DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (3128)
ORDINE DEL GIORNO
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
come appreso dalla nota finale diffusa dal Quirinale in data 8 febbraio 2012, il Consiglio Supremo di Difesa guarda alla progressiva integrazione multinazionale delle Forze Armate nell'ambito europeo della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) come ad un passaggio ormai ineludibile nel processo di riorganizzazione e di potenziamento delle capacità di intervento del nostro strumento militare;
considerato che:
l'attuale modello di difesa, concepito ai tempi della guerra fredda, in presenza di grandi risorse statali e della necessità di riavviare il settore industriale del Paese, risulta essere - non certo per responsabilità degli appartenenti alle Forze annate, ma per una programmazione errata compiuta dai vari Esecutivi succedutisi nel tempo, nonché per una volontà di soddisfare più le esigenze industriali attinenti alla difesa, piuttosto che la difesa stessa - arretrato rispetto al nuovo scenario politico internazionale caratterizzato da nuovi fattori di rischio e minacce;
l'attuale modello di difesa, basato sulla sospensione del servizio di leva obbligatorio ed il passaggio al reclutamento volontario, nonostante gli ottimi risultati raggiunti oltre i confini nazionali, necessita di ulteriore rivisitazione al fine di permettere all'Italia di ritornare ad essere uno dei principali attori sulla scena di politica estera e di sicurezza internazionale, senza tuttavia aumentare gli stanziamenti per i sistemi d'arma, ma semplicemente operando nell'alveo delle organizzazioni nazionali e sovranazionali cui appartiene, contribuendo ad indirizzarne, con spirito critico, le decisioni e, soprattutto, integrando propri uomini e mezzi alle forze messe a disposizioni da altri Paesi;
a tal proposito, come peraltro già rilevato dalla «Commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza nazionale», il nuovo sistema di difesa, integrato all'interno del modello di difesa europeo, dovrà necessariamente essere ridisegnato non solo in relazione alla mera compatibilità finanziaria, ma con il contributo ampio di esperti del settore, di esponenti della società civile, oltre che, come previsto dalla Costituzione, del Parlamento, rispondendo in tal modo alla duplice esigenza di contrastare le minacce alla sicurezza in modo più efficace ed efficiente e di ridurre i costi legati all'azione di contrasto;
un nuovo modello di Difesa è, oltre che possibile, necessario al fine di raggiungere una più alta flessibilità di impiego degli uomini e dei mezzi oggi disponibili, oltre che al fine di avere una comparabilità in termini di efficienza dei mezzi impiegati sia dalle singole Forze annate che dalle Forze armate nel loro complesso tra i diversi Paesi dell'Unione europea, per arrivare ad un modello migliore anche e soprattutto in termini di dispendiosità, che dovrà esser rappresentato dal modello europeo;
ritenuto che:
con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, di cui alla presente conversione in legge con modificazioni, si rinnovi il problema del rifinanziamento delle missioni internazionali, riemergendo in tutta la sua chiarezza la mancanza di una «strategia d'insieme» italiana, nonché la mancanza di una legge quadro che disciplini in nostro impegno nelle missioni internazionali, oltre che la tendenza - mostrata sia dal precedente Governo, ma anche dall'attuale - a trattare tale delicata materia come una semplice proroga di un termine temporale;
impegna il Governo a:
a mettere in atto, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione delle spese relative alla partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali cui già partecipa e parteciperà, sostenendo la non più rinviabile approvazione di una legge quadro in materia, oltre che la realizzazione di un modello di difesa basato sulla professionalità delle Forze armate e non sulla precari età delle stesse, formulando proposte in considerazione del fondamentale programma di difesa europeo ed incentivando ogni tipo di possibile cooperazione finalizzata alla costruzione dell'ambizioso programma europeo.
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
impegna il Governo a
a mettere in atto, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione delle spese relative alla partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali cui già partecipa e parteciperà, sostenendo la non più rinviabile approvazione di una legge quadro in materia, oltre che la realizzazione di un modello di difesa basato sulla professionalità delle Forze armate e non sulla precari età delle stesse, formulando proposte in considerazione del fondamentale programma di difesa europeo ed incentivando ogni tipo di possibile cooperazione finalizzata alla costruzione dell'ambizioso programma europeo.
