EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire la parola: «contrastare» con la seguente «fronteggiare».
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «euro 57.277.063» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 250.000.000,».
Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 57.277.063 per l'anno 2011» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; quanto a euro 250.000.000 per l'anno 2012 mediante le maggior entrate derivanti dal comma 2-bis.»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto ci quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
Improcedibile
Al comma 1, sostituire la parola: «penitenziarie» con le seguenti: «penitenziarie, eventualmente comprese, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le ex case mandamentali di cui all'articolo 60 della legge 26 luglio 1975, n. 354, i cui immobili risultino tuttora disponibili, con concessione in uso gratuito degli stessi, anche da parte dei Comuni che ne risultano proprietari, alle articolazioni dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei relativi circondari, che ne assumeranno gli oneri di gestione.».
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture penitenziarie» aggiungere le seguenti parole: «nonché per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie».
Improcedibile
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dall'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziari a" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria».
2-ter. Per il funzionamento delle infrastrutture penitenziarie di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione di 1500 unità di polizia penitenziaria.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. Ai fini dall'attuazione del comma 2-ter del presente articolo a decorrere dal 1º giugno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.
2-sexies. Fermo restando il limite di cui al comma 2-quinquies, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multiutilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.
2-septies. Per le finalità di cui al 2-quinquies, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 2-quinquies, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di al comma 2-sexies.
2-octies. A decorrere dalla data di cui al 2-quinquies, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2-sexies.
2-nonies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in relazione all'articolo 4, impegna il Governo a far sì che il fondo relativo all'otto per mille mantenga la capienza necessaria alla copertura degli eventuali costi derivanti dalla approvazione di Intese con confessioni religiose già firmate dal Governo stesso.
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(*) Accolto dal Governo