Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (214 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 661 del 19/01/2012


Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Belisario, Chiti, Ciampi, Colombo e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Feo e Livi Bacci, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Bianchi, Coronella, De Angelis e Piscitelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Coesione Nazionale ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Adriana Poli Bortone;

7a Commissione permanente: cessa di appartenervi la senatrice Adriana Poli Bortone ed entra a farne parte il senatore Riccardo Villari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Lauro Raffaele, Gramazio Domenico

Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo (3104)

(presentato in data 19/1/2012);

senatore Barbolini Giuliano

Disposizioni concernenti la costituzione degli Osservatori provinciali per gli appalti pubblici (3105)

(presentato in data 19/1/2012);

senatrice Germontani Maria Ida

Disposizioni per favorire i lavori autonomi e le imprese femminili (3106)

(presentato in data 19/1/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Casson Felice ed altri

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica (2271-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

S.2271 approvato da 2° Giustizia

C.4166 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/01/2012).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pardi Francesco ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recanti nuove disposizioni per l'esercizio di voto in luogo diverso da quello di residenza (3054)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 19/01/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Stradiotto Marco, Sen. Sanna Francesco

Abolizione dell'istituto del vitalizio parlamentare e nuove disposizioni concernenti il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento (3061)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 19/01/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Regione Sicilia

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie (3073)

previo parere della Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/01/2012);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Berselli Filippo ed altri

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e Rimini (2124-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

S.2124 approvato dal Senato della Repubblica

C.4130 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/01/2012);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Musso Enrico

Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di assicurazioni marittime contro il rischio di sequestro estorsivo (3058)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 19/01/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Caselli Esteban Juan

Riduzioni di spesa del personale diplomatico (3078)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 19/01/2012);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Filippi Alberto

Disposizioni per il rilancio dell'economia italiana mediante la sottoscrizione di titoli di Stato (3060)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 19/01/2012);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Marcucci Andrea

Modifiche all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali (2139)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/01/2012);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Fleres Salvo

Disposizioni in materia di utilizzo dei beni culturali (3012)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 19/01/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Tomaselli Salvatore ed altri

Disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità del mare Adriatico (3050)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/01/2012);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Fleres Salvo

Istituzione del Corpo volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali (3022)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/01/2012).

Indagini conoscitive, annunzio

La 8a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla sicurezza della navigazione marittima, con particolare riferimento al tragico incidente che si è verificato al largo dell'isola del Giglio nella notte del 13 gennaio 2012.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 13 gennaio 2012, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

dell'avvocato Stefano Francesco Sabino Pecorella a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 134);

del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (n. 135);

del signor Cesare Veronico a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 136).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuna di esse entro l'8 febbraio 2012.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 19 gennaio 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM (2011) 809 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 7ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 23 febbraio 2012.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 7ª Commissione entro il 16 febbraio 2012.

Interrogazioni

MASCITELLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'art. 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", dispone: «Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma»;

il Ministro dell'interno, nelle Linee guida antimafia di cui al comunicato 8 luglio 2009 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2009, n. 156), ha richiamato "la necessità di specifiche forme di controllo anche con riguardo ai flussi finanziari relativi agli interventi disciplinati dal presente documento";

l'art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2009 consente al commissario delegato (ovvero al Capo del Dipartimento di Protezione civile) di affidare appalti con procedura negoziata e senza bandi di gara. Inoltre è possibile, in deroga al codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il subappalto nella misura del 50 per cento;

a giudizio dell'interrogante, tale deregolamentazione degli appalti crea il rischio fondato di infiltrazione di imprese malavitose;

alla data del 19 gennaio 2012, non risulta ancora emanato il decreto di cui al comma 5 dell'art. 16 nonostante siano trascorsi oltre due anni dal termine fissato per l'adozione (28 maggio 2009);

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 fornisce indicazioni applicative in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di cui alla legge n. 136 del 2010;

si ricorda che la citata legge n. 136 del 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie", come modificata dal decreto-legge n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010, ha introdotto l'obbligo per gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, ad esclusione dei pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero di quelli riguardanti tributi;

l'arresto per concussione, avvenuto nella giornata del 18 gennaio 2012, del numero uno in Abruzzo del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, Giancarlo Santariga, potrebbe avere pesanti ripercussioni, sia a livello giudiziario, sia a livello di attività sulla ricostruzione post terremoto;

secondo ambienti investigativi, l'arresto per concussione ai danni di un imprenditore nell'ambito dell'appalto per la realizzazione della sede della Guardia di finanza a Pescara, potrebbe essere solo uno degli elementi che ha messo nei guai l'alto dirigente del Provveditorato alle opere pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna, finito ai domiciliari; il Provveditorato ha gestito e gestirà decine e decine di milioni per la ricostruzione pubblica nel territorio terremotato,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che le strutture commissariali e il commissario delegato hanno provveduto al controllo degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 136 del 2010;

se e come il Governo intenda elaborare la relazione semestrale, concernente l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;

quale sia la ragione per cui non sia stato adottato il decreto per il controllo della tracciabilità dei flussi finanziari;

se siano stati affidati appalti ovvero subappalti a imprese "a rischio" mafioso e per quali importi.

