrebbe potuto dimostrare sin da subito l'infondatezza delle ipotesi accusatorie, evitando così di arrivare al sequestro dell'importante presidio lungo la litoranea e di causare un evidente danno di immagine alla polizia provinciale, che rappresenta un costante ed efficace presidio di legalità, da sempre a tutela dei cittadini;
i fatti hanno così dimostrato che un maggiore dialogo tra pubbliche amministrazioni ed una sinergia tra l'operato del Corpo forestale dello Stato e quello della Polizia provinciale avrebbero potuto evitare quanto accaduto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali utili iniziative ritenga opportuno adottare per evitare il ripetersi di tali episodi.
(4-07023)
PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
in data 14 gennaio 2012 il sito web di "Romadailynews" pubblicava un articolo intitolato "Scuola Poggiali, processo a rischio", in cui si narra come rischia di finire nel nulla, a causa del trasferimento del fascicolo ad altro giudice, il processo relativo alla scuola materna Poggiali di Roma, sui presunti maltrattamenti di minori. Nell'articolo si legge che "la vicenda risale al 2006 quando i genitori di 17 bambini, quasi tutti di tre anni, decisero di denunciare la maestra della scuola dopo aver ascoltato i racconti che i piccoli facevano quando tornavano a casa. I bambini avrebbero riferito di un gioco con lo scotch a cui venivano sottoposti dalla maestra. Era un gioco strano che veniva messo in pratica quando a uno di loro cadeva qualcosa per terra. La maestra interveniva e gli legava una mano con il nastro adesivo. Ma sarebbe anche andata oltre e se lo scolaro non stava zitto gli tappava la bocca o lo legava a una sedia. Altro che gioco, più una prigione";
a seguito delle denunce dei genitori dei bambini si è giunti al rinvio a giudizio dell'insegnante Maria Teresa Carrarini per i reati di abuso dei mezzi di correzione o disciplina e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli previsti e puniti dagli articoli 571 e 572 del codice penale;
secondo quanto riferito all'interrogante - dato che tra l'altro emerge anche dall'articolo sopra indicato - nell'anno 2010 il processo ha subito una lunga sospensione, durata più di un anno, a causa del trasferimento ad altro incarico del giudice titolare del procedimento;
il procedimento ha subito poi un nuovo stop a causa del recente sciopero degli avvocati;
a tutt'oggi, dopo quasi sei anni ed innumerevoli rinvii, il processo rischia di finire nel nulla e si corre il serio rischio della prescrizione del reato;
con l'ordine del giorno 9/3137-A/58 accolto dal Governo il 13 aprile 2011 la Camera dei deputati ha impegnato il Governo "ad evitare o quanto meno a ridurre, anche con iniziative legislative e con strutture personali e materiali, l'estinzione dei reati per effetto del decorso del termine di prescrizione";
considerato che:
la maestra accusata di così gravi reati, nonostante quanto previsto dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 72 del 19 dicembre 2006, risulta all'interrogante a tutt'oggi ancora insegnare in una scuola materna statale di Roma;
i recenti casi di cronaca hanno portato alla luce, attraverso raccapriccianti immagini, situazioni analoghe in alcuni asili (per esempio, asilo Cip e Ciop di Pistoia, asilo di Casarile (Milano), asilo di Anfo (Brescia), asilo di Squinzano (Lecce), altri asili di Rovigo e di Reggio Calabria);
i maltrattamenti subiti negli asili e nelle scuole materne provocano nei bambini gravi traumi per i quali si rendono necessarie lunghe psicoterapie. In taluni recenti casi si sono registrate conseguenze gravissime come anoressia, stati regressivi, difficoltà nel linguaggio;
ad avviso dell'interrogante la tutela dei bambini deve essere considerata una priorità in ogni ordinamento civile e democratico improntato alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali misure di competenza intenda adottare a tutela dei minori e delle famiglie coinvolte.
(4-07024)
PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:
la legge della Regione Lazio 3 settembre 2002, n. 30, ha consentito la trasformazione dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Roma in due Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), il cui ambito territoriale corrisponde, rispettivamente, al territorio del Comune di Roma (ATER del Comune di Roma) ed a quello della Provincia (ATER della Provincia di Roma);
in base all'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, tali aziende per l'edilizia residenziale pubblica sono considerate enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
tra le attività che vengono riconosciute dalla medesima legge istitutiva rientrano anche quelle attinenti alla gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi gli enti previdenziali, nonché quello affidato da soggetti privati e destinato all'edilizia agevolata;
l'art. 8 della legge regionale n. 30 del 2002, nel disciplinare l'incompatibilità, l'indennità e la durata degli organi, prevede che per gli incarichi di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si tenga conto dell'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'azienda, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza;
la medesima legge poi affida alla Giunta regionale, in base all'art. 54 dello statuto della Regione, la vigilanza e il controllo sulle aziende e sugli organi che le compongono;
considerato che:
in data 23 gennaio 2012 un avviso rivolto all'utenza, pubblicato sul sito dell'ATER Roma, informava che, a causa sopravvenute difficoltà finanziarie, l'Azienda avrebbe dovuto ridimensionare la programmazione dell'attività di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, revocando tutte le procedure di gara già avviate;
la comunicazione di cui sopra ha senz'altro contribuito a portare alla luce un'oggettiva difficoltà economica e finanziaria, inducendo a ipotizzare che sia impossibile per l'Azienda accollarsi nuovi o maggiori oneri che non siano effettivamente necessari alla normale attività della stessa;
nei giorni scorsi però, come si rileva dagli organi di stampa, si procede a una nuova nomina tra i vertici aziendali: un vice presidente, il signor Mauro De Bosi, cui spetterà il doppio dello stipendio degli altri colleghi consiglieri d'amministrazione, al quale si aggiungeranno le spese di rappresentanza, quelle per lo staff e altri benefit;
in particolare il quotidiano "la Repubblica" sul proprio sito Internet in data 2 marzo 2012 pubblicava un articolo intitolato "L'Ater senza fondi crea nuove poltrone", dedicato alla nomina di De Bosi: oltre ad affermare che, come vice presidente, guadagnerà nei prossimi dieci mesi quasi 4.000 euro al mese lordi, nell'articolo si sottolinea che la figura del vicepresidente, pur prevista dallo statuto, non sia però mai stata nominata negli ultimi anni;
alla repentina scelta di nominare una figura prevista dallo statuto, ma mai nominata negli ultimi anni, soprattutto in un momento di tale difficoltà economica, a giudizio dell'interrogante già di per sé criticabile, si aggiunge poi l'imbarazzante dettaglio di una parallela attività svolta dallo stesso De Bosi fuori dall'ATER Roma: egli, infatti, svolge attività di immobiliarista, figurando come consulente tecnico e immobiliare in una agenzia immobiliare situata nel quartiere Prati di Roma;
ad avviso dell'interrogante tale nomina è gravemente inopportuna, sia dal punto di vista economico per le evidenti difficoltà dell'ente, sia per le caratteristiche proprie del soggetto nominato,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di far luce sulla scelta della predetta nomina e di verificare se i criteri adottati siano rispettosi dei principi di trasparenza e rigore che lo stesso Governo sostiene di seguire.
(4-07025)