Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (3110) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (3110) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL' ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
Testo dell'emendamento 1.900 in formato PDF
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(*) Le correzioni apportate in lettura dal Governo per correggere meri errori materiali e di forma vengono di seguito riportate.
CORREZIONI APPORTATE IN LETTURA DAL GOVERNO PER CORREGGERE MERI ERRORI MATERIALI E DI FORMA ALL'EMENDAMENTO 1.900
All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 1-bis, al secondo periodo, espungere la parola: "rispettivamente".
All'articolo 6, comma 1, espungere la lettera g), (in quanto priva di portata normativa).
All'articolo 7, comma 1, lettera d-bis), sostituire le parole "dell'articolo 7", con le seguenti: "dell'articolo 2".
All'articolo 17, occorre procedere alla rinumerazione dei commi da 5-bis fino alla fine, in commi da 6 e seguenti; inoltre, al comma 5-quater e ovunque ricorra nei commi 5-quater e 5-sexies, sostituire le parole: "presente legge", con le seguenti: "legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 27, occorre procedere alla rinumerazione dei commi 1-bis, 2 e 3, in 2 e seguenti.
All'articolo 32, comma l-ter, espungere le parole da "al comma 3" fino a "qualora". (Si tratta di disposizione identica a quella già presente nel comma 3, lettera d), capoverso 2-bis, come modificato dallo stesso emendamento del Governo).
All'articolo 34, al comma 3, sostituire la parola: "questo", con la seguente: "questa".
All'articolo 40-bis, espungere il comma 2, ivi riportato, (in quanto frutto di errore materiale nella trasposizione del testo approvato dalla Commissione).
All'articolo 41, sostituire la numerazione dei commi 5 e 6 con 2 e 3; inoltre, al comma 5, sostituire le parole: "legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "presente disposizione".
All'articolo 49, prima delle parole: "dopo il comma 1", inserire le seguenti: "al comma 1, sopprimere le parole: «da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto»".
All'articolo 50, sopprimere le parole da: "conseguentemente" fino a: "nel progetto"».".
All'articolo 59-bis, al comma 9, dopo le parole: "del servizio e della gestione", inserire le seguenti: ", e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto"; inoltre, al comma 15, lettera e), dopo le parole: "a base di", inserire la seguente: "gara"; inoltre, alla lettera f) del medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole "comma IL" con le seguenti: "comma 11"; sostituire altresì la numerazione da 19-bis a 22, con 20 e seguenti; al comma 21, sostituire la parola "20" con la seguente: "21"; al comma 22, sostituire la parola "codice", con la seguente: "articolo".
All'articolo 59-ter, comma 1, capoverso articolo 49-bis, al comma 3 ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole: "presente comma", con le seguenti: "comma 2"; al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "quarto periodo del comma 1", con le seguenti: "primo periodo del comma 3".
All'articolo 61-bis, al comma 2:
a. dopo la parola: "riduzione", inserire le seguenti: "dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito";
b. dopo le parole: "Ministero dell'Economia e delle Finanze", inserire le seguenti: "per l'anno 2012".
All'articolo 67, comma 2-bis, sostituire le parole: "Ministero dell'economia", con le seguenti: "Ministro dell'economia".
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3110
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
Non posto in votazione (*)
1. È convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
TITOLO I
CONCORRENZA
Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
Articolo 1.
(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei princìpi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i princìpi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai princìpi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
Articolo 2.
(Tribunale delle imprese)
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;
c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Articolo 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:
''Articolo 2463-bis. - (Società semplificata a responsabilità limitata) - La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.''.
Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: ''La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.''.
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Articolo 4.
(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Tutela dei consumatori
Articolo 5.
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
''Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) - 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno''.
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente''.
Articolo 6.
(Norme per rendere efficace l'azione di classe)
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola ''identica'' è sostituita dalle seguenti ''del tutto omogenea'';
- la lettera b), la parola ''identici'' è sostituita dalle seguenti: ''del tutto omogenei'';
- alla lettera c) la parola ''identici'' è sostituita dalle seguenti ''del tutto omogenei'';
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola ''identità'' è sostituita dalle seguenti: ''l'evidente omogeneità''.
Articolo 7.
(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: ''d-bis) «microimprese»: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.'';
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: ''relativa a un prodotto'' sono aggiunte, infine, le seguenti: '', nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.''.
Articolo 8.
(Contenuto delle carte di servizio)
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.
2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.
Capo III
Servizi professionali
Articolo 9.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 10.
(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''le piccole e medie imprese socie'' inserire le parole: ''e i liberi professionisti soci''.
Articolo 11.
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
''Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti''.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole ''due anni'' sono sostituite dalle parole ''sei mesi''.
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: ''sostituibile con equivalente generico'', ovvero, ''non sostituibile'', nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole ''è possibile'', sono inserite le seguenti: ''solo su espressa richiesta dell'assistito e''.
10. L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. È istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennità che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.
Articolo 12.
(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
''Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa''.
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
''Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.''.
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole ''stesso distretto'' aggiungere: ''di Corte d'Appello''.
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
''a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.''.
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, le parole ''di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)'' sono sostituite dalle seguenti: ''in cui il notaio ha sede''.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV
Disposizioni in materia di energia
Articolo 13.
(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Articolo 14.
(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)
1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Articolo 16.
(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Articolo 17.
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
''12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento''.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.''.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
''10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012'';
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: ''I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.''
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente.''.
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: ''o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo''.
6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
Articolo 18.
(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola ''dipendenti'' sono aggiunte le parole ''o collaboratori'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.''.
Articolo 19.
(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Articolo 20.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole ''in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato'' sono abrogate, le parole ''due esercizi annuali'' sono sostituite dalle parole ''tre esercizi annuali'' e il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza''.
Articolo 21.
(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: ''Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente'' e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile''.
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante ''Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt''.
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1º marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.
Articolo 22.
(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 23.
(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Articolo 24.
(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma:
''104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.''.
Capo V
Servizi pubblici locali
Articolo 25.
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
''Art. 3-bis. - (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.
4. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
5. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.''.
2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.'';
b) al comma 8 dopo le parole ''seguenti atti'' sono inserite le seguenti: ''da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.''.
B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole ''libera prestazione dei servizi,'' e prima delle parole ''verificano la realizzabilità'' inserire le parole: ''dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale''.
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee''.
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.''.
4. Al comma 11, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ''b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;''.
5. Al comma 13 le parole: ''somma complessiva di 900.000 euro annui'' sono sostituite dalle seguenti: ''somma complessiva di 200.000 euro annui''.
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole ''alla data del 31 marzo 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis''. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni'';
b) alla lettera b) in fine le parole ''alla data del 30 giugno 2012'' sono sostituite con le seguenti: ''alla data del 31 marzo 2013''.
7. Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: ''32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.''.
8. Al comma 33-ter, le parole ''Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012''.
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: ''il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422'';
b) in fine è inserito il seguente periodo: ''Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.''.
2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole ''la realizzazione'', sono sostituite le parole ''dell'intero'' con la seguente: ''del'' e dopo le parole ''servizio,'' sono inserite le seguenti: ''che può essere'';
b) al comma 4, lettera b) le parole ''e smaltimento'' sono sostituite con le seguenti: ''avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento'';
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.''.
3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole ''svolto in regime di privativa dai comuni'' sono sostituite dalle seguenti: ''svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148''.
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Articolo 26.
(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio»;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti «acquisiti i»
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.».
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 220»
b) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso
c) all'articolo 261 le parole ''pari a sei volte le somme dovute al CONAI'' sono sostituite dalle seguenti: da 10.000 a 60.000 euro''
CAPO VI
Servizi bancari e assicurativi
Articolo 27.
(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è soppresso;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: ''L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza'';
c) il comma 10 è sostituito dal seguente: ''Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato'';
d) è inserito il comma 10 bis: ''Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10''.
2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
Articolo 28.
(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Articolo 29.
(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.
Articolo 30.
(Repressione delle frodi)
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Articolo 31.
(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32.
(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.''.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Articolo 33.
(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».
Articolo 34.
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Articolo 35.
(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio''. Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'', e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.
Capo VII
Trasporti
Articolo 36.
(Regolazione indipendente in materia di trasporti)
1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
''1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.
2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;
b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori'';
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole ''individuata ai sensi del medesimo comma'';
c) al comma 5, sono soppresse le parole ''individuata ai sensi del comma 2'';
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole ''individuata dal comma 2'';
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis) L'Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.''.
2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: ''secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione''.
Articolo 37.
(Misure per il trasporto ferroviario)
1. L'Autorità di cui all'articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole ''ed i contratti collettivi nazionali di settore'' sono soppresse;
b) la lettera b-bis) è soppressa.
Capo VIII
Altre liberalizzazioni
Articolo 38.
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole ''sono previste'' inserire le parole '', secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti''.
Articolo 39.
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)
1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Articolo 40.
(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale''.
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
''rilasciate a partire dal 1º gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche''
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
''La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.''
3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.''
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il ''Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
TITOLO II
INFRASTRUTTURE
Capo I
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Articolo 41.
(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
''Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti''.
Articolo 42.
(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)
1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.''.
Articolo 43.
(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativa contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.
Articolo 44.
(Contratto di disponibilità)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:
''15-bis.1. Il ''contratto di disponibilità'' è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.'';
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: ''la locazione finanziaria,'' sono inserite le seguenti: ''il contratto di disponibilità,'';
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: ''della locazione finanziaria per i lavori'' sono aggiunte le seguenti: ''e del contratto di disponibilità'';
d) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:
''Art. 160-ter. - (Contratto di disponibilità) - 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.
6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti''.
Articolo 45.
(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.
Articolo 46.
(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
''18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo''.
Articolo 47.
(Riduzione importo ''opere d'arte'' per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)
1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
''Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro''.
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
''Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.''
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.
Articolo 48.
(Norme in materia di dragaggi)
1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio) - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.
2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesimo. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei ''Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati'' elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.''.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Articolo 49.
(Utilizzo terre e rocce da scavo)
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 50.
(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.'';
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: ''equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione'' sono sostituite dalle seguenti: ''corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro''.
Articolo 51.
(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: ''quaranta per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquanta per cento''.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.
Articolo 52.
(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)'';
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità'';
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: ''inferiore a un milione di euro, previa approvazione'' è inserita la seguente: ''almeno'', e, dopo le parole: ''superiore a un milione di euro, previa approvazione'' sono inserite le seguenti: ''almeno della''.
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: ''Il progetto è redatto,'' sono inserite le seguenti: ''salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e''.
Articolo 53.
(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.''.
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: ''ed i collaudi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le verifiche funzionali'';
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: ''dei collaudi'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle verifiche funzionali''.
Articolo 54.
(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)
1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.''.
Articolo 55.
(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: ''Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo''.
Capo II
Misure per l'edilizia
Articolo 56.
(Norma nel settore edilizio)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
''9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Articolo 57.
(Ripristino IVA per housing sociale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:
''8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;''
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis) è sostituito dal seguente:
''8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;''
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole ''che effettuano sia locazioni,'' sono inserite le seguenti: ''o cessioni,'' e dopo le parole ''dell'articolo 19-bis, sia locazioni'' sono inserite le seguenti: ''o cessioni'';
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
''127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008''
Articolo 58.
(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
''Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.''.
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
''Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.''.
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Capo III
Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura
Articolo 59.
(Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali)
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ''Unione Europea,'' sono inserite le seguenti parole: ''nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25 % dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento'';
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
''2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.
2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.''.
Articolo 60.
(Regime doganale delle unità da diporto)
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: ''Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo''.
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: ''Unione europea'' sono inserite le seguenti: ''o extraeuropei''.
Articolo 61.
(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole ''entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare'';
2) al comma 6, le parole ''dell'anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''del periodo'';
b) all'articolo 4, comma 3, le parole ''entro l'anno solare in cui è sorto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto''.
2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 30 le parole ''sulla benzina senza piombo'' sono sostituite dalle seguenti: ''sulla benzina con piombo''
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
''30-bis. All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
30-ter. Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16''.
Articolo 62.
(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.
Articolo 63.
(Attivazione nuovi «contratti di filiera»)
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Articolo 64.
(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola ''regionale'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni''.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole ''la propria attività'', sono aggiunte le seguenti: ''di assunzione di rischio per garanzie''.
Articolo 65.
(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.
Articolo 66.
(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall' articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.
Articolo 67.
(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:
''Art. 5. -
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003.''
TITOLO III
EUROPA
Capo I
Armonizzazione dell'ordinamento interno
Articolo 68.
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
Articolo 69.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Articolo 70.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)
1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.
Capo II
Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali
Articolo 71.
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente Capo stabilisce i princìpi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Articolo 72.
(Definizioni)
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
Articolo 73.
(Autorità nazionale di vigilanza)
1. Nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni dell'Autorità di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo.
Articolo 74.
(Reti aeroportuali)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i princìpi di cui al successivo articolo 80, comma 1.
3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.
Articolo 75.
(Non discriminazione)
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai princìpi di pertinenza, obiettività e trasparenza.
Articolo 76.
(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai princìpi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Articolo 77.
(Trasparenza)
1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.
3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.
Articolo 78.
(Norme di qualità)
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Articolo 79.
(Differenziazione dei servizi)
1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.
Articolo 80.
(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)
1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti princìpi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.
2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei princìpi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.
Articolo 81.
(Aeroporti militari aperti al traffico civile)
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.
Articolo 82.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Altre misure di armonizzazione
Articolo 83.
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.
Articolo 84.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole ''provenienti o dirette all'estero'' sono sostituite dalle seguenti: ''in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea''.
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3bis. I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento'';
c) All'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole ''Aliquota per traffico di cabotaggio'' sono sostituite dalle seguenti: ''Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario''.