(3-02604)

LATORRE, ARMATO, BARBOLINI, BERTUZZI, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, FIORONI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, LEGNINI, LUSI, MAGISTRELLI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MONGIELLO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede all'articolo 2 il credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;

la misura trae origine dal patto Europlus stipulato a livello europeo per la promozione della produttività nelle Regioni in ritardo di sviluppo, tra cui l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, il Molise, la Sardegna e la Sicilia;

il credito d'imposta potrà essere concesso alle imprese a seguito dell'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ad incremento della media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi antecedenti l'assunzione. Inoltre, è previsto che tale beneficio non concorra alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap;

il credito d'imposta verrà concesso per dodici mesi seguenti all'assunzione di lavoratori definiti ai sensi della normativa europea «svantaggiati» ovvero: a) lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In attesa di eventuali chiarimenti si debbono intendere tutti i disoccupati e inoccupati che negli ultimi sei mesi non sono stati assunti con un regolare contratto di lavoro dipendente. Dovrebbero quindi essere agevolabili i lavoratori che hanno svolto prestazioni occasionali anche nei sei mesi antecedenti l'assunzione; b) lavoratori privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) lavoratori adulti che vivano soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna; f) lavoratori membri di una minoranza nazionale. Se l'impresa procede all'assunzione di lavoratori «molto svantaggiati», cioè lavoratori privi di lavoro da almeno 2 anni, lo stesso avrà una durata di ventiquattro mesi;

il credito d'imposta decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni ovvero di due anni nel caso di piccole e medie imprese (PMI) ovvero nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali in materia fiscale e previdenziale relativamente al lavoro dipendente che comportano una sanzione pari o superiore a cinquemila euro o in caso di violazione alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori o nel caso in cui siano emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale;

la misura del credito d'imposta è prevista pari al 50 per cento dei costi salariali così come definiti dal numero 15 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 e, non essendo previste espresse ipotesi di incompatibilità, lo stesso potrà essere utilizzato contestualmente ad altre agevolazioni esistenti in materia di lavoro;

per l'effettivo utilizzo del credito occorre tuttavia l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, che, oltre a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni, dovrà stabilire le disposizioni di attuazione, così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;

il 6 ottobre 2011, la Commissione europea ha comunicato al Governo italiano l'approvazione del credito d'imposta previsto dal «decreto sviluppo» per l'assunzione a tempo indeterminato nelle aree del Sud Italia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per consentire l'effettivo utilizzo del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, reso sempre più necessario per sostenere la ripresa delle imprese e lo sviluppo dell'occupazione nel Meridione d'Italia;

se intenda rendere noti i tempi di adozione del previsto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, che, dovrebbe stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni e le disposizioni di attuazione, così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

(3-02605)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

un'agenzia Ansa del 18 gennaio 2011 riporta la denuncia del settimanale "Il Salvagente" relativa all'applicazione dell'Iva nelle bollette di gas e telefono, destinate a milioni di famiglie italiane;

in particolare gli utenti si sono visti applicare un aumento retroattivo sui consumi precedenti al 17 settembre 2011, data da cui è in vigore l'aumento dell'Iva, deciso dalla manovra di agosto del precedente Governo, passata dal 20 al 21 per cento;

ciò sarebbe giustificato dalla legge sull'Iva (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) quando stabilisce che si applica l'aliquota vigente al momento dell'emissione della fattura, quindi il 21 per cento, a prescindere dal periodo di prestazione del servizio. Con il paradosso che anche una bolletta emessa il 17 settembre 2011, a fronte di consumi interamente effettuati nel periodo in cui l'aliquota era al 20 per cento, impone su tutto l'importo una tassazione comunque del 21 per cento;

