Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
BRICOLO, MAZZATORTA, DIVINA, MURA
Respinta
Il Senato,
premesso che:
il Governo interviene con il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, da un lato, ad introdurre un complesso di norme finalizzate alla composizione delle crisi da sovraindebitamento e, dall'altro, a modificare l'ordinamento processuale civile senza, nella Relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, dare conto dei presupposti di necessità e di urgenza che soli potrebbero giustificare l'adozione del decreto-legge;
la generica affermazione contenuta nella Relazione del Governo secondo la quale "il presente decreto-legge trova la sua giustificazione nel contesto dell'attuale eccezionale situazione di crisi economica" non può in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione; il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;
l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; il decreto-legge in esame invece è strutturato in modo tale da essere anche nel titolo stesso suddiviso in due parti a se stanti: una parte contiene un organico complesso di norme per rimediare alle situazioni di indebitamento di soggetti a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali mentre la seconda parte contiene misure ispirate dalla volontà di deflazionare il contenzioso, incidendo più direttamente sulla disciplina del processo civile;
la prima parte del decreto-legge ricopia sostanzialmente il disegno di legge Atto Senato n. 307-B già approvato definitivamente dal Senato in seconda lettura, dopo un lungo iter parlamentare e che attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; oltreché palesemente priva dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, questa prima parte del decreto-legge sovrapponendosi ad una legge in procinto di essere pubblicata provoca rilevanti problemi di coordinamento e lede il ruolo e le prerogative del Parlamento;
la seconda parte del decreto-legge incide sulla disciplina del processo civile con disposizioni di dubbia legittimità costituzionale e assolutamente carenti dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione,
delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3075 di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
ORDINI DEL GIORNO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
premesso che:
il Capo I del provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nel corso dell'esame in sede referente, il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del predetto capo, recante procedure specifiche per le crisi da indebitamento del consumatore. In data 17 gennaio 2012 il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge 307-B recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
l'intervento normativo avviene mediante l'integrazione di istituti conosciuti in altri ordinamenti, segnatamente «surendettement des particuliers» francese e «Insolvenzordnung» tedesco ma appare necessario evitare rischi di sovrapposizione tra la vigente disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti con le nuove procedure delle crisi da sovraindebitamento, onde prevenire l'insorgere di problemi interpretativi tali da rallentare i meccanismi di composizione delle crisi;
occorre in particolare valutare i rischi di sovrapposizione tra la nuova nozione di sovraindebitamento e quella già nota di insolvenza, come la stessa distinzione tra «debitore» e «consumatore» ai fini del sovraindebitamento, con particolare riferimento ai parametri adottati da una già consolidata giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite;
è altresì necessario valutare la possibilità di prevedere forme di attestazione della fattibilità del piano, requisiti soggettivi idonei ed appropriate procedure di controllo per i fiduciari e i liquidatori, nonchè adeguati requisiti circa i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi;
è opportuno uniformare, e, ove possibile, ridurre le percentuali richieste per l'omologazione degli accordi, in quanto superiori a quelle della stessa disciplina concorsuale vigente, esplicitando altresì la disciplina applicabile alle eventuali contestazioni dei creditori , nonchè l'organo competente a decidere e gli effetti di tale decisione;
appare inoltre congruo uniformare le fattispecie per le quali è possibile procedere all'annullamento dell'accordo nell'ipotesi in cui siano dimostrati atti di disposizione in frode ai creditori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni misura, anche di carattere normativo, finalizzata a coordinare ed integrare le disposizioni in materia di sovraindebitamento per risolvere le problematiche di cui in premessa.
________________
(*) Accolto dal Governo
Improponibile
Il Senato,
premesso che nella relazione si dice che il presente decreto-legge trova la sua giustificazione nell'attuale, eccezionale, situazione di crisi economica,
impegna il Governo, al fine di superare la crisi di cui in premessa, a introdurre una tassazione differenziata dell'attività bancaria finalizzata a incentivare l'attività di finanziamento a famiglie e imprese, la cosiddetta gestione caratteristica, coprendone il costo con un incremento di tassazione dell'attività speculativa (cosiddetta gestione non caratteristica).
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE
Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Articolo 12.
(Modifiche alla disciplina della mediazione)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.»;
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».
EMENDAMENTI
LA COMMISSIONE
Approvato
Sopprimere l'articolo.
