ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199). - 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua della maggiore pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio.";
b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. La pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggiore pena è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, salvo che il soggetto si trovi nelle condizioni di cui al successivo comma 2.";
c) all'articolo 1, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma l, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva non è superiore a 12 mesi, il pubblico ministero emette decreto di sospensione; quando la pena detentiva da eseguire non è superiore ai 18 mesi il pubblico ministero trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio"».
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. Alla legge 26 novembre 2010 n. 199, dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:
"Art. 1-bis. - (Esecuzione condizionata della pena detentiva presso il domicilio). - 1. Con il provvedimento che dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva nel limite massimo di cui all'articolo l è disposta per il periodo corrispondente alla pena la prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.
2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. I soggetti utilizzatori devono porre in essere idonee forme assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività lavorative di utilità collettiva nonché per responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività lavorativa viene svolta nell'ambito del comune dove la persona detenuta ha la residenza o la dimora abituale oppure, ove non sia possibile individuare la residenza o la dimora abituale, nel comune della casa circondariale e comporta la prestazione di lavoro per almeno sei ore giornaliere.
4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso della persona detenuta. La mancanza del consenso rende inapplicabile il beneficio dell'esecuzione domiciliare la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.
5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1 e 2 e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziari a del Ministero della giustizia"».
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199). - 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "diciotto";
b) al comma 6 le parole: "di sostegno e di controllo." sono sostituite con le seguenti: "di sostegno e di controllo, con facoltà da parte del medesimo di avvalersi, per tale secondo incombente, di personale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria."».
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199). - 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla parola "quindici";
b) al comma 6 le parole: "di sostegno e di controllo." sono sostituite con le seguenti: "di sostegno e di controllo, con facoltà da parte del medesimo di avvalersi, per tale secondo incombente, di personale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria"».
D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3 - (Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 è sostituito dal seguente:
"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. A tal fine il Tribunale di sorveglianza può disporre l'applicazione dei mezzi e degli strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) nell'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "diciotto".
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «nel comma 1» con le seguenti: «nei commi 1, 3 e 4».
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)
Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)
Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «tredici».
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)
Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici».
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici».
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA
Ritirato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, le parole da: "Fino alla completa attuazione" fino a: "2013," sono soppresse».
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche se costituente parte residua di maggior pena».
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria desunta dai suoi precedenti penali"».
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva"».
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva"».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010 n. 199, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti"».
BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ai soggetti condannati per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai i soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;»
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ai soggetti condannati a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere il beneficio di cui al comma 1. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
3-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma precedente ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza"».
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel comma 6, ultimo periodo, le parole: "trasmette relazione trimestrale e conclusiva"» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmette relazione conclusiva, nonché relazione semestrale se la misura ha durata maggiore».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dopo le parole "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva"».
Ritirato e trasformato nell'odg G3.26
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinati alle spese di mantenimento e ammodernamento delle camere di sicurezza, al personale delle forze di polizia destinato ai conseguenti controlli presso le camere di sicurezza per gli arrestati o il domicilio per i soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, nonché per l'assunzione di nuovo personale delle forze di polizia».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3074,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi perché eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge siano destinati alle spese di ammodernamento delle camere di sicurezza, al personale delle Forze di polizia destinato ai conseguenti controlli presso le camere di sicurezza, nonché per l'assunzione di nuovo personale delle Forze di polizia.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione
della disciplina del reato continuato)
1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero per applicare la disciplina del reato continuato".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato"».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE, D'ALIA, SERRA
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina della recidiva)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 69, al comma quarto, le parole "dall'articolo 99 quarto comma, nonché" sono soppresse;
b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;
c) all'articolo 99, comma quarto, le parole "l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi".
2. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è soppressa.
3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 30-quater è abrogato;
b) all'articolo 47-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;
c) il comma 1.1 è abrogato;
d) al comma 01-bis, ultimo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
e) all'articolo 50-bis, le parole «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero» sono soppresse.
f) all'articolo 58-quater, il comma 7-bis è abrogato».