il suddetto criterio cambia però, curiosamente, per le bollette a conguaglio. In questo caso, una circolare dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2011, la 45/E, autorizza le aziende che dovranno emettere fatture (esclusi in questo caso gli operatori telefonici) a utilizzare un criterio diverso e a procedere in modo selettivo. Ovvero si stabilisce che l'aliquota Iva delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata. Questo vuol dire che se sulle bollette di acconto, a prescindere dal periodo di riferimento, tutti i consumi devono essere fatturati al 21 per cento, su quelle a conguaglio si potrà discriminare il periodo di consumo. Applicando quindi il 20 per cento per i mesi precedenti al 17 settembre 2011 e successivamente il 21 per cento. Si potrebbe anche verificare un ulteriore elemento a danno dei contribuenti: se sui consumi precedenti al 17 settembre 2011 hanno scontato l'aliquota maggiorata, in caso di conguaglio a favore verranno sì rimborsati ma con l'Iva al 20 per cento;

pertanto sui conguagli ci sono veri e propri paradossi, che frutteranno diversi milioni di euro allo Stato, ai quali anche l'Agenzia delle entrate sembra non avere grossi argomenti con i quali replicare;

l'Agenzia delle entrate, interpellata da "Il Salvagente" sul perché non solo si adotta un criterio diverso, ovvero si discrimina tra pre e post 17 settembre 2011, ma, nel caso di un conguaglio in favore dell'utente, le somme restituite saranno soggette ad Iva del 20 per cento, risponde che chi ha applicato l'Iva del 21 per cento sulle fatture di acconto ha interpretato correttamente la norma. Per i conguagli - la risposta è lapidaria ma non scioglie i dubbi - ci si attiene alla circolare 45/E;

le aziende, a loro volta interpellate da "Il Salvagente", sulla questione rispondono che intendono applicare la legge; esse sono solo dei sostituti di imposta che riscuotono in nome e per conto dell'Erario e girano le entrate al fisco;

tuttavia non tutti gli operatori hanno interpretato allo stesso modo l'inasprimento fiscale sulle fatture di acconto. Se la stragrande maggioranza ha applicato il 21 per cento sui consumi precedenti al 17 settembre 2011, c'è anche chi ha fatto scontare ai propri utenti il 20 per cento fino al 16 settembre 2011 e solo successivamente l'aliquota maggiorata;

sulle bollette di acconto da Gdf-Suez, colosso francese del gas che opera in Italia, spiegano che l'associazione di categoria (Anigas, ndr) ha cercato di avere maggiori informazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia l'imposizione dell'aliquota al 21 per cento è imposta dalla normativa fiscale che specifica che il momento impositivo è contestuale all'emissione della fattura;

analoghe le risposte da parte di Telecom e Wind-Infostrada. In sostanza: in base alla legge Iva (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) il momento rilevante per applicare l'Iva è il pagamento del corrispettivo, ovvero l'emissione della fattura;

la nuova aliquota - spiegano da Eni Gas&Power - viene applicata su tutte le fatture emesse a decorrere dal 17 settembre e ciò indipendentemente dal periodo cui fanno riferimento i consumi fatturati, esattamente come prevede la norma;

considerato che:

in materia di Iva, le aziende sono sostituti di imposta, pertanto riscuotono gli importi dai clienti per poi riversarli direttamente all'erario;

lo stesso problema e a giudizio dell'interrogante la stessa ingiustizia si potrebbero riproporre a settembre 2012 quando, se non migliorano i conti pubblici, lo Stato potrebbe decidere di innalzare di nuovo l'Iva dal 21 al 23 per cento,

si chiede di sapere:

quale sia, a giudizio del Ministro in indirizzo e alla luce dei fatti esposti in premessa, la ratio della disciplina sull'Iva del 1972 sottesa alla previsione che per l'acconto si applica l'aliquota vigente al momento dell'emissione della fattura a prescindere dal periodo di riferimento, mentre per i conguagli a favore del cliente l'Agenzia delle entrate autorizza un criterio diverso e penalizzante per l'utenza con il calcolo dell'aliquota vigente al periodo di riferimento, quindi al 20 per cento;

se non intenda precisare, qualora il conguaglio risulti negativo per il cliente, quale aliquota potrà essere applicata dall'azienda all'utente;

quali iniziative il Governo intenda adottare per sanare questo cortocircuito che autorizza l'applicazione di diversi criteri per gli acconti e i conguagli al fine di tutelare gli utenti che si trovano in una posizione di svantaggio, vedendosi restituire (conguaglio a favore) meno di quanto viene richiesto loro (acconto) dalle aziende di settore con il calcolo del pagamento dei consumi;

se non ritenga che, visto il riconoscimento di aliquote differenti in base al periodo di consumo di riferimento, sui conguagli, l'Agenzia delle entrate dovrebbe provvedere a rimborsare gli utenti con una nota di credito del 21 per cento per non penalizzare doppiamente i consumi precedenti al 17 settembre 2011.

