il microcredito è un istituto atto a combattere la lotta alla povertà estrema, tradizionalmente utilizzato in favore dei Paesi in via di sviluppo e nato dalle proposte ed azioni del premio Nobel M. Yunus;
tali proposte ed azioni concrete costituiscono il fulcro dell'impegno di molta parte del terzo settore economico e del volontariato;
al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito fu attribuito l'obiettivo di definire e promuovere una "via italiana al microcredito"; in particolare a tale ente sono attribuiti i seguenti compiti: promuovere la conoscenza del microcredito come strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà; individuare misure per stimolare lo sviluppo delle iniziative dei sistemi finanziati a favore dei soggetti in stato di povertà, al fine di incentivare la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale; promuovere la capacità e l'efficienza dei fornitori di servizi di microcredito e di microfinanziamento nel rispondere alle necessità dei soggetti in stato di povertà, al fine di promuovere innovazione e partenariati nel settore; agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri;
l'Italia realizza poco più del 20 per cento dei programmi di microfinanza attivati in Europa e nei Paesi in transizione, in termini di beneficiari a malapena l'1 per cento dei beneficiari raggiunti dalla totalità dei programmi di microfinanza europei;
il nostro Paese sembra avere uno dei tassi più alti (25 per cento) di esclusione finanziaria,
si chiede di sapere:
quale strategia il Governo intenda adottare per promuovere gli obiettivi posti a base delle attività di tale istituto;
quali siano i criteri di nomina indicati per la scelta dei dirigenti e se essi siano di pubblico dominio permettendo a tutti i potenziali interessati di concorrere alle cariche direttive ed ai posti dirigenziali dell'istituto;
se sia previsto, in caso di nomina di persone già titolari di incarico pubblico, funzionale od istituzionale, l'obbligo di rinuncia, in parte o del tutto, all'emolumento previsto.
(3-02656)