LUSI, CASSON, ANTEZZA, BONFRISCO, CARLONI, CARUSO, CHIAROMONTE, DE SENA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FLUTTERO, FONTANA, MAGISTRELLI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BERTUZZI, BOSONE, MERCATALI
V. testo 3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione)
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 10 luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
LUSI, CASSON, ANTEZZA, BONFRISCO, CARLONI, CARUSO, CHIAROMONTE, DE SENA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FLUTTERO, FONTANA, MAGISTRELLI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BERTUZZI, BOSONE, MERCATALI (*)
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione)
1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Gallone, Ferrara e Allegrini
I RELATORI
V. testo 3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)
1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le Regioni ove gli stessi sono ubicati».
I RELATORI
Accantonato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)
1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:
«Art. 3-bis.
1. Alla legge 26 novembre 2010 n. 199, dopo l'articolo l, aggiungere il seguente articolo:
"Art. 1-bis. (Esecuzione condizionata della pena detentiva presso il domicilio). - 1. Con il provvedimento che dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva nel limite massimo di cui all'articolo 1 è disposta per il periodo corrispondente alla pena la prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.
2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. I soggetti utilizzatori devono porre in essere idonee forme assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività lavorative di utilità collettiva nonché per responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività lavorativa viene svolta nell'ambito del comune dove la persona detenuta ha la residenza o la dimora abituale oppure, ove non sia possibile individuare la residenza o la dimora abituale, nel comune della casa circondariale e comporta la prestazione di lavoro per almeno sei ore giornaliere.
4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso della persona detenuta. La mancanza del consenso rende inapplicabile il beneficio dell'esecuzione domiciliare la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.
5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1 e 2 e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziari a del Ministero della giustizia"».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifìche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato)
1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 484-bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo). - 1. Se l'imputato non è presente all 'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.
2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:
a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;
b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.
5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:
a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;
b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.
7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.
8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.
9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.
Art. 484-ter. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.
3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.
4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
Art. 484-quater. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.
3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8».
2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 490. - (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».
3. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238 e delle prove assunte in assenza dell'imputato.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto».
4. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
5. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse.
6. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente».
7. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».
8. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.
Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale")
1. Al titolo 1 del capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
«Art. 47-septies - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). - 1. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, di seguito denominato "patto" che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.
2. Il patto può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.
3. I condannati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, sono ammessi al patto solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
4. L'ammissione al patto è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare: la sua abitazione, un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, nonché dimostri di avere un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle persone detenute sono tenuti a garantirgliele.
5. L'istanza per l'ammissione al patto è presentata al magistrato di sorveglianza il quale provvede entro trenta giorni dopo aver verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrono o siano comunque garantite le condizioni di cui al comma 4.
6. Il gruppo di osservazione e di trattamento operante nell'istituto penitenziario in cui l'interessato è detenuto, redige il programma individuale per il detenuto che sottoscrive il patto. Il programma deve prevedere un'attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69, comma 5.
7. Al patto si applica l'articolo 47, commi 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis. Il provvedimento di ammissione al patto è revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di sorveglianza.
8. I detenuti stranieri, i quali abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in alternativa al beneficio previsto dal presente articolo, possono chiedere di rientrare nel Paese di origine indipendentemente dal reato commesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis della presente legge. Il reingresso nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporta la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo della pena.
9. La Cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 129 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è impegnata nel finanziamento, fino a l'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 129, finalizzati all'attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo.»;
b) al comma 1 dell'articolo 51-bis, dopo le parole: "della detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "o del patto" e dopo le parole: "dell'articolo 47-quinquies" sono inserite le seguenti: "o ai commi 1,2 e 7 dell'articolo 47-septies";
c) al comma 1 dell'articolo 51-ter, dopo le parole: "di detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "o al patto";
d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: "dei permessi premio," sono inserite le seguenti: "del patto,";
e) all'articolo 58-quater:
1) al comma 1, dopo le parole: "la detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: ", il patto";
2) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 47-ter, comma 6," sono inserite le seguenti: "dell'articolo 47-septies, comma 6,"».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato n. 3074,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte ad introdurre una misura alternativa alla detenzione sul modello del "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" di cui all'emendamento 3.0.8.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di pena)
1. È istituita, presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziari a, l'anagrafe digitale pubblica degli istituti di pena, di seguito denominata "anagrafe".
2. L'anagrafe è costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni sei mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito web del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, contenente, fatte salve restrizioni su dette pubblicazioni dovute a comprovate ragioni di sicurezza, le seguenti informazioni, relative ciascuna ai singoli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale:
a) bilanci e rendiconti di gestione;
b) informazioni inerenti la struttura dell'istituto, tra le quali l'anno di costruzione, eventuali successivi interventi edilizi, il numero di bracci, il numero e la volumetria delle celle per ogni braccio, il numero di posti letto per cella, la disposizione delle celle e degli impianti sanitari, nonché la descrizione degli spazi disponibili per attività ricreative o lavorative;
c) informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziari a eventualmente effettuati o in corso, con particolare riferimento ai dati relativi alla gestione e all'esecuzione degli appalti di lavoro e di servizi, comprensivi dei compensi erogati, dei nominativi di amministratori e consulenti con l'indicazione della rispettiva funzione, nonché degli estremi dei contratti d'appalto;
d) curriculum e compensi dei quadri e dei dirigenti effettivamente in servizio presso l'istituto;
e) informazioni in ordine al numero e al grado degli operatori di polizia penitenziaria effettivamente in servizio presso l'istituto;
f) informazioni in ordine al numero e alla retribuzione del personale amministrativo effettivamente in servizio presso l'istituto;
g) informazioni relative al numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico effettivamente in servizio presso l'istituto;
h) informazioni in ordine all'entità del personale distaccato e alla relativa destinazione;
i) informazioni sul numero della popolazione ristretta presso l'istituto;
l) descrizione in forma anonima della popolazione penitenziaria di ciascun istituto e della sua composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, permanenza residua e passata, sesso, nonché titolo di detenzione;
m) informazioni in ordine al numero dei detenuti prosciolti in seguito all'esecuzione di provvedimenti applicativi di misure cautelari custodiali;
n) informazioni relative al numero dei detenuti aventi diritto di voto;
o) informazioni relative al numero e provenienza dei detenuti residenti in regioni diverse da quella ove viene scontata la pena;
p) informazioni in ordine al numero dei detenuti ammessi al lavoro all'interno e all'esterno dell'istituto, referenze lavorative e mansioni assegnate;
q) descrizione dei progetti e dei corsi professionali e formativi svolti nell'istituto, comprensiva delle indicazioni degli enti referenti, nonché del numero e della tipologia dei partecipanti;
r) informazioni in ordine al numero e alla qualifica del personale volontario;
s) informazioni relative al calcolo delle spese di sopravitto;
t) informazioni sui responsabili sanitari e dati relativi all'incidenza di patologie, anche di natura psichica, agli episodi di autolesionismo verificatisi nell'istituto, alle tossicodipendenze, all'incidenza di patologie tipiche o di particolare gravità o che assumano, o tendano ad assumere carattere epidemico tra la popolazione detenuta;
u) informazioni in ordine ai tempi medi e alle modalità di esecuzione degli interventi medici, nonché al numero e alle caratteristiche dei decessi verificatisi nell'istituto;
v) copia del regolamento penitenziario vigente presso l'istituto;
z) informazioni generali sull'istituto.
3. L'anagrafe contiene altresì le informazioni, rese disponibili in tempo reale, relative allo stato dei procedimenti amministrativi inerenti le istanze di trasferimento o declassificazione, i reclami e le richieste formalmente rivolte dai detenuti al direttore di ciascun istituto di pena ovvero all'amministrazione penitenziari a, nonché le informazioni concernenti lo stato dei procedimenti pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza competente per territorio, attivati da ciascun detenuto. L'ostensione delle informazioni di cui al periodo precedente è consentita unicamente nei confronti dei difensori e dei soggetti a tal fine indicati dal detenuto, mediante accessi riservati, registrati, autenticati e autorizzati dalle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contente la disciplina del funzionamento e delle modalità di accesso all'Anagrafe, nonché della conservazione dei dati personali ivi contenuti, nel rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo I della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 1-bis, lettera a), le parole: "in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" sono soppresse;
b) all'articolo 89, il comma 5-bis è abrogato;
c) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: "la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche" sono soppresse;
2) i commi 5 e 6-ter sono abrogati».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE, ANDRIA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)
1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)
1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";
b) il comma 3-bis è abrogato.
Art. 3-ter.
(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravi fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)
1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario";
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";
c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.
Art. 3-ter. - 1. Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti";
d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-bis e 3-ter";
e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.
2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.
3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.
4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.
Art. 5-ter. - 1. Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IV A agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole".
2. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3-quater.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziari a può affidare, con contratto d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o no profit, e acquistando le relative progettazioni";
2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole: "imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o no profit";
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o non profit che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziari a per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente";
4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari".
Art. 3-quinquies.
(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)
1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e non profit per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziari a e con la direzione dell'istituto.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LONGO, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alle norme in materia di immigrazione, in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nei confronti dello straniero che" sono inserite le seguenti: "ne faccia richiesta e che";
b) al comma 5, dopo le parole: "anche residua, non superiore a due anni" sono aggiunte le seguenti: "e che ne faccia richiesta,"».
CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69, le parole da: "la polizia giudiziaria", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "e vi è concreto pericolo di fuga, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendo la immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la medesima corte di appello. Quest'ultimo può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice."».
CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)
All'articolo 13 della legge 22 aprile 2005 n. 69, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro ventiquattro ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia, e con la presenza del procuratore generale. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2. Il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato per la comparizione davanti a sé.
2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge o in assenza di concreto pericolo di fuga, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto e provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10."».
LA COMMISSIONE
Improcedibile
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011)
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria".
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:
"Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale) - 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, a sua richiesta o del difensore, al regime del patto per reinserimento e la sicurezza sociale.
2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.
3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali dì cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la Cassa delle Ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive anche in cofinanziamento o in convenzione con regioni, di province e di comuni o di altri enti pubblici e privati, utili alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ovvero per il sostegno ai condannati ed agli internati indigenti nei primi sei mesi della misura.
6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e della sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta da gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal Regolamento di esecuzione della presente legge.
7. Al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni previste ai commi dal 5 al 12-bis dell'articolo 47 della presente legge e, per quanto non diversamente stabilito, dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.
9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.
10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.
12. Il condannato in regime di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 12 la pena residua non può essere sostituita con altra misura.";
b) all'articolo 51-bis dopo le parole: "della detenzione domiciliare speciale", sono inserite le seguenti: "o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale", e dopo le parole: "dell'articolo 47-quinquies" sono inserite le seguenti: "o dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies";
c) all'articolo 51-ter, dopo le parole: "di detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";
d) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: "dei permessi premio" sono inserite le seguenti: "del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";
e) all'articolo 58-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: "la detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: ", il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";
2) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 47-ter, comma 6", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 47-septies, comma 10"».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo comma dell'articolo 17, dopo il numero 3 è inserito il seguente:
"3 bis) Affidamento ai servizi sociali;";
- all'articolo 18, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Sotto la denominazione di 'pene alternative alla detenzione' la legge comprende: l'affidamento ai servizi sociali.";
- dopo l'articolo 23 e inserito il seguente:
"23 bis - Affidamento ai servizi sociali. La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.
La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.
Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354"».