Articolo 85.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211)
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole ''comitato etico'' è inserita la seguente: ''coordinatore'';
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole ''comitato etico'' è inserita la seguente: ''coordinatore'';
c) al comma 3, le parole ''Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa'' sono sostituite dalle seguenti: ''I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento'';
d) al comma 3, le parole da ''I comitati etici dei centri partecipanti'' a ''protocollo'' sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole ''comitato etico'' è inserita la seguente: ''coordinatore'';
f) al comma 4, dopo le parole ''comitato etico'' è inserita la seguente: ''coordinatore''.
Articolo 86.
(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 87.
(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: ''4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.''.
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.''.
Articolo 88.
(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da '', nonché alle società il cui capitale sociale'' fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 89.
(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Articolo 90.
(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole ''armonizzati UE'' sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente ''b) avere sede operativa in Italia;'';
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente ''c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;'';
c) al comma 5:
1) dopo la parola ''modalità'' sono inserite le seguenti: ''attuative e'';
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo ''Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.''.
Articolo 91.
(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti ''2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai princìpi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 92.
(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente ''4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.''.
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.''.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 93.
(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente ''Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.''.
Articolo 94.
(Domanda di sgravio dei diritti doganali)
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 95.
(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: '', ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria'' sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: ''di cui all'articolo 27,'' inserire le seguenti: ''comma 3, terzo periodo e'';
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole ''operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento'' sono inserite le seguenti: ''ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.'';
d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: ''18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.
Articolo 96.
(Residenza OICR)
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:
a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita ''c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato'';
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole ''Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato'' sono aggiunte le seguenti parole ''gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e'';
c) il comma 5-quinquies è così sostituito ''5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni''.
Articolo 97.
(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
''Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro)
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.
6. Al ''Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC'' presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il ''Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC'' e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9a, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo''.
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
''Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità)
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio)
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.''.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 è sostituito dal seguente:
''152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.''.
b) il comma 153 è sostituito dal seguente:
''153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.''.
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
''153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.''.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 98.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RUSSO, DE LUCA VINCENZO, INCOSTANTE, ASTORE
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge n. 201 del 2011 (AS 3110),
premesso che:
il settore del turismo rappresenta un comparto fondamentale dell'economia del nostro Paese e potrebbe costituire una grande opportunità per rilanciare, in un periodo di profonda crisi, l'occupazione e la crescita del nostro sistema economico-produttivo;
lo sviluppo e il potenziamento di questo settore devono rientrare tra le priorità del Governo;
l'articolo 55 del Codice del turismo, individua l'E.N.I.T (Ente nazionale italiano del turismo), quale Agenzia nazionale del turismo, deputata a promuovere l'Italia all'estero, in termini di offerta turistica, senza definire in concreto quali siano le sue funzioni, che dovrebbero trovare una approfondita regolamentazione, e senza affrontare i profili inerenti le risorse;
in particolare tale disposizione si limita a riconoscere che l'Enit è ente dotato di personalità giuridica e a rinviare al DPR 207/2006, che è il regolamento che reca l'organizzazione e la disciplina dell'Agenzia, che segue lo Statuto adottato con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2007;
la definizione di Enit, quale Agenzia Nazionale del Turismo, era già stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 12, comma 4, ha disposto la trasformazione di Enit in Agenzia nazionale del turismo al fine di «promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione»;
tale articolo 12, al comma 3, precisa che il predetto Ente, così trasformato, è «dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione»;
la stessa disposizione, al successivo comma 5 stabilisce che «l'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: contributi dello Stato; contributi delle Regioni, contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché da contribuzioni diverse»;
il Governo con la legge di stabilità del 2011 ha apportato, considerevoli tagli all'ENIT (di 29 milioni e 299.000 euro per il 2011 e di 20 milioni e 558.000 euro per l'anno 2012), riconoscendo un finanziamento di appena 4 milioni e 119.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013;
in particolare, la tabella C della legge finanziaria 2009 riportava alla voce «Turismo» missione «Sviluppo e competitività del turismo» un finanziamento all'Ente nazionale per il turismo pari a 33 milioni e 555.000 euro per l'anno 2010, 33 milioni e 418.000 euro per l'anno 2011, 24 milioni e 677.000 euro per l'anno 2012. Tali risorse sono state successivamente definanziate dalla citata legge di stabilità per l'anno 2011, che ha previsto, nei confronti dell'ente, un taglio di ben 29 milioni e 299.000 euro per il 2011 e di 20 milioni e 558.000 euro per l'anno 2012;
in sede di esame della legge di stabilità 2011, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G 2.102 diretto a ripristinare, almeno in parte le risorse tagliate all'Ente,
considerato che:
per espressa previsione normativa, l'Enit ha il compito di «di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica italiana per favorirne le condizioni di commercializzazione;
è indispensabile, al fine di rilanciare il turismo e in particolare l'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero, ridefinirne il ruolo e le competenze nell'ambito di un necessario coordinamento tra Stato e regioni per la promozione dell'immagine Italia;
per il conseguimento di tale finalità e per superare la questione delle risorse finanziarie è necessario trasformare l'Enit-Agenzia nazionale del turismo ed ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in una struttura specializzata capace di competere sui mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti e potenziali che stanno modificando la natura del turismo e che risponda esclusivamente a precisi indirizzi programmatici e che possa essere giudicata sulla base dei risultati operativi conseguiti,
impegna il Governo:
ad adottare, nel termine di sei mesi, un provvedimento legislativo, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disponga la trasformazione dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica, ove le attività di indirizzo e vigilanza siano affidate al Ministro del turismo e le competenze relative ai profili finanziari al Ministro dell'economia e delle finanze,
a stabilire, col medesimo provvedimento, le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT, la sede legale, la composizione del capitale sociale, precisando che la maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT sia attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e che sia ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale,
ad approvare, con lo stesso provvedimento, su proposta dei Ministri del turismo e dell'economia e delle finanze, lo statuto di ENIT e la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica;
ad individuare le attività con le quali Enit dovrà promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, favorendo la commercializzazione dei prodotti turistici appartenenti a tutti i settori della filiera turistica, avvalendosi anche delle più avanzate tecnologie informatiche tali da garantirne la diffusione in rete e coinvolgere il più possibile la domanda interna ed estera al fine di affermare l'offerta turistica italiana sul mercato internazionale.
ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO, ZANDA
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (AS 3110),
premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
la Consulta, accertando la violazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione, ha chiarito che imporre alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne lede l''autonomia;
è stata altresì accertata la violazione del quarto comma dell'articolo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne «accolla» i costi alle Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici, «l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore» e, anche se scatta la sospensione dei versamenti, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono comunque valide;
secondo la Corte, le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: «le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni "per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni", al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali»;
poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, ad oggi, in caso di emergenza o di calamità naturale, è lo Stato, attraverso la fiscalità generale nazionale, che deve farsi carico dei costi per i soccorsi, la messa in sicurezza dei territori colpiti e per i risarcimenti danni alle imprese e alle famiglie,
rilevato che:
numerose imprese (agricole, zootecniche e turistiche) sono state già gravemente colpite da eventi alluvionali nel 2011 in vigenza della norma iniqua e recentemente dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale;,
una grave e persistente perturbazione atmosferica, prevalentemente di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012 molte Regioni, provocando ulteriori gravi e diversificati disagi e rilevanti pregiudizi alle attività produttive, aggravati anche dalle piogge che in questi ultimi giorni hanno colpito alcune Regioni e al conseguente scioglimento della neve;
particolarmente colpite sono state le aziende agricole e zootecniche costrette a confrontarsi con interruzioni alla produzione e ai trasporti, danni alle stalle e alle serre, cedimenti strutturali di depositi e capannoni, difficoltà di approvvigionamento per l'alimentazione degli animali;
al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi nelle scorse settimane, in via d'urgenza, le amministrazioni locali hanno dovuto provvedere ad interventi straordinari, sia di tipo economico che organizzativo, il cui costo si è aggiunto a quello già sostenuto dagli enti locali per le dichiarazioni di stato di emergenza dell'anno 2011;
considerato che:
anche alla luce della sentenza n. 22 del 2010, il peso posto irragionevolmente a carico delle Regioni nel cui territorio si verifica l'evento calamitoso, conseguentemente si riversa sui cittadini e sulle imprese che, già gravati dal difficile contesto economico nazionale ed internazionale, si trovano così a dover fronteggiare una penalizzazione ulteriore rispetto a quella del disastro stesso;
impegna il Governo:
a dichiarare lo stato di calamità per le Regioni colpite dagli eventi nevosi delle scorse settimane e a stanziare adeguate risorse per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche colpite dai suddetti eventi o da eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011;
ad emanare, in attesa di tali interventi, anche alla luce dell'immediata esecutività della summenzionata sentenza, atti provvedimentali che, in tempi rapidi, consentano di sospendere, almeno di un anno, i termini dei versamenti fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali, dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli oneri di bonifica, a partire da quelli già scaduti, con l'annullamento delle relative sanzioni e dei mutui verso istituti di credito;
ad adottare opportune iniziative affinché siano sospese le procedure esecutive previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti da parte di imprese agricole, zootecniche e turistiche, che operano nelle aree colpite da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2011.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
La crisi economica in atto ha colpito l'economia italiana cagionando un calo dei consumi e una fase del ciclo recessiva;
a causa della struttura del debito italiano, prevalentemente pubblico, è essenziale adottare con urgenza provvedimenti volti allo stimolo dei consumi, attraverso la collaborazione con i capitali privati, per ottenere un efficace ritorno ad una fase di espansione del ciclo economico;
altresì importante coordinare detti provvedimenti, con politiche di lotta all'evasione fiscale che supportino il contemporaneo reperimento di risorse economiche da parte dello Stato;
provvedimenti di «politica economica della fiducia» sono già stati adottati in ambito UE e negli Stati di diritto comune come gli USA, dimostrandosi utili e concretamente efficaci a generare espansione dei consumi;
la moneta elettronica rappresenta un ideale veicolo di queste politiche economiche, nonché un intrinseco strumento di lotta all'evasione fiscale nelle transazioni commerciali;
il legislatore europeo è già intervenuto in passato con provvedimenti quali la «garanzia legale» sui beni acquistati nel Mercato Unico e il diritto di recesso per gli acquisti a distanza. Sulla base dei medesimi principi si è ispirato il D.lgs. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo);
adottata, volta ad impedire distorsioni in sede applicativa da parte degli operatori di mercato;
lo stesso indirizzo trova piena armonia e conferma nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo, dove è ribadita l'importanza data sia alla creazione di un mercato unico dei pagamenti elettronici, sia al sostegno alla fiducia del consumatore nell'uso di questi strumenti. (commi 22, 32, 34, e 36 del testo rilevante ai fini del SEE);
la transazione elettronica attraverso carte di credito o debito (bancomat) non produce costo aggiuntivo per il consumatore rispetto l'uso di moneta contante, ma rappresenta un costo per gli esercizi commerciali attraverso il pagamento di commissioni agli Istituti di Credito;
fondamentale allo sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici, che tale sistema rappresenti un vantaggio diretto tanto per il consumatore che l'opziona, tanto, indiretto attraverso l'incentivazione ai consumi, per l'esercente commerciale che ne sostiene il costo;
la teoria micro-economica dell'utilità paretiana del consumatore, fondamento dell'economia moderna, spiega che il consumatore deciderà di consumare (e di farlo nel caso di specie con uno strumento di pagamento in luogo di un altro), solo ed esclusivamente se riterrà l'azione capace di assicurargli un vantaggio e/o soddisfare una necessità;
affinché il vantaggio sia percepito come tale (e il provvedimento efficace), occorre indicare un termine economico congruo e una chiarezza esemplare sulle prestazioni minime garantite, nonché individuare efficaci e puntuali deterrenti a comportamenti scorretti verso il consumatore da parte degli attori coinvolti nel processo;
altresì importante che i soggetti privati, chiamati a collaborare nell'attuazione di un processo economico virtuoso, siano opportunamente motivati,
impegna il Governo:
a finanziare un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica attraverso misure volte a favorire gli Istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione, con la sottoscrizione di una polizza di assicurazione, con beneficiario il titolare o l'utilizzatore dello strumento di transazione elettronica, che contempli obbligatoriamente, fra le proprie prestazioni, una garanzia di soddisfazione d'acquisto pari alla prassi di mercato «soddisfatti o rimborsati» ed una garanzia di estensione temporale della tutela legale di Legge offerta ai consumatori sulla difettosità dei prodotti acquistati in Italia (garanzia legale).
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il codice della strada prevede che con la patente B si possa anche trainare un trailer per trasporto cavalli a condizione che la massa a vuoto del trailer non superi quella del veicolo trainante e che nel totale la massa della macchina più quella del trailer con il cavallo a bordo, non superi i 35 quintali;
nel caso in cui si trasportino cavalli o altri animali vivi non è sempre prevedibile con esattezza il peso degli animali perché trattandosi di essere viventi questo può variare;
si impegna il Governo:
di prevedere una tolleranza del 15% della massa complessiva di veicolo e rimorchio conducibile con la patente B quando si trasportano animali vivi.
FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI
Precluso
Il Senato,
premesso che:
è necessario porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento;
in particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione e del Corte costituzionale, la norma, nel chiarire come le suddette graduatorie sono identifica bili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo;
alla luce della sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha ritenuto come non siano cristallizzate le posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie,
impegna il Governo:
a risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento;
a sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).
Precluso
Il Senato,
esaminato il provvedimento in titolo;
valutate le norme in esso contenute e le finalità che con esse si intende perseguire;
ricordato il principio dell'esclusività del rapporto di impiego del dipendente pubblico, in virtù del quale il personale della pubblica amministrazione è normalmente vincolato, fatto eccezione per alcuni specifici casi, da una clausola di esclusività che vieta rapporti di lavoro a qualsiasi titolo (collaborazioni, part-time, etc.) del dipendente pubblico con datori di lavoro di aziende private;
ricordato altresì la vigenza del contingentamento per prestazioni lavorative, per i dipendenti degli enti locali, non superiore al 50 per cento, ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
preso atto dei dati diffusi da Eurostat lo scorso 26 febbraio, che identificano gli stipendi e gli aumenti salariali in Italia come tra i più bassi d'Europa, sebbene il Governo si sia affrettato a confutarli;
constatato, pertanto, che la crisi economica ed il carovita pone un impiegato pubblico in serie difficoltà ad arrivare a fine mese;
impegna il Governo:
a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di eliminare il vincolo dell'esclusività e sopprimere il contingentamento di cui in premessa, al fine di consentire ai dipendenti pubblici la facoltà di svolgere attività lavorative a latere ovvero avviare attività professionali e imprenditoriali, fermo restando il principio del non conflitto con gli interessi dell'amministrazione pubblica.