(4-06642)

THALER AUSSERHOFER - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa l'istituzione dell'imposta municipale (IMU) propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

considerato che la base imponibile dell'IMU propria è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, alcuni moltiplicatori,

si chiede di sapere se la rivalutazione delle rendite previste dal citato articolo 13 operi solo ai fini dell'IMU o interessa anche le altre imposte dirette e indirette.

(4-06643)

PEDICA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

in data 2 gennaio 2012 il sito web di "giornalettismo.com" pubblicava un articolo intitolato «La Bosch paga. Ma il fisco ne voleva 1400. Sembra una maximulta, ma in realtà è più un maxisconto. La Bosch tira fuori trecento milioni di euro per smettere di litigare con il fisco italiano. Ma il contenzioso con l'Agenzia delle entrate era molto più grave di quello che alla fine è stato pattuito», relativo alla somma pagata dalla Bosch all'Italia a seguito del mancato pagamento di «una quantità di tasse che, sommate a sanzioni e interessi, avrebbe totalizzato appunto 1 miliardo e mezzo di euro»;

300 milioni di euro, come si legge nell'articolo citato, «sono in assoluto una montagna di soldi», ma possono però essere considerati «relativamente pochi» «sin quasi al limite della "svendita" di fine stagione o del "saldo" natalizio, per chi come l'Agenzia delle entrate all'inizio aveva presentato un ben più "salato" conto di 1 miliardo e 400 milioni di euro alla maggior produttrice mondiale di componenti per autovetture ed elettrodomestici»;

infatti è emerso che l'Agenzia delle entrate aveva iniziato un corposo controllo sulla Bosch partendo da un ufficio torinese della società, adibito a testare i prototipi dei prodotti poi commercializzati in tutto il mondo, e che «Agenzia delle entrate, Bosch e Procura di Milano erano da molti mesi i vertici di un triangolo che, fra il tributario e il penale, via via assumeva dimensioni economiche degne di un robusto segmento di "manovra" finanziaria»;

considerato che:

a seguito della contestazione della lettura dell'Agenzia delle entrate da parte della Bosch, che, ex adverso, inquadrava l'ufficio di Torino come una società di consulenza e quindi riteneva che non si trattasse di frode fiscale, la vicenda si è conclusa con il pagamento da parte del colosso dell'irrisoria somma di 300 milioni di euro a fronte dei 1.400 milioni di euro richiesti originariamente dall'Agenzia delle entrate;

in questo momento di gravissima crisi economica e soprattutto alla luce dei recenti e pesanti sacrifici richiesti ai cittadini italiani, fatti come questi suscitano disappunto nella collettività, come è emerso anche dalle dichiarazioni del presidente della Federcontribuenti che, oltre ad aver richiesto un'ulteriore verifica da parte degli organi inquirenti, ha dichiarato che le condizioni per uno "sconto" tanto grande per la multinazionale tedesca sono inesistenti, del tutto inventate. Mentre le multinazionali ottengono grandi sconti, gli italiani subiscono verifiche fiscali e condanne tributarie indegne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;

se e quali misure, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di verificare la regolarità dell'intera vicenda, soprattutto tenendo conto del grave danno derivato all'erario italiano;

se e quali provvedimenti si intendano adottare, anche attraverso eventuali modifiche normative della materia, al fine di evitare che fatti come quelli esposti in premessa possano ripetersi.

(4-06644)

PEDICA - Al Ministro della salute - Premesso che:

in data 12 gennaio 2012 il sito web "tusciweb.eu" pubblicava un articolo intitolato "La Regione incontra Afesopsit", relativo all'incontro tra Regione Lazio, Prefettura, Aziende sanitarie locali, Comune di Viterbo, e l'associazione Afesopsit, programmato per giovedì 19 gennaio alle 12 in prefettura;

l'Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia (Afesopsit) nasce nel 1993 con l'intento principale di garantire alle persone con disturbo mentale il riconoscimento e l'esercizio dei diritti umani e civili, al fine di poter accedere ad un livello soddisfacente della qualità di vita propria e dei loro familiari;

l'Associazione, che da diciotto anni rappresenta una realtà importante e molto apprezzata di volontariato e di solidarietà, in efficace interazione con i servizi pubblici territoriali, ha chiesto alla Regione Lazio di adottare provvedimenti urgenti per garantire un'adeguata presenza e consistenza dei servizi pubblici fondamentali di assistenza alle persone con disturbo mentale;

