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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 682 del 29/02/2012


BELISARIO (IdV). Signor Presidente, a parere del Gruppo dell'Italia dei Valori il decreto in esame presenta due disposizioni marcatamente in contrasto con i principi e il dettato costituzionale e, in particolare, una significativa alterazione del rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali in ordine al sistema di tesoreria (articolo 35) e, in via generale (cosa per noi parimenti grave) alla compressione della attività interpretativa della legge (articolo 1 del decreto).

L'articolo 35, ai commi che vanno dall'8 al 13, impone il ritorno al vecchio sistema di tesoreria unica, ormai superato dal 1997; successivamente a questa data vi è stata una modifica della norma costituzionale. Si tratta evidentemente di una limitazione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali.

Con riguardo all'articolo 118 della Costituzione, si compromettono sensibilmente i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto le funzioni sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurare il principio unitario, siano conferite agli enti superiori, con riferimento all'area territoriale di riferimento.

Se poi andiamo a guardare l'articolo 119, primo comma, della Costituzione, le violazioni ci appaiono ancora più palesi, preso atto che, sempre secondo il dettato costituzionale, «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Autonomia di entrata e di spesa che viene severamente compromessa da una gestione che possiamo definire commissariale da parte dall'autorità statale. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto.

BELISARIO (IdV). Senza pensare che nel frattempo è stata approvata la legge n. 42 del 2009, comunemente definita "federalismo fiscale". Con il ritorno improvviso ad un sistema di tesoreria preesistente, quello del 1984, e con l'immediata perdita di disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario, gli enti locali non potranno indicare al tesoriere come gestire la liquidità, configurandosi in tal modo un vero e proprio commissariamento - lo ripeto - con finalità di controllo non previste dall'ordinamento costituzionale.

Preoccupa altresì il comma 2 dell'articolo 1 che impone una «interpretazione restrittiva» delle norme economiche vigenti, oltretutto su ambiti legislativi assai indefiniti. Tale norma confligge, a nostro parere, con l'articolo 12 delle preleggi, perché l'interpretazione della compatibilità delle norme vigenti con l'ordinamento comunitario e con l'articolo 41 della Costituzione non necessita di ulteriori vincoli se non quelli propri posti dalla Corte costituzionale e dalla sua già abbondante giurisprudenza in materia.

Per queste ragioni, pur sapendo che un'eventuale approvazione della questione pregiudiziale QP1 comporterebbe il non passaggio all'esame del testo del disegno di legge n. 3110, noi chiediamo di approvare tale questione pregiudiziale proprio per non passare all'esame degli articoli, perché la normativa, così com'è scritta, è incostituzionale. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Mura per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.