Precluso
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - 1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Precluso
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. - In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Precluso
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - 1. In sede di attuazione delle norme del presente decreto, finalizzate a favorire i consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza e della competitività, si tiene conto prioritariamente del numero dei componenti il nucleo familiare, assumendolo come parametro di maggior favore. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Precluso
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione di atto di indirizzo da parte delle Commissioni parlamentari competenti che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente».
ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, lettera b), alle parole: «le norme che pongono divieti», premettere le seguenti: «fatte salve le norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e del beni culturali,»
Precluso
All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: «3 Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e indicando le disposizioni di legge che dovranno essere abrogate. I regolamenti sono adottati previo parere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel merito e in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, da rendersi sotto pena di decadenza entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dei relativi schemi, nonché previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione dei relativi schemi corredati dal parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In mancanza dei pareri di cui sopra, entro i prescritti termini, il Governo ha facoltà di comunque adottare i regolamenti».
Precluso
Al comma 3, le parole: «31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «per individuare le attività», sono aggiunte le seguenti: «tra cui quelle svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione,».
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella predisposizione dei regolamenti di cui al presente comma è assicurata la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese nel rispetto del principio previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».
Precluso
Al comma 3 sostituire le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende», con le seguenti: «Le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rendono», e le parole: «In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.», con le altre: «In mancanza del parere di cui sopra, entro il prescritto termine, il Governo ha facoltà di comunque adottare i regolamenti.».
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «Le Regioni, le Province ed i Comuni», con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni».
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2013,», e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti: «che si applica ,a decorrere dall'anno 2013. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 e al precedente periodo.».
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:«A decorrere dall'anno 2013».
Conseguentemente, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti: «che si applica a decorrere dall'anno 2013. Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 20 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 e al precedente periodo».
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"».
Precluso
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli autoservizi pubblici non di linea di trasporto di persone e cose, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2011 n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi ne mercato interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente».
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli autoservizi pubblici non di linea di trasporto di persone e cose, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione delta Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente».
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» con le seguenti: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».
GIARETTA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «i servizi di trasporto», aggiungere la seguente:«pubblico», e di seguito sopprimere le seguenti parole: «su autoveicoli».
FILIPPI MARCO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «autoveicoli» inserire le seguenti: «e natanti».
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «autoveicoli», inserire le seguenti: «e natanti».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Al comma 5, dopo la parola: «autoveicoli», sono inserite le seguenti: «e natanti».
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea,», inserire le seguenti: «nonché su mezzi nautici all'interno della Laguna di Venezia,».
Precluso
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente alle acque lagunari del comune di Venezia e dei comuni dell'intero bacino della gronda lagunare, il servizio di taxi effettuato con natanti a motore, il servizio di gondola, il servizio di noleggio con o senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, servizi di trasporto di cose per via d'acqua rimorchio e traino per conto terzi effettuati con natanti di cui alla legge della Regione Veneto del 30 dicembre 1993, n. 63.»
CAGNIN, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis. Al comma 8, dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e" inserire le seguenti: ", con esclusione degli imprenditori agricoli,"».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di ridurre la frammentarietà gli oneri amministrativi in capo ad imprese operanti in diverse Regioni del territorio nazionale armonizzando le normative regionali in materia di vendite promozionali, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la fissazione di divieti, di obblighi di comunicazione e di limitazioni temporali o quantitative relativi, all'effettuazione di vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto dell'Unione europea e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni;";
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;"».
Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:
«4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici, in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Nelle informazioni pubblicitarie, oltre alla dicitura: "vendita promozionale" è obbligatorio indicare:
a) la data di inizio e la durata della promozione;
b) i prodotti in promozione;
c) lo sconto applicato;
d) le quantità di prodotto oggetto della promozione».
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11-bis. Per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non sono soggette ai termini temporali di cui al precedente comma. In detto periodo, il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'INAIL ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici o privati abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con le modalità di cui al comma 13"».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di ridurre la frammentarietà gli oneri amministrativi in capo ad imprese operanti in diverse Regioni del territorio nazionale armonizzando le normative regionali in materia di vendite promozionali, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) la fissazione di divieti, di obblighi di comunicazione e di limitazioni temporali o quantitative relativi, all'effettuazione di vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto dell'Unione europea e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni;";
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;"».
Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:
«4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici, in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei trenta giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Nelle informazioni pubblicitarie, oltre alla dicitura: "vendita promozionale" è obbligatorio indicare:
a) la data di inizio e la durata della promozione;
b) i prodotti in promozione;
c) lo sconto applicato;
d) le quantità di prodotto oggetto della promozione».
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonchè presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Tutte le fasi del gioco destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante internet ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio"».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non sono applicabili ai posteggi utilizzati per r esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche";
b) all'articolo 16, il comma 4 è soppresso;
c) all'articolo 70, al comma 1, la frase: "a società di capitali regolarmente costituite o cooperative" è soppressa».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente"».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«6. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non sono applica bili ai posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio a dettaglio su aree pubbliche.";
b) all'articolo 16, il comma 4 è soppresso;
c) all'articolo 70, al comma 1 la frase "a società di capitali regolarmente costituite o cooperative" è soppressa.
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "111.000,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000";
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
"1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti";
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: "66.500,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000";
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
"1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti"».
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, "Art. 97", comma 2, dopo le parole: "5.000,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata"».
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
5-ter. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, sostituire il comma 6 con il seguente:
"6. Tutte le fasi delle manifestazioni destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante internet, ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio."».
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi in materia di distribuzione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto dei vincoli comunitari:
a) Individuazione di una disciplina uniforme per l'accesso e l'esercizio dell'attività dei soggetti incaricati dell'offerta al pubblico di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari con conseguente soppressione delle segmentazioni soggettive all'interno dei preesistenti ambiti operativi, con particolare riguardo al mercato assicurativo;
b) riduzione e, ove possibile, eliminazione delle barriere normative all'esercizio dell'attività distributiva in forma di intermediario polifunzionale;
c) previsione di obblighi rafforzati di indipendenza e correttezza verso la clientela in ragione dell'attività concretamente esercitata ed indipendentemente dall'iscrizione a determinati albi, elenchi o registri;
d) soppressione dei divieti di contemporanea iscrizione a più albi, elenchi o registri nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti incaricati dell'offerta al pubblico di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
e) soppressione delle disposizioni che prevedono obblighi informativi al cliente non proporzionati ovvero non giustificati alla luce delle concrete caratteristiche del prodotto e del cliente e che determinano un ostacolo al funzionamento concorrenziale dei mercati rilevanti.
2. Il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi vincolati al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ed obblighi procedimentali previsti per l'esercizio della delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla sua scadenza».
CAGNIN, DIVINA, MARAVENTANO, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Regime dei minimi)
1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso e sostituito dai seguenti:
«98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.
98-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
98-ter. Il beneficio dì cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater.
98-quinquies. L'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
98-sexies. All'articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole «del 4 per mille» con le seguenti: «del 5 per mille."».
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, i commi 1, 2, 3, 4 e 6, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - (Competenze delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale) - 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari";
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la sui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile".
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della epubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis".
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
.4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
"4. La domanda è proposta al tribunale preso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudici instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze prevista dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Resta invariato il comma 5 dell'emendamento 2.500 per assumere, in questa nuova stesura, il numero di comma 7.
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 6 con i seguenti:
«1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari";
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice civile, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile".
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis".
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente: "4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, PISCITELLI
Precluso
All'emendamento 2.500, apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2);
2) al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire la parola: «impresa», ovunque ricorra, con le seguenti: «proprietà industriale ed intellettuale»;
3) al comma 1, sopprimere la lettera c).
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze delle sezioni specializzate in materia di priorità industriale ed intellettuale».
Conseguentemente, le parole: «in materia di impresa», ovunque ricorrano nel testo, sono sostituite dalle parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale».
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 1, lettera a), numero 3) sostituire l'alinea come segue: «Sono aggiunti i seguenti commi».
Conseguentemente, dopo il comma 1-bis ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«1-ter. Al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni specializzate, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati».
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 1, lettera a), numero 3), nel comma «1-bis» ivi richiamato, al primo periodo, sostituire le parole: «presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione», con le seguenti: «presso i tribunali del capoluogo di distretto delle corti di appello».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, punto 3), sostituire le parole: «nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1», con le seguenti: «nelle città di Venezia, Torino, Milano, Roma e Napoli».
Conseguentemente, il terzo periodo è soppresso e le lettera d) è sostituita dalla seguente:
d-bis): L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea».
Precluso
All'emendamento 2.500, all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3) sostituire la parole: «ove non esistenti» fino a: «e di Venezia» con le seguenti: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera a), punto 3), comma 1-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: «Prima della costituzione delle sezioni specializzate di impresa di cui al periodo precedente si procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 148/2011, prevedendo altresì il mantenimento delle sezioni distaccate di tribunale con bacino di utenza non inferiore alle 300.000 unità».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera a), punto 3), comma 1-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per la costituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui al periodo precedente, si procede altresì ad individuare come sede delle medesime le sezioni distaccate di tribunale con bacini di utenza non inferiore alle 300.000 unità, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 148 del 2011».
Precluso
All'emendamento 2.500, aI comma 1, lettera a), n. 3), sopprimere il secondo periodo.
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera a), n. 3) sostituire le parole che vanno da: «Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta» fino a: «Venezia» con le seguenti: «Per la regione del Trentino Alto Adige, la sezione specializzata in materia di impresa è stabilita nella sede in cui si svolge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
Precluso
All'emendamento 2.500, aI comma 1, lettera a), n. 3), sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per il territorio compreso nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Venezia».
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON
Precluso
Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da: «e nella regione Trentino-Alto Adige» fino a: «Venezia», con le seguenti: «sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Torino, per la regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol, la sezione specializzata in materia di impresa è stabilita nella sede in cui si svolge il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), n. 3) valutati nel limite massimo di 400 mila euro per l'anno 2012 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol», la parola: «rispettivamente» e le parole: «e di Venezia».
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON
Precluso
All'emendamento 2.500, aI comma 1, lettera a), n. 3), secondo periodo, sostituire le parole: «e di Venezia» con le seguenti: «e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 dello Statuto speciale della regione, la sezione specializzata istituita presso il tribunale di Bolzano».
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), n. 3), valutati nel limite massimo di 400 mila euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera a), n. 3) sostituire le parole: «e di Venezia», con le seguenti: «e, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100 dello Statuto speciale della regione, la sezione specializzata istituita presso il tribunale di Bolzano».
PETERLINI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera a), punto 3, il terzo periodo del comma 1-bis del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 ivi richiamato, è sostituito dai seguenti: «Sono altresì istituite le sezioni specializzate in materia di impresa presso il tribunale e presso la corte d'appello di Brescia e di Catania. La sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Catania è competente per i territori compresi nei distretti delle corti di appello di Catania e di Messina».
Precluso
Al comma 1, lettera a), punto 3, al capoverso «1-bis», il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: «Sono altresì istituite le sezioni specializzate in materia di impresa presso il tribunale e presso la corte d'appello di Brescia e di Catania. La sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Catania è competente per i territori compresi nei distretti delle corti di appello di Catania e di Messina».
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 1, lettera a), numero 3) nel camma «1-bis» ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al fine di provvedere alla destinazione di un adeguato numero di magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa, si applicano le procedure di cui all'articolo 7-bisdel regio decreto n. 12 del 1941».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera b) inserire infine il seguente periodo: «Le sezioni specializzate sono altresì composte rispettivamente da un numero non inferiore a due, quattro sei membri, scelti tra avvocati con quindici anni di effettivo esercizio nella professione e professori ordinari di università in materie giuridiche ed economiche; con almeno quindici anni nel ruolo.».
BENEDETTI VALENTINI, PASTORE, PISCITELLI
Precluso
All'emendamento 2.500, al capoverso «Art. 1», alla lettera d), capoverso «Art. 3» sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzioni e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera d).
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera d), relative alle competenze per materia, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lett. a) è sostituita dalla seguente: «a) controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove verità vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale».
sono soppresse le lettere c) e d).
Nel punto 2, («le sezioni specializzate sono altresì competenti...») il primo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, capi V e VI del codice civile, per le cause e i procedimenti:».
è soppressa la lettera f);
è soppresso il punto 3. (cause «connesse»).
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole da: «e VIII» sino a: «procedimenti».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e all'articolo 2545-septies».
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera f).
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera f).
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera d), capoverso: «Art. 3», sopprimere il comma 3.
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 4», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Brescia sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel medesimo distretto di Corte d'Appello. Alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Catania sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei distretti delle Corti d'Appello di Catania e di Messina».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, sopprimere il comma 2.
Precluso
All'emendamento 2.500, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, sopprimere il comma 3.
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 3, dopo le parole: «è raddoppiato», inserire le seguenti: «con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore, per le quali resta invariato».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 4, sostituire le parole: «per essere riassegnato quanto ad euro 600mila per ciascuno degli anni 2012 e 2013», con le seguenti parole: «per essere riassegnato per l'anno 2012 alla riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 148. del 2011. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del periodo precedente per l'anno 2013, sono riassegnati agli uffici giudiziari al fine della riduzione del contributo unificato di cui al comma 3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione del comma 3 e del presente comma per l'anno 2013 sono riassegnati».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 4, sostituire le parole: «quanto ad euro seicentomila», fino alla fine del comma, con le seguenti: «al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
Precluso
All'emendamento 2.500, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere destinato alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al fine di coordinare la presente disciplina delle sezioni specializzate con la riorganizzazione della distribuzione, sul territorio degli uffici giudiziari, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dalla definitiva entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dalla definitiva entrata in vigore del detto ultimo decreto legislativo di attuazione».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Al fine di coordinare la presente disciplina delle Sezioni specializzate con la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dalla definitiva entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dalla definitiva entrata in vigore di detto di ultimo decreto legislativo di attuazione.