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 215
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;
al comma 9, le parole: «in Cipro» sono sostituite dalle seguenti: «in Cyprus»;
al comma 16, le parole: «euro 10.081.868» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9.742.928»;
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non più in uso alle Forze armate. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000.
16-ter. È autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
All'articolo 2:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 5 e 11,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate»;
al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso 6-bis, primo periodo, le parole: «con il grado non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «di grado non superiore»;
al comma 3:
all'alinea:
dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
dopo le parole: «è adottato» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,»;
alla lettera b), dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a):
le parole: «teorico pratici qualora» sono sostituite dalle seguenti: «teorico-pratici, a condizione che»;
dopo le parole: «incarichi operativi» sono aggiunte le seguenti: «e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa»;
alla lettera b):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) al primo periodo, dopo le parole: ''può utilizzare'' sono inserite le seguenti: ''le armi comuni da sparo nonché'';
al numero 2), le parole: «a rischio pirateria» sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) al comma 5-ter, le parole: ''entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo 2012''».
All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo:
le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;
le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «può essere inviato o reclutato»;
al comma 2, dopo le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione» sono inserite le seguenti: «, d'intesa tra loro,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18,» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «euro 33.300.000» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «con decreto» sono inserite le seguenti: «adottato d'intesa tra loro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee».
All'articolo 8:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto»;
al comma 2, dopo le parole: «Middle East» è inserita la seguente: «and» e la parola: «Drug» è sostituita dalla seguente: «Drugs»;
al comma 8, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2012»;
al comma 11, quarto periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,»;
al comma 14:
al quarto periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,»;
al sesto periodo, le parole: «è corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «sono corrisposti» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «da reperire in loco» sono inserite le seguenti: «per un periodo»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, può provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee».
All'articolo 9:
il comma 1 è soppresso;
al comma 5, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
al comma 8:
le parole: «con legge 2 agosto 2011, n. 130» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;
dopo le parole: «di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
al comma 10, le parole: «con legge 3 agosto 2010, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 3 agosto 2010, n. 126».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 5, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo, e 5, comma 4» e le parole: «euro 1.402.405.458» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.403.430.465».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Comunicazioni al Parlamento). - 1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 1.
(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
12. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
13. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.
16. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 9.742.928 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1º ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.
16-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non più in uso alle Forze armate. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000.
16-ter. È autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
17. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.
18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.
19. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
20. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
21. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
22. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
23. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
24. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
25. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
26. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
27. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
28. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
29. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
EMENDAMENTI
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Le parole da: «Sopprimere» a: «1» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 1 e 23.
Improcedibile
Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 120.000.000».
Improcedibile
Al comma 1 sostituire le parole: « la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 550.000.000».
Inammissibile
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (lSAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 25.000.000».
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole: «la spesa di euro 157.012.056», con le seguenti: «la spesa di euro 125.000.000».
Inammissibile
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise».
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461.», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 50.000.».
Inammissibile
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Improcedibile
Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 3.333.000».
Inammissibile
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 200.000».
Inammissibile
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» .
Inammissibile
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 20.000».
Inammissibile
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. l07, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Improcedibile
Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 40.000».
Inammissibile
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «denominata United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 45.000».
Inammissibile
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Improcedibile
Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 50.000».
Inammissibile
Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Improcedibile
Al comma 11, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 8.000.000».
Respinto
Al comma 11, sopprimere le parole: «e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 11, sopprimere le parole: «denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 11, sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Improcedibile
Al comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 3.500.000».
Respinto
Al comma 12, sopprimere le parole: «, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 12, sopprimere le parole: «, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 12, sopprimere le parole: «e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 12, sopprimere le parole: «per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 12, sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 13, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 400.000».
Inammissibile
Al comma 13, sopprimere le parole: «denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».
Inammissibile
Al comma 13, sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».
Inammissibile
Al comma 13, sopprimere le parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».
Respinto
Al comma 13, sopprimere le parole: «, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».
