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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 664 del 25/01/2012


EMENDAMENTO 1.7 E SEGUENTI, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.7

PALMA, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto e di fermo). - 1. All'articolo 386 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono aggiunte le seguenti: ", anche per via telematica";

            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Nei casi di arresto obbligatorio in flagranza e di fermo di indiziato di delitto, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale";

            c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Fuori dalle ipotesi indicate nel comma 4, il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Tuttavia, il pubblico ministero, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'arrestato, può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

        4-ter. Nei casi in cui i provvedimenti di cui ai commi 4 e 4-bis sono stati adottati per mezzo di comunicazione orale, a questa deve seguire decreto motivato trasmesso anche per via telematica".

            d) il comma 5 è abrogato.

        2. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 2, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 4-bis"».

________________

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Calderoli

1.800

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale). - 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i testimoni";

                b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        "1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.";

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.";

            e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.";

            f) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

        "7. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violato, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

        8. Subito dopo la contestazione il giudice chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

        9. Se l'imputato ammette i fatti addebitati ed il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena o la rimessione in libertà, dispone che l'imputato sia condotto alla casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossico dipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato agli arresti domicili ari, presso una determinata comunità terapeutica.

        10. Se ritiene, invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo stato, sentenza di condanna i giudice procede a norma dei commi successivi.

        11. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore il giudice dispone sulla libertà personale secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5 e 6.

        12. Con il provvedimento che dispone sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti compaiano, senza ulteriore avviso dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato o il suo difensore contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia al giudice la più corretta.

        13. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

        14. La parte lesa non presente alla convalida i verbalizzanti non presenti ed i testimoni sono citati a cura del pubblico ministero o della difesa.

        15. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida.

        16. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma dell'articolo 559».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: «nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito» inserire le seguenti: «salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio»;

            b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis» sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del codice».

1.200

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, SALTAMARTINI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche al codice di procedura penale). - 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i testimoni";

            b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        "1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

            c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.";

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.";

            e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità."».

1.201

CARUSO, ALLEGRINI

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato dell'arresto avvenuto in flagranza, può presentare l'arrestato, non oltre le quarantotto ore, direttamente all'udienza, per la convalida e il contestuale giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.";

            b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse, il pubblico ministero dispone che l'arrestato venga condotto senz'altro nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale. Quando il condannato è raggiunto da una misura cautelare in carcere, la previsione di cui sopra non si applica, o ne è sospesa l'applicabilità, e l'esecuzione della pena prosegue in carcere, per tutto il tempo in cui la misura cautelare ha efficacia.".

        Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

        "Art. 123-bis. - (Custodia dell'arrestato). - 1. L'arrestato è custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 558 del codice."».

1.202

CARUSO, ALLEGRINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato dell'arresto avvenuto in flagranza, può presentare l'arrestato, non oltre le quarantotto ore, direttamente all'udienza, per la convalida e il contestuale giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.»;

            b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse, il pubblico ministero dispone che l'arrestato venga condotto senz'altro nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale."».

        Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

        «Art. 123-bis.- (Custodia dell'arrestato). - 1. L'arrestato è custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi del comma 4-bis dell'art. 558 del codice."».

1.700/200 testo 3/2

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

All'emendamento 1.700/200 (testo 3), capoverso lettera b), comma 4-ter, sopprimere le parole: «lettere e-bis) ed f)» e sostituire le parole: «idonee strutture» con le seguenti: «le camere di sicurezza».

1.700/200 testo 3/3

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

All'emendamento 1.700/200 (testo 3), capoverso lettera b), comma 4-ter, sostituire le parole: «e-bis) e f)», con le seguenti: «a), b), c), d), d-bis), e), e-bis), f), g), h), i)» e sostituire le parole: «idonee strutture» con le seguenti parole: «le camere di sicurezza».

1.700/200 testo 3/4

DIVINA, MURA, MAZZATORTA

Respinto

All'emendamento 1.700/200 (testo 3), capoverso lettera b), comma 4-ter, sostituire le parole: «idonee strutture» con le seguenti: «la casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o presso altra casa circondariale».

1.700/200 testo 3/1

CASSON, DE SENA, GALPERTI

Ritirato

All'emendamento 1.700/200 (testo 3), dopo il comma 4-ter inserire il seguente:

        «Il magistrato di sorveglianza provvede periodicamente alla verifica degli standard di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e idoneità delle strutture in cui vengono custodite dalla polizia giudiziaria le persone arrestate, su disposizione del pubblico ministero. Gli standard devono corrispondere a quelli imposti agli istituti penitenziari e tenere conto delle esigenze di custodia di persone di sesso diverso, quando la custodia è contemporanea».

