il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola "all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata"; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1° settembre) per ogni anno;
in virtù di tale disposizione, funzionale a garantire la continuità didattica e il buon funzionamento scolastico, il personale di detto comparto ha iniziato l'anno scolastico corrente con il vincolo di concluderlo; a tali lavoratori, a differenza di quelli impiegati in altri comparti, non è consentito di cessare dal servizio prima del 1° settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;
considerato che:
all'avvio dell'anno scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette quote, risultanti dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e l'eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;
in virtù di tale normativa, docenti e personale ausiliario tecnico-amministrativo, già nei mesi di ottobre e novembre 2011, hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato regolamento, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007;
l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero), ha introdotto numerose modifiche in materia di trattamenti pensionistici; l'articolo ha previsto, tra l'altro, un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette quote);
il comparto scuola, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato regolamento, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: in particolare, si ricordano: l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, l'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5, lettera d), della legge n. 247 del 2007; l'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, nonché l'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;
rilevato che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, cosiddetto decreto milleproroghe, alla Camera è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell'on. Ghizzoni (9/4865-AR/79), in cui si impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma Fornero per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente;
inoltre, sempre in ambito di discussione del citato decreto, in Senato è stato presentato un emendamento (6.51) a firma del relatore sen. Mercatali, in cui viene differita al 31 agosto 2012 la data per il possesso dei requisiti per il pensionamento ai sensi della normativa antecedente alla riforma; nel medesimo emendamento viene indicata anche la relativa copertura di spesa;
tale emendamento è stato respinto nelle Commissioni competenti, 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), anche in considerazione della contrarietà espressa dal Governo per carenza di copertura finanziaria;
la relazione della Ragioneria dello Stato sul citato emendamento stima in 6.000 la platea dei presunti beneficiari, con un onere a carico dello Stato pari a 650 milioni di euro aggiuntivi per gli anni 2013-2016,
si chiede di sapere:
per quali motivi nella citata riforma pensionistica non si sia tenuto conto della specificità del comparto scuola, rappresentata anche dalla finestra unica di uscita (1° settembre);
se il Governo non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine al fine di eliminare tale oggettiva discriminazione a danno del personale scolastico;
sulla base di quali elementi la Ragioneria dello Stato abbia stimato in 6.000 i soggetti coinvolti dalla previsione dell'emendamento 6.51, atteso che a quanto risulta agli interroganti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbe quantificato invece in 3.500 gli eventuali beneficiari;
se risulti corrispondente al vero che nel calcolo dei maggiori oneri è stata inclusa anche la liquidazione di fine rapporto, senza tenere conto del fatto che tale spesa deve comunque essere erogata dallo Stato nel momento - eventualmente ritardato di qualche anno - in cui i lavoratori della scuola vanno comunque in pensione.
(3-02696)