Afesopsit dall'inizio del 2012 è in sit-in (giorno e notte) in piazza del Comune a Viterbo, per difendere il diritto alla salute e all'assistenza e ottenere dalla Regione Lazio i provvedimenti richiesti;

la popolazione, molti sindacati, numerose associazioni, personalità di rilevanza nazionale, come il segretario nazionale di Psichiatria democratica e il presidente nazionale dell'Unasam (Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale), nonché tutte le istituzioni locali hanno espresso solidarietà all'Afesopsit;

considerato che:

in data 10 gennaio 2012 l'Associazione ha incontrato il direttore generale della Asl e successivamente il prefetto di Viterbo, per rappresentare la situazione e formulare le principali richieste;

come sottolineato dall'articolo citato, in molti Comuni del viterbese, i sindaci, le giunte e i consigli comunali stanno approvando mozioni e ordini del giorno di solidarietà all'Afesopsit e di adesione alle richieste contenute nel documento che l'associazione ha inviato alla Regione Lazio;

il sindaco e il presidente della Provincia di Viterbo hanno espresso pieno sostegno all'iniziativa dell'Associazione e richiesto a loro volta che la Regione Lazio assuma gli impegni necessari per realizzare quanto richiesto;

in data 11 gennaio 2012 il prefetto di Viterbo ha portato al presidio in piazza del Comune copia della lettera di convocazione dell'incontro tra Regione Lazio, Prefettura, Asl, Comune di Viterbo, e l'associazione Afesopsit, programmato per il 19 gennaio 2012;

il direttivo dell'Afesopsit ha comunque ritenuto opportuno, al fine di mantenere alta l'attenzione di tutta la popolazione, proseguire con il presidio in piazza in attesa di valutare gli esiti di questo incontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di vigilare sulla vicenda, a tutela delle persone con disturbo mentale, dei loro diritti e dei loro familiari.

(4-06645)

PINZGER - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Premesso che:

le misure sulla tracciabilità sono volte a ridurre l'utilizzo del denaro contante come strumento per combattere l'evasione fiscale;

con la normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007 è divenuto operativo il divieto di effettuare pagamenti in contanti o con titoli al portatore quando l'importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro);

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha riportato il limite delle somme liberamente trasferibili a 12.500 euro;

al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha nuovamente adeguato le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore dall'importo di 12.500 euro a quello di 5.000 euro;

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha ulteriormente ribassato a 2.500 euro la soglia al di sotto della quale è possibile, senza alcuna limitazione, trasferire delle somme in contanti, emettere degli assegni trasferibili e detenere libretti al portatore;

in ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici£, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 6 dicembre 2011, prevede all'articolo 12 la riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro;

considerato che:

l'obiettivo di usare le limitazioni all'uso del contante ai fini del contrasto dell'evasione fiscale è giusto e condivisibile;

ciononostante si dovrebbe tenere presente le peculiarità di alcuni settori economici;

in particolare nel settore turistico molti clienti stranieri (ad esempio svizzeri, tedeschi e austriaci) hanno la consuetudine di pagare i loro soggiorni in contanti;

inoltre, molti di questi ospiti sono anziani e non dispongono di strumenti di pagamento elettronici;

l'ultima riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro è stata sicuramente imposta dalla necessità di reperire risorse economiche importanti alle casse dello Stato per far fronte alla grave situazione di crisi nazionale e alla situazione economica congiunturale di questi ultimi tempi;

ciononostante senza la necessaria differenziazione tale limite rischia di configurarsi, per le attività turistiche, come uno svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi europei dove questo limite non è previsto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano giuste le considerazioni su esposte e se, pertanto, non intendano intervenire per prevedere una deroga a favore delle imprese turistiche affinché si dia modo agli ospiti stranieri di pagare il loro soggiorno in contanti.

(4-06646)

POLI BORTONE - Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

in data 3 ottobre 2008 Ferrovie aree Sud Est (FSE) bandiva gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi ad interventi di trazione elettrica, segnalamento e armamento lungo la rete gestita da FSE per un valore complessivo di 136.162.402,97 euro;

in una dettagliata denuncia-querela anonima indirizzata ad alcuni parlamentari (fra cui l'interrogante), alla Procura della Repubblica di Lecce e di Bari, nonché al Prefetto di Lecce sono evidenziate circostanze in violazione delle norme sugli appalti che, se vere, risulterebbero gravi;

gli illeciti, secondo la nota, sarebbero stati commessi sia dalla Commissione di gara che dai vertici di FSE e dai soggetti esterni che li avrebbero condizionati in cambio di grandi vantaggi;

