Allegato B
Dichiarazione di voto del senatore Marino Ignazio sull'emendamento 3.0.4 (testo 4) al decreto-legge n. 211 (3074)
Signor Presidente del Senato, senatrici e senatori, signori membri del Governo, signor Ministro della giustizia, sono passati quasi seicento giorni dalla prima volta in cui, insieme alle senatrici e ai senatori della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale, siamo entrati in un ospedale psichiatrico giudiziario. L'11 giugno 2010 in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto: fuori abbiamo lasciato il mondo che conosciamo con la sua modernità e i suoi progressi sociali; dentro siamo tornati ai tempi del codice Rocco che, in epoca pre-repubbicana, istituì i manicomi criminali.
Lì abbiamo sentito per la prima volta il peso di questo orrore: in una stanza spoglia, mentre guardavamo increduli un letto di contenzione di ferro arrugginito con un buco al centro per la caduta degli escrementi, riesumato probabilmente da qualche antro ottocentesco, vi era sdraiato un uomo nudo, immobilizzato da garze usate come rudimentali corde, costretto in una condizione umiliante e indegna; una situazione, signor Ministro, che giustamente non tollereremmo nemmeno per un animale.
Abbiamo visitato tutte le strutture italiane, più e più volte. Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, Aversa, Napoli Secondigliano, Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere. Le condizioni di radicale degrado osservate nelle prime visite in molti di questi istituti, sono rimaste le stesse. Immaginate un ospedale - perché dovrebbero essere appunto ospedali, luoghi di cura dell'infermità mentale - dove bisogna scegliere se utilizzare l'acqua per il sistema antincendio o per i servizi igienici; dove le lenzuola non vengono cambiate per settimane e, a volte, sono gli stessi operatori a portarle generosamente da casa; dove in inverno il riscaldamento non funziona e non c'è l'acqua calda; dove l'assistenza medica viene garantita da un infermiere ogni 25-30 internati e l'assistenza psichiatrica viene garantita per meno di trenta minuti al mese; dove, ancora, stanze da quattro ospitano nove internati su letti a castello, proibiti negli ospedali. Condizioni, insomma, che sono state definite "tortura" da una delegazione del Consiglio d'Europa.
Attualmente, quelli che chiamiamo ospedali psichiatrici giudiziari sono luoghi dove un paziente colpito da infarto non può essere assistito; oppure chi soffre per una ulcera diabetica attende per mesi un trasferimento in ospedale, sino a quando l'ulcera è divenuta gangrena e l'arto deve essere amputato. Tutto questo accade oggi a persone le cui cure sono affidate allo Stato.
Bisogna mettere fine a questo estremo orrore, come lo ha definito il Presidente della Repubblica. Chiudiamo gli ospedali psichiatrici giudiziari, chiudiamo strutture che per ottant'anni sono rimaste uguali a se stesse, diventando il luogo in cui celare ciò che per alcuni erano solo "rifiuti umani".
L'emendamento discusso oggi lo permette. Questa norma è un passo epocale per dire un no netto: il nostro Paese non può e non vuole tollerare che esista "un inferno dei dimenticati".
Chiedo a tutta l'Aula di appoggiare con il voto di ciascuno questa decisione storica. Grazie Presidente, grazie signor Ministro.
Dichiarazione di voto del senatore Saccomanno sull'emendamento 3.0.4 (testo 4) al decreto-legge n. 211 (3074)
A nome del PdL annuncio il voto favorevole a questo emendamento che accoglie le aspirazioni di chi non ha avuto voce e volto, per interrompere la sua esclusione dalla vita, dalla società, dalla famiglia. Un modulo in ciclostile ha spesso fatto accettare in silenzio che un tempo di internamento per essere curato in un carcere si trasformasse in un ergastolo bianco, in un girone infernale senza salute e senza dignità per le persone.
Eravamo certi che questo Parlamento avrebbe trovato il coraggio di mettere la parola fine ai manicomi criminali, ridando dignità al disagio della malattia psichiatrica anche a chi di questa patologia ne ha subito le conseguenze peggiori, quasi con l'obbligo della privazione del diritto alla salute come pena per un reato di cui si é stati dichiarati non avere capacità di intendere e volere.
Votiamo con serenità, certi che nel dispositivo c'è la certezza che non si rimarrà immotivatamente internati anche se non più pericolosi, e per chi rimane si tradurrà in un luogo di cura sicuro per sé e per i cittadini.
Oggi la malattia psichiatrica torna ovunque una malattia da curare. Grazie al Parlamento, grazie al Governo, anche a quello precedente che ha dato sostegno e attenzione alla Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale nel suo giusto lavoro.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Boscetto, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, Della Seta, Dell'Utri, Filippi Alberto, Longo, Marini, Messina, Molinari, Pera, Pisanu, Saro e Spadoni.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carlino, Carloni, Crisafulli, Giaretta, Marcenaro, Nessa e Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, ha trasmesso la relazione intermedia - approvata nella seduta del 18 gennaio 2012 - sull'attività svolta dalla Commissione stessa (Doc. XXII-bis, n. 6).
Il predetto documento è stato stampato e distribuito.
Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 24 gennaio 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il deputato Anna Maria Bernini Bovicelli, in sostituzione del deputato Ugo Lisi, dimissionario.
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2005-2010, i conti consuntivi per gli esercizi finanziari 2005-2009 e le relative piante organiche aggiornate all'anno 2010, relativamente ai sottoelencati Enti Parco:
Alta Murgia;
Dolomiti Bellunesi;
Abruzzo Lazio e Molise;
Monti Sibillini;
Arcipelago di La Maddalena;
Val Grande;
Majella;
Pollino;
Foreste Casentinesi;
Aspromonte;
Tosco-Emiliano;
Circeo.
I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 768).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione - riferita al secondo semestre 2011 - sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (Doc. CXVI-bis, n. 7).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 7 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel primo semestre 2011.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. LXXIV, n. 7).
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasmissione di atti
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 13 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), ed f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione concernente misure per la riduzione dei costi amministrativi negli appalti pubblici.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 767).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione d voti
E' pervenuto al Senato un voto della regione Toscana in merito alla legge finanziaria 2012.
Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (n. 93).
Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alla 7ª Commissione permanente, e per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª, i seguenti atti, trasmessi dalla Commissione europea il 3 dicembre 2011 e annunciati all'Assemblea nella seduta n. 654 dell'11 gennaio 2012:
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM (2011) 808 definitivo) (Atto comunitario n. 82);
proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM (2011) 812 definitivo) (Atto comunitario n. 83).
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 12 al 24 gennaio 2012)
FLERES: sulla disciplina delle agevolazioni ai datori di lavoro agricolo in zone svantaggiate (4-03498) (risp. FORNERO, ministro del lavoro e politiche sociali)
GIARETTA: sulla normativa contrattuale a tutela dei giornalisti freelance (4-03717) (risp. FORNERO, ministro del lavoro e politiche sociali)
MUSSO: sulle procedure per l'accertamento delle invalidità civili (4-05458) (risp. FORNERO, ministro del lavoro e politiche sociali)
Interpellanze
DI GIOVAN PAOLO - Ai Ministri dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione - Premesso che:
a pochi chilometri da Latina, vicino a borgo Montello, si trova già da qualche anno un campo che fa da ricovero, con casette costruite negli anni '70, a oltre 150 persone, di cui una cinquantina tra bambini e ragazzi, su un sito di proprietà della Regione Lazio, denominato "Al Karama" (dignità, in arabo), un tempo utilizzato per rifugiati dal Marocco e da altri Paesi arabi;
tale campo, rispetto ad analoghe situazioni in grandi città, potrebbe essere, con limitati interventi ben fatti, un campo modello vista la disponibilità mostrata dai suoi abitanti, d'accordo con il grande lavoro compiuto dalle associazioni del terzo settore, a praticare regole di integrazione quali la presenza a scuola dei bambini (a borgo Sabotino), o l'impegno a non praticare la mendicità e anzi ricercare lavoro, soprattutto nei campi agricoli della provincia di Latina;
tuttavia, come è noto alle istituzioni locali, tali strutture sono state costruite con l'amianto e, al fine di "bonificare" la zona, era stato previsto dalla Giunta regionale del Lazio, almeno fino al bilancio del 2010, uno stanziamento di circa 600.000 euro ed un progetto di lavori del Comune di Latina;
nelle more del passato "commissariamento" per l'emergenza nomadi, secondo quanto ipotizzato dagli uffici del Commissario del Lazio, prefetto Pecoraro, poteva esserci un ulteriore finanziamento dei lavori con cui copartecipare alle spese di ristrutturazione, ma il progetto si è arrestato dopo la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 2011 sull'illegittimità della cosiddetta "emergenza nomadi";
il campo si trova a ridosso di terreni "intermedi", rispetto alla discarica rifiuti di Latina, che, come risulterebbe da inchieste giornalistiche e da indagini della procura, sembrerebbero essere di proprietà di parenti o affini di appartenenti ad organizzazioni malavitose ben organizzate e presenti sia in Campania che nella provincia di Latina, ormai cosi stabili da essersi guadagnate l'epiteto di "quinta mafia" in documentari, inchieste e libri;
ormai da più di un anno accadono fatti spiacevoli e pericolosi, cioè incendi di natura dolosa, l'ultimo dei quali avvenuto all'interno del campo a seguito del quale alcune famiglie sono scappate nella notte e solo successivamente hanno fatto ritorno nel campo ma ora vivono dentro 7 containers; ci sono state, inoltre, minacce anonime ai volontari ed alle associazioni che si impegnano nel campo e nella provincia di Latina, minacce dirette ai bambini e alle donne, anche con armi in pugno, da parte di personaggi che i cittadini presenti nel campo hanno timore a denunciare;
tale situazione, oltre all'allungarsi dei tempi per la ristrutturazione del campo, ai difficili contatti con le istituzioni locali e alla paura, determina condizioni di fragilità che stanno minando i rapporti all'interno del campo, con ricadute soprattutto sui bambini e sul loro incerto futuro,
si chiede di conoscere:
quale sia l'intendimento del Governo sulla vicenda dei rom, sinti, nomadi, in realtà romanesch, del nostro Paese e dunque sulla previsione di un eventuale piano nazionale che manca in Italia dal 1985;
se, data la particolare condizione del campo Al Karama di Latina, i Ministri in indirizzo possano intervenire con atti di competenza per l'utilizzo dei fondi precedentemente accantonati per l'intervento di ristrutturazione e bonifica;
se, considerata la condizione del campo Al Karama non solo sottoposto al disagio sociale ma anche esposto ai rischi della criminalità organizzata, non si intenda promuovere un'azione a difesa della legalità per questi concittadini, mobilitando anche le Forze dell'ordine.
(2-00410)
Interrogazioni
ADAMO, VITA, BASSOLI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, ICHINO, ROILO, VIMERCATI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
nella serata del 24 gennaio 2012 si è svolta in anteprima nazionale la messa in scena, al teatro Parenti di Milano, dello spettacolo di Romeo Castellucci "Sul concetto del volto nel figlio di Dio";
da fonti giornalistiche si apprende che la rappresentazione è stata molto apprezzata dal pubblico in sala, mentre all'esterno del teatro numerose sono state le proteste di differenti organizzazioni e movimenti sia politici che d'ispirazione religiosa;
la rappresentazione era stata preceduta da innumerevoli lettere di protesta inviate alla direttrice del teatro, Andrée Ruth Shammah, che chiedevano la sospensione della messa in scena dello spettacolo, considerato blasfemo;
alla direttrice e al regista sono stati inviati messaggi intimidatori e minacciosi della loro integrità fisica, tanto che le autorità preposte hanno dovuto dispiegare un nutrito drappello di Forze dell'ordine che tuttora stazionano sotto le abitazioni degli interessati;
le stesse gerarchie ecclesiastiche hanno espresso posizioni differenziate e comunque nessuna a favore della censura dello spettacolo;
lo spettacolo è stato sponsorizzato dalle maggiori istituzioni teatrali europee e internazionali;
il regista e la direttrice del teatro si sono pubblicamente dichiarati rispettosi del sentimento religioso dei cristiani, e dei cattolici in particolare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che nello spettacolo in questione vi sia alcunché di blasfemo;
nel caso di risposta negativa, quali iniziative intenda assumere per difendere l'autonomia dell'arte, la pluralità delle sue espressioni in nome di un comune vivere civile che possa dispiegarsi nel rispetto delle differenti sensibilità e contro minacce e vocazioni censorie di segno integralista.