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Art. 2. - (Tribunale delle imprese) - 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa)";
2) al comma 1, le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
3) è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono rispettivamente competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino e di Venezia. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze";
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente parola: "impresa";
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2011, e di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni) - Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della. competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione o nella città individuati ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.".
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.".
4. Il maggior gettito dedvante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa). - Presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. Sono altresì istituite le sezioni specializzate in materia di impresa presso il tribunale e presso la corte d'appello di Brescia e di Catania. La sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Catania è competente per i territori compresi nei distretti delle corti di appello di Catania e di Messina. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche";
b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze";
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, Titolo VI del codice civile e alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, 2503-bis e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
4. Presso gli uffici giudiziari nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, le competenze stabilite dal presente articolo si aggiungono a quelle già assegnate";
e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni). - Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudizi ari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo della regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia e di Catania sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi, rispettivamente, nel distretto di corte d'appello di Brescia ed in quello di Catania.".
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.".
4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudizi ari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A.decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 2. - (Competenze delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale) - 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari"»;
b) Particolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonchè fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, per le cause:
a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n 3, all'articolo 2497-seppie e all'articolo 2545-seppie codice civile».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
«4. La domanda e proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI
Precluso
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
«Articolo 2. - (Tribunale delle imprese) - 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate, con effetto dopo novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 le parole da "i tribunali" fino alla parola "Venezia" sono sostituite dalle parole "ciascuna Corte d'appello e presso ciascun tribunale avente sede presso di essa";
b) all'articolo 1 le parole da "non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze" sono sostituite dalle parole "da quattro a sei, a seconda del carico di lavoro previsto. Sono ove possibile preferiti, nell'assegnazione alle sezioni, i magistrati che abbiano partecipato a corsi di approfondimento specialistico delle materie assegnate alla competenza di esse. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta l'aumento di organici.";
c) agli articoli i e 2 le parole: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di rapporti societari, di proprietà industriale ed intellettuale e di concorrenza";
d) all'articolo 2, le parole: "in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "di loro specifica competenza";
e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti nei giudizi in materia di diritto d'autore, per le controversie relative alle materie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e di cui all'articolo 33 comma 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e per i giudizi, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, alle società da queste controllate o che le controllano, nonché alle società di cui all'articolo 1 del Reg. /(CE) 8 ottobre 2001 n. 2157/2001 e di cui all'articolo 1 del Reg. (CE) 22 luglio 2003 n. 1435/2003 e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero:
a) tra soci delle società, inclusi quelli in cui è la qualità di socio ad essere oggetto di controversia;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società,
e) in materia di patti parasociali anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
f) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
g) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
h) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano,
i) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-seppie e all'articolo 2545-seppie codice civile;
l) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni). Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo dì regione o nella città individuati ai sensi dell'articolo i. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello".
2. All'articolo 33, comma 2, della legge io ottobre 1990, n. 287, le parole: "alla corte d'appello competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo i del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Non si applica il comma 1-bis".
4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma io, del decreto4egge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota dì risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge dì conversione del presente decreto».
Precluso
Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
«1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate, con effetto dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole da: "i tribunali" fino alla parola: "Venezia" sono sostituite dalle parole: "ciascuna Corte d'appello e presso ciascun tribunale avente sede presso di essa";
b) agli articoli 1 e 2 le parole: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale", sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate";
c) all'articolo 2, le parole: "in materia di proprietà industriale ed intellettuale", sono sostituite dalle seguenti: "di loro specifica competenza";
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, quando concernono le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e h).
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle società, incluse quelle in cui è la qualità di socio ad essere oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e società;
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è duplicato. Si applica il comma 1-bis".
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in principalità, per essere utilizzato per quanto previsto al comma 1, lettera a).
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente: "4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, ovvero, per i giudizi di competenza delle sezione specializzate istituende, dopo il trentesimo giorno dal termine previsto al comma 1, lettera a)».
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA, PISCITELLI
Precluso
Al comma 1, sostituire la prima parte, dalle parole: «Al decreto legislativo 26 giugno 2003 n. 168» alle parole: «l'articolo 3 è sostituito dal seguente» comprese, e viene sostituita dalle parole: «1. L'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003 n. 168 è sostituito dal seguente:».
MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa"».
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le lettera i) e dopo la lettera g), aggiungere le seguenti: g-bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;
2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;
b) al comma 2 la parola: «quadruplicato» è sostituita dalla seguente: «raddoppiato»;
c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al conuna 1»;
d) al comma 5 le parole: «il novantesimo giorno» con le seguenti: «sei mesi»;
e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».
CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa"».
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le lettera i) e dopo la lettera g), aggiungere le seguenti: g-bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;
2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;
b) al comma 2 la parola: «quadruplicato» è sostituita dalla seguente: «raddoppiato»;
c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al conuna 1»;
d) al comma 5 le parole: «il novantesimo giorno» con le seguenti: «sei mesi»;
e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».
GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa"».
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le lettera i) e dopo la lettera g), aggiungere le seguenti: g-bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;
2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;
b) al comma 2 la parola: «quadruplicato» è sostituita dalla seguente: «raddoppiato»;
c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al conuna 1»;
d) al comma 5 le parole: «il novantesimo giorno» con le seguenti: «sei mesi»;
e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».
DELLA MONICA, GALPERTI, AGOSTINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa"».
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le lettera i) e dopo la lettera g), aggiungere le seguenti: g-bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia d'impresa»;
2) al comma 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti:« in materia d'impresa»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico prowede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei prowedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, prowede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche. economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo"».
c) sopprimere i commi 2 e 3;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. AI fine di coordinare la nuova disciplina del Tribunale delle imprese con la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».
e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'awio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».
BENEDETTI VALENTINI, GHIGO, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA, PISCITELLI
Precluso
Sostituire, ove ricorra nel testo, le parole: «in materia di impresa», con le seguenti:«in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari».
Precluso
Sostituire, ove ricorra nel testo, le parole: «in materia di impresa», con le seguenti: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e rapporti societari».
BENEDETTI VALENTINI, GHIGO, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA, PISCITELLI
Precluso
Sostituire, ove ricorrano le parole: «in materia di impresa», con le seguenti: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale».
BENEDETTI VALENTINI, GHIGO, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA, PISCITELLI
Precluso
Sostituire, ove ricorrano le parole: «in materia di impresa», con le seguenti: «in materia di proprietà intellettuale ed industriale».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Competenze delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) le sezioni specializzate di cui alla lettera a) sono istituite in ogni tribunale di città sede di Corte d'Appello.».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "istituite presso" inserire le seguenti: "ciascuna corte di appello e comunque"».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a); inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "istituite presso" inserire le seguenti: "ciascun tribunale capoluogo di distretto e comunque"».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 1, comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche" sono abrogate».
Conseguentemente al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, con particolare riferimento alle sezioni specializzate in materia di impresa».
Sopprimere il comma 6.
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel distretto di Trento, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso il tribunale di Bolzano e presso la corte di appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano);"».
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
«c-bis) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
"l-bis) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trento: sono competenti le sezioni specializzate di Bolzano";
c-ter) all'articolo 4, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Venezia: sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.";
c-quater) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. Ai fini dell'osservanza del principio costituzionale del bilinguismo negli uffici giudiziari delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nelle sezioni specializzate in materia di impresa di Bolzano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l-bis), è consentito l'uso delle lingue italiana e tedesca"».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel distretto di Trento, le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso il tribunale di Bolzano e presso la corte di appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano);"».
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
«c-bis) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera I) è inserita la seguente:
"l-bis) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trento: sono competenti le sezioni specializzate di Bolzano";
c-ter) all'articolo 4, comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
"n) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Venezia: sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.»;
c-quater) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Ai fini dell'osservanza del principio costituzionale del bilinguismo negli uffici giudiziari delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nelle sezioni specializzate in materia di impresa di Bolzano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l-bis), è consentito l'uso delle lingue italiana e tedesca"».
GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le lettera i)e dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) le controversie fra imprese in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali;».
Precluso
Al comma 1, lettera c), nel capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 3», sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale;».
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA
Precluso
Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sopprimere le parole da: «c) azioni di classe» a: «e successive modificazioni».
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» con le seguenti: «amministrazioni straordinarie di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166».
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA
Precluso
Al comma 1, primo capoverso, lettera c), sopprimere il punto 2.
GHEDINI, SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «Titolo VI» aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle società cooperative costituite in forma di società per azioni,».
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA, PISCITELLI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, lettera a), punto 2, sopprimere le parole: «ovvero alle società da queste controllate o che le controllano».
Precluso
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e all'articolo 2545-septies».
BENEDETTI VALENTINI, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA
Precluso
Al comma 1, primo periodo, lettera a), punto 2, sopprimere la lettera i).
SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere la lettera i).
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 3», comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
«l) relative all'applicazione della legge n. 129 del 6 maggio 2004 norme sulla disciplina dell'affiliazione commerciale».
BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS
Precluso
Al comma 1, viene aggiunta la seguente lettera:
«d) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - Sono istituite presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello le sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche".».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a) dell'articolo 2, sostituire le parole: «Agli articoli 1 e 2» con le seguenti: «All'articolo 2».
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera: c) aggiungere le seguenti lettere:
«d) all'articolo 4 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: "corte d'appello di" sopprimere le parole: "Catania, Messina" e dopo le parole: "sezioni specializzate di" sostituire la parola: "Catania" con le seguenti: "Reggio Calabria";
e) all'articolo 4 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo le parole: "corte d'appello di" inserire le parole: "Catania, Messina,";
f) all'articolo 4 comma 1, lettera i) del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, sopprimere le parole: "Cagliari e Sassari (sezione distaccata)";
g) all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera n) aggiungere la seguente lettera: "o), per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Cagliari"».
Precluso
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
Precluso
Al comma 2, sostituire la parola: «quadruplicato» con la seguente: «duplicato».
Precluso
Al comma 2, sostituire la parola: «quadruplicato» con la seguente: «raddoppiato»
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
Al comma 2 sostituire la parola «quadruplicato» con la seguente: «raddoppiato».
Precluso
Al comma 2, nel capoverso «comma 1-ter» ivi richiamato, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:«, con eccezione delle controversie in materia di diritto d'autore».
LANNUTTI, LI GOTTI, BUGNANO, BELISARIO
Precluso
AI comma 2, nel capoverso «comma 1-ter» ivi richiamato, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «, con eccezione delle azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 168 del 2003».
Precluso
Al comma 2 prima delle parole: «Si applica» aggiungere la seguente: «Non».
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«AI fine di provvedere alla destinazione di un adeguato numero di magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa, si applicano le procedure di cui all'articolo 7-bisdel regio decreto n. 12 deI 1941».
DELLA MONICA, GALPERTI, AGOSTINI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Sono istituite presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello e presso ciascuna Corte d'Appello, sezioni specializzate in materia d'impresa"».
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «e VI del codice civile» fino alla fine del periodo con le seguenti: «VI e VII del Codice civile ovvero a tutte le società previste dal Libro V, da queste controllate o che le controllano, per le cause»; sopprimere la lettera i) e dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) di volontaria giurisdizione relative alle materie indicate nel presente comma».
Conseguentemente:
a) sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia d'impresa";
2) al comma 2, le parole: "in materia di proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "in materia d'impresa"».
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monito raggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.»;
c) sopprimere i commi 2 e 3;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. AI fine di coordinare la nuova disciplina del Tribunale delle imprese con la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudizi ari, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;
e) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'amministrazione provvede ad individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'avvio delle attività delle sezioni specializzate in materia d'impresa».
Precluso
Sostituire la rubrica con la seguente:
«(Sezioni specializzate in materia di imprese)».
Precluso
Il Senato,
premesso che:
la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;
essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;
ai detti comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;
sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,
impegna il Governo:
a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere. trasformati in contratti dìleasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per la funzionalità delle sezioni specializzate)
1. Al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni specializzate di cui all'articolo 2, all'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati"».
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, il cui valore sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00 sono demandate alla decisione di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, assistito da appositi organismi istituiti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti nonché presso il Distretto notarile; la nomina risponde a criteri di designazione automatica e trasparente, tra gli iscritti ad un istituendo Albo di arbitri cui possono accedere, previa adeguata formazione, professionisti iscritti agli Ordini sopra indicati. La legge provvede a determinare i compensi degli arbitri sulla base del valore della controversia».
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Smaltimento dei processi civili pendenti)
1. La definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 30 aprile 2010, esclusi quelli già assunti in decisione, è demandata agli uffici delle Sezioni Stralcio competenti per territorio, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni in conformità con la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1997, n. 276.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 si procede alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero sufficiente a garantire un potenziamento adeguato e una ridefinizione sostenibile della pianta organica degli uffici e del relativo personale ausiliario. Possono essere nominati giudici onorari aggregati: a) gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio e i magistrati a riposo; b) gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari in materie giuridiche.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro. della giustizia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i Tribunali presso cui possono essere istituite nuove Sezioni Stralcio».
Precluso
All'emendamento 3.100 (testo 2), sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
«1-bis. I costi dei servizi notanti richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro».
Precluso
All'emendamento 3.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente: "Articolo 2463 -bis. - (Società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato) - La società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato può essere costituita, con contratto o atto unilaterale, da persone fisiche che, prestandovi personalmente la propria attività a qualunque titolo, non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, ovvero, con una durata non superiore a dieci anni, da persone anche di età maggiore che alla data della costituzione siano in regime di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da oltre sei mesi, o che non possano più avvalersi dei detti benefici per essere spirati i termini massimi di relativa durata.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata autenticata in conformità a modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza e il codice fiscale di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.