Inammissibile
Al comma 13, sopprimere le parole: «nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».
Respinto
Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 25.000.000».
Respinto
Al comma 14, sopprimere le parole: «di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture».
Respinto
Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «compreso il ripristino dei servizi essenziali».
Respinto
Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,».
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto».
Respinto
Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.».
Respinto
Al comma 16 sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «29 febbraio 2012».
Improcedibile
Al comma 16 sostituire le parole: «la spesa di euro 9.742.928» con le seguenti: «1.500.000».
Inammissibile
Al comma 16 sopprimere le parole: «rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.».
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Id. em. 1.21
Sopprimere il comma 16-bis.
Respinto
Al comma 16-ter, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».
Improcedibile
Al comma 16-ter, sostituire le parole: «338.947», con le seguenti: «50.000».
Inammissibile
Al comma 16-ter, sopprimere le parole: «denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.»
Respinto
Al comma 17, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «29 febbraio 2012».
Inammissibile
Al comma 17, sopprimere le parole: «denominta United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011».
Inammissibile
Al comma 17, sopprimere le parole: «, di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.».
Respinto
Al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «29 febbraio 2012».
Respinto
Al comma 19 sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».
Improcedibile
Al comma 19 sostituire le parole: «6.180.586», con le seguenti: «1.000.000».
Respinto
Al comma 20 sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».
Improcedibile
Al comma 20 sostituire le parole: «1.695.480», con le seguenti: «300.000».
Inammissibile
Al comma 20 sopprimere le parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 20 sopprimere le parole: «e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 20 sopprimere le parole: «denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 20 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-Iegge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 21, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «29 febbraio 2012».
Inammissibile
Al comma 21, sopprimere le parole: «denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 21, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 21, sopprimere le parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.»
Respinto
Al comma 22 sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «29 febbraio 2012».
Inammissibile
Al comma 22 sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 22 sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM)».
Inammissibile
Al comma 22, sopprimere le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Respinto
Al comma 23, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».
Improcedibile
Al comma 23, sostituire le parole: «3.048.367», con le seguenti: «500.000».
Inammissibile
Al comma 23, sopprimere le parole da: «denominata International Security Assistance Force (ISAF),», fino alla fine del periodo.
Inammissibile
Al comma 23, sopprimere le parole: «denominata lnternational Security Assistance Force (ISAF),»
Respinto
Al comma 24, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».
Inammissibile
Al comma 24, sopprimere le parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».
Inammissibile
Al comma 24, sopprimere le parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),».
Respinto
Al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».
Respinto
Al comma 26, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».
Inammissibile
Al comma 26, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».
Inammissibile
Al comma 26, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),».
Respinto
Al comma 27, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».
Inammissibile
Al comma 27, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS),».
Inammissibile
Al comma 27, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».
Respinto
Al comma 28, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».
Inammissibile
Al comma 28, sopprimere le parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».
Inammissibile
Al comma 28, sopprimere le parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM),».
Respinto
Al comma 29, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».
Improcedibile
Al comma 29, sostituire le parole: «10.000.000» con le seguenti: «2.000.000».
Inammissibile
Al comma 29, sopprimere le parole: « a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
Inammissibile
Al comma 29, sopprimere le parole: «a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali,».
Inammissibile
Al comma 29, sopprimere le parole: «in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
EMENDAMENTI
Improcedibile
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Disposizioni in materia penale)
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
EMENDAMENTI
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 4.
(Disposizioni in materia contabile)
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.
EMENDAMENTI
Le parole da: «Al comma» a: «carabinieri,» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza».
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e del Corpo della guardia di finanza».
Le parole da: «Sopprimere» a: «1-bis» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 1-bis ed 1-ter.
Le parole da: «Al comma» a: «difesa,» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa».
Precluso
Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa,».
Respinto
Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa».
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le seguenti: «entro ventitre giorni».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 5.
(Disposizioni per l'Amministrazione della difesa)
1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 831:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»;
2) dopo il comma 6, è aggiunto, il seguente:
« 6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;
c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:
«Art. 833-bis. Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;
e) all'articolo 2190:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».
3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
Respinto
Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
«1-ter. I corsi di formazione a carattere teorico-pratico di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dall'articolo 29 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 2, lettera e) sopprimere il punto 1).
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 2, lettera e), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto previsto dal presente comma è fatto obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti».
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 2, lettera e) sopprimere il punto 2).
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Governo riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari in merito all'utilizzo e agli intendimenti d'utilizzo dei contributi destinati alle finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, nonché in relazione agli adempimenti previsti dal comma 3 del presente articolo.».
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
come appreso dalla nota finale diffusa dal Quirinale in data 8 febbraio 2012 il Consiglio supremo di difesa ha concordato sulla necessità di avviare, in tempi contenuti, la razionalizzazione del Sistema Difesa al fine di eliminare ridondanze e inefficienze e correggere, con ogni possibile urgenza l'attuale sbilanciamento delle componenti strutturali di spesa, che penalizzano fortemente i settori dell'esercizio e dell'ammodernamento;
considerato che:
il bilancio della Difesa ha subìto negli ultimi tre anni - soprattutto ad opera del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133 - una considerevole riduzione delle dotazioni finanziarie. Tale ridimensionamento si è già negativamente ripercosso, continuando a farlo, sul funzionamento dell'intera macchina operativa della funzione difesa, determinando situazioni di fortissima criticità che riguardano indistintamente i settori del personale, dell'esercizio e degli investimenti;
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto un ulteriore taglio delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa di oltre 600 milioni di euro nel prossimo triennio: più precisamente 255 milioni di euro per l'anno 2011, 304 milioni per il 2012 e 104 milioni per il 2013. L'emanazione di tale decreto-legge ha prodotto una drammatica riduzione dei livelli di addestramento e intervento, una forte riduzione dei livelli di scorte di materiali, combustibili e dotazioni, un incremento della situazione debitoria delle spese obbligatorie, una riduzione delle capacità operative delle Forze armate al di sotto degli standard NATO;
nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2012, Parte II, le spese previste per il personale ammontano a 9,56 miliardi di euro, con un incremento di 93,4 milioni di euro, quelle di esercizio a 1,51 miliardi con un aumento per il 2012 di 68,1 milioni. Le spese di investimento, invece, ammontano a 3,93 miliardi di euro con un incremento di 471 milioni di curo previsto per il prossimo anno. Nonostante detto complessivo maggiore stanziamento, in realtà maggiore solo in confronto all'anno 2011, le risorse continuano ad essere insufficienti alla copertura delle reali esigenze del comparto Difesa;
attualmente risultano in servizio 190.000 unità militari, con una spesa annua per l'espletamento della «Funzione Difesa», propriamente detta, di 14,993 miliardi di euro per il 2012. Tali risorse non sono utilizzate in modo ottimale a causa di una serie di disfunzioni strutturali ed organizzative che, apparentemente, non si è in grado di risolvere. Basti considerare che il 65,4 per cento delle risorse serve a pagare gli stipendi, il 12,3 per cento al funzionamento, mentre il 22,2 per cento è destinato agli investimenti ed alla ricerca. Una ripartizione virtuosa delle risorse vedrebbe la spesa per il personale non pesare per oltre il 50 per cento del totale, con un 20 per cento per l'esercizio ed il 30 per cento per gli investimenti;
il Rapporto Difesa 2010 evidenzia la necessità di porre fine agli squilibri strutturali insopportabili esistenti a livello di personale. Tali squilibri sono prodotti dalla sovrabbondante presenza di alti gradi, sia tra gli ufficiali sia tra i sottufficiali, che rendono il sistema molto costoso, ma non sempre efficiente. Basti pensare che, secondo quanto riportato non solo dal rapporto di cui sopra ma anche da articoli di stampa di autorevoli periodici, il sistema Difesa italiano è caratterizzato dalla presenza di ben 500 generali, l ogni 356 militari in servizio, e ben 57.000 marescialli, l ogni 3 militari in servizio. La situazione è talmente grave, anche per quanto riguarda i colonnelli ed i tenenti colonnelli, da far pensare alla presenza di una pianta organica fortemente disequilibrata, quasi una «piramide rovesciata»;
considerato inoltre che:
