il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto ad ispezione la Provincia di Napoli nell'anno 2006-2007, in cui sono emerse, tra le altre, gravi irregolarità nella gestione del personale dirigente. In particolare, è emerso che la Provincia aveva disposto un calcolo dell'indennità cosiddette di posizione eguale per tutti i dirigenti coordinatori senza alcuna diversificazione tra le diverse posizioni (cosiddetta pesatura) e che risultavano corrisposte indennità maggiori di quelle previste dal contratto nazionale anche per le posizioni non apicali;
a seguito dell'ispezione veniva invitato l'ente ad adottare gli opportuni correttivi;
la Provincia di Napoli adottava le delibere di Giunta n. 1060, n. 1175 e n. 1224 del 2011 che, peraltro in palese violazione delle precise direttive del Consiglio provinciale che, con atto n. 69/2009, aveva richiesto una riduzione delle aree di coordinamento, pur adottando la cosiddetta pesatura, contemporaneamente aumentava le posizioni apicali e prevedeva che su complessive 38 posizioni dirigenziali effettivamente coperte ben 28 dovessero ritenersi complesse;
tale operazione portava ad un aumento generalizzato delle retribuzioni dei dirigenti da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di ben 11.000 euro rispetto a quanto previsto nel 2010: in sostanza, veniva utilizzata l'ispezione governativa solo come occasione per un aumento degli stipendi dei dirigenti, per i quali attualmente solo tre posizioni sono inferiori all'importo massimo;
a fondamento di tale aumento venivano addotte le nuove competenze assunte dalla Provincia per effetto delle competenze trasferite oltre dieci anni fa dai cosiddetti decreti Bassanini;
la manovra è stata approvata nel pieno vigore del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con cui sono stati definiti i nuovi compiti delle Province come meri compiti di coordinamento, cosa che avrebbe dovuto, semmai, rendere meno complessa l'organizzazione amministrativa delle Province in vista di un risparmio della spesa a cui sono state chiamate tutte le strutture pubbliche;
il risparmio di spesa di cui si parla nelle delibere provinciali indicate è solo apparente, in quanto effettuato con l'assorbimento delle retribuzioni di taluni dirigenti collocati in quiescenza, obbligo questo, peraltro, già previsto dalla legge;
la Provincia di Napoli risultava essere già, prima dei predetti aumenti, quella con la retribuzione media più alta dei propri dirigenti rispetto a tutte le Province italiane. Tale operazione inoltre finisce per collocare i dirigenti provinciali di Napoli in posizione di gran lunga superiore rispetto alla quasi totalità dei Ministeri;
il Tribunale amministrativo regionale adito da taluni dipendenti ha dapprima sospeso l'efficacia delle citate delibere e successivamente ha incredibilmente ribaltato l'originaria sospensiva: il relatore di tale secondo provvedimento è risultato essere, oltre che docente in numerosi corsi finanziati dalla Provincia di Napoli, anche figlio del coordinatore cittadino, in una delle più importanti città della provincia, appartenente al medesimo partito dell'attuale Presidente della Provincia di Napoli, tanto che quest'ultimo ha iniziato la propria campagna elettorale proprio in tale città alla presenza del predetto coordinatore;
l'operazione appare una grave e palese sconfessione dell'intera politica governativa, volta al contenimento degli stipendi pubblici, come peraltro sanzionato dal divieto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e al nuovo ruolo attribuito alle Province e ai relativi apparati;
nei prossimi giorni si darà attuazione ai provvedimenti e ai generalizzati aumenti di stipendio che, se ripetuti da altre realtà territoriali, potrebbero avere effetti sull'intero comparto e quindi sull'intera spesa pubblica,
si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di: inviare una nuova ispezione presso la Provincia di Napoli; attivare il Consiglio dei ministri affinché eserciti i poteri di annullamento governativo previsti dall'art. 138 del vigente testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000); sollecitare un intervento dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio attualmente pendente.
(3-02686)