attraverso i risultati di gara (aggiudicata all'associazione temporanea di imprese - ATI eredi Giuseppe Mercuri) sono stati proposti i casi giurisdizionali innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, sia dall'ATI Site che dall'ATI G.E, poiché è emerso il difetto dei requisiti di aggiudicazione in capo all'ATI eredi Mercuri, requisiti richiesti non solo ai fini dell'aggiudicazione, ma anche quale condizione per la stipula dei relativi contratti (l'ATI Mercuri risultava inadempiente in materia di regolarità contributiva in relazione alla De Lieto Costruzioni, ausiliaria della mandante SIRTI, e nei confronti della Cassa Edile di Varese, e nei confronti dell'INPS di Napoli e nei confronti dell'INAIL di Napoli) che avrebbero dovuto indurre la Commissione all'esclusione dell'ATI Eredi Mercuri. Ciò nonostante il contenzioso è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato (ordinanza plenaria n. 4 del 7 aprile 2011) che ha deciso i ricorsi in rito (dichiarandoli inammissibili) senza esaminare nel merito le censure proposte avverso la posizione dell'ATI Eredi Mercuri;

la questione specifica della citata gara di FSE è stata sottoposta alla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che, con parere del 14 giugno, aveva osservato, in sintesi, che le mandanti avrebbero dovuto dichiarare (come in effetti hanno dichiarato) i lavori e le relative percentuali che intendevano assumere e, in relazione ad essi, avrebbero dovuto possedere la relativa giustificazione per intero;

per ammissione della stessa ATI Eredi Mercuri, risulta che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione, la mandante SIRTI, al netto di requisiti dell'ausiliaria De Lieto, fosse sprovvista dei requisiti richiesti dalla lex specialis;

il difetto dei requisiti si è protratto fino all'aggiudicazione dell'appalto;

altro motivo di esclusione dell'ATI Eredi Mercuri è la considerazione che la lex specialis ha individuato con puntualità l'oggetto principale dell'appalto, non modificabile ed in particolare la realizzazione di nuovi impianti ACEI in 15 stazioni ferroviarie, fra cui (art. 13 del capitolato) la stazione di San Pancrazio Salentino;

circostanza davvero eclatante, in sede di sopralluogo (28 ottobre 2008) propedeutico alla formulazione dell'offerta la ditta SITE verificava che la ditta Eredi Giuseppe Mercuri già stava realizzando (quindi prima dell'aggiudicazione dell'appalto) l'impianto ACEI nella stazione di San Pancrazio; né FSE ha fatto pervenire ai concorrenti elementi di chiarimento sulla grave situazione segnalata, né, tantomeno, ha provveduto a modificare la stazione oggetto di intervento;

la cosa più grave è che, mentre l'ATI SITE e l'ATI GE hanno formulato l'offerta comprendendo la realizzazione dell'Impianto ACEI nella stazione di San Pancrazio Salentino, l'ATI Eredi Mercuri aveva invece formulato l'offerta sostituendo la realizzazione dell'impianto ACEI di S. Pancrazio Salentino con quello di altra stazione, Campi Salentina, non prevista nell'oggetto della gara ed addirittura l'offerta della Mercuri veniva valutata favorevolmente giustificando la presentazione dell'impianto ACEI di Campi Salentina con una precisazione successiva all'emissione del bando. A richiesta della SITE e della GE il 6 novembre 2009 l'Amministrazione, smentendo la Commissione, precisava, con riferimento alle richieste di ricevere la copia del documento relativo alla sostituzione dell'impianto di San Pancrazio con quello di Campi Salentina, di confermare l'inesistenza di tale documento;

dall'esposto, fin qui riportato, è evidente che nei riguardi della Mercuri vi sarebbe stato un flusso di informazioni privilegiate non avendo le Pubbliche amministrazioni proceduto a modificare l'oggetto dell'appalto, sicché la ditta Eredi G. Mercuri, avendo offerto prestazione diversa dall'oggetto di gara, sarebbe dovuta essere addirittura esclusa dalla gara;

l'aggiudicazione è stata ostinatamente portata avanti dalle FSE nonostante il parere dell'Autorità di vigilanza (nel caso di ATI, tuttavia, il mantenimento dei predetti requisiti di partecipazione deve essere riferito all'impresa del raggruppamento che ha dichiarato di voler ricorrere all'apporto dell'ausiliaria);

da quanto riferito nell'anonimo esposto-denuncia sembrerebbe che vi sia stato da parte di FSE un atteggiamento di favor nei riguardi dell'ATI vincitrice;

vi sarebbe un legame molto forte fra progettisti, direttori dei lavori di FSE, ex funzionari dirigenti di FSE oggi consulenti o direttori di esercizio in società locali di trasporti;

le gare di appalto di FSE pare vengano affidate mediante l'offerta più vantaggiosa con ampia discrezionalità da parte della commissione di gara e non con il massimo ribasso, a vantaggio dell'ente appaltante così come avviene per gare pubbliche di ANAS, Ferrovie dello Stato, Regioni;

l'intera vicenda, così come puntualmente descritta dall'anonimo esposto-denuncia (che comunque l'interrogante ha intenzione di trasmettere nella stesura integrale ai Ministri in indirizzo) presenta aspetti sconcertanti, soprattutto se si tiene conto che FSE in data 5 dicembre 2011 ha indetto gara a procedura ristretta per l'ammodernamento della rete ferroviaria del Sud Est, linea Zollino - Gagliano, tratta Maglie - Gargliano per 14.091.953 euro ed in data 28 dicembre gara a procedura ristretta per ammodernamento della rete ferroviaria del Sud Est, linea Novoli - Gagliano, tratta Casarano-Gagliano e che, quindi, si rischierebbero situazioni di opacità analoghe a quelle sommariamente descritte,

si chiede di sapere:

se al Ministro della giustizia risulti che le Procure di Lecce e Bari (destinatarie al pari del Prefetto di Lecce e di quattro parlamentari pugliesi della denuncia) abbiano intrapreso azioni per appurare la veridicità o meno di quanto asserito nell'anonimo esposto, con riferimento alle presunte situazioni di favore così dettagliatamente indicate, e se, comunque, intenda intervenire per appurare le veridicità o meno dell'esposto;

se il Ministro delle infrastrutture e trasporti intenda intervenire immediatamente per ripristinare, laddove ne ricorressero gli estremi, una situazione di legalità negli appalti di FSE, anche procedendo all'annullamento in autotutela dell'appalto già assegnato di 136.162.402,97 euro.

(4-06647)

DI GIOVAN PAOLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

come si apprende dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio, avvocato Angiolo Marroni, presso il Centro d'identificazione ed espulsione di Roma a Ponte Galeria è in vigore una nuova restrizione in materia di colloqui tra gli ospiti del centro e i familiari degli stessi;

questa limitazione, da parte della Prefettura di Roma, e dunque del Ministero dell'interno, prevede che potranno essere accordate tre visite al semestre, più una al momento della dismissione dal centro, tra i cittadini trattenuti e i familiari;

tale ulteriore aggravio della permanenza all'interno del centro da parte degli stranieri in attesa di espulsione comporta una forte limitazione al diritto di mantenere i rapporti personali e familiari per gli ospiti;

in seguito al recepimento della cosiddetta direttiva rimpatri 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, recepita attraverso il decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, il tempo di trattenimento all'interno dei centri è stato esteso fino a 18 mesi e tale permanenza comporta una profonda afflizione per gli stranieri trattenuti, i quali non svolgono alcuna attività ricreativa ma sono unicamente in attesa del riconoscimento da parte delle autorità consolari e del vettore aereo che li rimpatri. La quasi totale assenza di visite personali comporta l'inerzia totale dello straniero, il quale rimane privo di riferimenti esterni;

la direttiva europea disciplina modalità e tempi di rimpatrio, ma lo fa incoraggiando la partenza volontaria dello straniero e adottando l'allontanamento coatto e la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza come extrema ratio;

la restrizione in materia di visite familiari, prevista per i cittadini irregolari presenti nel centro, non è giustificabile per ragioni di pericolo, in quanto sono soggetti trattenuti amministrativamente e non per ipotesi delittuose penalmente punibili. Ma anzi contribuisce a creare tensioni e tumulti all'interno dei centri, rendendo più difficoltoso il lavoro del personale e del corpo di polizia, soprattutto dinnanzi al diniego della visita da parte del familiare;

l'art. 18 dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 e il relativo regolamento di esecuzione (art. 37, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) prevedono sei colloqui al mese per detenuti ed internati, 4 colloqui al mese per detenuti per reati previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e uno al mese per i detenuti ex art. 41-bis. Pertanto, il regime in materia di colloqui risulta essere molto più flessibile negli istituti penitenziari, anche per reati gravi, rispetto a quanto avviene nei Centri d'identificazione ed espulsione, dove, giova ricordarlo ancora una volta, sono trattenuti cittadini irregolari e non condannati o responsabili di reati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda al più presto adottare provvedimenti urgenti per la tutela dei diritti umani e fondamentali degli ospiti dei centri d'identificazione ed espulsione, prima che la situazione si comprometta ulteriormente.