1.700/200 (testo 2)

I RELATORI

V. testo 3

All'emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto all'articolo 558"»;

            b) dopo le parole: «Conseguentemente, all'articolo 1 comma 1», sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)», con le seguenti: «sostituire la lettera b) con la seguente:

                "b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale.

        4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"».

1.700/200 (testo 3)

I RELATORI

Approvato

All'emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto all'articolo 558"»;

            b) dopo le parole: «Conseguentemente, all'articolo 1 comma 1», sostituire le parole: «sopprimere la lettera b)», con le seguenti: «sostituire la lettera b) con la seguente:

                "b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.

        4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"».

1.700/2

CASSON, DE SENA, GALPERTI

Ritirato

All'emendamento 1.700 capoverso «01», secondo periodo, sopprimere le parole: «dispone la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre».

1.700

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

All'articolo 1, comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 386 del codice di procedura penale i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

        "4. Il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto o del fermo dispone che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Qualora l'arrestato o il fermato non abbia disponibilità di un'idonea abitazione o luogo di privata dimora o vi siano specifiche ragioni che non consentano il suo trasferimento o la sua permanenza presso i predetti luoghi, e non risulti disponibile un idoneo luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero quando sussistano altre esigenze di particolare rilevanza, il pubblico ministero dispone la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità della persona arrestata o fermata, ovvero per motivi di salute, ovvero se via sia il rischio di grave pregiudizio delle indagini, ovvero per altre specifiche ragioni di necessità, che l'arrestato o il fermato venga condotto nella casa circondariale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale."».

        Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b) e all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.8

FLERES, CASTIGLIONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.250

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

            «0a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i testimoni";

            01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        "1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

            02a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto."».

        Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        «1) Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 123" sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio";

        2) Al comma 1 lettera b), capoverso "Art. 123-bis", sostituire le parole: "Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice", con le seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice"».

1.203

MURA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo presenta direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro dodici ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.».

1.10

SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), nel comma «4» sostituire le parole: «lo può presentare», con le seguenti: «lo presenta».

1.12

SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», sostituire le parole: «quarantotto ore», con le seguenti: «ventiquattro ore».

1.14

SPADONI URBANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Se il giudice non è in udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, in ogni caso entro le successive ventiquattro ore».

1.15

MURA

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 nel testo emendato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.20

FLERES, CASTIGLIONE

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 nel testo emendato

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

        «4-bis. Nei casi in cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, ne presso altra casa circondariale vicina, salvo che il P.M. non lo disponga, con decreto motivato, per la assoluta mancanza o assoluta indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità motivate».

1.22

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 nel testo emendato

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «mancanza o».

1.23

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 nel testo emendato

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sostituire le parole: «, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità» con le seguenti parole: «o per ragioni di sicurezza».

1.204

SPADONI URBANI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 nel testo emendato

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

        «4-ter. Qualora la custodia non possa essere effettuata nelle celle di sicurezza delle stazioni di polizia per mancanza di adeguate strutture o per motivi di salute o di pericolosità, l'arrestato verrà custodito in celle di sicurezza ricavate da appositi spazi a ciò destinati nelle case circondariali più vicine.

        In ogni caso deve essere assicurato che non vi sia contatto con gli altri detenuti. Qualora sussistano gravi motivi di salute, l'arrestato verrà custodito presso le strutture sanitarie, sotto la diretta sorveglianza degli agenti».

        Conseguentemente, alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le altre: «sono aggiunti i seguenti».

1.206

SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) dopo l'articolo 558 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 558-bis. - (Giudizio direttissimo per reati contro gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria). - 1. Se una persona è stata arrestata nella flagranza per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale si procede sempre con rito direttissimo ed è obbligatoria la custodia nella casa circondariale».

1.207

SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) dopo l'articolo 408 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 408-bis. - (Richiesta di archiviazione per fatti commessi da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria aventi origine e causa nel servizio di polizia). 1. Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti aventi origine e causa nel servizio di polizia ovvero relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie gli atti urgenti, relativi alle fonti di prova.

        2. Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

        3. Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che rimputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto di archiviazione.

        4. Il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta, procede a norma dell'articolo 409.