come si apprende dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, avvocato Angiolo Marroni, presso il Centro d'identificazione ed espulsione di Roma a Ponte Galeria è in vigore una nuova restrizione in materia di colloqui tra gli ospiti del centro e i familiari degli stessi;
questa limitazione, da parte della Prefettura di Roma, e dunque del Ministero dell'interno, prevede che potranno essere accordate tre visite al semestre, più una al momento della dismissione dal centro, tra i cittadini trattenuti e i familiari;
tale ulteriore aggravio della permanenza all'interno del centro da parte degli stranieri in attesa di espulsione comporta una forte limitazione al diritto di mantenere i rapporti personali e familiari per gli ospiti;
in seguito al recepimento della cosiddetta direttiva rimpatri 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recepita attraverso il decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, il tempo di trattenimento all'interno dei centri è stato esteso fino a 18 mesi e tale permanenza comporta una profonda afflizione per gli stranieri trattenuti, i quali non svolgono alcuna attività ricreativa ma sono unicamente in attesa del riconoscimento da parte delle autorità consolari e del vettore aereo che li rimpatri. La quasi totale assenza di visite personali comporta l'inerzia totale dello straniero, il quale rimane privo di riferimenti esterni;
la direttiva europea disciplina modalità e tempi di rimpatrio, ma lo fa incoraggiando la partenza volontaria dello straniero e adottando l'allontanamento coatto e la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza come extrema ratio;
la restrizione in materia di visite familiari, prevista per i cittadini irregolari presenti nel centro, non è giustificabile per ragioni di pericolo, in quanto sono soggetti trattenuti amministrativamente e non per ipotesi delittuose penalmente punibili. Ma anzi contribuisce a creare tensioni e tumulti all'interno dei centri, rendendo più difficoltoso il lavoro del personale e del corpo di polizia, soprattutto dinnanzi al diniego della visita da parte del familiare;
l'art. 18 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 e il relativo regolamento di esecuzione (art. 37, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) prevedono sei colloqui al mese per detenuti ed internati, 4 colloqui al mese per detenuti per reati previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e uno al mese per i detenuti ex art. 41-bis. Pertanto, il regime in materia di colloqui risulta essere molto più flessibile negli istituti penitenziari, anche per reati gravi, rispetto a quanto avviene nei Centri d'identificazione ed espulsione, dove, giova ricordarlo ancora una volta, sono trattenuti cittadini irregolari e non condannati o responsabili di reati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda al più presto adottare provvedimenti urgenti per la tutela dei diritti umani e fondamentali degli ospiti dei centri d'identificazione ed espulsione, prima che la situazione si comprometta ulteriormente.
(4-06648)