SANNA (PD). Signor Presidente, colleghi senatori stiamo per esercitare il più intenso dei poteri che la Costituzione affida a quest'Aula in ordine alla giustizia politica.
Le autorizzazioni a procedere che noi normalmente concediamo, per le misure cautelari, per l'utilizzo di intercettazioni e tutte le altre autorizzazioni a proseguire con atti invasivi della sfera di libertà del parlamentare non hanno la forza del potere che ci concede l'articolo 96 della Costituzione.
Il potere dell'articolo 96 della Costituzione, che è riservato al Governo, ed è riservato nel suo esercizio, che adesso vado a spiegare, alla maggioranza assoluta dei componenti di quest'Aula, è non solo il potere di bloccare le indagini, ma di bloccare un giudizio, immaginando (perché questo è il meccanismo che bisogna applicare) che il reato sia stato commesso, e che sia stato commesso per una ragione superiore, una ragione di Stato che il costituente della riforma dell'articolo 96 della Costituzione, quindi il costituente parlamentare del 1989, ha disegnato con precisione.
L'articolo 9 della legge n. 1 del 1989 parlava di inquisito: oggi non si parla più di inquisito, ma di indagato. Il Ministro, anche pro tempore, che abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, può essere allontanato dalla giurisdizione, messo al riparo dalla giurisdizione se questi fatti vengono riconosciuti dalla maggioranza assoluta del Senato o della Camera e, nel caso di un Ministro non parlamentare, da quest'Assemblea.
Si tratta di un potere eccezionale, di un potere che colloca la condotta del Governo, del singolo Ministro e del Presidente del Consiglio dei ministri, in un ambito di protezione della funzione costituzionale di governo che non hanno più i parlamentari e che, però, solo il Parlamento può accordare.
Ho fatto questa premessa, ricostruendo l'istituto definito dall'articolo 96 della Costituzione, perché mi serve per illustrare le ragioni per cui non crediamo che, in questo caso, possa essere applicato. Vedete, noi siamo di fronte ad una contestazione del tribunale dei Ministri di Roma sinceramente molto opinabile, anche alla luce di quello che conosciamo essere stato l'utilizzo dei voli di Stato in questa legislatura e alla luce delle norme che, all'inizio di questa legislatura, sono state poste per l'utilizzazione dei voli di Stato.
Si tratta di norme ad amplissima maglia. Poteva entrarci molto, a motivazione della richiesta del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri. Proprio per questo era complicato, ed è complicato, in un uso anche generalizzatissimo e oneroso di questi voli di Stato, immaginare il compimento dei reati.
Il tribunale dei Ministri di Roma, per esempio, indagando Silvio Berlusconi, sempre in materia di voli di Stato illegittimamente utilizzati, non più tardi di due anni e mezzo fa ha sostenuto che non è possibile l'abuso di ufficio, per usare un volo in maniera non adeguata alla missione, perché la disciplina dei voli di Stato è stabilita non da una legge, non da un regolamento, ma da una direttiva del Presidente del Consiglio. E sia nel caso dell'onorevole Berlusconi, sia nel caso di altri Ministri e dell'onorevole Calderoli, si esclude anche la possibilità di peculato perché non è possibile che il singolo Ministro disponga personalmente di questi voli: dev'essere autorizzato.
Ecco perché dico opinabile - e forse anche un po' ridondante, se volete - l'accusa mossa all'ex ministro Calderoli di aver raggirato il sottosegretario Gianni Letta, ottenendo il volo di Stato di cui stiamo parlando. Non so se sia possibile in natura immaginare un raggiro del dottor Gianni Letta. Conosco le attitudini accorte del senatore Calderoli, la sua capacità politica e il suo modo di condurre battaglie politiche importanti, anche con il sottile servizio dell'uso di tutto quanto le regole mettono a disposizione, ma sinceramente immaginarlo andare a raggirare il dottor Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza, incaricato della concessione dei voli di Stato, mi sembra abbastanza improbabile.
Qual è il problema? Perché noi allora non accediamo all'uso di questo grande potere del Parlamento nel togliere la giurisdizione dall'orizzonte di un Ministro, nel caso in cui lui abbia appunto commesso un reato? Dentro di noi, probabilmente, crediamo che il reato non ci sia. Questa è la prima delle motivazioni. Quindi, la strada di far riconoscere al giudice ordinario che il reato non c'è, è per noi la strada maestra in casi come questo. È come se sparassimo con un cannone contro una zanzara, utilizzando il potere di scriminare che l'articolo 96 concede al Parlamento.
Ma da un altro punto di vista contestiamo anche una ricostruzione molto limitante dei poteri della Giunta delle immunità. Noi avevamo fatto un'altra proposta: avevamo proposto di chiedere, circolare presidenziale alla mano (che è come ho detto, molto ampia nel consentire l'utilizzazione - lo era sino a dicembre quanto meno, quando è stata cambiata - dei voli di Stato), al sottosegretario di allora, dottor Letta, se quanto contestano i giudici, cioè avere la struttura di gabinetto del senatore Calderoli motivato sinteticamente in maniera ingannevole fosse un raggiro o se invece tutti facevano così, se quella cioè era una prassi e quindi non era possibile ingannare nessuno perché il volo di Stato lo si consentiva per le più svariate richieste, senza disporre una indagine sulla motivazione.
Vi è anche un altro aspetto. Nella sua difesa, il senatore Calderoli evoca anche un profilo che riguarda la sicurezza personale, il livello di tutela a cui è sottoposto. E noi eravamo dell'idea che anche questo andasse indagato: non per fare le pulci all'indagine della magistratura, non è questo il nostro compito e nemmeno lo è quello di accertare se un reato c'è o non c'è, ma quando veniamo qui a proporre al Senato di attribuire a quella condotta la scriminante costituzionale prevista dall'articolo 96 della legge costituzionale n. 1 del 1989, dobbiamo ragionare come se il reato ci fosse.
Noi avremmo preferito rimandare le carte alla magistratura, chiedendo se avesse fatto (perché magari il Senato lo avrebbe fatto) una valutazione anche sotto l'aspetto politico del contesto nel quale la condotta del Ministro si collocava, e non in forza di una verifica del reato.
Queste sono le ragioni per le quali noi riteniamo che non sia possibile attribuire un voto positivo alla proposta della Giunta. Non abbiamo potuto fare queste verifiche, che avrebbero potuto trovare una strada differente per far accertare, nel rispetto della giustizia, sia costituzionale che ordinaria, i fatti che noi oggi - invece - dobbiamo valutare sotto un suggerimento della Giunta che non siamo in grado di condividere. (Applausi dei senatori Legnini e Astore).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Follini. Ne ha facoltà.