(3-02610)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
PROCACCI, ICHINO, LATORRE, MORRI, TOMASELLI, ASTORE, CHIURAZZI, MARITATI, MONGIELLO, GRANAIOLA, DE SENA, FILIPPI Marco, VITA, CAROFIGLIO - Ai Ministri dello sviluppo economico - Premesso che:
il sistema televisivo italiano sta vivendo un periodo di profonde trasformazioni. L'avvento di nuove tecnologie e la loro ormai matura sperimentazione nel Paese, con particolare riguardo al sistema digitale terrestre, costituiscono una grande sfida per tutti gli operatori del settore. D'altro canto, l'implementazione delle nuove tecnologie e la definizione di una nuova governance degli impianti di trasmissione e dei servizi trasmessi devono necessariamente muovere, al fine di verificarne la legittimità e la regolarità, dal puntuale esame della compatibilità con il contesto normativo e giurisprudenziale comunitario, nonché, ancor prima, costituzionale;
il nostro Paese è già stato giudicato concordemente dal giudice comunitario, nonché dalla Corte costituzionale, prima inadeguato in sede di recepimento delle direttive europee in materia di radiotelevisione e, poi, inadempiente, in quanto, a seguito dell'adozione delle disposizioni comunitarie lo Stato italiano non ha predisposto tutte le misure legislative ed amministrative idonee a creare un corretto mercato concorrenziale delle reti e dei servizi radiotelevisivi (si veda la sentenza n. 420/1994 della Corte costituzionale e sentenza n. 380/2008 della Corte di giustizia europea);
il profondo mutamento del sistema di trasmissione televisivo da analogico a digitale è stato avviato dallo Stato italiano principalmente allo scopo di adeguare il mercato interno delle telecomunicazioni ai richiamati principi comunitari (la cui reiterata violazione aveva già indotto le istituzioni comunitarie a condannare il nostro Paese attraverso una procedura di infrazione), evidentemente violati dalla chiusura del settore televisivo al sostanziale duopolio Rai-Mediaset;
in tal senso, la legislazione italiana più recente in materia ha affermato, proprio nel rispetto del menzionato contesto, i principi di pluralismo e concorrenzialità del mercato televisivo (decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante: "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive");
d'altro canto, i provvedimenti adottati dal Governo, nonché dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, al fine di realizzare il passaggio al sistema digitale terrestre hanno manifestamente disatteso gli obiettivi e i limiti della delega fornita all'Esecutivo dal Parlamento, rafforzando la concentrazione oligopolistica nel mercato televisivo a scapito di tutti gli altri soggetti che operano nel mercato televisivo;
inoltre, le determinazioni assunte dal precedente Governo e dall'AGCOM in sede di regolamentazione specifica risultano evidentemente squilibrate a favore dell'oligopolio costituito grandi gruppi editoriali e danneggiano in modo gravissimo principalmente le emittenti televisive locali, per le quali si conferma una condizione di grave prevaricazione a fronte del consolidamento dei più grandi gruppi editoriali nazionali;
tali circostanze dimostrano come, nell'inosservanza della stessa legge, nonché dei principi comunitari in materia, il passaggio al digitale terrestre, anziché costituire strumento di apertura del mercato televisivo, si riveli solo occasione di ulteriore consolidamento di un oligopolio televisivo già sanzionato in sede comunitaria;
la regolamentazione adottata, oltre ad eludere manifestamente gli obblighi comunitari in materia - con riguardo alle regole e al sistema sanzionatorio in materia di pluralismo e concorrenza - mette a repentaglio la sopravvivenza stessa delle emittenti televisive locali, nonostante queste siano strumento fondamentale per l'affermazione del pluralismo sostanziale nel nostro Paese e costituiscano un rilevante volano economico per il sistema delle piccole e medie imprese;
nel merito, le evidenze più macroscopiche di questo squilibrio sono attualmente rappresentate da tre questioni, di seguito illustrate: le frequenze; la numerazione automatica dei canali digitali; i contributi delle televisioni locali;
con riguardo alla questione delle frequenze, l'articolo 8 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che: "L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in tale ambito";
in base alla tutela da interferenze a livello internazionale, si possono individuare ben tre categorie di capacità trasmissiva delle frequenze: le frequenze coordinate a livello internazionale su tutto il territorio nazionale; le frequenze coordinate a livello internazionale su una parte del territorio nazionale; le frequenze non coordinate a livello internazionale e soggette ad interferenze dai Paesi limitrofi;
pertanto, facendo la citata disposizione del testo unico espresso riferimento alla capacità trasmissiva - e non genericamente alle frequenze - l'AGCOM avrebbe dovuto destinare alle emittenti televisive locali un terzo di frequenze per ognuno (dei tre citati) gruppi omogenei di frequenze;
a fronte di ciò, l'AGCOM, nel disporre il piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) con delibera n. 300/2010, ha destinato alle reti nazionali tutte le 27 frequenze di qualità coordinate a Ginevra (la prima categoria delle tre), quindi tutte quelle protette dalle interferenze degli Stati esteri, assegnando alle TV locali solo frequenze scadenti, interferite dagli altri Stati;