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Improponibile
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 012. - (Modifica all'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12) - 1. All'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "quarantacinque" è sostituita dalle seguente: "trenta";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Durante il periodo feriale non decorrono i termini processuali per il deposito dei provvedimenti giudiziari, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 91 e 92 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; del periodo feriale non si tiene conto ai fini del computo di cui all'articolo 2, lettera q), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.".»
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Improponibile
All'articolo 12, premettere il seguente:
«Art. 012. - (Modifica dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di trasferimento e conferimento di funzioni) - 1. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"Il termine di tre anni di cui al comma 1 è applicabile ad ogni trasferimento o conferimento di funzioni, ivi compresi quelli conseguenti al conferimento di funzioni superiori o comunque diverse, sia a domanda che d'ufficio".».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12. - 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ha facoltà preliminarmente di esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "risarcimento del danno" inserire le seguenti: ", limitatamente alle controversie di cui all'articolo 7, comma secondo, del codice di procedura civile,"».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
"0a) all'articolo 5, comma 4, aggiungere la seguente lettera:
«f-bis) nelle controversie per risarcimento del danno derivante da sinistri rientranti nell'ambito di operatività del sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,".».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LI GOTTI, BERSELLI, MUGNAI
Ritirato
Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) all'articolo 16, comma 2 sono soppresse le parole: «nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi».
b-bis) all'articolo 16, comma 3 sono soppresse le parole: «costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17».
b-ter) all'articolo 17, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'ammontare delle indennità spettanti agli organismi, sia pubblici che privati, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti, sono determinati in autonomia dagli organismi stessi e resi pubblici mediante allegazione al regolamento di procedura»;
b-quater) all'articolo 17, il comma 7 è abrogato.
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 8, comma 5, il secondo periodo è soppresso».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 5, comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della mancata partecipazione,».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 5, comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della mancata partecipazione,».
Precluso dall'approvazione dell'em. 12.1
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 5, comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della mancata partecipazione,».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12 E ORDINE DEL GIORNO
DELLA MONICA, D'ALIA, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, PERDUCA, SERRA
Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
«Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 sono sostituiti dai seguenti:
a) "Art. 2. - (Diritto all'equa riparazione). - Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
Nell'accertare la violazione deve essere data considerazione alla complessità del caso e, in relazione alla stessa, al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché a quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
Si presume che vi sia stata violazione se il procedimento ha ecceduto la durata di tre anni in primo grado, di due anni in grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, salvo che la parte interessata deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a rendere ragionevoli termini di durata massima maggiori o minori.
Nella determinazione della durata del processo non si computano i periodi di sospensione previsti per legge nonché i rinvii disposti a richiesta di parte salvo che la parte che richiede il risarcimento non si sia ad essi espressamente opposta.
La riparazione è determinata a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al commi che precedono;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione;
c) l'indennizzo è determinato in una somma da euro 500 a euro 2000 per ogni anno di ritardo, a seconda della complessità oggettiva e soggettiva per i processi penali, civili e amministrativa, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare un danno maggiore o minore;
d) si presume che il ritardo non abbia determinato alcun danno alla parte che è stata soccombente nel giudizio civile o amministrativo ovvero che è stata condannata nel giudizio penale, salvo che essa deduca e dimostri specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza in concreto di un danno effettivo.
e) il danno è escluso nel caso di dichiarazione delle temerarietà della lite e nell'ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
b) Art. 3. - (Procedimento amministrativo). - La domanda di equa riparazione si propone con ricorso notificato alla controparte e alla Prefettura nel cui territorio si è in primo grado il giudizio cui la domanda di indennizzo si riferisce.
Per la proposizione del ricorso la parte deve avvalersi del ministero di un avvocato munito di procura speciale ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile.
La domanda di riparazione è proposta a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento principale è divenuta definitiva.
Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, le indicazioni prescritte dall'articolo 163 del codice di procedura civile ed in particolare la somma che viene richiesta a titolo di equa riparazione, l'esposizione specifica delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e l'indicazione dei documenti depositati.
Entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso debbono essere depositati in prefettura i documenti prodotti a prova delle circostanze di fatto poste a base della domanda e tra di essi, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto introduttivo del giudizio principale e di tutti i provvedimenti pronunziati nel corso del processo e di tutti i verbali formati nel corso di esso.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Se l'amministrazione intimata non si oppone al ricorso proposto, deposita in Prefettura dichiarazione di adesione entro 30 giorni e il Prefetto emette decreto esecutivo.
Se l'amministrazione intimata riconosce il diritto del ricorrente all'equo indennizzo, ma ritiene dovuta una quantificazione diversa rispetto alla richiesta avanzata, la propone con dichiarazione di adesione che deposita in Prefettura entro 30 giorni, notificando la al ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. Se il ricorrente accetta la proposta deposita dichiarazione di accettazione entro 20 giorni e il Prefetto emette decreto esecutivo.
Nell'ipotesi di adesione dell'Amministrazione all'istanza di equa riparazione proposta o di accettazione del ricorrente della proposta dell'Amministrazione, gli importi liquidati a titolo di indennità e di spese legali ed esborsi con decreto del Prefetto esecutivo possono essere commutati in credito di imposta.
Nei casi previsti dai commi che precedono il decreto esecutivo emesso dal Prefetto contiene anche l'ordine a carico della amministrazione intimata di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 5 per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella certificata dall'autorità che ha rilasciato la copia.
Se il ricorrente non accetta la proposta di diversa quantificazione avanzata dall'Amministrazione deposita entro 20 giorni in Prefettura dichiarazione con la quale la rifiuta. In tal caso l'amministrazione intimata può procedere ai sensi del comma successivo.
Se l'amministrazione intimata si oppone al ricorso, deposita memoria difensiva in prefettura, notificandola al ricorrente entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del ricorso. In tal caso, a pena di decadenza, nella memoria sono dedotte le specifiche circostanze di fatto che vengono opposte alla domanda di indennizzo e ad essa sono allegati i documenti che si intendono produrre.
La parte ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della memoria difensiva di cui al comma precedente, può depositare in prefettura e notificare all'amministrazione intimata memoria integrativa contenente le deduzioni rese necessarie dalle eccezioni e dalle deduzioni dell'amministrazione intimata.
Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, il Prefetto decide senza dilazione sulla domanda di equa riparazione con decreto esecutivo che contiene anche l'ordine a carico della parte soccombente di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 10 per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella certificata dall'autorità che ha rilasciato la copia. Il decreto non è esecutivo sino alla scadenza del termine per l'opposizione di cui al successivo articolo 4, salvo espressa rinunzia delle parti all'opposizione.
c) Art. 4. - (Giudizio di opposizione). - L'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Prefetto in base all'articolo 3 si propone entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del decreto mediante ricorso alla Corte d'Appello, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
Il decreto non è immediatamente esecutivo, salva espressa rinuncia delle parti all'impugnazione.
L'opposizione sospende l'esecuzione del provvedimento.
Nel giudizio di opposizione non sono ammesse domande o eccezioni nuove, né la deduzione di circostanze di fatto diverse da quelle fatte valere nel procedimento amministrativo né la proposizione di mezzi istruttori precedentemente non richiesti, salvo che la necessità di tali deduzioni sia stata determinata da fatti successivi o che si tratti di deduzioni o di mezzi istruttori illegittimamente dichiarati inammissibili nella fase amministrativa.
I motivi dell'opposizione e dell'opposizione incidentale non possono essere modificati nell'ulteriore corso del processo.
La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, alla controparte e se la convenuta è l'amministrazione, la notifica è effettuata presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione per violazione di legge.
DELLA MONICA, D'ALIA, D'AMBROSIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, PERDUCA, SERRA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3075,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 12.0.1 (testo 2).
________________
(*) Accolto dal Governo
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.12-bis.
(Modifiche all'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)
1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è apportata la seguente modificazione:
a) al secondo comma, dopo la parola: "applicati", sono aggiunte le seguenti: "Qualora la controversia possa essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, non è necessario esaminare previamente tutte le altre"».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69)
1. All'articolo 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "132" nonché le parole: "e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" sono soppresse;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Ai giudizi pendenti alla data del 4 luglio 2009 si applicano l'articolo 132 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge;"».
ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 13.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».
EMENDAMENTI
Respinto
All'emendamento 13.1000, sostituire le parole: «euro 1.100» con le seguenti: «euro 2000».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.000» con le seguenti: «euro 1.100».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 183, sesto comma, dopo le parole: "Se richiesto" sono inserite le seguenti: "e lo ritiene necessario"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All"articolo 769, del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte."».
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle controversie di cui ai commi 6-bis e 6-quater dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;
b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o dell'ente pubblico convenuto;
c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza di cui alla lettera b);
d) imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b)».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13
DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA
Inammissibile
All'emendamento 13.0.1, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA
Accantonato (*)
All'emendamento 13.0.1, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
________________
(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dal senatore Mura
DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA
Accantonato (*)
All'emendamento 13.0.1, sopprimere il comma 6.
________________
(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dal senatore Mura
BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI, DI NARDO, PEDICA
Accantonato
All'emendamento 13.0.1, capoverso «Art. 281-decies», sopprimere il comma 6.
LA COMMISSIONE
Accantonato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per l'accelerazione della fase decisoria del processo civile)
1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies".
2. Dopo il capo III-ter del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Capo III-quater
DELLA SENTENZA IN FORMA ORALE
Art. 281-decies. - (Pronuncia orale della decisione). - Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza in forma orale.
All'udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed illustrando oralmente alle parti le ragioni della decisione. Nel verbale viene dato atto, sommariamente, dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia, la redazione della sentenza in forma scritta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.
Dal momento del deposito della sentenza in forma scritta la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma".
3. All'articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pronuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo 281-decies, anche nel caso di richiesta della sentenza in forma scritta".
4. All'articolo 329 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, l'omessa tempestiva richiesta della redazione della sentenza in forma scritta importa acquiescenza totale alla medesima".
5. All'articolo 352 del codice di procedura civile, all'ultimo comma, dopo le parole "può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dell'articolo 281-decies".
6. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta contestualmente ad anticipare il pagamento di un quarto del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio. Le somme anticipate non sono ripetibili in caso di mancata proposizione dell'impugnazione".
7. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui al citato articolo 281-decies del codice di procedura civile».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera a).
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera b).
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera c).
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera d).
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera e).
Accantonato
All'emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la lettera f).
IL RELATORE
Accantonato
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: "titolo I", sono aggiunte le seguenti: "ovvero II,";
b) all'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto";
c) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 614-bis del codice di procedura civile";
d) all'articolo 34, comma 32, la lettera c) è soppressa e la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) all'articolo 44, i commi da 3 a 9 sono abrogati";
e) all'articolo 34, comma 36, la lettera c) è soppressa e la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati";
f) all'articolo 34, comma 40, le parole: "Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Avverso l'ingiunzione prevista dall'articolo 2"».
ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 14.
(Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)
1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».
EMENDAMENTI
Ritirato (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Mura
LA COMMISSIONE
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183) - 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato».
Precluso
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da oltre tre anni», con le parole: «da oltre cinque anni».
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «e le parole: », sino alla fine e sopprimere le lettere b e c).
Precluso dall'approvazione dell'em. 14.450
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore», con le seguenti: «dal difensore».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Precluso dall'approvazione dell'em. 14.450
Al comma 1, lettera b), il capoverso 2 è sostituito dai seguenti:
2. Il presidente della sezione della Corte di Cassazione o della Corte di appello dichiara l'estinzione con decreto.
2-bis. Se tuttavia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del decreto, una delle parti deposita l'istanza di cui al comma 1, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione, il presidente revoca il decreto e dispone la fissazione dell'udienza.
2-ter. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 e il periodo che decorre dalla scadenza dei sei mesi di cui al comma 1 fino alla fissazione dell'udienza di cui al comma 2 non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14 E ORDINI DEL GIORNO
MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA
Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:
a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;
b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato da provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;
c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.
5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.
6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3075,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.1.
________________
(*) Accolto dal Governo
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 marzo 2012, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obbiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;
b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;
c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.
2. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
3. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 2 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui al comma 1».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3075,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.2.
________________
(*) Accolto dal Governo
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:
"Art. 240. (Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato). - 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.
2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti»;
b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'art. 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 4 e 5 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed al potenziamento del processo telematico».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
5. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso, ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agii incarichi di cui al comma 4 all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
6. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'Amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.
7. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.
4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di auto governo o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
5. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 4 al bilancio del Ministero della Giustizia che li destina al finanziamento del potenziamento degli uffici giudiziario.
6. I commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:
a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.
3. La violazione dei divieti di cui al comma 1, determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extraistituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
2. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 1 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.
3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
"23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:
a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze".
2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati».