EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici", sono soppresse;
b) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:
"27-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quanto prescritto dal presente articolo si applica anche ai manufatti realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina del citato codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146.
27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego sulle domande precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze";
c) al comma 32, le parole: «il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012».
2. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli immobili acquisiti ai sensi dei precedenti commi possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico sanitaria degli uffici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.
5-ter. La procedura di cui al comma 5-bis è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale".
3. Il regolamento di cui al comma 5-bis dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge.
4. Al comma 9 dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la parola: "eseguita" aggiungere: "e se l'immobile non è stato ancora acquisito al patrimonio pubblico ai sensi dei precedenti commi 3 e 6"».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sovracanone idroelettrico riperimetrazione)
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1º gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in patte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: "per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico"».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)
1. I residui di estrazione di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto-legge n. 152 del 2006,e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.
2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNI EN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.
3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e a seguito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad auto certificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.».
DELLA SETA, FERRANTE, FLUTTERO
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo l del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole "nonché le strutture del compatto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente: "5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche".
3. Agli oneri di cui ai commi l e 2, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi sttutturali di politica economica, di cui all'atticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Per gli agenti di pubblica sicurezza di cui al comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parificazione al Corpo Forestale dello Stato di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è estesa alle normative in materia di esclusione da rideterminazioni e limitazioni assunzionali dei contingenti di personale. Al relativo onere, valutato in 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.3-bis.
(Misure in tema di pianta organica degli Enti parco nazionali)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pianta organica di ogni Ente parco nazionale viene determinata sulla base di dati statistici omogenei studiati in modo da consentire lo svolgimento di tali funzioni fondamentali. La predisposizione di questi elementi da parte di una Commissione mista formata da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante per ogni parco nazionale deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla loro approvazione con provvedimento di natura non regolamentare. Decorso inutilmente tale termine, le amministrazioni degli Enti parco nazionali possono provvedere autonomamente a definire i dati statistici. Sulla base dei dati statistici, comunque definiti, gli Enti parco nazionali, entro i sei mesi successivi, provvedono alla determinazione delle piante organiche, soggette a controllo ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge ed all'invio al Ministero vigilante».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».
DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."
2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi".».
Improponibile
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
"94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".
2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza. di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un. minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per Un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
"3. li programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi"».
Respinto
All'emendamento 3.0.10 (testo 2) capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di misure di compensazione)
1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono infine inserite le seguenti parole: ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati".
2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono infine inserite le seguenti parole ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati, oltre ad una percentuale minima del 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al venti cinque per cento della quotazione ufficiale del piombo"».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Consorzi laghi prealpini)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 ,maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costituzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Tracciabilità dei rifiuti)
1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "la conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. La situazione che si determina non comporta oneri a carico della finanza pubblica».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Classificazione dei rifiuti)
1. Al comma l, lettera a), dell'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".
2. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente lettera: "g-bis) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"».
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Digestato non proveniente da rifiuti)
1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), inserire la seguente:
"ff-bis) digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost)
1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente".
2. All'articolo 195, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le Regioni e le Province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e le Province autonome"».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 185, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "per la produzione" sino a: "biomassa" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".
3. Articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma l, fatti salvi i requisiti di cui alle al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
d-bis). Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali che non sono rifiuti. nonché indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione, a titolo non oneroso, con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1.».
DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei, testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".
3. Articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a) b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma l, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Movimentazione aziendale dei rifiuti)
1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 inserire il seguente:
"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi ricadenti nella disponibilità della medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla società cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».
LA COMMISSIONE
V. testo 2
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)
1. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.
2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;".
3. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
"s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)
1. All'articolo 206, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse.
2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;".
3. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
"s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;"».
FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO
Assorbito
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i), sono soppresse le seguenti parole: "dei rifiuti urbani";
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b); che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o di recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, dal medesimo articolo 181, comma 1, lettera b), dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005 e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 208 e 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie)
1. All'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".
2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera g) è aggiunto il seguente periodo:
"L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000;".
2. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11-bis. All'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6.1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, come modificato, dopo il codice [150102] è aggiunto il seguente: [150106]».
SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione". Al comma 2 del medesimo articolo, il periodo "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio" è soppresso.».
FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MONACO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi)
1. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione";
b) al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio"».
SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni)
1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, detenuti sui mezzi della stessa azienda, ai fini della formazione di carichi utili nei limiti e condizioni definiti dal deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma l, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 Giugno 1974 n. 298"».
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Tipologie di rifiuti e gestione reti fognarie industriali)
1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 oppure ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;".
2. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5). Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato L Per le caratteristiche da H3 a H8, HI0 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.
Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma l lettera e) del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico".
3. All'articolo 230, comma 5, primo capoverso, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva" sono inserite le seguenti: "oppure dal soggetto che gestisce la rete fognaria qualora la stessa sia asservita ad attività industriali."».
DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.758
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)
1. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al p.to 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può - individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1 lettera e) del DLgs 205/2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.758
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)
All'Allegato D, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato L Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche Hl, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione di una specifica Decisione comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)
1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a Fondi istituiti dalla legge comunque funzionaIi all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».
Decaduto
All'emendamento 3.0.39 (testo 2), al capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, dopo le parole: "e di svolgere", inserire le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile,";
b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "condomino", con la seguente: "comproprietario";
c) al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile"».