di tali 27 frequenze di qualità ne sarebbero spettate 9 alle televisioni locali in base all'articolo 8 citato. Inoltre, le nove frequenze coordinate a livello internazionale su tutto il territorio nazionale (prima categoria delle tre) che lo Stato ha sottratto alle televisioni locali sono state vendute all'asta alle compagnie telefoniche;
ulteriori 6 frequenze preziose sono state fatte oggetto del cosiddetto beauty contest, procedura mediante la quale vengono assegnate in modo del tutto gratuito le frequenze digitali;
in origine, detta procedura fu ideata per assecondare le censure comunitarie rivolte alla chiusura del sistema dei media in Italia. Di fatto, tuttavia, per le specifiche modalità di redazione del bando, le frequenze migliori sarebbero assegnate ancora una volta alle emittenti in posizione dominante, già ricche di canali e di risorse. Peraltro, le 6 frequenze da assegnare con tale procedura verrebbero illegittimamente sottratte alla disciplina di cui all'articolo 8, che prevede che un terzo della capacità trasmissiva venga riconosciuto alle televisioni locali;
attualmente, la procedura del beauty contest risulta sospesa per iniziativa del Ministro dello sviluppo economico;
ad oggi, le televisioni locali non hanno neanche una delle 9 frequenze di qualità che spetterebbero loro per legge (e che corrispondono ad un terzo delle 27 frequenze di qualità) e si vedono sottrarre dal numero complessivo delle frequenze di qualità da ripartire tra le emittenti televisive (nazionali e locali) pure le 6 frequenze di cui alla procedura del beauty contest;
con riguardo alla questione della numerazione automatica dei canali digitali (LCN), l'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione dispone che, nell'assegnazione dei numeri, si debbano rispettare le abitudini e le preferenze dei telespettatori, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, e che nel primo arco di numeri si debbano prevedere adeguati spazi per le emittenti locali di qualità;
a fronte di ciò, l'AGCOM, in sede di regolamentazione, nel disporre il piano di numerazione con delibera n. 366 del 2010, non ha affatto tenuto conto delle disposizioni legislative, escludendo le emittenti locali dal primo arco di numeri (quelli dall'1 al 9 che sono ovviamente i numeri più importanti) nonostante le indagini Auditel dimostrassero che in tutte le regioni i telespettatori avevano l'abitudine diffusa di sintonizzare le televisioni locali preferite sui numeri 8 e 9, e in alcune regioni - come la Puglia - anche sul numero 7 (Telenorba);
ciò che appare più grave è che l'AGCOM abbia attribuito i primi 9 canali alle televisioni generaliste nazionali sulla base dell'erroneo presupposto che "Mtv" ed "All Music" (oggi "Deejay TV") si qualifichino come televisioni generaliste. Invero, il carattere tematico delle due emittenti citate è, in re ipsa, nella stessa programmazione visibile sul palinsesto delle due emittenti;
infine, con riguardo alla questione dei contributi alle televisioni locali, sulla quale ha avuto pesante influenza il conflitto di interessi dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri, si segnala come gli stanziamenti previsti dalla legge in favore delle televisioni locali, oltre a non essere portati a regime, si siano fortemente depauperati negli anni del Governo Berlusconi;
l'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993, prevede che venga annualmente destinata all'emittenza locale una quota del canone Rai. Tale quota dovrebbe ad oggi ammontare a 270 milioni di euro annui (sino al 2008 aveva raggiunto quota 150 milioni, con incrementi crescenti di anno in anno);
a fronte di tale importo previsto dalla legge, a partire dalla legge finanziaria per il 2009 (del Governo Berlusconi) si sono realizzati tagli pesantissimi, in conseguenza dei quali la situazione è la seguente: per l'anno 2010 erano previsti e già approvati 138,3 milioni di euro e ne sono stati distribuiti solo 80; i restanti, pur già portati in bilancio dalle televisioni locali, con effetto retroattivo sono stati spalmati in minima parte sull'anno 2011, e nella maggior parte sul triennio 2012-2014; per l'anno 2011 risultano stanziati solo 114 milioni di euro; per gli anni 2012 e 2013 risultano stanziati solo 109,5 milioni annui; per gli anni a decorrere dal 2012 risultano stanziati solo 122 milioni di euro;
per valutare l'entità di questi tagli, basti considerare che, già con un livello di finanziamento pari a 150 milioni di euro, le televisioni locali chiudevano i bilanci in perdita,
si chiede di sapere:
con riguardo alla questione delle frequenze, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili segnalati, quali siano le valutazioni del Governo circa l'azione del precedente Governo e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e quali iniziative di competenza intenda assumere per affrontare le criticità segnalate in premessa;
se non intenda dare un chiarimento in merito agli intendimenti del Governo sulla procedura del beauty contest, sospetta di irregolarità per le ragioni esposte;
con riguardo alla questione della numerazione automatica dei canali digitali (LCN), se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili segnalati e se, ed eventualmente come, intenda intervenire per porre rimedio agli effetti degli errori commessi in sede di regolazione, che concorrono ad aggravare le condizioni di sopravvivenza delle televisioni locali nel passaggio al sistema digitale terrestre;
infine, con riguardo alla questione dei contributi alle televisioni locali, quali misure intenda adottare al fine di riconoscere alle emittenti televisive locale il sostegno economico nei termini e negli importi previsti, in regime ordinario, dalla legislazione vigente.