Deve altresì possedere:
i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione;
l'indicazione del numero degli amministratori, le complete generalità e l'ammontare degli emolumenti che sono eventualmente attribuiti a coloro, tra i soci, che assumono tale funzione.
Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta, dopo la conclusione del terzo esercizio sociale, una somma corrispondente almeno al 25 per cento, da imputarsi a riserva che può essere utilizzata, anche in esercizi successivi, per la copertura di eventuali perdite, per investimenti patrimoniali o per la costituzione di un capitale sociale. Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro di cui all'articolo 2463, n. 4).
In mancanza, ovvero quando è costituito un capitale sociale a superiore a diecimila euro, la società si scioglie, salva la possibilità di deliberarne la trasformazione.
Il singolo socio che perde il requisito d'età di cui al primo comma, salvo il caso in cui l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberi la trasformazione della società, è escluso di diritto. Allo stesso compete l'attribuzione di una parte del patrimonio sociale in proporzione al numero dei soci che, ove non sia diversamente pattuito con l'atto costitutivo, è determinata a norma del terzo comma dell'articolo 2743, ed erogata con le stesse modalità previste nel successivo quarto comma.
Se il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, ovvero qualora sia decorso il termine massimo di durata della società di cui al primo comma, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, e in mancanza si applicano gli articoli 2484 e seguenti.
La denominazione di società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È nulla la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di cui al comma 1.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applica alla società a responsabilità limitata senza capitale iniziale versato quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2462, oltre a tutte le ulteriori disposizioni del presente capo in quanto compatibili"».
«1-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società a responsabilità limitata senza capitale versato si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma e salvo che non ne sia deliberata la trasformazione, per il superamento del termine massimo di durata ovvero per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci".
E al comma 3, sostituire le parole "L'atto costitutivo" con le parole "L'autentica dell'atto costitutivo"».
Precluso
Al comma 1, primo comma, dell'emendamento 3.100, sopprimere le parole: «con contratto o atto unilaterale».
Precluso
Al comma 1, primo comma, dell'emendamento 3.100, dopo le parole «i trentacinque anni di età», inserire le seguenti: «, se di sesso maschile e i quaranta anni di età se di sesso femminile,».
Conseguentemente sostituire le parole: «compia i 35 anni di età» con le seguenti: «perde il requisito d'età di cui al presente comma».
Precluso
All'emendamento 3.100 (testo n.2), al comma 1, al punto 3 dopo le parole: «pari almeno a 1 euro» aggiungere le seguenti: «e inferiore all'importo di 10.000,00 euro previsto all'articolo 2463, punto 4)»; al punto 6 dopo le parole: «gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci» aggiungere le seguenti: «Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di 10.000,00 euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione. La deliberazione con la quale il capitale viene aumentato ad un importo non inferiore a 10.000,00 euro comporta la cessazione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e contiene le conseguenti modificazioni dell'atto costitutivo e del relativo statuto. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di età».
Precluso
All'emendamento 3.100 (testo 2), al comma 1, nell'articolo 2463-bis ivi richiamato, secondo comma, numero 3), dopo le parole: «pari almeno a 1 euro» inserire le seguenti: «e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, punto 4)».
Precluso
All'emendamento 3.100 (testo 2), al comma 1, nell'articolo 2463-bis ivi richiamato, dopo il secondo comma inserire il seguente: «Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di 10.000 euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione. La deliberazione con la quale il capitale viene aumentato ad un importo non inferiore a 10.000 euro comporta la cessazione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e contiene le conseguenti modificazioni dell'atto costitutivo e del relativo statuto. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di età».
Precluso
All'emendamento 3.100 (testo 2), nell'articolo 2463-bis ivi richiamato, dopo il secondo comma inserire il seguente: «Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484».
Precluso
All'emendamento 3.100 (testo 2), comma 2, inserire, in fine, i seguenti periodi: «Il modello non è derogabile dalle parti. Il decreto può prevedere altresì una specifica disciplina per quanto attiene ai seguenti aspetti:
a) obblighi di certificazione dei verbali;
b) condizioni per la previsione di un tetto minimo di patrimonio a tutela dei terzi;
c) regolazione del rapporto in caso di perdita di esercizio e ricostituzione del capitale per soglie di capitale inferiore ad euro diecimila;
d) controlli sui soci subentranti e sul passaggio delle quote;
e) divieto per gli amministratori di compiere distribuzione ai soci se queste determinano l'insolvenza o ne aumentano il rischio, con previsione della loro responsabilità personale in caso di violazione;
f) previsione dell'obbligo di dedurre una somma non inferiore al 25 per cento degli utili netti da imputarsi a riserva, nel caso di riduzione sotto al mimlte massimo, al fine di consentirne l'utilizzo esclusivo per la copertura di eventuali perdite».
Precluso
All'emendamento 3.100, al comma 1, terzo capoverso, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in società di persone ai sensi dell'articolo 2500-sexies».
Precluso
Al comma 1 dell'emendamento 3.100, sopprimere il quarto capoverso, dalle parole: «Quando il singolo socio» fino alle parole «in mancanza si applica l'articolo 2484».
Precluso
All'emendamento 3.100, al comma 1, il periodo da: «Quando il singolo socio» fino a «in mancanza si applica l'articolo 2484» è soppresso.
Precluso
All'emendamento 3.100, al comma 1, il periodo da: «Quando il singolo socio» fino a «in mancanza si applica l'articolo 2484» è soppresso.
Precluso
All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.
Precluso
All'emendamento 3.100, al comma 1, dopo il quarto comma capoverso: «Qualora vengano meno i requisiti di età in capo al solo socio amministratore, il termine di convocazione dell'assemblea ai fini della trasformazione o dello sciolgimento si intende riferito alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica di amministratore».
Precluso
All'emendamento 3.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto può prevedere altresì una specifica disciplina per quanto attiene ai seguenti aspetti: a) obblighi di certificazione dei verbali; b) condizioni per la previsione di un tetto minimo di patrimonio a tutela dei terzi; c)regolazione del rapporto in caso di perdita di esercizio e ricostituzione del capitale per soglie di capitale inferiore al limite massimo; d) controlli sui soci subentranti e sul passaggio delle quote; e) divieto per gli amministratori di compiere distribuzione ai soci se queste determinano l'insolvenza o ne aumentano il rischio, con previsione della loro responsabilità personale in caso di violazione».
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
«Art. 3.
(Acceso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del Codice Civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente: "Art. 2463-bis. - (Società a responsabilità limitata semplificata) - La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppò economico e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a reponsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della socielà e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili".
2. Con del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato il modello standard dell'atto costitutivo nonchè lo statuto standard delle società a responsabilità limitata semplificata (ovvero: di cui all'articolo 2463-bis del Codice Civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo) e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e per essi non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)
1. I costi dei servizi notanti richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:
"Articolo 2463-bis. - (Società semplificata a responsabilità limitata) - La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo, redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun
socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad un euro e inferiore all'importo di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. il conferimento deve farsi in denaro e versato dall'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) gli amministratori che devono essere scelti tra i soci
Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dee essere dedotta una somma corrispondente almeno al 25 per cento di essi, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva può essere Utilizzata solo per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite.
Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Precluso
All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. - Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:
"Articolo 2463-bis. - (Società a responsabilità limitata senza capitale versato) - La società a responsabilità limitata senza capitale versato può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, ovvero, con durata massima di dieci anni, da persone anche di età maggiore che siano state collocate in regime di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da un periodo non inferiore a sei mesi o che non possano più avvalersi dei detti benefici per essere spirati i termini massimi di relativa durata. Ne possono essere amministratori esclusivamente persone aventi gli stessi requisiti sopra previsti.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio fondatore;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata senza capitale versato, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) la natura e la funzione degli eventuali conferimenti che siano destinati ad essere parte del patrimonio della società;
4) quanto previsto dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) il luogo e la data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo indica l'amministratore che è tenuto a depositar lo entro il termine perentorio di quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui. circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata a seguito di una comunicazione unica, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi secondo, per le parti eventualmente modificate che lo interessano, terzo e quarto.
L'atto di trasferimento delle partecipazioni o con cui è stabilito l'ingresso di nuovi soci è redatto per scrittura privata autenticata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori o della parte che vi ha interesse presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L'amministratore che perde il requisito di età di cui al primo comma decade di diritto, e l'assemblea provvede a sostituirlo entro il termine perentorio di quindici giorni. In mancanza e ove ne sussistano le condizioni si applica quanto previsto dall'articolo 2484, comma 1, numero 3).
Il singolo socio che perde il requisito d'età di cui al primo comma, salvo il caso in cui l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberi la trasformazione della società, è escluso di diritto. Allo stesso compete l'attribuzione di una parte del patrimonio sociale in proporzione al numero dei soci che, ove non sia diversamente pattuito con l'atto costitutivo, è determinata a norma del terzo comma dell'articolo 2743, ed erogata con le stesse modalità previste nel successivo quarto comma.
Se il requisito di età viene meno in capo a tutti i soci, ovvero qualora sia decorso il termine di durata previsto nel primo comma, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, e in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione di società a responsabilità limitata senza capitale versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applica alla società a responsabilità limitata senza capitale versato quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 2462, oltre a tutte le ulteriori disposizioni di questo capo in quanto compatibili".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società a responsabilità limitata senza capitale versato si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma e salvo che non ne sia deliberata la trasformazione, per il superamento del termine massimo di durata ovvero per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-ÍLbis, in capo a tutti i soci."».
Precluso
Il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente:
"Articolo 2463-bis. - (Società semplificata a responsabilità limitata) - La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita esclusivamente da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a cinquemila (diecimila) euro, sottoscritto ed interamente versato in danaro alla data della costituzione;
4) I requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata mediante comunicazione unica esente da diritti di bollo e di segreteria. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alle società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di questo capo in quanto compatibili"».
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso: «articolo 2463-bis» sopprimere il capoverso successivo.
Precluso
Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole «con contratto o atto unilaterale» con le parole «atto pubblico»
Conseguentemente
al secondo capoverso sostituire le parole «scritture privata» con le parole «atto pubblico»
al quinto capoverso sostituire le parole «scritture privata» con le parole «atto pubblico».
Precluso
Al comma 1, alinea «Art. 2463-bis» dopo le parole: «i trentacinque anni di età», inserire le seguenti: «, se di sesso maschile e i quaranta anni di età se di sesso femminile,».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», nel secondo comma, n. 3), dopo le parole: «non inferiore ad un euro» inserire le seguenti: «nel minimo e non superiore a diecimila euro nel massimo».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», al secondo comma, dopo le parole: «scrittura privata», aggiungere la seguente: «autenticata».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, settimo comma, aggiungere il seguente periodo: «I costi per la trasformazione della società sono ridotti della metà».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», al secondo comma, dopo le parole: «scrittura privata», inserire le seguenti: «o per atto pubblico».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma secondo, numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il capitale sociale sia pari o superiore ad euro diecimila, l'atto costitutivo è redatto in forma pubblica».
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Qualora l'atto costitutivo sia redatto per scrittura privata, ai fini della costituzione si applicano le condizioni di cui all'articolo 27 della legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98. Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta una somma, non inferiore al venticinque per cento degli utili, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, il limite massimo di euro diecimila. La riserva può essere utilizzata unicamente per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite.».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», al secondo comma, sostituire le parole: «per scrittura privata autenticata», con le seguenti: «con atto pubblico».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire i commi terzo, quarto e quinto con il seguente: «L'atto pubblico e l'iscrizione sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».
Precluso
Al comma 1, punto 2, le parole: «deve essere redatto per scrittura privata e», sono sostituite dalle seguenti: «redatto in forma pubblica in conformità al modello standard tipizzato, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».
Conseguentemente dopo il numero 5, è inserito il seguente: «6) soci amministratori».
FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», sostituire il numero 4) con i seguenti:
«4) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4-bis) la quota di partecipazione di ciascun socio;
4-ter) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
4-quater) le persone cui è affidata l'amministrazione e i soggetti incaricati del controllo contabile;
4-quinquies) l'importo globale delle spese di costituzione della società».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
«Qualora il capitale sociale sia superiore ad euro dieci mila e richiesto l'atto pubblico».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma e aggiunto il seguente: «È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di eta».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
«Il requisito di età si applica anche agli amministratori».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
«Qualora il capitale sociale sia superiore ad euro cinquemila e necessaria la sottoscrizione autenticata dell'atto».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
L'atto da iscrivere nel registro deve essere depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi, deve essere depositato in copia autentica ai sensi dell'articolo 2718».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma e aggiunto il seguente:
«Gli amministratori possono essere scelti solo tra i soci».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
«Il requisito di età si applica anche agli amministratori, che restano in carica fino allo scadere del mandato qualora il requisito di età venga meno in costanza di mandato, salvo diversa determinazione della società».
SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «agli amministratori sono soggetti agli stessi requisiti dei soci. Non possono essere nominati amministratori non soci e con una età superiore a 35 anni».
Precluso
All'articolo 3, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole:«L'atto costitutivo», inserire le seguenti:«, redatto in forma pubblica in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico,»;
Conseguentemente, al secondo capoverso, dopo il numero 5), aggiungere il seguente: «5-bis)i soci amministratori»;
al terzo capoverso sostituire le parole: «a cura degli amministratori»,con le seguenti: «dal notaio che ha ricevuto l'atto»;
al quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «scrittura privata», con le seguenti: «atto pubblico», e al secondo periodo, sostituire le parole: «per scrittura privata», con le seguenti: «nelle forme di legge»;
dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente: «Per la costituzione della società non e dovuto al notaio alcun compenso».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, al terzo comma dopo le parole: «L'atto costitutivo», inserire le seguenti:«con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso».
