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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 662 del 24/01/2012


CARUSO (PdL). Signor Presidente, all'articolo 3 ho presentato 4 emendamenti che propongono diverse modifiche.

L'emendamento 3.200 propone una soluzione radicale, con la pura e semplice soppressione dell'articolo, come del resto l'emendamento del senatore Mazzatorta, e quindi di ogni modifica estensiva della previsione introdotta con l'articolo 3 della legge n. 199 del 2010.

Tale disposizione, dandosi quale incongruente limite temporale quello della completa attuazione del piano straordinario penitenziario - incongruente in quanto riferito ad un piano nemmeno mai avviato - e poi attenuando la detta incongruità attraverso l'indicatore di un limite alternativo (questa volta di calendario) non oltre il 31 dicembre 2013, mirava a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario effettivo e tendenziale attraverso un provvedimento clemenziale surrettiziamente assunto non secondo lo schema classico della riduzione della durata della pena, ma attraverso la mutazione della modalità espiativa, introducendo una sorta di misura alternativa obbligatoria, la detenzione domiciliare per la durata di un anno, sia che tale anno fosse corrispondente alla condanna ricevuta, quindi per un reato bagatellare, sia che si trattasse dell'ultima parte di pena già scontata (il quinto, il decimo, il ventesimo anno di una corrispondente condanna alla reclusione).

La misura a suo tempo introdotta può essere piaciuta o no, ma produce materialmente effetti già da troppo tempo perché si possa ragionevolmente riconsiderarla. È però altrettanto irragionevole procedere ad un'estensione progressiva, come quella che indica il decreto-legge. Si è trattato di uno stratagemma - questa è la mia opinione - e come tale non può essere oggetto di un abuso.

Rinuncio ad illustrare altri emendamenti, che si illustrano da sé, con l'eccezione degli emendamenti 3.201 e 3.202. Il ragionamento che perseguono questi emendamenti è il seguente. Se l'Assemblea riterrà di mantenere la previsione contenuta nel decreto-legge, quanto meno la stessa deve essere emendata da una aporia evidente nella parte in cui fa riferimento solo al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 e alla rubrica dell'articolo stesso, allorchè prevede di sostituire le parole: "dodici mesi" con le altre: "diciotto mesi", e non altresì ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, che anche a questo si riferiscono.

Altro aspetto da sottolineare - e questo è ciò a cui tengo di più, signor Presidente - sono i limiti, peraltro assai cauti, cioè solamente possibilistici, indicati. Si tende quindi ad affermare l'esigenza del controllo effettivo delle persone collocate alla detenzione nel loro domicilio, affidandone il compito anche al personale appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, che sul punto ha competenze, vocazioni ed esperienze specifiche e che deve essere avviato, guardando in prospettiva, a compiti di controllo, anche nel sempre più frequentato settore delle misure di custodia alternativa.

Concludo, Presidente, dicendo che ho raccolto il suo ragionevole invito a contingentare ancora di più i nostri tempi.

Mi permetto semplicemente di farle osservare che credo che il Governo non avesse obbligo di approvare questo decreto-legge e quello che lo accompagna sul processo civile il 22 dicembre, così sottraendo tempo prezioso alla Commissione ed all'Assemblea del Senato per il suo esame. (Applausi dal Gruppo PdL).