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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 664 del 25/01/2012


Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PROCACCI, ICHINO, LATORRE, MORRI, TOMASELLI, ASTORE, CHIURAZZI, MARITATI, MONGIELLO, GRANAIOLA, DE SENA, FILIPPI Marco, VITA, CAROFIGLIO - Ai Ministri dello sviluppo economico - Premesso che:

il sistema televisivo italiano sta vivendo un periodo di profonde trasformazioni. L'avvento di nuove tecnologie e la loro ormai matura sperimentazione nel Paese, con particolare riguardo al sistema digitale terrestre, costituiscono una grande sfida per tutti gli operatori del settore. D'altro canto, l'implementazione delle nuove tecnologie e la definizione di una nuova governance degli impianti di trasmissione e dei servizi trasmessi devono necessariamente muovere, al fine di verificarne la legittimità e la regolarità, dal puntuale esame della compatibilità con il contesto normativo e giurisprudenziale comunitario, nonché, ancor prima, costituzionale;

il nostro Paese è già stato giudicato concordemente dal giudice comunitario, nonché dalla Corte costituzionale, prima inadeguato in sede di recepimento delle direttive europee in materia di radiotelevisione e, poi, inadempiente, in quanto, a seguito dell'adozione delle disposizioni comunitarie lo Stato italiano non ha predisposto tutte le misure legislative ed amministrative idonee a creare un corretto mercato concorrenziale delle reti e dei servizi radiotelevisivi (si veda la sentenza n. 420/1994 della Corte costituzionale e sentenza n. 380/2008 della Corte di giustizia europea);

il profondo mutamento del sistema di trasmissione televisivo da analogico a digitale è stato avviato dallo Stato italiano principalmente allo scopo di adeguare il mercato interno delle telecomunicazioni ai richiamati principi comunitari (la cui reiterata violazione aveva già indotto le istituzioni comunitarie a condannare il nostro Paese attraverso una procedura di infrazione), evidentemente violati dalla chiusura del settore televisivo al sostanziale duopolio Rai-Mediaset;

in tal senso, la legislazione italiana più recente in materia ha affermato, proprio nel rispetto del menzionato contesto, i principi di pluralismo e concorrenzialità del mercato televisivo (decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante: "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive");

d'altro canto, i provvedimenti adottati dal Governo, nonché dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, al fine di realizzare il passaggio al sistema digitale terrestre hanno manifestamente disatteso gli obiettivi e i limiti della delega fornita all'Esecutivo dal Parlamento, rafforzando la concentrazione oligopolistica nel mercato televisivo a scapito di tutti gli altri soggetti che operano nel mercato televisivo;

inoltre, le determinazioni assunte dal precedente Governo e dall'AGCOM in sede di regolamentazione specifica risultano evidentemente squilibrate a favore dell'oligopolio costituito grandi gruppi editoriali e danneggiano in modo gravissimo principalmente le emittenti televisive locali, per le quali si conferma una condizione di grave prevaricazione a fronte del consolidamento dei più grandi gruppi editoriali nazionali;

tali circostanze dimostrano come, nell'inosservanza della stessa legge, nonché dei principi comunitari in materia, il passaggio al digitale terrestre, anziché costituire strumento di apertura del mercato televisivo, si riveli solo occasione di ulteriore consolidamento di un oligopolio televisivo già sanzionato in sede comunitaria;

la regolamentazione adottata, oltre ad eludere manifestamente gli obblighi comunitari in materia - con riguardo alle regole e al sistema sanzionatorio in materia di pluralismo e concorrenza - mette a repentaglio la sopravvivenza stessa delle emittenti televisive locali, nonostante queste siano strumento fondamentale per l'affermazione del pluralismo sostanziale nel nostro Paese e costituiscano un rilevante volano economico per il sistema delle piccole e medie imprese;

nel merito, le evidenze più macroscopiche di questo squilibrio sono attualmente rappresentate da tre questioni, di seguito illustrate: le frequenze; la numerazione automatica dei canali digitali; i contributi delle televisioni locali;

con riguardo alla questione delle frequenze, l'articolo 8 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che: "L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito";

in base alla tutela da interferenze a livello internazionale, si possono individuare ben tre categorie di capacità trasmissiva delle frequenze: le frequenze coordinate a livello internazionale su tutto il territorio nazionale; le frequenze coordinate a livello internazionale su una parte del territorio nazionale; le frequenze non coordinate a livello internazionale e soggette ad interferenze dai Paesi limitrofi;

pertanto, facendo la citata disposizione del testo unico espresso riferimento alla capacità trasmissiva - e non genericamente alle frequenze - l'AGCOM avrebbe dovuto destinare alle emittenti televisive locali un terzo di frequenze per ognuno (dei tre citati) gruppi omogenei di frequenze;

a fronte di ciò, l'AGCOM, nel disporre il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) con delibera n. 300/2010, ha destinato alle reti nazionali tutte le 27 frequenze di qualità coordinate a Ginevra (la prima categoria delle tre), quindi tutte quelle protette dalle interferenze degli Stati esteri, assegnando alle TV locali solo frequenze scadenti, interferite dagli altri Stati;