Precluso
Al comma 1, terzo paragrafo, le parole: «a cura degli amministratori», sono sostituite dalle parole: «a cura del notaio che ha ricevuto l'atto;».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: «Gli amministratori sono scelti unicamente trai soci di cui al numero 1) del comma 1».
Precluso
Al comma 1, quarto paragrafo, le parole: «L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Si applica l'articolo 2330 del codice civile».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, al quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Si applica, altresì, l'articolo 2189».
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, al quarto comma, dopo il secondo periodo inserire il seguente:«L'ufficiale del registro e tenuto agli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa vigente».
Precluso
Al comma 1, quinto paragrafo, primo periodo, le parole:«scrittura privata», sono sostituite dalle seguenti: «atto pubblico»;
Conseguentemente, al secondo periodo le parole: «scrittura privata», sono sostituite dalle seguenti: «nelle forme di legge».
SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, sopprimere le parole da: «Quando il singolo socio», fino a: «si applica l'articolo 2484».
FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, capoverso articolo 2463-bis, sostituire le parole da: «Quando il singolo socio», fino a: «si applica l'articolo 2484», con le seguenti: «Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci indicati nell'atto costitutivo, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società. In mancanza si applica l'articolo 2484».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», al settimo comma, ultimo periodo «dopo le parole: «trasformazione della società», inserire le seguenti: «compresa la trasformazione in società di persone».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», al sesto comma, ultimo periodo, dopo le parole: «trasformazione della società», inserire le seguenti: «in società a responsabilità limitata».
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», al sesto comma, dopo le parole: «a tutti i soci», aggiungere le seguenti: «ovvero il capitale sociale supera l'ammontare di cui all'articolo 2463, numero 4,»
Precluso
Al penultimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la costituzione della società non è dovuto al notaio alcun compenso».
SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 2463-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma: «L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti oneri notarili».
Precluso
Al comma 1, ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora, al termine del primo anno di attività, oltre il 70 per cento del fatturato della società derivi da contratti o commesse riferibili ad un unico committente».
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini della costituzione delle società di cui all'articolo 2463-bis. L'ufficiale del registro di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è tenuto agli obblighi antiriciclaggio di cui al Titolo Il, Capi I e Il del medesimo decreto legislativo».
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole da: «ne sono individuati i criteri», fino alla fine.
Precluso
Al comma 2, inserire il seguente periodo: «Il decreto può stabilire altresì i seguenti requisiti:
a) obblighi di certificazione dei verbali;
b) condizioni per la previsione di un tetto minimo di patrimonio a tutela dei terzi;
c) regolazione del rapporto in caso di perdita di esercizio e ricostituzione del capitale per soglie di capitale inferiore ad euro diecimila;
d) controlli sui soci subentranti e sul passaggio delle quote;
e) costituzione di riserve obbligatorie;
f) casi di speciale responsabilità dei soci di s.s.r.l. per il rischio insolvenza;
g) modalità di trasmissione delle segnalazioni antimafia ed antiriciclaggio in capo all'ufficiale del registro;
h) ulteriori adempimenti volti a rafforzare i controlli antielusivi».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della costituzione delle società di cui all'articolo 2463-bis, è fatto obbligo ai soci di aderire allo statuto standard e ai criteri di accertamento».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il modello ed i criteri predetti non sono derogabili dalle parti».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito del rinnovo dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una riserva di accesso al credito, mediante la definizione di criteri e procedure di selezione specifici e facilitati, per le società a responsabilità limitata disciplinate dall'articolo 2643-bis del codice civile. Tale riserva non è inferiore ad un terzo del complesso delle risorse messe a disposizione dagli istituti di credito a valere sul, plafond di 250 milioni di euro dedicato alla copertura di spese di investimento o ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI, di cui alla provvista erogata dalla Cassa depositi e prestiti in base all'accordo del 24 marzo 2011. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI danno adeguata pubblicità all'accesso al credito previsto dall'Accordo».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del rinnovo dell'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una riserva di accesso al credito, mediante la definizione di criteri e procedure di selezione specifici e facilitati, per le società a responsabilità limitata disciplinate dall'articolo 2643-bis del codice civile. Tale riserva non è inferiore ad un terzo del complesso delle risorse messe a disposizione dagli istituti di credito a valere sul plafond di 250 milioni di euro dedicato alla copertura di spese di investimento o ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI, di cui alla provvista erogata dalla Cassa depositi e prestiti in base all'accordo del 24 marzo 2011. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ABI danno adeguata pubblicità al!'accesso al credito previsto dall'Accordo».
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «L'ufficiale del registro è tenuto agli obblighi antiriciclaggio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), n. 5) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; e successive modificazioni.».
Precluso
All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
«3. All'articolo 240, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo", sono aggiunte le parole: "materiali di riporto"».
CAGNIN, GARAVAGLIA MASSIMO, BODEGA, MARAVENTANO, VACCARI
Precluso
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Nuove modalità per la valutazione dei titoli aventi valore legale nei concorsi pubblici per titoli ed esami)
1. I titoli universitari rilasciati dalle Università statali o private autorizzate a rilasciare titoli avente valore legale, sono requisito necessario per accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, e per l'accesso a livelli qualificati nel Pubblico Impiego.
2. In tutti i concorsi per titoli ed esami, indetti per l'accesso alla Pubblica amministrazione o agli ordini professionali, la determinazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli universitari, di carriera e di cultura del vincitore del pubblico concorso è effettuata nel modo seguente:
a) massimo 20 per cento per i titoli;
b) minimo 80 per cento per le prove d'esame.
3. Le norme di cui al comma 2 si applicano a coloro che partecipano ai concorsi per titoli ed esami banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto legge.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca e della funzione pubblica, sono emanate le necessarie disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con riguardo ai criteri contenuti nel presente articolo di legge».
Precluso
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c). le somme, ad eccezione di quelle erogate da imprese per finalità di formazione al lavoro, da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2012 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
2. Nel biennio 2012-2013, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al suddetto comma 1.
LATORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Precluso
All'emendamento 4.100, sostituire le parole: «al corretto funzionamento dei mercati», con le seguenti: «alla iniziativa economica».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 4.100 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «funzionamento dei mercati», inserire le seguenti: «e informa la Conferenza Stato Regioni e le commissioni parlamentari competenti»;
b) sostituire le parole: «in attuazione degli articoli» con le seguenti: «nel rispetto delle prerogative degli enti locali di cui agli articoli».
Precluso
All'emendamento 4.100 sostituire le parole «in attuazione degli articoli 41» con le seguenti «nel rispetto delle prerogative degli enti locali e territoriali di cui agli articoli 41, 116,».
Precluso
All'emendamento 4.100, dopo le parole: «in attuazione», inserire le seguenti: «della normativa dell'Unione europea, nonchè».
Precluso
All'emendamento 4.100, dopo la parola: «117», inserire la seguente: «118,».
Precluso
All'emendamento 4.100 dei relatori, all'articolo 4 ivi richiamato, aggiungere il seguente comma: «Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131».
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione».
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «normative ed amministrative».
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio», inserire le seguenti: «si avvale dell'Unione Italiana delle camere di commercio e».
GARAVAGLIA MASSIMO, MARAVENTANO, VACCARI
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo economico delle micro, piccole e medio imprese, come definite ai sensi dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, è riconosciuto alle stesse in titoli di stato decennali un rimborso di quota parte dell'IRAP versata fino a concorrenza di 5 miliardi di euro complessivi.
2. Ai conseguenti oneri per interessi derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996. n. 662».
CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle attività connesse con l'esercizio di impresa nel settore turistico balneare, ivi comprese le attività connesse con l'esercizio di impresa turistico-ricettiva all'aria aperta, quali i campeggi, i ristoranti, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, nonché le attività commerciali ambulanti autorizzate svolte su aree pubbliche».
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Norme a favore dei comuni a vocazione turistica)
1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, apportare le seguenti modifiche:
al comma 102 aggiungere la seguente lettera:
"b-bis) le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con particolare rilevanza turistica per le assunzioni di personale a tempo determinato il cui utilizzo è necessario a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali legati ai flussi turistici.";
al comma 103 aggiungere la seguente lettera:
"b-bis) le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con particolare rilevanza turistica per le assunzioni di personale a tempo determinato il cui utilizzo è necessario a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali legati ai flussi turistici"».
Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Incompatibilità degli incarichi nelle autorità indipendenti)
1. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero di organismi di vigilanza comunque denominati i presidenti ,o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
2. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 3 non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in Enti o Società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano per i seguenti organismi:
a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 1º ottobre 1990, n. 287;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Riduzione di emolumenti e recupero di risorse pubbliche per lo sviluppo)
1. L'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" è interpretato nel senso che, fatto salvo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 157, per le indennità spettanti ai presidenti delle regioni ed ai consiglieri regionali, la rideterminazione in riduzione del 10 per cento degli emolumenti alla data del 30 settembre 2005 nello stesso previsti, è riferita esclusivamente all'anno 2006».
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
1. All'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del fondo" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del contributo di cui al successivo comma 7-bis".
2. L'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:
"7-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
Ferma restando, per l'anno 2012, l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al primo periodo è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dalla Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 1.".
3. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: "ovvero" è sostituita dalla seguente: "e".
4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e può derogare, nei limiti delle risorse disponibili, alle previsioni di cui all'articolo 66, commi 7 e 11, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto-legge, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 5.100, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;
b) al capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «non veritiere» aggiungere prima del punto le seguenti: «; trascorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, le clausole si intendono non vessatorie»;
c) dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le procedure di cui al presente articolo non comportano in ogni caso oneri aggiuntivi a carico delle imprese.».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 5.100, al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: «non veritiere» aggiungere prima del punto le seguenti: «; trascorso tale termine senza che l'Autorità si sia pronunciata, le clausole si intendono non vessatorie».
FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI
Precluso
All'emendamento 5.100, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
Precluso
All'emendamento 5.100, dei relatori, al comma 1, capoverso «Art. 37-bis», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'articolo 37 non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 5.100, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente: «5-bis Le procedure di cui al presente articolo non comportano in ogni caso oneri aggiuntivi a carico delle imprese».
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, 11.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis.
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere dì commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli finì di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore . In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinano sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. L'autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni"».
CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 5. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente: "Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) - 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi e fermo quanto previsto e ferme le esclusioni di cui all'articolo 34, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito del professionista che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. I professionisti hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2.
4. La tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità adottati in applicazione del presente articolo, l'accertamento della validità delle clausole vessatorie e del diritto al risarcimento dell'eventuale danno, oltre che la relativa liquidazione e condanna sono di competenza del giudice ordinario.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in forma associata.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».
Precluso
Al comma 1, le parole: «previo accordo con le associazioni di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «previa consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni».
Conseguentemente:
dopo le parole: «d'ufficio o su denuncia», le parole: «dei consumatori interessati» sono soppresse;
dopo le parole: «con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.»;
dopo le parole: «è diffuso» sono aggiunte le seguenti: «anche per estratto»;
dopo le parole: «informare compiutamente i consumatori» sono aggiunte le seguenti: «a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro»;
dopo le parole: «rapporti commerciali coni consumatori» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.»;
dopo le parole: «sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.», sono aggiunte le seguenti: «Il giudice ordinario può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria o un interpello davanti all'Autorità.»;
il punto 5 recante: «Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente» è sostituito dal seguente:
«5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentantive a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni».
Precluso
Al punto 1, sostituire le parole: «previo accordo con» con le seguenti: «sentite».
Precluso
Al comma 1, punto 1 dell'articolo dopo vla parola «successivi» sono aggiunte le seguenti: «fermo quanto previsto e ferme le esclusioni di cui all'articolo 34,».
Precluso
Dopo il punto 1, inserire il seguente:
«2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, l'Autorità si avvale dell'Unione Italiana delle camere di commercio».
Precluso
Al comma 1, punto 2 dopo le parole «vessatorietà della clausola» sono aggiunte le seguenti: «deve essere adeguatamente motivato».
Precluso
Al comma 1, punto 2 le parole: «dell'operatore» sono sostituite dalle seguenti: «del professionista».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 1, sopprimere il punto 3.
Precluso
Al comma 1, punto 3, le parole: «Le imprese interessate hanno» sono sostituite dalle seguenti: «Il professionista ha», e sopprimere la parola «commerciali»,
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
Precluso
Al comma 1, punto 3, sostituire le parole: «Le imprese interessate» con le seguenti «I professionisti interessati».
Precluso
Al comma 1, punto 4 è sostituito dal seguente: «La tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità adottati in applicazione del presente articolo, l'accertamento della validità delle clausole vessatorie e del diritto al risarcimento dell'eventuale danno, oltre che la relativa liquidazione e condanna sono di competenza del giudice ordinario».
Precluso
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. La controversia è regolata dal rito del lavoro. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere per gravi motivi sospesa. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile. Se di accoglimento, il giudice annulla in tutto o in parte il provvedimento o ne modifica il contenuto, ordinando, ove occorra, all'Autorità di dare pubblicazione del contenuto essenziale della sentenza con gli stessi, o equipollenti, mezzi previsti o adottati per la pubblicazione del provvedimento impugnato».
Precluso
Dopo il punto 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'esercizio dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 37 del presente articolo non preclude il contestuale esercizio dell'azione civile presso il giudice competente».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'Autorità adotta il regolamento di cui all'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Finanziamento e risorse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. All'articolo 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter".
2. A far data dal 1º gennaio 2013:
a) aIl'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del fondo" fino a: "e dell'artigianato" sono sostituite dalle parole: "nei limiti del contributo di cui al seguente comma 7-ter";
b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato;
c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: "ovvero" è sostituita dalla seguente: "e";
d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: "Gli importi da" fino a: "specifiche esigenze dell'Autorità" sono soppresse.
4. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti.
5. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti».
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Registro delle professioni)
1. Al fine di tutelare i consumatori che accedono a servizi professionali non riservati per legge, le libere associazioni professionali, costituite per favorire la qualificazione professionale e dare la più ampia informativa ai consumatori, senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 dei Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative, possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Per l'iscrizione al registro di cui al comma precedente, le libere associazioni professionali devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o da altra idonea documentazione da almeno due anni;
b) adozione di uno statuto che assicuri:
1. la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
2. le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
3. la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
4. una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
5. la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione;
6. l'assenza di scopo di lucro;
7. l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
d) adeguata pubblicizzazione dello statuto, dell'elenco degli iscritti, delle delibere relative alle elezioni e all'individuazione dei titolari delle cariche sociali, dei codice deontologico, nonché dell'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
e) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia dei diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
f) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;
g) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;
h) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla. formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
i) possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN lSO 9001 per il settore di competenza.
3. Al fine di tutelare i consumatori e di promuovere la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni registrate possono rilasciare agli iscritti, previe le necessarie verifiche, attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
4. Condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di competenza è in ogni caso, il possesso da parte del professionista di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale e il suo impegno formale di aggiornamento e di formazione continua.
5. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
6. II Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni di cui al presente articolo al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
Precluso
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito un "Comitato etica e mercato", presieduto da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, anche in quiescenza, avente il compito di segnalare al Parlamento, per il tramite dell'Autorità, le modifiche normative necessarie al persegui mento del sopraindicato scopo, anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'lnterno, con i quali saranno sottoscritti specifici memorandum d'intesa. Al Presidente del Comitato spetta, nei limiti delle risorse dell'Autorità e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, un compenso non superiore a euro 80.000 lordi all'anno».
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito un "Comitato etica e mercato", presieduto da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, anche in quiescenza, avente il compito di segnalare al Parlamento, per il tramite dell'Autorità, le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo, anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, con i quali saranno sottoscritti specifici memorandum d'intesa. Al Presidente del Comitato spetta nei limiti delle risorse dell'Autorità e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, un compenso non superiore a euro ottanta mila lordi all'anno».
LA COMMISSIONE
Precluso
Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Rating di legalità delle imprese)
1. Al fine di promuovere l'introduzione di princìpi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con in Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario».
CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
All'emendamento 6.100, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti».
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - 1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi"»;
b) al comma 2, prima delle parole: "L'azione tutela" sono inserite le seguenti: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.";
c) al comma 2, lettera a), la parola: "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea";
d) al comma 2, lettera b), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo la parola: "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
e) al comma 2, lettera c), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei";
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali";
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti".».
BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Rafforzamento della class action). - 1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è così sostituita:
"b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore o fornitore di servizi, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale";
b) al comma 3:
- al terzo periodo, le parole: "contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore" sono sostituite dalle seguenti: "allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore";
- è aggiunto il seguente periodo: "L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni";
c) al comma 6:
- al primo periodo, le parole: "ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo." sono soppresse;
- al secondo periodo, le parole: "quando è manifestamente infondata" sono soppresse».
FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Norme per rendere efficace razione di classe). - 1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l'azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione di fatto omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.";
c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I singoli atti di adesione contenenti, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine dì cui al comma 9, lettera b)";
d) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità delle situazioni di fatto";
e) il comma 8, è sostituito dal seguente:
"8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese (processuali).";
f) al comma 9, lettera a), la parola: "individuali" è sostituita dalle seguenti: "diritti individuali omogenei";
g) al comma 9, Iettera b), primo periodo, lo parola: "anche" è soppressa;
h) al comma 12, le parole: "che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio di calcolo per la liquidazione"».
LATORRE, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Norme per rendere efficace l'azione di classe). - 1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2, nonché gli interessi collettivi, sono tutela bili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine la classe si intende rappresentativa dei componenti quando l'azione è proposta da parte di associazioni cui ciascun rappresentante dà mandato o comitati cui partecipa.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione di fatto omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.";
c) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I singoli atti di adesione contenenti, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione succinta degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con relativa documentazione sono presentati, anche tramite posta elettronica certificata e fax, alle associazioni o comitati di cui al comma 1 e da questi depositati in cancelleria nel termine di cui al comma 9, lettera b)";
d) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità delle situazioni di fatto";
e) il comma 8, è sostituito dal seguente:
"8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese (processuali).";
f) al comma 9, lettera a), la parola: "individuali" è sostituita dalla seguente: "diritti individuali omogenei";
g) al comma 9, lettera b), primo periodo, la parola: "anche" è soppressa;
h) al comma 12, primo periodo, le parole: "il criterio omogeneo di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio di calcolo" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti."».
Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:
«0a) al comma 1, dopo le parole: "secondo le previsioni del presente articolo." inserire il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1), lettera a), del presente codice, si intendono nel presente articolo consumatori e utenti anche le persone e le società che agiscono nell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.».
Precluso
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «del tutto» ovunque ricorrano.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l'evidente omogeneità» con la seguente: «omogeneità».
Precluso
Al comma 1:
- alla lettera a), le parole: «la lettera b), la parola: "identici" è sostituita dalle seguenti: "del tutto omogenei" sono sostituite dalle seguenti: «la lettera b) è così sostituita: "b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore o fomitore di servizi, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale"»;
Conseguentemente:
dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:
«a-bis) al comma 3:
- al terzo periodo, le parole "contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore" sono sostituite dalle seguenti "allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore".
- è aggiunto il seguente periodo: "L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni"»;
la lettera b) è sostituita dal seguente:
«b) al comma 6:
- al primo periodo, le parole "ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo." sono soppresse;
- al secondo periodo, le parole "quando è manifestamente infondata" sono soppresse.
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le modifiche apportate dal presente articolo all'art. 140-bis del Codice del consumo si applicano a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in giudizio del presente decreto.».
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole "senza ministero del difensore" sono sostituite dalle seguenti "anche senza il ministero del difensore";
al comma 3, terzo periodo, le parole "contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore" sono sostituite dalle seguenti "allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore";
al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.";
b) il comma 6 primo periodo è cosi sostituito "All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ferma restando l'ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo";
c) al comma 7, secondo periodo, è sostituito dal presente "sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso";
d) al comma 9, lettera a) la parola "individuali" è sostituita dalla seguente "omogenei";
e) al comma 12 il periodo "La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza." è sostituito dal seguente: "Nei novanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa soccombente propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato nella cancelleria del Tribunale. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine previsto di novanta giorni o non vi è stata accettazione nello stesso termine dalla comunicazione della stessa, il Presidente del Tribunale competente ai sensi del comma 4, costituisce un'unica camera di conciliazione composta da un avvocato nominato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta, presieduta da un avvocato nominato dallo stesso Presidente tra quelli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo».
Precluso
All'emendamento 7.1 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese».
LA COMMISSIONE
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente:
"d-bis) 'microimprese': entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003"».
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005. n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente:
"d-bis) "microimprese": le imprese che rientrano nella definizione recata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003"».
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente:
"d-bis) "microimprese"; imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro"».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed in attuazione dell'articolo 34, commi 2 e comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, è soppressa la lettera b)».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:
"f-ter) gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3 commma 22, stabiliti in Italia, diversi da quelli previsti dal presente comma, indipendentemente dalla forma giuridica assunta"».
Precluso
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese"».
Precluso
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Qualsiasi bene, durevole e non, che abbia il marchio "made in Italy" per essere messo in vendita deve garantire la tracciabilità delle materie di cui è costituito al fine di sostenere l'impiego di manodopera in Italia, di fornire maggiore tutela contro le forme di uso fraudolento o improprio dei marchi italiani, di dare impulso al contrasto della contraffazione e consentire ai cittadini di operare scelte consapevoli, basate sul principio della qualità.
2. Il produttore di beni "made in Italy" ha l'obbligo di indicare sull'etichetta, o equivalente, le materie prime utilizzate e il Paese in cui vengono lavorate.
3. Il marchio "made in Italy" può essere commercializzato in Italia e all'estero solo ed esclusivamente per quei beni prodotti in Italia e costituiti da materie prime per almeno il 50% prodotte anch'esse in Italia.
4. La Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) è tenuta ad impegnare le imprese italiane che promuove e di cui sviluppa le attività all'estero a non delocalizzare per 10 anni i siti produttivi italiani, ovvero a verificare che entro detto termine le imprese non utilizzino in maniera fraudolenta e impropria il marchio "made in Italy".
5. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi degli articoli 550 e 640 del Codice Penale».
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «esigere» con la seguente: «esercitare».
LA COMMISSIONE
Precluso
Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,».
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «anche locali,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni dei consumatori, così come previsto dall'articolo 2, comma 464, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «definiscono» inserire le seguenti: «, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».
Precluso
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. La disdetta dall'abbonamento RAl, a nonna degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata dall'interessato in qualsiasi momento, e diviene pienamente efficace, con conseguente esonero dal pagamento del canone di abbonamento, decorsi 30 giorni dal suo invio tramite raccomandata postale, anche qualora l'abbonato sia ancora in attesa del relativo suggellamento dell'apparecchio o degli apparecchi televisivi in suo possesso».
D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI
Precluso
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)
All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale", aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Equitalia)
1. In caso di mancato pagamento di due successive rate delle somme dovute. è tenuta, prima di procedere a qualsiasi azione cautelare nei confronti del contribuente, a notificare al proprietario dell'immobile e di altri beni un'informativa contenente un avviso relativo ai mancati pagamenti».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", salva la potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ad esclusiva salvaguardia della tutela della salute, dell'ambiente, del territorio, delle minoranze linguistiche e dei valori tradizionali e religiosi delle comunità locali"».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, dopo le parole: "dei lavoratori," aggiungere le seguenti "dei consumatori, della distribuzione adeguata alle esigenze locali," e dopo le parole: "ambiente urbano" aggiungere le seguenti: "ed il territorio".
2. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Nel rispetto di cui al comma precedente viene concessa la facoltà alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di disciplinare le superfici di vendita a tutela delle esigenze particolari delle zone montane o sottosviluppate e l'equilibrio tra le diverse forme di distribuzione"».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla Scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati a incrementare le risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 537».
Precluso
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco. anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)
1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "35 per cento" e sostituire le parole: "50 per cento" con le altre:" 30 per cento"».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale"».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)
1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità. commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)
1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento" con le parole: "35 per cento" e sostituire le parole: "50 per cento" con le parole: "30 per cento"».
CAGNIN, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MARAVENTANO
Precluso
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al fine di migliorare le informazioni al consumatore e al produttore sui prezzi praticati dalle imprese che appartengono alla grande distribuzione organizzata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'adozione presso ogni punto vendita della grande distribuzione organizzata di una cartellonistica di pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce da aggiornarsi settimanalmente».
TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale"».
TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)
1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento" con le parole: "35 per cento" e sostituire le parole: "50 per cento" con le parole: "30 per cento"».
TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie)
1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».
D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)
1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per cento" con le parole: "35 per cento" e sostituire le parole: "50 per cento" con le parole: "30 per cento"».
D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA
Precluso
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale"».
BENEDETTI VALENTINI, GHIGO, SPADONI URBANI, PASTORE, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 2.500, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, sono rispettivamente, sostituiti dai seguenti:
«1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero da parte dell'Ordine professionale nei casi di necessità, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, sentito il parere degli Ordini professionisti competenti. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere degli Ordini professionali competenti, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe fino all'emanazione di tali decreti restano in vigore a tariffe professionali.
3. L'entità orientativa del compenso per le prestazioni professionali è pattuita al momento del conferimento dell'incarico professionale in rapporto agli elementi di valutazione noti o prevedibili. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a ventiquattro mesi. Possono essere stipulate convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 2 dell'articolo 9, sopprimere le parole: «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,».
Precluso
All'emendamento 9.500 (testo 2), al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «ministro vigilante» aggiungere le seguenti: «sentiti i consigli nazionali delle professioni regolamentate»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «delle Finanze» aggiungere le seguenti: «sentiti i consigli nazionali delle professioni regolamentate».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «conversione del presente decreto» inserire le parole: «, previa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine professionale interessato».
Parimenti, nel secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le parole: «, previsa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine professionale interessato».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 2, dopo le parole: «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,» inserire le parole: «ovvero, negli altri casi, dal competente Ordine professionale».
Precluso
All'emendamento 2.500, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
«1) al primo periodo, dopo le parole: "ministro vigilante" aggiungere le seguenti: "sentiti i consigli nazionali delle professioni regolamentate";
2) al secondo periodo dopo le parole: "delle Finanze" aggiungere le seguenti: "sentiti i consigli nazionali delle professioni regolamentate"».
Precluso
All'emendamento 9.500, comma 2-bis, sopprimere le parole da: «e comunque» fino alla fine del comma.
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro vigilante di cui al comma 2 le liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale sono determinate con riferimento alle tariffe vigenti alla data del 23 gennaio 2012».
Precluso
All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, al comma 6, lettera a) sopprimere lo parola: «secondo».
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «è previamente resa nota al cliente» aggiungere le seguenti: «in forma scritta».
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 3, dopo le parole: «comprensive di spese, oneri e contributi», aggiungere le seguenti: «l'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Precluso
All'ememdanento 9.500, al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al tirocinante è dovuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio. Il professionista riconosce al tirocinante un compenso adeguato e congruo per l'attività svolta per conto dello studio commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del tirocinante dei servizi e delle strutture dello studio».
FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 3) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al tirocinante è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del tirocinio».
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 5 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l'esercizio di specifiche attività lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a diciotto mesi, il periodo di tirocinio già svolto per l'accesso alla professione regolamentata è computato nel maggior periodo di tirocinio richiesto, purché questo sia svolto presso professionisti in possesso dei requisiti indicati dalla normativa comunitaria. Il tirocinio e l'esame di Stato svolti per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fini dell'assolvimento del tirocinio richiesto per la funzione di revisore legale e del superamento dell'esame di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo dovrà essere svolto un ulteriore periodo di tirocinio di dodici mesi presso un revisore legale».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per tutto il periodo, ad eccezione di quello svolto in concomitanza con il corso di studio, al tirocinante è corrisposto, un equo compenso commisurato all'apporto concreto prestato».
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto ministeriale sono definiti i requisiti delle università idonee alla convenzione di cui al periodo precedente».
DELLA MONICA, NEROZZI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
All'emendamento 9.500, al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: «secondo,».
Conseguentemente, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
ADAMO, FONTANA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO
Precluso
All'emendamento 9.500, dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 3, comma 3, capoverso "Art. 18-bis", numero 2, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 dopo le parole: "Banca d'Italia e la Consob" sono aggiunte le seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012"».
LA COMMISSIONE
Precluso
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate) - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo le parole: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base bolontaria, fra professioni che svolgono attività similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico non hanno carattere vincolante, e possono essere derogate con l'accordo del cliente e del professionista.
2. Il cliente deve anticipare al professionista tutte le spese connesse alla prestazione richiesta. È vietato al professionista, salvo il caso di assoluta urgenza, anticipare oneri che sono di competenza esclusiva del cliente. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista ed è nulla ogni pattuizione contraria. Il professionista non può dedurre i costi relativi a questa anticipazioni ed esporre in fattura gli oneri anticipati che sono di competenze esclusiva del cliente.
3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero quando il committente è un ente pubblico, ovvero nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi, sentito il consiglio nazionale competente per la professione, nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nello stesso termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli organismi di previdenza professionale competenti, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico che gli viene conferito o dell'opera che gli si chiede di svolgere, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento a quello della conclusione degli stessi. La misura del compenso è in ogni caso previamente resa nota al cliente, con un preventivo di massima, che è redatto sulla base delle informazioni ricevute e che deve contenere indicazione quantomeno sintetica delle varie voci di costo a quel momento prevedibili, e segnatamente delle spese, degli oneri, dei contributi e delle imposte da applicarsi. È fatta esclusione dei casi in cui ricorrano ragioni di urgenza o di immediatezza della prestazione. Il cliente può, in qualunque momento durante l'espletamento dell'incarico o lo svolgimento dell'opera, chiedere l'aggiornamento del preventivo ricevuto.
5. Il professionista comunica, se richiesto dal cliente, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, precisando se la stessa rientra nelle convenzioni eventualmente promosse dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali cui è iscritto o appartiene.
6. Il professionista e il tirocinante concordano un rimborso spese stabilito forfettariamente, da riconoscersi a questi dopo il primo anno. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è soppressa.
b) alla lettera e), è soppresso il secondo periodo.
8. All'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: "modelli societari" con: "tipi societari";
b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) quale oggetto sociale esclusivo, l'esercizio in comune dell'attività professionale da parte dei soci professionisti";
c) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento" con le parole: "purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, ovvero, limitatamente ad una quota del capitale non superiore ad un terzo, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.";
d) al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
"c) che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per 1'esercizio della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente";
e) al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) criteri e modalità tramite cui disciplinare il conferimento degli incarichi, nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale. A tal fine, l'atto costitutivo deve indicare che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, che il nominativo debba essere comunicato dalla società per iscritto all'utente e prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale";
f) al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
"d-bis) specifiche modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
d-ter) che l'attribuzione dell'amministrazione della società spetti ai soci professionisti iscritti in albi professionali e non possa essere affidata a terzi; d-quater) che il bilancio sia redatto secondo le regole del regime di cassa;
d-quinquies) il divieto di patti parasociali tra soci professionisti e non professionisti;
d-sexies) che l'aumento o la diminuzione del capitale sociale siano approvati con una maggioranza non inferiore ai due terzi del capitale;
dsepties) il divieto di emissione di obbligazioni convertibili;
d-octies) che le quote sociali non siano liberamente cedibili;
d-nonies) che sia previsto, nel caso di trasferimento di quote, il diritto di prelazione in favore degli altri soci;
d-decies) che sia prevista clausola di gradimento da parte dei soci professionisti nel caso di ingresso di nuovo socio di solo capitale".
g) al comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Nelle società fra professionisti è vietata la partecipazione di società fiduciarie o comunque per conto terzi. Il socio non professionista di capitale deve dichiarare le società controllanti, controllate o collegate o il gruppo di cui è parte.";
h) al comma 5, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti parole: "seguita dall'indicazione del tipo societario effettivamente impiegato";
i) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "al professionista socio di una società fra professionisti è fatto divieto di svolgere attività professionale individuale esterna alla società.";
l) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Devono essere dichiarati, con comunicazione all'ordine cui partecipa ciascun socio, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché, se esistente, ogni rapporto di collegamento o di stabile collaborazione tra più società tra professionisti, ovvero la conclusione di contratti di consulenza con professionisti esterni alla società."; .
m) al comma 8, aggiungere il seguente:
"8-bis. Alla società tra professionisti è fatto divieto di trattare affari del socio non professionista o di altro soggetto comunque a questi collegato, ivi comprese le attività di consulenza e di assistenza.";
n) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
"9-bis. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione speciale dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.
9-ter. Nel Registro delle imprese deve essere istituita un'apposita sezione speciale delle società tra professionisti.
9-quater. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.
9-quinquies. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.
9-sexies. Nei confronti delle società tra professionisti iscritte nell'apposita sezione dell'albo, oltre alle altre sanzioni disciplinari previste dai relativi ordinamenti professionali, può essere irrogata anche una sanzione disciplinare di carattere pecuniario di importo compreso tra Euro 1000 ed Euro 50.000, in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare.
9-septies. Dei danni causati a terzi risponde la società, in solido col professionista ai sensi dell'art. 1228 c.c.";
o) al comma 10, sostituire le parole: "commi 4, lettera c), 6 e 7" con: "commi 4, lett. c) e lett. d) e di cui ai commi 6 e 7" e aggiungere il seguente:
"10-bis. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10.";
p) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti.".
9 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 hanno effetto dopo trenta giorni dalla data di adozione dei decreti dei ministri vigilanti di cui al medesimo comma. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi agli incarichi professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico non hanno carattere vincolante, e possono essere derogate con l'accordo del cliente e del professionista.
2. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero quando il committente è un ente pubblico, ovvero nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi, sentito il consiglio nazionale competente per la professione, nel termine di cento venti giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Nello stesso termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli organismi di previdenza professionale competenti, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico che gli viene conferito o dell'opera che gli si chiede di svolgere, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento a quello della conclusione degli stessi. La misura del compenso è in ogni caso previamente resa nota al cliente, con un preventivo di massima, anche in forma scritta se così è da questi richiesto, che è redatto sulla base delle informazioni ricevute e che deve contenere indicazione quantomeno sintetica delle varie voci di costo a quel momento prevedibili, e segnatamente delle spese, degli oneri, dei contributi e delle imposte da applicarsi. È fatta esclusione dei casi in cui ricorrano ragioni di urgenza o di immediatezza della prestazione. Il cliente può, in qualunque momento durante l'espletamento dell'incarico o lo svolgimento dell'opera, chiedere l'aggiornamento del preventivo ricevuto.
5. Il professionista deve indicare, in ogni corrispondenza, qualunque sia lo strumento utilizzato, i dati della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, precisando se la stessa rientra nelle convenzioni eventualmente promosse dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali cui è iscritto o appartiene.
6. Il professionista e il tirocinante concordano un rimborso spese stabilito forfettariamente, da riconoscersi a questi dopo il primo anno. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è soppressa.
b) alla lettera e), è soppresso il secondo periodo.
8. All'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: "modelli societari" con: "tipi societari";
b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: "quale oggetto sociale esclusivo, l'esercizio in comune dell'attività professionale da parte dei soci professionisti";
c) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento" con le parole: "purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; per i soci non iscritti in albi tenuti da ordini e collegi una partecipazione al capitale, e comunque l'attribuzione dei diritti di voto in assemblea e di partecipazione agli utili, in misura non superiore a un terzo";
d) al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
"c) che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente";
e) al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
"d) criteri e modalità tramite cui disciplinare il conferimento degli incarichi, nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale. A tal fine, l'atto costitutivo deve indicare che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, che il nominativo debba essere comunicato dalla società per iscritto all'utente e prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale";
f) al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
"e) specifiche modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
f) che l'attribuzione dell'amministrazione della società spetti ai soci professionisti iscritti in albi professionali e non possa essere affidata a terzi";
g) al comma 5, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti parole: "seguita dall'indicazione del tipo societario effettivamente impiegato";
h) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
"9-bis. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione speciale dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.
9-ter. Nel Registro delle imprese deve essere istituita un'apposita sezione speciale delle società tra professionisti.
9-quater. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.
9-quinquies. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.
9-sexies. Nei confronti delle società tra professionisti iscritte nell'apposita sezione dell'albo, oltre alle altre sanzioni disciplinari previste dai relativi ordinamenti professionali, può essere irrogata anche una sanzione disciplinare di carattere pecuniario di importo compreso tra Euro 1000 ed Euro 50.000, in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare.";
i) al comma 10, sostituire le parole: "commi 4, lettera c), 6 e 7" con: "commi 4, lett. c) e lett. d) e di cui ai commi 6 e 7" e aggiungere il seguente:
"10-bis. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10.";
j) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti."».
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 hanno effetto dopo trenta giorni dalla data di adozione dei decreti dei ministri vigilanti di cui al medesimo comma».
BENEDETTI VALENTINI, PISCITELLI, PASTORE
Precluso
Sostituire l''articolo, con il seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero da parte dell'Ordine professionale nei casi di necessità, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, sentito il parere degli Ordini professionali competenti. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere degli Ordini professionali competenti, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Fino all'emanazione di tali decreti restano in vigore le tariffe professionali.
3. L'entità orientativa del compenso per le prestazioni professionali è pattuita al momento del conferimento dell'incarico professionale in rapporto agli elementi di valutazione noti o prevedibili. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a ventiquattro mesi. Possono essere stipulate convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) è soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Precluso
Sopprimere il comma 1, il comma 2, il comma 4. Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
comma 3 «il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Sostituire il comma 5 con il seguente:
comma 5 «La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente».
Al comma 6 alla lettera a) sopprimere le parole «il secondo»
Precluso
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a tendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni coso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.»;
sopprimere il comma 4;
sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confennata la normativa vigente.»;
al comma 6, alla lettera a) sopprimere le parole «il secondo».
Precluso
Sopprimere i commi 1 e 4.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1».
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono applicate facoltativamente nel rapporto professionale».
BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS,
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «sistema ordinistico» sono aggiunte le seguenti parole: «dall'approvazione dei parametri di cui ai successivi commi. Gli incarichi ricevuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano regolati.
Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «organo giurisdizionale,» sono aggiunte seguenti: «anche ai sensi del dalla disciplina preesistente, capo IV del Libro I del codice di procedura civile».
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «nel sistema ordinistico» aggiungere le seguenti: «a far data dall'entrata in vigore dei parametri di cui al comma 2».
Conseguetemente, al comma 2, sopprimere le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1».
D'AMBROSIO LETTIERI, SPADONI URBANI
Precluso
Il comma 2 sostituito dal seguente:
«2. nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e determinato con riferimento al contratto individuale stipulato dal professionista per quel procedimento. Nel caso non vi sia un contratto individuale depositato, si fara riferimento a contratti di categoria stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e dagli ordini professionali».
CAGNIN, BOLDI, MARAVENTANO, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale» aggiungere le seguenti: «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche amministrazioni ex articolo 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo Ie parole: «da parte di un organo giurisdizionale», aggiungere le seguenti: «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte delle Pubbliche amministrazioni exarticolo 1, comma, 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,» aggiungere le seguenti: «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte delle Pubbliche amministrazioni exarticolo 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e per ogni altra prestazione professionale in cui sia necessario il ricorso a parametri obbiettivi e predeterminati».
FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE
Precluso
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale» aggiungere le seguenti: «nonché per le prestazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da parte delle Pubbliche amministrazioni exarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «organo giurisdizionale» inserire le seguenti: «ovvero nel caso in cui il committente è un ente pubblico».
Precluso
Al comma 2, le parole da: «con riferimento a parametri» fino a: «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «secondo equità».
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine interessato»;
conseguentemente,
al comma 2 il terzo periodo è soppresso;
al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole: «per le singole prestazioni»;
al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma e quelle di cui al comma 3 non si applicano alle professioni sanitarie ed a quelle forensi, per le quali resta confermata la normativa vigente»;
al comma 6, alla lettera a), sopprimere le parole: «secondo,»;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «ministro vigilante» aggiungere le seguenti: «sentiti i consigli nazionali delle professioni regolamentate»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «delle Finanze» aggiungere le seguenti: «sentiti i consigli nazionali delle professioni regolamentate».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «decreto del ministro vigilante,» inserire le seguenti: «Fino all'entrata in vigore del suddetto decreto le liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale, sono determinate con riferimento alle tariffe vigenti alla data del 23 gennaio 2012».
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:«Nei giudizi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le tariffe previgenti, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo».
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe» aggiungere le seguenti: «e di parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici».
FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:«sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe» aggiungere le seguenti: «ed i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici».
Precluso
Al comma 2 secondo periodo dopo le parole: «precedentemente basati sulle tariffe» aggiungere le seguenti: «tali parametri sono utilizzati in caso di obbligatorietà della prestazione professionale».
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, le parole: «precedentemente basati sulle tariffe» aggiungere le seguenti: «Tali parametri sono utilizzati per determinare il compenso per lo svolgimento di attività professionali affidati da un committente pubblico ovvero nel caso in cui il compenso sia a carico di terzi».
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici».
CAGNIN, BOLDI, MARAVENTANO, VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI
Precluso
Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, la liquidazione degli onorari di difesa, spese e competenze è effettuata avendo riguardo alle previgenti tariffe adottate con regolamento del ministro della Giustizia previa deliberazione del Consiglio nazionale Forense».
BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. l parametri sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro vigilante sentiti i Consigli nazionali degli ordini, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
2-ter. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
2-quater. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive sostenute.».
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le liquidazioni dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, sono effettuate sulla base delle previgenti tariffe professionali».
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata alÌimportanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe, il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in culla prestazione professionale è resa nell'interesse del terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche In forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui lo prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Se le parti intendono derogare alle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve sempre rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa peri danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista».