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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 683 del 29/02/2012


Interrogazioni

LUMIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

l'ondata di maltempo eccezionale che si è abbattuta sul Molise continua ad accentuarsi con tristi incrementi del numero delle vittime, rischi crescenti per la sicurezza pubblica, edifici, scuole, ospedali e capannoni che sopportano eccessivi carichi di neve, borgate isolate, anziani in difficoltà, trasporti bloccati, viabilità compromessa, spostamenti anche minimi resi difficoltosi dal gelo e dalle bufere di neve in corso, aziende agricole in panne, imprese industriali che lamentano di essere state abbandonate a sé stesse, impossibilità di smaltire i rifiuti solidi urbani, problematicità nel garantire i beni di prima necessità, i viveri ed i farmaci sul territorio, con casi di emergenza sanitaria nei quali risulta arduo recarsi alle sedute chemioterapiche o a quelle di dialisi, eventi che a giudizio dell'interrogante meriterebbero maggiore attenzione da parte del Governo;

la Regione Molise, il sistema di protezione civile, i Comuni, le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e i volontari stanno dimostarndo il massimo impegno ben al di là dei mezzi e del personale a disposizione. Gli organi d'informazione svolgono la loro attività di pubblica utilità anche in questi giorni, pur nella consapevolezza che in migliaia di case c'è stato e persiste il blocco della fornitura di energia elettrica, in tante altre abitazioni sono saltate le tubature dell'acqua e non sempre nelle famiglie ci sono componenti giovani che hanno la forza di muoversi in simili condizioni emergenziali;

la Regione Molise ha emanato tempestivamente l'ordinanza ai sensi della legge n. 225 del 1992 ed evitato l'accentuazione dei disagi con la disposizione di chiudere gli uffici pubblici e le scuole;

in un contesto del genere ricorrono i presupposti di legge perché il Consiglio dei ministri riconosca lo stato di calamità naturale per la Regione, autorizzando il coordinamento nazionale dei soccorsi, l'assegnazione di fondi, personale e mezzi straordinari, la mobilitazione eccezionale anche di reparti dell'Esercito per attutire i disagi e alleviare i problemi della popolazione,

si chiede di sapere se il Governo intenda dare attuazione alla legge n. 225 del 1992 nel senso indicato in premessa, mobilitando tutte le forze nazionali per aiutare concretamente il Molise.

(3-02687)

MALAN - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

l'articolo 52, comma 2, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, stabilisce che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, siano soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune; tuttavia il comma 3-bis, introdotto dalla legge regionale 14 luglio 2006, n. 12, prevede un trattamento diverso per i mutamenti di destinazione finalizzati alla creazione di luoghi di culto o destinati a centri sociali, i quali, anche se non comportano la realizzazione di opere edilizie, sono assoggettati a permesso di costruire;

di conseguenza, destinare un locale ad attività commerciali ovvero a riunioni di carattere - ad esempio - culturale, politico, ricreativo - è rapido e privo di costi, mentre destinarlo al culto è costoso, può comportare anni di attesa e può anche essere del tutto impedito;

sulla base di questa norma, secondo il sito di informazione www.evangelici.net, negli ultimi mesi sono stati chiusi o è stata inibita l'apertura di almeno 16 locali di culto evangelici: dieci a Bergamo, tra cui uno di una comunità di 500 membri, due a Pavia, uno a Palazzolo sull'Oglio, uno a Carnate;

i culti religiosi non possono essere esentati dall'osservare le leggi che riguardano altri tipi di riunioni, ma, come stabilisce in modo inequivocabile l'articolo 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono in alcun modo essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per ogni forma di attività,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per garantire i diritti costituzionali delle comunità evangeliche cui viene negata la possibilità di praticare il loro culto.

(3-02688)

MALAN - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui "culti ammessi", non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce, all'articolo 3, che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla "religione dello Stato" (tale all'epoca era la religione cattolica) devono essere notificate al Ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a tale Ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, approvata due decenni dopo, può essere ritenuta opportuna per evitare che la qualifica di ministro possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina, anche in considerazione del fatto che per loro natura le minoranze religiose sono generalmente disperse sul territorio;

negli ultimi anni, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che un ufficio del Ministero stesso ha richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;

è un fatto decisamente anomalo bloccare l'efficacia di una importante legge dello Stato che ha sempre funzionato per ottanta anni, in attesa di un parere di cui non si era mai sentito il bisogno;

dopo molti mesi di attesa, in cui sono restati sospesi i diritti previsti, non solo dalla Costituzione, ma persino dalle citate leggi approvate dal passato regime, è giunto il parere del Consiglio di Stato secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione ministeriale di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in cinquecento, in asserita analogia alla più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto inaccettabile per diversi motivi: rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del detto numero di fedeli, anche se - ad esempio - l'aspirante ministro di culto è sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani è irragionevole e manifestamente discriminatorio; confessioni che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quello della Chiesa cattolica, li vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche in quanto, in molte confessioni, il ministro di culto svolge un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote non residente; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo, che comprende alcuni Comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in Comuni di poche centinaia di abitanti fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, certamente ben sotto i cinquecento; le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a cinquecento: l'Unione delle Chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi poco più di 19.000 membri di chiesa e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di duecento membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare disposizioni ai propri uffici di attenersi al parere del Consiglio di Stato in merito al numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di ministri di culto ovvero ritenga di applicare la legge vigente e i principi, oggi in Costituzione, della parità dei diritti fra i cittadini e della libertà religiosa, almeno al livello garantito durante il regime fascista;

quali provvedimenti intenda assumere in merito alla, sia pur temporanea, soppressione del diritto delle confessioni religiose minoritarie al riconoscimento dei ministri di culto, avvenuto negli ultimi anni.

(3-02689)