(3-02611)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
D'ALIA - Al Ministro dello sviluppo economico -
(4-06681)
(Già 3-02561)
AMATO - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno - Premesso che:
la legge 30 marzo 2004, n. 92, dispone, all'articolo 1, che: «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata (...) sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende»;
per ricordare tale ricorrenza secondo le forme previste dalla legge, il coordinamento fiorentino della "Giovane Italia", attraverso la propria corrispondente associazione studentesca, ha richiesto - con il dovuto anticipo - agli organi preposti dell'Università di Firenze di poter utilizzare un'aula del polo di Scienze sociali per lo svolgimento di un convegno dal titolo "Il massacro delle foibe - Ricordare oggi per non dimenticare mai". Un'iniziativa per la quale, coerentemente al dettato del "Giorno del ricordo", sono stati invitati il giornalista nonché parlamentare on. Renato Farina, la docente di Scienze politiche dello stesso ateneo, professoressa Carla Sodini, e la delegata provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Myriam Adreatini Sfilli;
in data 23 gennaio 2012, con comunicazione ufficiale a firma dei presidi Franca Alacevich (Scienze politiche), Francesco Giunta (Economia) e Paolo Cappellini (Giurisprudenza), l'Università degli studi di Firenze ha negato l'autorizzazione all'utilizzo dell'aula per l'incontro dedicato al "Giorno del ricordo" motivandone la scelta con la necessità di ''non generare possibili tensioni all'interno dell'università'';
ricordato che lo statuto dell'Università di Firenze, agli articoli 1 e 2, afferma "il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico", favorisce "lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli" ed informa la propria attività "al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite";
considerato che:
la legittima richiesta formulata da un'associazione studentesca dell'Università di Firenze di poter celebrare il "Giorno del ricordo" in uno spazio del polo di Scienze sociali, risulta negata in palese violazione della legge ed in aperto contrasto con i principi generali in tema di libertà e di diritti fondamentali espressi nello statuto dell'ateneo;
la motivazione addotta nella comunicazione con la quale si rifiuta la concessione dell'aula non solo presenta valutazioni relative ad alcuni profili di ordine pubblico spettanti alla sola Prefettura, ma nega sostanzialmente il valore delle stesse libertà costituzionali, facendo prevalere considerazioni discrezionali di mera opportunità politica sull'osservanza - che deve essere assoluta - dei principi di pluralismo e democrazia, oltre che sulla dovuta osservanza dei contenuti di una specifica legge dello Stato,
si chiede di sapere:
se, stante l'autonomia dell'Università degli studi di Firenze, i Ministri in indirizzo non ritengano di dover verificare presso il Rettore la sussistenza delle ragioni in base alle quali ben tre presidi di facoltà hanno negato, con nota congiunta, l'autorizzazione all'utilizzo, da parte di un'associazione studentesca, di un'aula dell'ateneo ai fini previsti per legge nell'ambito della commemorazione nazionale del Giorno del ricordo;
se non ritengano di doversi adoperare affinché l'Università di Firenze garantisca, in ogni occasione e in ossequio alla legge ed al proprio statuto, il rispetto del principio di libera espressione ed associazione degli studenti, autorizzando, nel caso particolare, la concessione dell'aula richiesta per lo svolgimento dell'iniziativa storico-culturale dedicata al Giorno del ricordo.
(4-06682)
COSTA - Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Premesso che:
per effetto dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, furono a suo tempo istituiti, presso le stesse, i cosiddetti ruoli ad esaurimento, in cui vennero relegati tutti quei funzionari della carriera direttiva rivestenti le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, i quali, benché dotati dei requisiti richiesti, non furono inquadrati nei ruoli della dirigenza per mancanza di posti disponibili, né videro migliorare in seguito la foro posizione di carriera; anzi mantennero, fino al loro pensionamento, le rispettive qualifiche di provenienza (ridefinite, appunto, "qualifiche ad esaurimento") pur svolgendo, di fatto, compiti non estranei all'area della stessa dirigenza quanto a responsabilità connesse e a livello qualitativo delle relative prestazioni;
il trattamento pensionistico dei predetti funzionari è disciplinato dall'art. 73, secondo comma, del medesimo testo legislativo - disposizione tuttora vigente - secondo cui le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente;
questa disposizione di legge è diretta a compensare - sia pure parzialmente e con effetto differito nel tempo - la disparità di trattamento venutasi a creare tra i predetti funzionari e la maggior parte dei loro ex colleghi, i quali, soltanto per aver potuto vantare una maggiore anzianità di servizio rispetto ai primi, anche di pochi mesi, conseguirono il passaggio diretto e automatico nel ruolo dei dirigenti;
in attuazione di tale disposizione, i soggetti interessati hanno quindi diritto a percepire una pensione calcolata sulla sommatoria di tutte le voci stipendiali di natura fissa e ricorrente, riconosciute all'ex primo dirigente (ora dirigente di seconda fascia) a prescindere dall'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali e, quindi, in relazione alla sola qualifica di dirigente, qualifica che viene dei resto attribuita anche ai funzionari dei ruoli ad esaurimento contestualmente al loro collocamento a riposo, unicamente a fini pensionistici;
nel regolare la materia dal punto di vista amministrativo, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, ha previsto che per la liquidazione di dette pensioni è necessario porre come riferimento il "trattamento economico fondamentale" dell'ex primo dirigente di pari anzianità, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 1° dicembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risulto in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali;
va tuttavia osservato che per quanto concerne la retribuzione di posizione, tale esclusione si giustifica solo con riferimento alla sua parte variabile, mentre la parte fissa o minima della retribuzione in parola, non avendo alcun rapporto di relazione con le funzioni dirigenziali, rappresenta, insieme alle altre voci retributive già indicate nella circolare stessa, una delle componenti essenziali del predetto trattamento economico fondamentale, concorrendo, così, a costituire l'effettiva base retributiva per il computo delle pensioni spettanti ai personale di cui trattasi. Tale quota retributiva, infatti, stabilita "in misura uguale per tutti gli appartenenti alla stessa fascia di dirigenza", viene corrisposta al dirigente stesso anche in assenza di dette funzioni, come, ad esempio, nei periodi di aspettativa o di distacco presso altra sede di servizio, durante i quali egli viene sollevato dai normali incarichi di direzione (si veda il parere del Direttore dell'Ufficio dei Ruolo Unico della Dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003 e la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno 2002);
al riguardo, si richiama in primo luogo la normativa contrattuale vigente in materia, da cui risulta che nell'ambito della struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale la retribuzione di posizione è suddivisa in due componenti nettamente distinte: retribuzione di posizione parte fissa (pari al suo valore minimo contrattualmente previsto) e retribuzione di posizione parte variabile; e che la parte fissa viene poi inclusa tra le voci dei trattamento economico fisso annuo spettante al dirigente di seconda fascia;