di tali 27 frequenze di qualità ne sarebbero spettate 9 alle televisioni locali in base all'articolo 8 citato. Inoltre, le nove frequenze coordinate a livello internazionale su tutto il territorio nazionale (prima categoria delle tre) che lo Stato ha sottratto alle televisioni locali sono state vendute all'asta alle compagnie telefoniche;

ulteriori 6 frequenze preziose sono state fatte oggetto del cosiddetto beauty contest, procedura mediante la quale vengono assegnate in modo del tutto gratuito le frequenze digitali;

in origine, detta procedura fu ideata per assecondare le censure comunitarie rivolte alla chiusura del sistema dei media in Italia. Di fatto, tuttavia, per le specifiche modalità di redazione del bando, le frequenze migliori sarebbero assegnate ancora una volta alle emittenti in posizione dominante, già ricche di canali e di risorse. Peraltro, le 6 frequenze da assegnare con tale procedura verrebbero illegittimamente sottratte alla disciplina di cui all'articolo 8, che prevede che un terzo della capacità trasmissiva venga riconosciuto alle televisioni locali;

attualmente, la procedura del beauty contest risulta sospesa per iniziativa del Ministro dello sviluppo economico;

ad oggi, le televisioni locali non hanno neanche una delle 9 frequenze di qualità che spetterebbero loro per legge (e che corrispondono ad un terzo delle 27 frequenze di qualità) e si vedono sottrarre dal numero complessivo delle frequenze di qualità da ripartire tra le emittenti televisive (nazionali e locali) pure le 6 frequenze di cui alla procedura del beauty contest;

con riguardo alla questione della numerazione automatica dei canali digitali (LCN), l'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione dispone che, nell'assegnazione dei numeri, si debbano rispettare le abitudini e le preferenze dei telespettatori, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, e che nel primo arco di numeri si debbano prevedere adeguati spazi per le emittenti locali di qualità;

a fronte di ciò, l'AGCOM, in sede di regolamentazione, nel disporre il piano di numerazione con delibera n. 366 del 2010, non ha affatto tenuto conto delle disposizioni legislative, escludendo le emittenti locali dal primo arco di numeri (quelli dall'1 al 9 che sono ovviamente i numeri più importanti) nonostante le indagini Auditel dimostrassero che in tutte le regioni i telespettatori avevano l'abitudine diffusa di sintonizzare le televisioni locali preferite sui numeri 8 e 9, e in alcune regioni - come la Puglia - anche sul numero 7 (Telenorba);

ciò che appare più grave è che l'AGCOM abbia attribuito i primi 9 canali alle televisioni generaliste nazionali sulla base dell'erroneo presupposto che "Mtv" ed "All Music" (oggi "Deejay TV") si qualifichino come televisioni generaliste. Invero, il carattere tematico delle due emittenti citate è, in re ipsa, nella stessa programmazione visibile sul palinsesto delle due emittenti;

infine, con riguardo alla questione dei contributi alle televisioni locali, sulla quale ha avuto pesante influenza il conflitto di interessi dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri, si segnala come gli stanziamenti previsti dalla legge in favore delle televisioni locali, oltre a non essere portati a regime, si siano fortemente depauperati negli anni del Governo Berlusconi;

l'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, prevede che venga annualmente destinata all'emittenza locale una quota del canone Rai. Tale quota dovrebbe ad oggi ammontare a 270 milioni di euro annui (sino al 2008 aveva raggiunto quota 150 milioni, con incrementi crescenti di anno in anno);

a fronte di tale importo previsto dalla legge, a partire dalla legge finanziaria per il 2009 (del Governo Berlusconi) si sono realizzati tagli pesantissimi, in conseguenza dei quali la situazione è la seguente: per l'anno 2010 erano previsti e già approvati 138,3 milioni di euro e ne sono stati distribuiti solo 80; i restanti, pur già portati in bilancio dalle televisioni locali, con effetto retroattivo sono stati spalmati in minima parte sull'anno 2011, e nella maggior parte sul triennio 2012-2014; per l'anno 2011 risultano stanziati solo 114 milioni di euro; per gli anni 2012 e 2013 risultano stanziati solo 109,5 milioni annui; per gli anni a decorrere dal 2012 risultano stanziati solo 122 milioni di euro;

per valutare l'entità di questi tagli, basti considerare che, già con un livello di finanziamento pari a 150 milioni di euro, le televisioni locali chiudevano i bilanci in perdita,

si chiede di sapere:

con riguardo alla questione delle frequenze, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili segnalati, quali siano le valutazioni del Governo circa l'azione del precedente Governo e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e quali iniziative di competenza intenda assumere per affrontare le criticità segnalate in premessa;

se non intenda dare un chiarimento in merito agli intendimenti del Governo sulla procedura del beauty contest, sospetta di irregolarità per le ragioni esposte;

con riguardo alla questione della numerazione automatica dei canali digitali (LCN), se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili segnalati e se, ed eventualmente come, intenda intervenire per porre rimedio agli effetti degli errori commessi in sede di regolazione, che concorrono ad aggravare le condizioni di sopravvivenza delle televisioni locali nel passaggio al sistema digitale terrestre;

infine, con riguardo alla questione dei contributi alle televisioni locali, quali misure intenda adottare al fine di riconoscere alle emittenti televisive locale il sostegno economico nei termini e negli importi previsti, in regime ordinario, dalla legislazione vigente.

(3-02611)