un contribuente, tre o quattro giorni prima di Natale, si è visto recapitare dalla società Equitalia Nord SpA una cartella di pagamento composta da quattordici fogli di buon peso, oltre a busta in cartoncino di consistenza tale (ciò che peraltro andrebbe spiegato) da impedire ad occhi curiosi (portalettere, custodi, eccetera) di spiarne il contenuto: in nome di quella regola costituzionale e di civiltà che passa sotto la denominazione di privacy, innumerevoli volte declamata - soprattutto nel pubblico - e mai sostanzialmente osservata;
il ruolo, emesso dall'Agenzia delle entrate di Milano, riguarda un tributo così descritto: "eccetera versam. riten. lav. dip. assim. e ass. fisc. da dich. 770 semp imposta";
l'importo a ruolo ammonta a 16 euro cui sono tuttavia da aggiungere sanzioni (4,80 euro) e un paio di voci per interessi (peraltro identiche fra loro). Totale da pagare circa 24 euro, destinati ad aumentare sino ad un totale di circa 29 euro in ragione del compenso dovuto ad Equitalia;
la cartella di pagamento informa che una comunicazione ante iscrizione a ruolo era stata predisposta addirittura oltre un anno prima, nel giugno 2010, e afferma con grande sicurezza che la stessa sarebbe stata consegnata il 1° luglio successivo. Nelle righe successive la cartella si fa tuttavia più prudente e il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità, può recarsi presso l'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. L'ufficio, esperiti gli opportuni controlli, disporrà l'eventuale riduzione ad un terzo delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni (quindi, nel caso, da 4,80 euro a 1,60 euro) purché il contribuente paghi;
il contribuente, non avendo per l'appunto ricevuto l'asserita comunicazione dell'Agenzia delle entrate, ha tuttavia scelto di non recarsi presso l'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo per una serie di ragioni tra cui ben cinque: a) ritenendo di essere una persona responsabile, disposta a subire un piccolo torto, piuttosto che a concorrere alla perpetrazione di un danno nei confronti del proprio Paese ancora più grave di quello già causato dall'Agenzia delle entrate con l'iscrizione a ruolo in discussione; b) essendo una persona che lavora e produce, e detesta il lavoro finto o inconcludente a volte praticato da altri; c) essendo una persona con il senso dell'umorismo e che sa stare allo scherzo (per il caso in cui tale fosse l'intento di chi ha redatto la cartella); d) essendo una persona orgogliosa, e non essendo quindi disponibile a pubblicamente ammettere di non aver minimamente capito la descrizione del tributo asseritamente evaso; e) non essendo un lavoratore dipendente (del relativo credito la cartella fa riferimento citando il rigo 5x32 colonna 2), e - in tempi di furti d'identità - non volendo nemmeno sapere cosa possa essere capitato, eccetera;
il contribuente ha dunque immediatamente pagato il giorno successivo alla notifica, riservandosi di poi chiedere al commercialista, materiale estensore di tutte le dichiarazioni fiscali, la ragione dell'errore (o della presunta evasione). Ha poi deciso di non farne nulla, nemmeno di ciò, tutto sommato non importandogliene nulla;
perché l'iter burocratico della cartella di pagamento potesse formarsi e concludersi, hanno operato, a parte ausiliari e personale d'ordine a mansioni generiche, almeno due funzionari di più elevato rango (uno dei due addirittura nella qualità di responsabile della cartellazione, forse la traduzione di cartellation);
un altro contribuente, tra Natale e Capodanno, si è visto recapitare dall'Agenzia delle entrate una comunicazione composta (questa volta) da sette fogli di buon peso, compreso il precompilato modello di pagamento, oltre a una busta in cartoncino di consistenza tale (ciò che, anche in questo caso, andrebbe spiegato) da impedire ad occhi curiosi (portalettere, custodi, eccetera) di spiarne il contenuto;
la comunicazione riguarda variazioni della dichiarazione Irpef così descritta: "Eccedenza di versamento a saldo - add. reg.", in relazione ad un importo versato di circa 100 euro a fronte di un importo dovuto pari a zero;
la doglianza fiscale alla luce di quanto sopra riportato appare invero misteriosa, dopo che criptica, e tuttavia come sarebbe stato difficile ignorare e non attenersi all'invito di versare (con idoneo mod. F24) l'importo (comprensivo di interessi nella misura di dieci centesimi) di ben nove euro;
il contribuente ha dunque immediatamente pagato il giorno successivo alla notifica, privandosi di tale importo, ma non dell'idea di avere a che fare con un sistema afflitto da seri disturbi;
un terzo contribuente, che è purtroppo deceduto, ha forse commesso in precedenza un errore nel redigere una qualche propria dichiarazione fiscale, ovvero nell'adempiere ad un relativo obbligo;
la circostanza non è sfuggita alla società Equitalia Nord SpA, che - sempre tra Natale e Capodanno - ha inviato una cartella di pagamento (in questo caso solo tredici fogli di buon peso, oltre al cartoncino-contenitore), non al contribuente defunto, ovviamente, ma, per esso, agli eredi,
si chiede di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo che l'Agenzia delle entrate abbia mai esperito analisi di costo, per individuare il punto di pareggio (il break even point, per il caso il termine risulti più friendly, cioè più chiaro), tra i costi occorrenti all'espletamento dell'iter delle posizioni di cui sopra (in questo caso non proprio travel) e l'incasso fiscale che ne deriva;
se, nell'ambito della supposta detta analisi, risulti che l'Agenzia delle entrate ha anche considerato il costo economico delle risorse generali sottratte alla produzione a fronte delle occorrenti operazioni di pagamento imposte ai contribuenti in relazione alle medesime;
se risulti che l'Agenzia delle entrate ha preso in considerazione, in casi come quelli esposti, ovvero consimili a consistenza economica maggiore ma pur sempre sub-significativa, di rinunciare alla pretesa di esazione, ovvero di provvedere, veramente ed effettivamente, alla comunicazione dell'errore ovvero dell'evasione, riservandone poi la regolarizzazione alla successiva dichiarazione dei redditi e conseguenti pagamenti da parte del contribuente;
se in sede di controllo e revisione della spesa (di spending review, per il caso il termine risulti più friendly) non si ritenga di adottare le misure più idonee per sopprimere tutti gli adempimenti, compresi quelli accertativi, di cui si valuti la non economicità sia in relazione ai costi materiali sostenuti, sia con riferimento alle risorse umane impiegate, sia a fronte degli oneri generati nei confronti dei contribuenti;
se non si ritenga opportuno, con una sobria circolare, notificare alla società Equitalia e all'Agenzia delle entrate che la lingua italiana tuttora prevede, nel caso riguardante il terzo contribuente, che le comunicazioni vadano indirizzate "per lui, agli eredi" (mutuando le corrispondenti espressioni in lingua inglese "and for him to", "for her" nel caso di una donna; "for it", nel caso di un qualsiasi oggetto).
(4-06651)