CARLINO, GIAMBRONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
nelle ultime settimane l'Italia è stata colpita da un'ondata di maltempo, caratterizzata da precipitazioni abbondanti a carattere nevoso e da un drastico abbassamento delle temperature, che hanno messo in difficoltà gran parte dei comuni italiani;
la popolazione ha subito numerosi e forti disagi, quali interruzione di servizi essenziali (luce e telefono), sgomberi, lavori di emergenza, interruzione della viabilità;
in conseguenza degli eventi sopra descritti molte scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse su ordinanza dei sindaci. La decisione è stata adottata al fine di prevenire possibili pericoli per l'incolumità della popolazione scolastica;
considerato che:
la legislazione vigente attribuisce in maniera esplicita poteri di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, unicamente ai prefetti e ai sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica. L'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Province (per l'istruzione secondaria superiore) e ai Comuni (per i gradi inferiori) la competenza alla "sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti" (ad esempio, avverse condizioni atmosferiche o quando sia necessario prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità delle persone);
rispetto a quanto sopra indicato si possono verificare i seguenti casi: 1) provvedimento di chiusura della scuola determinato da straordinarietà, imprevedibilità e gravità dell'evento (ad esempio forti nevicate, alluvioni, frane, terremoti, eccetera): esso interessa tutta la comunità scolastica; pertanto, le assenze così determinate, comprese quelle del dirigente scolastico (DS) e del personale ausiliario tecnico amministrativo (ATA), sono pienamente legittimate e non possono essere ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero; 2) provvedimento di sola sospensione delle attività didattiche: la scuola rimane aperta, i servizi funzionano, il personale ATA è tenuto alla prestazione della propria opera, come previsto dall'art. 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2003. Se poi questo venisse impedito di raggiungere la sede di servizio a causa ad esempio della nevicata, dovrà produrre domanda di permesso retribuito per gravi ragioni o di ferie ai sensi degli artt. 13 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo. Per i docenti, invece, è sospeso l'obbligo di svolgere le lezioni ma non di attendere alle altre attività eventualmente programmate in detti giorni. Qualora queste venissero rinviate dal dirigente scolastico dovranno essere recuperate in altro giorno;
in via generale, non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause esterne (nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, eccetera). L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione;
l'interruzione dell'erogazione del servizio per qualsiasi causa esterna di forza maggiore, configura una situazione di inadempimento derivante da cause non imputabili al prestatore (lavoratore), che, impossibilitato a svolgere i propri obblighi contrattuali, è legittimato ad assentarsi senza alcun vincolo di restituzione e/o recupero delle relative ore/giornate;
considerato inoltre che:
nei Comuni italiani, anche facenti parte della stessa regione, si sono registrate, per quel che riguarda le ordinanze di chiusura delle scuole, difformità di scelte da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di alunni e studenti, nonché delle loro famiglie e del personale scolastico docente e ATA;
alcuni sindaci hanno infatti disposto l'intera chiusura delle scuole, decidendo di tutelare lavoratori e utenti della scuola, mentre altri hanno deciso solo la sospensione dell'attività didattica, senza alcuna preoccupazione per i disagi e l'incolumità del personale amministrativo, costretto comunque a recarsi presso i plessi scolastici;
in quest'ultimo caso, i lavoratori che non si sono presentati a scuola a causa dei disagi a cui tutti i cittadini sono stati sottoposti dovranno sacrificare permessi o giorni di ferie per giustificare una assenza dal lavoro non imputabile alla loro volontà ma solo a causa di forza maggiore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ingiustizia, che si verifica sistematicamente in alcuni Comuni italiani, ogni qualvolta si presenta un evento naturale eccezionale, ai danni dei lavoratori ATA, a causa talvolta semplicemente dell'ambiguità linguistica di un'ordinanza;
se non si intenda intervenire, vista l'eccezionalità della situazione e la gravità delle condizioni ambientali in molti comuni italiani, per fare in modo che il personale ATA non debba sopportare i disagi descritti in premessa e affinché non si trovi più a scegliere tra incolumità personale e retribuzione.
(3-02638)
VILLARI - Al Ministro della salute - Premesso che:
la NEC (nutrizione enterale chetogena) è una metodica per dimagrire messa a punto all'Università di Roma "La Sapienza" dal professor Gianfranco Cappello, pioniere della nutrizione artificiale;
la NEC è già stata adottata da oltre 35.000 pazienti con risultati assolutamente soddisfacenti e una riduzione di oltre il 90 per cento delle complicanze dell'obesità nei pazienti trattati;
la tecnica consiste unicamente nella somministrazione di dietetici;
molti programmi televisivi su reti nazionali hanno ospitato dibattiti in cui illustri medici presentavano i differenti regimi dietetici da proporre a pazienti prevalentemente obesi;
in tutte queste trasmissioni televisive si è assistito allo scontro dialettico tra professionisti, scontro basato, ad avviso dell'interrogante, su logiche di legittimi interessi professionali piuttosto che su dati scientifici;
i pazienti obesi e/o quelli che si rivolgono al medico per dimagrire sono parecchie decine di migliaia all'anno e l'offerta della NEC ha certamente determinato lo spostamento di una considerevole quota-parte verso l'adozione di questo regime dietetico con tutte le relative conseguenze;
la FESIN, Federazione delle società italiane di nutrizione, ha diffuso un comunicato di allarme sull'impiego di questa tecnica in quanto somministrerebbe una quantità troppo esigua di proteine, comunicato inviato anche Consiglio superiore di sanità (CSS);
il dato sulle proteine riferito dalla FESIN è errato in quanto la NEC ne somministra una quantità molto superiore e comunque compresa nei range consigliati dagli stessi dietologi;
il documento della FESIN che riporta il dato proteico errato è stato inviato al CSS;
il CSS ha convocato il professor Cappello il quale, fatto rilevare l'errore nel documento della FESIN riguardo alla quantità di proteine somministrata con la NEC, ha provveduto a riferire il dato esatto e documentato;
il CSS ha comunque nominato una commissione di esperti sulla questione;
uno dei tre componenti della commissione è un rappresentante del consiglio direttivo della FESIN stessa configurandosi in tal modo un conflitto di interessi;
tale situazione può lasciare legittimamente presumere che il giudizio di tale componente della commissione non sia del tutto scevro da precondizionamenti;
il CSS ha richiesto al professor Cappello una documentazione sulla NEC, nonostante alla quasi totalità delle diete attualmente adottate il Italia non sia richiesto il supporto di dati scientifici pubblicati allorquando si somministrano semplici dietetici e non farmaci,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quale sia la motivazione per cui si sottopone al CSS una tecnica per dimagrire basata unicamente sulla somministrazione di dietetici che non richiedono neanche l'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco laddove la stampa italiana molto spesso pubblicizza regimi dietetici, alcuni davvero stravaganti, privi di qualunque supporto scientifico e sui quali non risulta alcun intervento del CSS;
se non ritenga di attivarsi affinché sia revocata o comunque riconsiderata la richiesta di giudizio del CSS dal momento che ne era presupposto il dato rivelatosi poi errato, dato riferito alla quantità di proteine somministrate con la NEC;
se in ogni caso, nella costituzione della commissione da parte del CSS, siano da escludere quei professionisti in conflitto di interessi e quindi se ritenga di valutare l'opportunità di attivarsi affinché siano revocate le nomine alla predetta commissione.
(3-02639)
SANNA, ZANDA, CABRAS, SCANU, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei - Premesso che:
precedenti atti di sindacato ispettivo del Senato (interpellanza 2-00361 presentata nel maggio 2011; interrogazione 3-02420 presentata nell'ottobre 2011) hanno chiesto al Governo pro tempore di informare il Parlamento sulla notifica alla Commissione europea degli schemi di convenzione tra lo Stato italiano e Tirrenia SpA in amministrazione straordinaria, notifica prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
al Governo fu chiesto altresì di chiarire gli esiti della verifica di compatibilità con le regole comunitarie della vendita della flotta navale Tirrenia in tutt'uno con l'attribuzione delle sovvenzioni pubbliche per il servizio di continuità territoriale, nonché il contenuto di tutte le interlocuzioni delle amministrazioni statali competenti e della società Tirrenia SpA con la Commissione europea dalla decisione di vendita in poi. Tutte queste domande sono rimaste senza risposta. Di nessun ausilio, per l'indisponibilità del Governo pro tempore a riferire sulla gara per la vendita di Tirrenia, sono state le audizioni tenute nell'ambito della indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale promossa dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato;
il 18 gennaio 2012 la Commissione europea ha aperto un'indagine approfondita sulla prevista acquisizione del controllo congiunto di un ramo del gruppo Tirrenia da parte di Compagnia italiana di navigazione (Cin). In base all'indagine preliminare Bruxelles ha espresso serie preoccupazioni sulla conformità dell'operazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare perché le parti detengono insieme quote di mercato estremamente elevate, se non monopolistiche, per diverse rotte interne italiane (in particolare, alcune rotte da e verso la Sardegna). Entro il 4 giugno 2012 la Commissione dovrà decidere in via definitiva se la concentrazione proposta è tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva all'interno dello Spazio economico europeo. A questo stadio dell'indagine, osserva Bruxelles, sembra che, su numerose rotte, il nuovo soggetto non subirebbe una sufficiente pressione da parte di concorrenti forti, efficienti e credibili e pertanto l'acquisizione in oggetto suscita seri dubbi in quanto al suo impatto sulla concorrenza;
i tempi del trasferimento di proprietà di Tirrenia SpA in amministrazione straordinaria - sia nel caso di assenso all'operazione da parte della Commissione europea, sia nel caso di diniego - si allungheranno probabilmente sino a rendere impossibile un subentro nella gestione della flotta prima dell'inizio della stagione estiva. Nel frattempo, l'amministrazione straordinaria di Tirrenia dovrà disimpegnare il servizio di trasporto in convenzione, continuando a percepire per il suo assolvimento le cosiddette sovvenzioni di equilibrio pari a 72,68 milioni di euro all'anno;
a causa di un incidente occorso ad una motonave nel porto di Civitavecchia, il servizio sulla tratta Olbia-Genova-Arbatax è stato soppresso, e quello Cagliari-Civitavecchia è stato rimodulato da quotidiano a trisettimanale. La Regione autonoma della Sardegna ha denunciato tale decisione di Tirrenia, in quanto assunta unilateralmente,
si chiede di conoscere:
quale sia il contenuto di tutte le interlocuzioni del Governo e della società Tirrenia SpA con la Commissione europea dalla decisione di vendita sino ad oggi;
se il Governo sia a conoscenza degli elementi di risposta che la società aggiudicataria della vendita sta fornendo o intende fornire alla Commissione europea circa i profili problematici di concentrazione e di quasi monopolio sulle rotte da e per la Sardegna;
quale sia il quadro degli impieghi, nell'esercizio 2011, delle sovvenzioni di riequilibrio e se Tirrenia SpA in amministrazione straordinaria abbia adottato, per le tratte gravate da oneri di servizio pubblico, una contabilità speciale;
se il Governo, atteso il prolungarsi dei tempi di cessione della proprietà di Tirrenia SpA in amministrazione straordinaria e comunque del passaggio della responsabilità gestionale ad una nuova società armatoriale, abbia dato o abbia intenzione di procedere a verifiche su come Tirrenia si stia predisponendo alla fase di prenotazione, vendita e disimpegno del proprio servizio per la stagione estiva 2012;
in che modo intenda assicurare e verificare il rispetto delle convenzioni di servizio in essere con Tirrenia SpA in amministrazione straordinaria relative alle tratte sottoposte ad onere di servizio pubblico, remunerate con le sovvenzioni di equilibrio;
se ritenga conformi alla convenzione in essere con Tirrenia SpA in amministrazione straordinaria la soppressione, seppur temporanea, del servizio sulla tratta Genova-Olbia-Arbatax, e la riduzione del servizio da quotidiana a trisettimanale sulla tratta Civitavecchia-Cagliari;
se, atteso che la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), si è vista trasferire le funzioni relative alla continuità territoriale, e tuttavia non è stata consultata - secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione nell'indagine conoscitiva del Senato della Repubblica - nella procedura di approvazione delle convenzioni di servizio, avvenuta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 10 marzo 2010, intenda rivedere il contenuto di dette convenzioni con un nuovo procedimento rispettoso della richiamata disposizione.
(3-02641)