DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (3110)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
BELISARIO, BUGNANO, PARDI, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato n. 3110 (Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
preso atto che:
ancorché l'effetto della questione pregiudiziale sia del tutto preclusivo all'esame in Assemblea del presente provvedimento, va preliminarmente rilevato come nel nostro paese un efficace processo di liberalizzazione potrebbe contribuire in modo significativo a rimettere in moto l'economia. L'articolato del decreto-legge in esame, tuttavia, risponde solo molto parzialmente a tale imprescindibile esigenza, rispetto a quanto fanno, invece, le proposte molto più efficaci presentate dal Gruppo "Italia dei Valori". È, pertanto, in tale contesto, congruo ed opportuno conferire adeguata evidenza a singole questioni rilevate nel presente documento, con riferimento ad irrinunciabili segnalazioni di palesi violazioni di carattere costituzionale;
segnatamente, il decreto in esame presenta due disposizioni marcatamente in contrasto con i princìpi e col dettato costituzionale, in riferimento in via generale alla compressione dell'attività interpretativa della legge (art.1) e in via particolare ad una significativa alterazione del rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione al sistema di tesoreria (art. 35);
considerato che:
l'articolo 35 ai commi da 8 a 13 dispone che dalla data di entrata in vigore del testo in esame e fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria previsto per le regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279246, si applica l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (precisamente, le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera). La disciplina introdotta, che si applica anche alle università, prevede altresì che il 50 per cento delle liquidità degli enti, depositate presso il sistema bancario, debbano essere versate entro il 29 febbraio 2012 sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale, ed il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012. Ai sensi del comma 9, i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati alla disposizione di cui al comma 8 devono versare: entro il 29 febbraio 2012 il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale; entro il 16 aprile 2012 la quota rimanente;
valutato che:
il sistema delineato dal provvedimento in esame, concernente il "ritorno" al vecchio sistema di tesoreria unica, ha l'effetto di escludere gli Enti Locali dalla disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario. Il tesoriere di ciascun ente potrà e dovrà soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza potere gestire, però, la liquidità dell'ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest'ultimo. Si tratta, evidentemente, di una gravissima limitazione dell'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali, in palese contrasto con gli articoli 118 e 119 della Costituzione vigente;
segnatamente, con riguardo all'articolo 118 Cost., si compromettono sensibilmente i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto le funzioni sono costituzionalmente attribuite ai comuni salvo che, per assicurare il principio unitario, siano conferite agli enti «superiori», con riferimento all'area spaziale di riferimento;
con riferimento, invece, all'articolo 119, comma 1, Cost., le violazioni apparirebbero ancor più palesi, preso atto che secondo il dettato costituzionale «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Autonomia di entrata e di spesa, severamente compromessa dall'autorità statuale, ente sovraordinato nel conferimento della gestione della tesoreria unica;
medesima violazione si rileva anche con riguardo all'articolo 119, comma 2, della Costituzione, in cui assumono rilevanza costituzionale, le «risorse autonome», degli enti locali, per finanziare integralmente (ai sensi del successivo comma 4) le funzioni pubbliche attribuite agli enti decentrati, senza che sia prevista alcuna distinzione tra esse;
oltre ai citati profili di compromessa compatibilità costituzionale del provvedimento in esame è di tutta evidenza l'«annientamento» del percorso federalista, attuativo della Legge n. 42 del 2009 che - lungi dall'inibire l'utilizzo di risorse da parte degli enti locali estendendo impropriamente un meccanismo improntato su un sistema di finanza locale non più corrispondente all'assetto istituzionale attuale - avrebbe dovuto prevedere una coerente individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