negli ultimi anni sono stati finanziati, nonostante i suddetti tagli, programmi inutili e costosi volti all'acquisto di mezzi ed armamenti che nella grande maggioranza dei casi vengono utilizzati poco o nulla. È il caso di 95 caccia Euro Fighter, ordinati per la difesa aerea, per i quali il costo preventivato è di 18 miliardi di euro, ovvero dei 131 cacciabombardieri Jsf, il cui costo ipotizzato è di 15 miliardi di euro. Ad essi poi si aggiungono 600 milioni di euro per l'acquisto di missili terra aria Meads, programma successivamente cancellato, i 464 milioni spesi per 70 mezzi semoventi Pzh 2000 e i 304 milioni pagati per 540 autoblindo Puma, rivelati si inadatti ad un potenziale impiego nelle missioni;
da indiscrezioni pubblicate su «Il Fatto Quotidiano» in data 5 febbraio 2012 il Ministro Giampaolo Di Paola avrebbe manifestato l'intenzione di non cambiare idea in merito all'investimento di circa 15 miliardi di euro previsto per i 131 cacciabombardieri F35. Inoltre, nello stesso articolo, il vice Presidente della Camera On. Rocco Buttiglione, già Ministro per le Politiche Comunitarie nel II Governo Berlusconi, fa espressamente riferimento all'adesione dell'Italia, nei primi mesi del 2002, al Consorzio Europeo per la costruzione di 175 Airbus A 400 M per il trasporto militare, definendola «un affare caratterizzato da un colossale giro di tangenti». Nel medesimo articolo si fa riferimento alle numerose pressioni politiche, militari ed internazionali ricevute dal Ministro della Difesa del 2001 Antonio Martino, finalizzate a far aderire il nostro paese al progetto di cui sopra, nonostante l'Italia avesse appena stipulato dei contratti per noleggiare velivoli sostanzialmente identici seppur di vecchia generazione;
ritenuto che:
con riferimento alla missione Isaf la proposta di rimuovere o modificare i «caveat» relativi all'impiego dei velivoli di cui al periodo precedente, sia da ritenersi in palese contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 11 della Costituzione;
impegna il Governo a:
a ridisegnare il modello di difesa mediante l'adozione di interventi di riorganizzazione finalizzati ad eliminare sprechi o inefficienze, basando lo su programmi interforze, con l'intento di generare economie di gestione e maggiore efficienza nei più svariati settori, garantendo tuttavia una razionalizzazione armonica di settori più eterogenei della Difesa, osando nel contrasto all'inerzia e alla resistenza al cambiamento tipiche di tutte le grandi burocrazie;
a pensare ad un modello di difesa basato sulla professionalità delle Forze annate e non sulla precarietà delle stesse, formulando proposte in considerazione del fondamentale programma di difesa europeo ed incentivando ogni tipo di possibile cooperazione finalizzata alla costruzione dell'ambizioso programma europeo;
a riconsiderare la logica dei tagli indiscriminati e a provvedere, in una. situazione di oggettiva crisi economica e mancanza di fondi, a distribuire gli stessi con maggiore oculatezza, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo l'incolumità e condizioni lavorative ottimali al personale del comparto Difesa;
sempre in una situazione di scarsità di risorse a disposizione del comparto Difesa, a selezionare con maggiore attenzione l'assegnazione di fondi al settore dell'associazionismo che gravita intorno al sistema della Difesa, evitando che gli stessi vengano, come in passato, destinati in modo discrezionale ad enti dalla discutibile rilevanza sociale, nonché all'organizzazione di corsi dalla brevissima durata, di stampo prettamente ideologico, inutili al fine di un futuro reclutamento all'interno delle Forze annate (cosiddetta naia breve);
a prevedere una ridislocazione delle infrastrutture militari, dal Centro Nord al Sud del Paese, al fine di adeguare le nuove esigenze di difesa e sicurezza al nuovo contesto nazionale ed europeo oltre che fornire garanzie di impiego dei militari presso i bacini geografici di reclutamento, da individuare necessariamente nel Mezzogiorno;
a implementare la presenza di strutture ed infrastrutture operanti soprattutto nel Mezzogiorno del Paese, al fine di evitare che il ridimensionamento infrastrutturale già in atto si trasformi in un abbandono da parte dello Stato delle zone meridionali del Paese;
a garantire efficaci programmi di esercitazione e aggiornamento delle professionalità e dello strumento militare che permettano ai soldati italiani di ricominciare ad effettuare i necessari addestramenti navali, terresti ed aerei, nonché garantire la formazione allo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza;
ad attivarsi per il mantenimento di elevati standard qualitativi da parte della Sanità militare, nonostante il previsto scorporamento delle funzioni fino ad ora ad essa riconosciute;