Decaduto
All'emendamento 3.0.39 (testo 2) al comma 3, dopo le parole: «per gli interventi di ristrutturazione edilizia» inserire le seguenti: «, che siano dotati di aree di parcheggio di proprietà comune».
FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI ALBERTO, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI
Decaduto
All'emendamento 3.0.39 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)
1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.
2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Le decisioni, se negative, devono essere debitamente motivate.
3. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fino il seguente comma:
"2-bis. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)
1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di ivi installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condòmini.
2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente:
"1-bis. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)
1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate allo sviluppo e alla realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, in quanto condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.
2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 239, realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica di cui ai commi 1 e 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti, anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.
4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico è remunerata sulla base di apposito sistema tariffario predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo, i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nei piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché nei piani urbani di mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani.
6. In attuazione dei piani di cui al comma 5 le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'istallazione dei punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche, nonché del criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure riguardanti gestione di Enti vigilati dal Ministero dell'ambiente)
1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.
2. Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato devono provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti, si interpreta nel senso che essa si applica ai soli enti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'adeguamento dello statuto deve garantire un sistema di rotazione adeguato fra i soggetti diversi dallo Stato, appartenenti alla medesima tipologia, che, prima dell'entrata in vigore del citato articolo 6, comma 5, avevano titolo a designare i componenti degli organi anzidetti».
Decaduto
All'emendamento 3.0.41 (testo 3) sopprimere la lettera a).
Decaduto
All'emendamento 3.0.41 (testo 3) sopprimere il capoverso 5-bis.
Decaduto
All'emendamento 3.0.41, lettera a) sostituire il comma 5-bis con il seguente:
«5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali, i parchi regionali, le riserve naturali dello stato e regionali, terrestri, sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali dello stato e regionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare, parchi regionali con estensione a mare, riserve naturali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare, nei parchi regionali con estensione a mare e nelle riserve naturali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine».
Decaduto
All'emendamento 3.0.41 , lettera a) sostituire il comma 5-ter, con il seguente:
«5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Le Regioni, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali con estensione a mare».
Decaduto
All'emendamento 3.0.41 (testo 3) sopprimere la lettera b)
Decaduto
All'emendamento 3.0.41, lettera b) sostituire il comma 9-ter con il seguente:
«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco nazionale e di un nuovo parco interregionale assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco».
Decaduto
All'emendamento 3.0.41, comma 3, premettere le seguenti parole: «Ai fini di tutela ambientale».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla normativa vigente».
Decaduto
All'emendamento 3.0.41 (testo 3) dopo le parole: «da parte dei soggetti fruitori» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei residenti,».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in materia di gestione di parchi e riserve marine)
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.
5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare;»
b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: «9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco».
2. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «aree protette marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».
3. Gli enti gestori di riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare possono prevedere la corresponsione di un contributo ambientale da parte dei soggetti fruitori con riferimento a determinate aree e a determinate tipologie di attività consentite».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in tema di traffico acqueo-lagunare)
1. Al traffico acqueo-lagunare si applica la disciplina relativa alla regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)
1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale».
LA COMMISSIONE
Improponibile
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per la tutela ambientale delle isole minori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).
3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:
a) la misura del contributo;
b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.
4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».
IL RELATORE
Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.600
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in tema di salvaguardia della biodiversità marina)
1. A salvaguardia dell'ambiente marino e della biodiversità mediterranea, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione della fauna ittica e della specie pregiata del tonno rosso, al fine di ripristinare un equilibrato rapporto di prelievo nel Mar Mediterraneo è assicurata alla pesca tradizionale del tonno rosso mediante sistema del palancaro e mediante tonnare fisse, in quanto pienamente compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, una quota di riserva complessiva pari ad almeno il 25 per cento sull'assegnazione annuale, a partire dall'anno corrente, attribuita all'Italia in sede ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Per le medesime finalità, è attribuita una quota di riserva pari al massimo al 3 per cento, sulla dotazione annuale a partire dall'anno corrente, alla pesca sportiva.
2. Le quote risevate di cui al comma 1 non possono formare oggetto neppure in parte di cessioni ad altri comparti e possono essere incrementate mediante cessioni da altri comparti».
Il Relatore
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 3111,
considerato che:
al fine di salvaguardare l'ambiente marino e la biodiversità mediterranea, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione della fauna ittica e della specie pregiata del tonno rosso, occorre ripristinare un equilibrato rapporto di prelievo nel Mediterraneo;
impegna il Governo:
a valutare che venga assicurata alla pesca tradizionale del tonno rosso mediante i sistemi del palangaro e della tonnara fissa, in quanto pienamente compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, una quota di riserva complessiva pari al 25 per cento dell'assegnazione annuale, a partire dall'anno corrente, attribuita all'Italia in sede ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ed una quota di riserva, pari al massimo al 3 per cento, sulla dotazione annuale a partire dall'anno corrente, alla pesca sportiva;
a valutare, altresì, l'opportunità che le assegnazioni di cui sopra avvengano per quote individuali e che non possano formare oggetto di cessione, neanche parziale, verso altri comparti e possano invece essere incrementate mediante cessioni dal comparto della circuizione.
________________
(*) Accolto dal Governo