in perfetta analogia a quanto sopra, la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2004/P, adottata nell'adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, sosteneva che in relazione alla retribuzione di posizione vanno individuate due distinte componenti: una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA, una parte variabile ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio;
peraltro, il Ministero dell'interno, con nota 1/1047/l del 15 maggio 2002, nel chiedere alla Ragioneria generale dello Stato l'assenso per il riconoscimento della retribuzione di posizione nella sua parte fissa in favore dei propri funzionari della carriera direttiva di ragioneria (non aventi, peraltro, né le funzioni né la qualifica di dirigente), manifestava l'avviso che tale componente retributiva, essendo parte integrante dei trattamento economico fondamentale del dirigente, potesse essere riconosciuta anche al predetto personale, prossimo al pensionamento, con esclusione della sua parte variabile e della retribuzione di risultato. A seguito di tale richiesta, la Ragioneria generale dello Stato, dichiarandosi nettamente favorevole, sottoponeva comunque la questione, con nota n. 0060911 del 3 ottobre 2002, al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, con propria lettera n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002, dichiarava testualmente di concordare con quanto rappresentato dal Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione (parte fissa) quale parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell'ex camera direttiva di Ragioneria;
del resto, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato, mostrava di avere già modificato da tempo il criterio restrittivo espresso nella circolare n. 12/2000 in ordine alla composizione dei trattamento economico fondamentale del dirigente, dichiarando di ravvisare nella quota minima della retribuzione, di posizione contrattualmente prevista e caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta e di propendere, sulla base delle disposizioni di cui al predetto art. 73, a ritenere detta quota minima come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento;
viene quindi da chiedersi perché mai fino a tutt'oggi non si sia ancora provveduto a compiere un elementare atto di giustizia modificando in tal senso la circolare in questione,
bisogna tuttavia riconoscere che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica non ha mancato di promuovere, pochi mesi dopo la data della citata lettera, una prima iniziativa, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, il preventivo assenso per un aggiornamento del terz'ultimo capoverso della circolare n. 12/2000, con l'inserimento della voce relativa alla retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista tra le componenti del trattamento economico fondamentale dei dirigente di seconda fascia, per incrementare nella giusta misura l'importo della base retributiva sulla quale commisurare le pensioni spettanti agli ex funzionari delle qualifiche ad esaurimento;
a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 si esprimeva favorevolmente, dichiarando che la parte fissa della retribuzione di posizione di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 era da ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento), in quanto, non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e tale da assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio;
nella stessa lettera (ultimo capoverso) la Ragioneria generale, con riferimento al valore minimo della retribuzione di posizione previsto dalla previgente disciplina contrattuale (CCNL 9 gennaio 1997), considerava tale valore ugualmente speculabile ai fini pensionistici in favore del personale stesso;
tuttavia, nonostante il parere favorevole manifestato in maniera così chiara dalla Ragioneria generale dello Stato, nessuna rettifica veniva apportata alla circolare in questione;
peraltro, l'emanazione di una circolare modificativa in tal senso fu anche oggetto di proposta del Capo di Gabinetto dei Vice Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Gianfranco Fini, con lettera del 23 novembre 2005 indirizzata al Capo di Gabinetto dei Ministero dell'economia e delle finanze, al Capo dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero ed al Ragioniere Generale dello Stato, in cui venivano sollecitate concrete iniziative per una congrua soluzione dell'annoso problema, tenuto anche conto della grave disparità di trattamento che si veniva a creare tra ex funzionari di identica posizione professionale a seguito delle sentenze favorevoli pubblicate fino a quel momento dalla Corte dei conti in sede regionale cui, peraltro, ne vanno ora aggiunte molte altre emesse successivamente con le quali, insieme alle precedenti, sono stati accolti i ricorsi presentati da ex funzionari dei ruoli ad esaurimento che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento del diritto alla inclusione nella propria base pensionabile -quota A- della parte fissa o minima della retribuzione di posizione dell'ex primo dirigente, proprio perché considerata componente essenziale del trattamento economico fondamentale di quest'ultimo;
infatti, fino al 12 settembre 2011, la Corte dei conti ha pubblicato in sede regionale le sentenze di accoglimento di seguito indicate: sentenze n. 2294 del 15 ottobre 2003 e n. 1999 del 3 ottobre 2005 - sezione Lazio; sent n 1550 del 10 dicembre 2003 - sezione Lombardia; sentenza n. 271 del 10 febbraio 2004 - sezione Abruzzo; sentenza n. 417 del 6 aprile 2004 e n. 126 dei 23 marzo 2005 - sezione Sardegna; sentenza n. 590 e 591 dei 16 settembre 2005 - sezione Marche; sentenza n. 222 del 7 dicembre 2006 - sezione Liguria; sentenza n. 124 dei 24 maggio 2007 - sezione Molise; sentenza n. 510 del 4 aprile 2007 e sentenze n. 835 e 837 del 30 maggio 2007 - sezione Toscana;
in particolare, la sentenza n. 271 sezione Abruzzo è stata anche espressamente valutata in modo positivo da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. CS 24351/04 sezione 7- Avv. Nunziata, dei 17 maggio 2004;
tuttavia non va sottaciuto che nel corso dell'attuale vertenza giudiziaria sulla materia in oggetto!'orientamento della Magistratura contabile si manifesta tutt'altro che univoco, in quanto, a fronte di sentenze come quelle citate, sono state emesse - nell'ambito della stessa Sezione giurisdizionale e, in qualche caso, anche da parte dello stesso giudice - pronunce di segno diametralmente opposto nei confronti di soggetti che rivestivano posizioni assolutamente identiche, rendendo così del tutto aleatorie le decisioni della Corte dei conti in ordine alla materia stessa;
con queste ultime pronunce una parte della magistratura contabile, facendo proprio l'errato criterio di cui alla più volte citata circolare n. 12/2000, sostiene fra l'altro che la retribuzione di posizione non può costituire elemento pensionabile per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, essendo legata al concreto svolgimento delle funzioni dirigenziali: essa, quindi, non tiene in alcun conto che quest'ultima affermazione è vera solo per quanto riguarda la parte variabile della retribuzione in parola, come appare ormai del tutto pacifico (si veda l'accennata deliberazione della Corte dei conti n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004); inoltre l'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 non richiede affatto, per la sua attuazione, l'effettività dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