a porre in essere ogni utile azione al fine sospendere ovvero ridimensionare l'acquisto di ulteriori armamenti - così come previsto dai pareri già espressi dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, in data 23 novembre 2011, sugli ultimi acquisti di sistemi d'arma - garantendo, di contro, il Corretto impiego, in totale sicurezza, degli armamenti esistenti.;
ad informare - oltre che farsi esplicitamente autorizzare - il Parlamento al fine di rimuovere o modificare i «caveat» oggi fissati in riferimento a tutte le missioni internazionali cui il nostro Paese partecipa.
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 6.
(Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.»;
b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «può utilizzare» sono inserite le seguenti: «le armi comuni da sparo nonché»;
2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;
b-bis) al comma 5-ter, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2012»;
c) al comma 5-ter, le parole: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-bis e 5-ter, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».
EMENDAMENTI
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6 E ORDINE DEL GIORNO
Ritirato e trasformato nell'odg G6.100
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010)
1. Al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 663,comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis.) dal personale in servizio permanente dei ruoli dei sovrintendenti e appuntati e carabinieri, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
b) all'articolo 736, comma 3, lettera a), le parole: "dal ruolo dei marescialli" sono sostituite dalle seguenti: "dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri"».
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 3128, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte ad estendere la possibilità di accedere mediante concorso per titoli ed esami al ruolo di cui all'articolo 663 del Codice dell'ordinamento militare anche al personale in servizio permanente dei ruoli dei sovrintendenti, appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
SERRA (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 3128, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte ad estendere la possibilità di accedere mediante concorso per titoli ed esami al ruolo di cui all'articolo 663 del Codice dell'ordinamento militare anche al personale in servizio permanente dei ruoli dei sovrintendenti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
________________
(*) I senatori Carrara e Piscitelli aggiungono la firma in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Articolo 7.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, può essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.
3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.
ORDINI DEL GIORNO
PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Il Senato:
premesso che:
per l'Afghanistan le organizzazioni non governative e le associazioni auspicavano interventi mirati e decisioni più concrete anche in considerazione del fatto che sul fronte della sicurezza per gli argani la situazione è peggiorata, a fronte di un processo negoziale che non sembra procedere e che manca di mediatori credibili e di una figura terza tra governo e talebani che sia garanzia di una mediazione autonoma;
ogni anno il conflitto produce quasi tremila vittime civili (2.777 nel 2010 con un aumento del 15 per cento e con 1.500 persone uccise nei primi sei mesi del 2011);
sebbene le persone che rimangono uccise da azioni e attentati delle forze anti-governative rappresentino l'80 per cento dei morti, le donne, gli uomini e i bambini uccisi in raid della NATO e in azioni delle forze afgane sono ancora il 14 per cento del totale: i circa 300 raid notturni condotti ogni mese continuano inoltre a seminare paura, distruzione, morte, sfiducia e rabbia nella popolazione;
l'accesso all'acqua potabile e all'elettricità resta privilegio di pochi (un bambino su cinque continua a morire prima del compimento del quinto anno di età), specie nelle campagne, ancora a livelli minimi e la possibilità di accedere a servizi di sanità pubblica, in un Paese che si sta pericolosamente avviando verso la privatizzazione del servizio c che il rapporto sullo sviluppo umano dell'Onu ha classificato al 147º posto tra i paesi con le performance peggiori;
meno del 15 per cento delle donne afgane sono alfabetizzate, mentre l'87 per cento fra loro è oggetto di diversi tipi di abuso (matrimoni combinati, violenza sessuale, eccetera) tra le pareti domestiche;
mediamente il 90 per cento delle risorse destinate agli aiuti è andato a sostenere l'intervento militare e solo il 10 per cento, e per l'Italia ancora meno, è stato impiegato in progetti di cooperazione civile; di questa somma, inoltre, oltre un terzo è stato speso per garantire la «sicurezza» al progetto stesso;