considerato, altresì, che:
l'abbandono del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 e la riassunzione del sistema di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, comporta una serie di effetti negativi ed irragionevoli sulla autonomia potestativa ed organizzativa degli enti interessati. In particolare, vengono compromesse la maggiore disponibilità di cassa data dalla sommatoria di tutti i saldi dei singoli conti aperti presso l'istituto cassiere, la autonomia nella gestione delle giacenze di cassa, la possibilità di massimizzare il rendimento delle stesse e l'immediatezza del controllo dell'obiettivo di fabbisogno. Viene altresì meno il coinvolgimento di tutte le strutture nella programmazione del fabbisogno periodico connesso alle diverse attività gestite e viene disincentivato lo sviluppo e lo studio di soluzioni innovative per la gestione dei flussi finanziari, con l'effetto di perdita di conoscenza complessiva di tutto il sistema delle risultanze di cassa e conseguente impossibilità di ottenere rendimenti maggiori, investendo le proprie risorse finanziarie, con l'ovvia e necessaria attenzione ai rischi degli investimenti finanziari . In luogo di ciò ben si sarebbe potuto procedere a definire regole più attente di trasferimento delle risorse dall'amministrazione centrale e i centri autonomi, più efficaci regole di distribuzione dei rendimenti netti della gestione finanziaria ed una più attenta programmazione dei pagamenti;
la cancellazione del regime di tesoreria "mista", come hanno già rilevato alcuni osservatori della materia, preclude agli enti locali una autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare anche un incremento delle entrate, con particolare riferimento alle cosiddette entrate proprie. La sospensione, che con future proroghe potrebbe prolungarsi ben oltre i limiti disposti dal decreto, oltre a sottrarre autonomia agli enti, precluderebbe a questi di realizzare, su quelle disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera. Verrebbero altresì penalizzati enti che dispongono di maggior liquidità rispetto alle immediate necessità, così da non poter più investire con meccanismi più convenienti rispetto a quanto previsto dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio tesoriere. La lesione delle prerogative costituzionali del sistema delle autonomie e delle università viene dunque a configurarsi in concretissimi termini di minore capacità di programmazione delle risorse proprie, ridotto controllo delle risorse liquide disponibili, impossibilità di attuare una autonoma politica di monitoraggio e controllo delle risorse e, in definitiva, in una irragionevole preclusione alla possibilità di autofinanziamento;
con il ritorno improvviso ad un sistema di tesoreria preesistente alla modifica del Titolo V della Costituzione e con la perdita della disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario, l'ente non potrà indicare al tesoriere come gestire la liquidità, configurandosi in tal modo un vero e proprio "commissariamento" degli Enti con finalità di controllo non previste dall'ordinamento costituzionale e contrarie al principio di responsabilità nella gestione della cosa pubblica, senza peraltro che sia compensato finanziariamente l'imprevisto venir meno di una ulteriore entrata ed il rischio di dover rinegoziare i contratti di affidamento della tesoreria medesima;
anziché procedere ad una necessaria riforma di ogni livello di governo, a cominciare dall'abolizione delle province, si procede con strumenti invasivi che impediscono a regioni e comuni esercitare effettivamente le loro funzioni in piena autonomia e responsabilità, facendo venir meno quel raccordo organico delle funzioni amministrative che può prevenire abusi e cattivi investimenti e determinando effetti negativi anche sulla possibilità di rendere servizi ai cittadini;
considerato, inoltre, che:
all'articolo 1, il comma 1, circoscrive la sopravvivenza di norme limitatrici dell'avvio di attività economiche, al netto di quelle «non giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità». Dalla disposizione potrebbe profilarsi una eccessiva indeterminatezza sia sotto il profilo oggettivo, connesso all'ambito di intervento, sia del soggetto a cui spetta tale abrogazione, svelata soltanto al successivo comma 3. Inoltre, l'unica norma richiamata dal comma 1 è quella dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148: pur trattandosi della disciplina più dirompente (per la "ghigliottina" che era in essa contenuta, circa la sorte riservata - dopo il decorso di un certo termine - alle norme in contrasto), essa come noto non è però l'unica a disciplinare la questione della liberalizzazione delle attività economiche private, anche in considerazione della ribadita primazia del diritto comunitario in materia;
all'articolo 1, il comma 2 impone una «interpretazione restrittiva» delle norme economiche vigenti, oltretutto su ambiti legislativi assai indefiniti. Tale disposizione, oltre a presentare caratteri di irragionevolezza, parrebbe in contrasto con l'art. 12 delle preleggi che dispone che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». La interpretazione della compatibilità delle norme vigenti con l'ordinamento comunitario e con l'art. 41 della Costituzione - che dispone la libertà della iniziativa economica privata, purché non in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana - non necessita di alcuni ulteriori vincoli, se non quelli fatti propri dalla Corte costituzionale e dalla sua abbondante giurisprudenza, nell'ambito della sua funzione ordinamentale e sistematica di "Giudice delle Leggi";
il comma 4 dispone, per le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, un obbligo di adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, ai princìpi di liberalizzazione delle attività economiche indicati nei commi precedenti. In primo luogo, si segnala l'irragionevolezza di introdurre un obbligo di tale natura in modo indifferenziato , considerato che le Regioni - a differenza di Province, Città metropolitane e Comuni, a cui la Costituzione attribuisce esclusivamente funzioni amministrative - sono titolari anche di potestà legislativa e, pertanto, potrebbero ritenere necessario adeguare il proprio ordinamento ai princìpi di liberalizzazione, adottando una legge, che può richiedere tempi di approvazione non predeterminabili e, comunque, più ampi rispetto al termine previsto per l'adeguamento (31 dicembre 2012). Si osserva, inoltre, che le modalità dell'adempimento dell'ente locale sono sottoposte ad una valutazione che incide sui meccanismi di premialità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno. In particolare, il procedimento definito, nel porre in capo alla Presidenza del Consiglio una forma di "accertamento costitutivo" della avvenuta attuazione delle liberalizzazioni da parte degli enti locali, è suscettibile di assumere un carattere potenzialmente invasivo sulle scelte degli enti locali, con la possibilità di determinare una disparità di trattamento tra le Regioni ordinarie e le Regioni a statuto speciale le quali, ai sensi del medesimo comma 4, sono sottratte a tale procedimento;
considerato, infine, che:
l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame - seppur formalmente riconducibili ai temi della concorrenza, dello sviluppo delle infrastrutture e della competitività genericamente intesi - connessi all'assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza inficianti numerosissime disposizioni ivi contenute, nonché la presenza di articoli recanti misure ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che contrastano con i presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione;
la recentissima sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, sulla base della quale il Presidente della Repubblica ha inviato raccomandazioni ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha non solo illustrato e motivato la ritenuta violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione con riferimento all'omogeneità dei decreti-legge (che pare non contemplata dal provvedimento ab origine), ma è significativamente intervenuta sulla omogeneità della legge di conversione. La sentenza succitata giunge a disporre che «ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da guardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo». Vizi costituzionali emergenti, quindi, nel decreto legge originario e - rafforzati in tal senso - dal disegno di legge di conversione all'esame del Senato della Repubblica;
rilevata, pertanto, una violazione esplicita ed implicita del dettato costituzionale, in riferimento agli articoli 3; 5; 118 e 119 della Costituzione repubblicana, oltrechè del giudicato costituzionale,
delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3110-A.
MURA, BRICOLO, CALDEROLI, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI CESARINO, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI
Respinta (*)
Il Senato,
premesso che:
il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24, gennaio2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, giustifica, per l'ennesima volta, (dal 16 novembre ad oggi l'esecutivo ha varato ben sei decreti legge di cui tre già convertiti), l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine di adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati e difendere le tutele sociali ed il potere di acquisto dei cittadini;
le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;
la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;
l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico economica fondata sulla teoria delle liberalizzazioni una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;
l'esame in Commissione di merito del presente provvedimento è stato caratterizzato dall'approvazione di una serie di emendamenti del relatore e del Governo completamente sostitutivi dei rispettivi articoli del decreto. Tale procedura conseguentemente, nei fatti produce effetti palesemente incostituzionali alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 22 del 2012 - depositata il 16 febbraio 2012, che ha sancito che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo del decreto legge. Lo stesso Presidente della repubblica, a seguito della pronuncia costituzionale succitata, ha ritenuto di ammonire attraverso comunicazione ufficiale i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché si uniformassero nella programmazione e svolgimento dei lavori delle Commissioni di merito e dell'Aula a quanto chiaramente sancito dalla Consulta;
il provvedimento nella sua impostazione generale non tiene conto delle posizioni della dottrina giusprivatistica prevalente in merito al rispetto dell'interesse pubblico generale che non può essere identificato con il solo principio di concorrenza perché così facendo si violerebbe manifestamente il disposto di cui all'articolo 41 della Costituzione, attribuendo valore assolutamente preminente all' iniziativa economica privata e degradando a meri criteri interpretativi i riferimenti costituzionali alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
la disposizione ex art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali) del decreto in esame, che introduce in termini, sostanziali, un esercizio del potere sostitutivo finalizzato anche a sostituire una norma statale ad una regionale, più che a colmare un vuoto con una norma statale, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 120 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 361 del 2010, resa in tema di potere sostitutivo) che ha ribadito il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei ministri o tanto più di incaricarlo addirittura di adottare una legge regionale, che è invece un potere proprio del solo organo rappresentativo della Regione;
l'articolo 35 del presente decreto-legge dispone ai commi da 8 a 13 la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione. Tale norma comporta una restrizione all'autonomia finanziaria e gestionale in contrasto con i principi costituzionali sanciti ex art. 118 e 119 della Costituzione. Infatti, non sarà più consentito per tre anni agli enti interessati di poter versare le proprie entrate presso i tesorieri dei singoli enti, ma dovranno versarli presso la tesoreria provinciale dello Stato. Questa disposizione comporta l'interruzione del processo di realizzazione del federalismo che di fatto viene congelato;
le disposizioni di cui all'art. 36 del presente decreto legge contrastano con il disposto di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione che attribuisce le competenze in materia di trasporto pubblico come potestà esclusiva delle regioni,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3110 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
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(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale QP1 e QP2 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione
GARAVAGLIA MASSIMO, BRICOLO, CALDEROLI, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO PAOLO, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI CESARINO, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI
Ritirata (*)
Il Senato,
premesso che:
l'Atto Senato n. 3110 nasce con lo scopo di traghettare il Paese fuori dalla fase di recessione e rimetterlo sui binari della crescita attraverso l'apertura alla concorrenza di diversi settori economici;
i contenuti del provvedimento non rispettano tuttavia tale scopo in quanto colpiscono esclusivamente settori economici minori o a basso potere di contrattazione (farmacie, taxi), lasciando intatti i privilegi delle macro realtà economiche come ad esempio i colossi bancari e assicurativi, il settore ferroviario e delle poste;
le misure previste appaiono inefficaci palliativi in grado di scuotere l'opinione pubblica ma non di innescare un vero e proprio processo di liberalizzazione dell'economia e rilancio del Paese. E' ad esempio da provare che l'aumento delle licenze taxi si traduca automaticamente in un beneficio per i consumatori, così come anche centralizzare presso una Autority il potere decisionale che era dei sindaci non comporta nessun vantaggio alla categoria dei tassisti stessi; stesso dicasi riguardo l'incremento del numero di farmacie sul territorio che di fatto non comporterà alcun impatto sul costo dei farmaci determinato bensì da tutti altri fattori; anche l'ambizioso progetto di separare Eni dalla holding Snam rete gas, che dovrebbe comportare una maggiore concorrenza nel settore ed una conseguente riduzione dei costi energetici, di fatto non darà i propri risultati che tra molto tempo;
un altro esempio di falsa liberalizzazione riguarda le modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio che lasciano immutato il quadro legislativo esistente, permettendo ai produttori che non aderiscono ai consorzi obbligatori di gestire elusivamente i propri rifiuti di imballaggio. Questo si traduce in un mancato vantaggio per i consumatori in termini di tariffa sulla raccolta dei rifiuti ed in una ulteriore limitazione della concorrenza nel settore, come più volte ribadito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
ai deboli risultati raggiungibili fanno quindi da contraltare le notevoli reazioni di quasi tutte le categorie economiche, che, allarmate da proclami sensazionalistici e confusi, hanno rischiato di paralizzare più volte il Paese;
il testo già quindi evidentemente lacunoso ha avuto in commissione un iter molto travagliato caratterizzato da un enorme quantità di emendamenti, molti dei quali influenzati da spinte lobbiste, che ne hanno via via sbiadito l'impronta originaria introducendovi tematiche non pertinenti e disomogenee, degradandone l'efficacia complessiva;
oltretutto, il ricorso allo strumento di decretazione di urgenza è del tutto inappropriato per delineare una disciplina legislativa che dovrebbe essere organica e di più ampio respiro in una materia così complessa come quella delle liberalizzazioni e questa scelta imposta dal Governo espropria completamente il Parlamento dei poteri che gli sono attribuiti dalla Costituzione;
è sconcertante che nel testo del decreto legge siano state accolte disposizioni che nulla hanno a che vedere con le liberalizzazioni ed anzi introducono elementi di forte accentramento statale. È il caso della norma che impone il trasferimento delle risorse dei comuni alla tesoreria unica dello Stato che se approvata minerebbe l'autonomia degli enti locali, realizzando un vero e proprio esproprio delle loro risorse a favore delle casse dello Stato. È inoltre intollerabile il fatto che il Governo abbia deciso di smantellare l'impianto del federalismo fiscale impoverendo i territori delle già esigue risorse che destinano ai servizi della collettività. La norma si profila inoltre in contrasto con l'articolo 119 sull'autonomia finanziaria dei comuni, nonché in contrasto con i principi di sussidiarietà disciplinati dall'articolo 118 della Costituzione;
il decreto-legge per definizione nasce con caratteristiche di necessità ed urgenza allo scopo di intervenire in ambiti specifici, ne consegue l'incompatibilità rispetto ad un numero eccessivamente elevato di emendamenti specie se, come in questo caso, non strettamente pertinenti all'argomento;
il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, in relazione agli emendamenti al decreto "milleproroghe", ricordando come la Corte Costituzionale ha annullato per la prima volta delle disposizioni inserite dalle Camere nel corso della conversione in legge di un decreto proprio perché non rispondenti ai requisiti di attinenza ed urgenza tipici del decreto legge in quanto tale;
invero la Corte Costituzionale lo scorso 16 febbraio, con sentenza n. 22 del 2012 ha indicato in merito alla conversione in legge dei decreti legge alcuni elementi fortemente innovativi, concentrandosi sulla "conversione in legge" della decretazione d'urgenza in quanto tale. Essa afferma che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo del decreto-legge. Ove tale omogeneità manchi e la modificazione approvata dal Parlamento sia da ritenersi del tutto estranea al testo del decreto-legge d'iniziativa del Governo, si ha illegittimità costituzionale della disposizione modificativa recata dalla legge di conversione;
si rileva infine che l'inserimento di disposizioni di delega all'interno del disegno di legge di conversione di un decreto-legge configurerebbe una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lett. a) della legge 400/1988 . In tal senso il Governo non può avvalersi dello strumento del decreto legge, che per sua natura risponde ad un caso straordinario di necessità ed urgenza, per esercitare deleghe legislative;
tutto ciò premesso,
delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3110.
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(*) Ritirata in corso di sedut