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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 672 del 08/02/2012


PORETTI, PERDUCA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'intesa sul fondo di solidarietà per il personale del credito è stata recepita dal regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro n. 157 del 2000. Il 24 gennaio 2001 le parti, con un'intesa specifica quindi con un'intesa facente parte del Contratto collettivo nazionale del lavoro, hanno esteso l'applicazione della normativa del fondo anche agli esodi volontari;

nel contratto nazionale del credito, la sua scadenza, fissata al 2010, è stata prorogata al 2020. Il fondo eroga prestazioni a favore dei lavoratori di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari;

l'attività è divisa tra parte ordinaria, che finanzia programmi di formazione, e straordinaria, che eroga assegni di sostegno al reddito per lavoratori in esubero prossimi ai requisiti pensionistici, scelti in base agli accordi sindacali e che aderiscono volontariamente;

l'attività ordinaria è finanziata con lo 0,5 per cento delle retribuzioni (0,375 per cento a carico della banca, 0,125 per cento del lavoratore), quella straordinaria dalle banche con una somma pari all'1,5 per cento delle retribuzioni. Ogni banca paga da sé i propri esuberi e nessun onere è a carico dello Stato;

la crisi finanziaria ha però avuto un profondo impatto sul Fondo di solidarietà dei dipendenti del credito perché ha gestito le ricadute delle ristrutturazioni bancarie degli ultimi dieci anni e più recentemente ha gestito gli esuberi derivanti dalla crisi finanziaria;

le riorganizzazioni degli ultimi anni hanno accresciuto sempre più il numero dei lavoratori accompagnati alla pensione con "scivoli costosissimi" per una durata fino a 60 mensilità;

considerato che le aziende di credito che ricorrono al Fondo di solidarietà hanno diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 ed infatti molte aziende di credito hanno visto la numerosità dei dipendenti riconducibili alle categorie protette ridotte anche del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla norma;

visto che l'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 prevede esplicitamente che il provvedimento di sospensione opera "per la durata dei programmi e in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale",

si chiede di sapere:

se risulti quali siano gli strumenti adottati per verificare che la sospensione sia stata effettuata esclusivamente nello specifico territorio di competenza dell'Amministrazione provinciale e non per ridurre in modo arbitrario la presenza di disabili e categorie protette nel settore creditizio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga auspicabile promuovere una indagine per verificare come le pratiche di sospensione, di cui all'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999, tendano a diventare, in un contesto di crisi, permanenti compromettendo l'integrazione lavorativa dei cittadini con disabilità e in generale le finalità della norma finalizzata ad una politica attiva del lavoro in una più ampia strategia di inclusione sociale e lavorativa e di pari opportunità.

(4-06819)