nonostante le decine di miliardi di dollari di aiuti versati dalla comunità internazionale dal 2001 a oggi, le condizioni di vita della popolazione afgana sono peggiorate rispetto all'inizio della guerra: la povertà assoluta è salita dal 23 al 36 per cento della popolazione, l'aspettativa di vita è scesa da 46 a 44 anni (in Italia, per fare un confronto è di 81 anni), la mortalità infantile è aumentata dal 147 al 149 per mille (nel nostro Paese è al 3 per mille), il tasso di alfabetizzazione è sceso dal 31 al 28 per cento (mentre in Italia è del 98 per cento);
l'economia afgana, basata quasi esclusivamente sulla produzione di oppio ed eroina, non sarà mai autonoma, perché dipendente dagli aiuti internazionali, gran parte dei quali tornano ai Paesi donatori sotto altre forme, non sempre legali, come documentato da inchieste in corso. La corruzione infatti domina anche le forze di polizia locali, oggi ancora incapaci e inadeguate a garantire la sicurezza;
considerato che:
le risorse per cooperazione allo sviluppo passano da 179 milioni di euro del 2011 a 86 milioni di euro per il 2012, facendo registrare il terzo dimezzamento dell'ammontare dei fondi per le fInalità previste dalla legge n. 49 del 1987 in 4 anni;
il presente provvedimento dispone un aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo che è si un passo avanti, ma non è abbastanza, considerato che questo settore merita più coraggio nelle azioni perché è l'unico modo per favorire il reale rilancio dei Paesi occupati e perché questo deve essere il fine ultimo delle nostre missioni internazionali, per la prima volta nella storia del nostro Paese, all'interno del Governo in carica siede il nuovo Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione;
impegna il Governo:
a stanziare, a partire dall'inizio del ritiro del contingente italiano in Afghanistan, per ogni euro risparmiato per le spese della missione militare, 30 centesimi per interventi di cooperazione civile, ovvero a trasferire a partire dal 2012 il 30 per cento di quanto risparmiato nella spesa militare a investimenti di cooperazione civile, concordando le modalità di intervento e di spesa in un forum tra i Ministeri competenti e la società civile.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3128 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa»;
considerato che:
l'Italia ha sempre manifestato la propria attenzione, attraverso le attività della cooperazione per lo sviluppo, per tutte quelle iniziative di rispetto dei diritti umani e la promozione della democrazia nei paesi dell'area mediterranea e del mondo arabo in generale;
impegna il Governo:
a includere lo Yemen tra i paesi destinatari di aiuti per la cooperazione elencanti nell'articolo 7 del disegno di legge n. 3128.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 8.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East and North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2012 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
10. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
11. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.
12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.
13. È autorizzata a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
14. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario sono corrisposti una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco per un periodo non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.
15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, può provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.
Articolo 9.
(Regime degli interventi)
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».
EMENDAMENTI
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo, e 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.403.430.465 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTI
CAFORIO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati i commi da 5-bis a 5-sexies. I risparmi di spesa derivanti dal presente comma sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 del presente decreto. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione e dell'integrazione, sono definite le modalità di ripartizione delle entrate derivanti dall'applicazione del presente comma».
ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 10-bis.
(Comunicazioni al Parlamento)
1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.
EMENDAMENTO
Respinto
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«In funzione del contenuto delle comunicazioni e delle decisioni adottate dai Governi dei Paesi partner od alleati dell'Italia, le Commissioni parlamentari competenti esprimono altresì un parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale riduzione dei contingenti schierati sui principali teatri di crisi»
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 11.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTO
.