peraltro, il problema relativo al trattamento pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento non è rimasto circoscritto al solo ambito degli uffici amministrativi e della Corte dei conti, ma è stato anche oggetto di intervento in sede parlamentare mediante ben nove interrogazioni parlamentari, in gran parte ancora inevase;
in risposta alle interrogazioni 4-03325 del 12 novembre 2002 e 4-04475 del 18 novembre 2002, proposte rispettivamente dal Sen. Eufemi e dall'on. Fiori, il Ministro della funzione pubblica pro tempore, avvocato Luigi Mazzella, dichiarava, nel maggio 2004, che una proposta a suo tempo avanzata dal proprio Dipartimento al Ministero dell'economia e delle finanze, tendente a riconsiderare in via interpretativa la natura della retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella sua parte fissa, ai fini di una eventuale modifica della circolare n. 12/2000, riscosse parere negativo da parte del Ministero stesso, il quale avrebbe sostenuto che la retribuzione di posizione, anche nei valori fissi o minimi, non era assimilabile al trattamento economico fondamentale dei dirigente, per effetto delle norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 che stabilivano limiti temporali e quantitativi per il pagamento della retribuzione di posizione di parte fissa ai dirigenti del cosiddetto ruolo unico posti temporaneamente a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
a questo proposito, oltre a rilevare che il diverso orientamento manifestato dalla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 avrebbe dovuto avere di per sé valore assolutamente determinante, stante la specifica competenza tecnico-istituzionale in materia, che tale organo riveste nell'ambito dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, si esprimono, nel merito, altre fondate riserve sulla base di ulteriori considerazioni, atteso che le norme di cui al citato art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 furono previste per una categoria del tutto marginale della dirigenza statale. In secondo luogo, si rileva che l'avvenuta soppressione del predetto ruolo unico, con il ripristino dei ruoli separati e la riassegnazione alle rispettive amministrazioni di provenienza di tutti i dirigenti, compresi quelli in regime di disposizione, hanno fatto sì che le norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001, di esclusiva pertinenza di questi ultimi dirigenti sui generis, siano dei tutto inoperanti;
infine, pur facendo completa astrazione da quanto osservato ai punti precedenti, resta comunque il fatto che il problema sollevato dal Ministero dell'economia si riferisce a una disposizione contrattuale di natura retributiva, non avente alcuna relazione con il richiamato art. 73, che, viceversa, regola una materia di carattere esclusivamente pensionistico. Del resto, analogo principio viene chiaramente enunciato proprio nella stessa circolare n. 12/2000, nella parte in cui si evidenzia che detto articolo, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni dal sopravvenuto decreto legislativo n. 29 del 1993, che pure comportò notevoli mutamenti della disciplina in materia di pubblico impiego;
pertanto, nel caso specifico, si ha motivo di ritenere che il richiamo all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 non appaia pertinente alla questione in esame;
più recentemente, a distanza di cIrca 5 anni dalla precedente iniziativa conclusasi negativamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, in considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia e mostrandosi ancora una volta propenso a riconsiderare benevolmente la tormentata questione, ha reiterato, con lettera n. 41834 dei 15 gennaio 2006, la medesima richiesta a suo tempo avanzata alla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, sottoponendo nuovamente alle valutazioni di quest'ultima l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicativa come contenuta nella predetta circolare n. 12/2000, nel senso di riconoscere anche la retribuzione di posizione in parte fissa (ovvero minima) nel calcolo della base pensionabile del personale ad esaurimento;
a tale lettera ha unito una bozza di nuova circolare nella quale, dopo un breve richiamo al contenuto della circolare n. 12/2000, viene proposta la formulazione per cui si fa presente che l'evoluzione normativa intervenuta nella struttura retributiva della categoria di riferimento (cioè quella dei dirigenti) induce a riconsiderare il precedente indirizzo per quanto riguarda l'esclusione della componente collegata alla posizione. Invero con la previsione - confermata di recente dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può ritenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, abbia assunto connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa considerarsi anch'essa speculabile, ai fini pensionistici, per la categoria di personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento); il nuovo indirizzo, come sopra espresso, non può non ripercuotersi anche nei confronti del personale cessato dal servizio durante la vigenza dei precedenti contratti con riferimento, beninteso, al valore minino della retribuzione di posizione anche tenuto conto della giurisprudenza intervenuta, nei sensi che precedono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve quindi intendersi modificata la circolare in oggetto;
con successive lettere n. 11431 del 16 marzo 2007 e n. 43241 del 9 novembre 2007, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, a fronte dell'assoluto silenzio della Ragioneria generale dello Stato ha poi sollecitato per ben due volte, la precedente nota n. 41834 dei 15 novembre 2006, segnalando, al tempo stesso, anche altre decisioni favorevoli della Magistratura contabile;
nonostante il lungo tempo trascorso e questo coro unanime di consensi espressi da così importanti organi istituzionali competenti, la questione di cui trattasi risulta ancora in attesa di soluzione;
peraltro, occorre aggiungere che il diritto rivendicato, tradotto in termini economici, non rappresenta altro che un risarcimento puramente morale per tutta la categoria interessata, stante la modesta entità della cifra corrispondente, notevolmente ridotta per effetto dell'applicazione dell'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata, dei tributi cui è sottoposta e dell'incessante aumento del costo della vita verificatosi in questi ultimi anni,
l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza sanando questa situazione a parere dell'interrogante di palese ingiustizia ed emanando da parte del Dipartimento della Funzione pubblica una nuova circolare che, ai fini di una seria e corretta applicazione dell'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e a parziale modifica di quella precedente, preveda, quale parametro di riferimento per il calcolo delle pensioni riservate agli ex funzionari dei ruoli ad esaurimento, le seguenti voci retributive dei dirigenti di 2ª fascia: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3) RIA maturata al 30 novembre 1995; 4) retribuzione di posizione di parte fissa, pari al suo valore minimo contrattualmente previsto, di cui, rispettivamente, al contratto collettivo nazionale del lavoro 9 gennaio 1997 e al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001.
(4-06683)
DELLA SETA, FERRANTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
l'associazione FIAB, Federazione italiana amici della bicicletta, ha lanciato una petizione che ha raccolto oltre 12.000 firme con la quale chiede di equiparare, dal punto di vista del riconoscimento Inail, eventuali incidenti che possano incorrere negli spostamenti casa-lavoro in bicicletta a quelli che avvengano su altri mezzi di trasporto;
il Consiglio comunale di Bologna, in data 23 gennaio 2012, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a sostegno dell'iniziativa della FIAB;
la mobilità quotidiana nei centri urbani è divenuta in questi anni oggetto di sempre maggiore attenzione a livello politico e sociale a causa di un incremento progressivo del traffico veicolare privato, anche per le brevi e medie distanze, con effetti correlati di inquinamento atmosferico e da rumore, di incidentalità, di costi individuali e sociali legati ai tempi di spostamento e, più in generale, attinenti alla qualità della vita e alla salute dei cittadini. Per rispondere alla ipertrofia del traffico veicolare privato, e agli effetti ad esso collegati, oltre al rafforzamento del trasporto pubblico si sono venute affermando precise istanze a favore della mobilità sostenibile, dunque di una mobilità leggera, flessibile, efficiente e compatibile con l'ambiente;
tra le forme di mobilità sostenibile la bicicletta può costituire, e di fatto già costituisce, una risorsa importante per decongestionare il traffico, rendere più efficiente la mobilità, ridurre l'inquinamento. Anche in termini di tempi di spostamento la bicicletta risulta competitiva sulle brevi distanze (fino a 5-6 chilometri) e, ove adeguatamente supportata ad esempio attraverso l'integrazione modale, può essere vantaggiosa anche per distanze maggiori,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per estendere i benefici contenuti nell'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, agli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, in modo che anche l'utente in bicicletta possa usufruire della copertura assicurativa ordinaria degli infortuni e al fine di favorire e incentivare l'utilizzo di questo mezzo di trasporto non inquinante e poco ingombrante.
(4-06684)
BAIO, TOMASSINI, ASTORE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DE LILLO, GRANAIOLA, GUSTAVINO, RIZZI, RIZZOTTI, SCANU, BOSONE - Al Ministro della salute - Premesso che:
il paziente affetto da diabete mellito, che presenta un buon compenso glicemico e conduce uno stile di vita adeguato, può condurre una vita normale ed escludere la comparsa di complicanze;
in modo particolare, il diabetico fornito di microinfusore oppure soggetto a terapie insuliniche attuali è nelle condizioni di affrontare la quotidianità al pari di un soggetto sano, ed ha la consapevolezza della gestione della propria malattia, senza incorrere in complicanze invalidanti;
l'associazione Diabete infantile giovanile e adulto onlus (AGDIA) con sede ad Orosei (NU) ha denunciato una situazione fortemente penalizzante e discriminate nei confronti dei giovani affetti da diabete, poiché l'Azienda sanitaria locale (ASL) 3 di Nuoro per l'erogazione del microinfusore richiede il previo rilascio del certificato di invalidità civile;
la Federazione diabete giovanile e l'Associazione per il diabete infantile giovanile sarda hanno, inoltre, denunciato che tale prassi è riscontrabile anche presso la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari, nei confronti dei pazienti di età superiore agli anni 18;
tale prassi registrata in Sardegna si basa sul decreto dell'Assessorato per l'igiene e sanità e l'assistenza sociale 28 gennaio 1997, n. 26/III Serv., che all'articolo 1 prevede quanto segue: "Le protesi, i presidi, gli ausili erogabili quali prestazioni straordinarie delle aziende USL ai sensi della legge regionale 1° agosto 1996 n. 34, esclusivamente a favore degli aventi diritto individuati dall'art. 4 del D.M. 28 dicembre 1992, sono: (...) 4) apparecchi microinfusori per trattamenti farmacologici di patologie croniche irreversibili e presidi necessari per il funzionamento di tali apparecchi";
l'articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 si riferisce testualmente agli invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ai soggetti privi della vista, ai sordomuti e ai minori di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
la normativa regionale sarda, quindi, richiede l'invalidità civile ai fini del rilascio del microinfusore, ma tale requisito non trova riscontro nella legislazione nazionale e negli altri territori regionali;
considerato che:
il diabete privo di gravi complicanze è una patologia cronica non invalidante;
a conferma di ciò si cita una vicenda svoltasi proprio in Sardegna in cui la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Inps di Cagliari non ha riconosciuto l'invalidità ad un soggetto affetto da diabete, sebbene l'accertamento medico-legale effettuato dall'ASL 8 di Cagliari avesse riconosciuto a tale paziente un'invalidità del 51 per cento;
subordinare l'erogazione del microinfusore al previo rilascio della certificazione di invalidità è una prassi priva di fondamento legislativo e di validità medico-scientifica e, di fatto, impedisce al paziente l'accesso alle cure,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che la ASL 3 di Nuoro, la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari richiedano il rilascio della certificazione di invalidità civile ai fini dell'erogazione del microinfusore ai giovani e ai pazienti affetti da diabete;
se non ritenga che sottoporre il rilascio del microinfusore al requisito dell'invalidità civile costituisca un ostacolo che impedisce al paziente di accedere alle cure e sia contrario ai principi costituzionali, costituisca una violazione delle leggi nazionali, risulti in contrasto con i dettami della scienza, sia lesivo dei diritti fondamentali della persona affetta da una patologia cronica come il diabete;
quali azioni di controllo abbia svolto o intenda eseguire per evitare che la legislazione regionale in materia sanitaria non sia conforme alla normativa nazionale;
quali urgenti misure di propria competenza intenda adottare per porre rimedio alla discriminazione in atto nei confronti delle persone con diabete in Sardegna, dove si subordina l'erogazione del microinfusore al rilascio del certificato di invalidità;
se non ritenga doveroso procedere in tempi brevi alla pubblicazione del piano nazionale per il diabete;
se non ritenga necessario ed urgente intervenire con gli strumenti più opportuni per garantire che su tutto il territorio nazionale l'erogazione del microinfusore non sia subordinato al previo rilascio del certificato di invalidità e, più in generale, per evitare continue discrepanze in tal senso nell'ambito dei territori regionali.
(4-06685)
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-06659, dei senatori Della Seta e Ferrante.
È stata ritirata l'interrogazione 4-06665, della senatrice Baio ed altri.