Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 681 del 28/02/2012


VIZZINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Considerato che:

Enasarco (Ente nazionale di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio), in ottemperanza al decreto legislativo n. 509 del 1994, è una fondazione di pubblico interesse relativa alla previdenza obbligatoria degli associati ed è sottoposta alla vigilanza dei Ministro dei lavoro e delle politiche sociali;

l'ordinamento pensionistico italiano prevede per la Fondazione Enasarco una copertura contributiva di natura integrativa con contribuzione obbligatoria;

i soggetti che sono obbligati a versare i contributi ad Enasarco sono contemporaneamente obbligati a versare i contributi anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), in quanto lavoratori autonomi esercenti il commercio, determinandosi in tal modo una doppia contribuzione obbligatoria in contrasto con la natura e con la disciplina del sistema pensionistico integrativo, che per le altre categorie ha natura volontaria;

per gli iscritti a Enasarco, a differenza degli altri lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza obbligatorio, opera quindi la preclusione di poter beneficiare degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione dei versamenti erogati ad enti previdenziali diversi. Più precisamente, mentre la ricongiunzione prevede la possibilità, estesa anche ai liberi professionisti, di cumulare, ai fini di un unico trattamento pensionistico erogato da un unico ente previdenziale, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali, la totalizzazione è invece quel criterio in base al quale ogni ente presso cui siano stati versati dei contributi è tenuto, pro quota, al pagamento del trattamento pensionistico secondo le proprie regole di calcolo a favore del lavoratore che, nel corso della propria storia lavorativa, sia stato iscritto a regimi diversi;

per agenti e rappresentanti di commercio, l'istituto della totalizzazione dei periodi contributivi versati a Enasarco e all'Inps in concreto non trova applicazione in caso di cessazione dell'attività, essendo contestuale l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi previdenziali sia verso la gestione commercianti dell'Inps che verso la Fondazione Enasarco;

considerata altresì la convenienza e l'opportunità per il lavoratore di effettuare versamenti volontari (versamenti consistenti a fronte del riconoscimento di una pensione modesta) a un ente che nel corso degli anni non ha sempre dato prova di limpidezza e solidità, essendo stato più volte rifondato, avendo cambiato statuto e avendo dismesso gran parte del proprio patrimonio immobiliare in forme che sono state, talvolta, oggetto di pubblica discussione;

atteso, infine, che il regime pensionistico è passato dal sistema retributivo a quello contributivo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di definire una regolamentazione normativa previdenziale a tutela degli iscritti a Enasarco.

(4-06957)