(4-06648)

OLIVA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto un aumento delle accise sulla vendita dei carburanti;

considerato che tale provvedimento sta avendo gravi ripercussioni sul costo della vita, incidendo in particolare su alcune categorie produttive, quali ad esempio gli autotrasportatori, i produttori agricoli e i pescatori;

la Regione Siciliana, pur essendo sede di impianti per la produzione e, soprattutto, per la raffinazione del petrolio, non riceve alcun beneficio in termini di riduzione dei costi dei carburanti, al contrario sopporta da decenni i disastrosi effetti prodotti sull'ambiente;

lo statuto della Regione Siciliana all'articolo 37 prevede, al comma 1, che "Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi" e, al comma 2, che "L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima";

negli ultimi giorni è esplosa una protesta, organizzata dagli autotrasportatori, dal movimento dei "Forconi" e dai pescatori, che sta paralizzando la Regione, aggravando la situazione economica e determinando l'aumento di alcuni generi alimentari,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze abbiano intenzione di adottare al fine di fornire adeguate risposte alle giuste rivendicazioni dei manifestanti.

(4-06649)

OLIVA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

le manifestazioni che stanno interessando in questi giorni la Sicilia, dovute principalmente alle difficoltà finanziarie derivanti dalla crisi economica e all'aumento delle accise sui carburanti, hanno visto coinvolte in particolare alcune categorie produttive quali autotrasportatori, produttori agricoli e pescatori;

tali proteste stanno paralizzando l'isola e arrecando un danno all'economia e, anche a causa dell'aumento del costo di alcuni generi alimentari, disagi ai cittadini;

va scongiurato il pericolo che tali manifestazioni, basate su legittime rivendicazioni da parte di alcune categorie produttive, oltrepassino il perimetro della legalità e possano essere inquinate da azioni intimidatorie e da eventuali presenze di esponenti della criminalità organizzata;

occorre vigilare affinché tali rischi, anche a tutela delle categorie e dei movimenti interessati, siano scongiurati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in occasione di queste manifestazioni, rafforzare le azioni di controllo delle Forze dell'ordine a tutela dei cittadini e dei manifestanti onesti.

(4-06650)

CARUSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

un contribuente, tre o quattro giorni prima di Natale, si è visto recapitare dalla società Equitalia Nord SpA una cartella di pagamento composta da quattordici fogli di buon peso, oltre a busta in cartoncino di consistenza tale (ciò che peraltro andrebbe spiegato) da impedire ad occhi curiosi (portalettere, custodi, eccetera) di spiarne il contenuto: in nome di quella regola costituzionale e di civiltà che passa sotto la denominazione di privacy, innumerevoli volte declamata - soprattutto nel pubblico - e mai sostanzialmente osservata;

il ruolo, emesso dall'Agenzia delle entrate di Milano, riguarda un tributo così descritto: "eccetera versam. riten. lav. dip. assim. e ass. fisc. da dich. 770 semp imposta";

l'importo a ruolo ammonta a 16 euro cui sono tuttavia da aggiungere sanzioni (4,80 euro) e un paio di voci per interessi (peraltro identiche fra loro). Totale da pagare circa 24 euro, destinati ad aumentare sino ad un totale di circa 29 euro in ragione del compenso dovuto ad Equitalia;

la cartella di pagamento informa che una comunicazione ante iscrizione a ruolo era stata predisposta addirittura oltre un anno prima, nel giugno 2010, e afferma con grande sicurezza che la stessa sarebbe stata consegnata il 1° luglio successivo. Nelle righe successive la cartella si fa tuttavia più prudente e il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità, può recarsi presso l'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. L'ufficio, esperiti gli opportuni controlli, disporrà l'eventuale riduzione ad un terzo delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni (quindi, nel caso, da 4,80 euro a 1,60 euro) purché il contribuente paghi;

il contribuente, non avendo per l'appunto ricevuto l'asserita comunicazione dell'Agenzia delle entrate, ha tuttavia scelto di non recarsi presso l'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo per una serie di ragioni tra cui ben cinque: a) ritenendo di essere una persona responsabile, disposta a subire un piccolo torto, piuttosto che a concorrere alla perpetrazione di un danno nei confronti del proprio Paese ancora più grave di quello già causato dall'Agenzia delle entrate con l'iscrizione a ruolo in discussione; b) essendo una persona che lavora e produce, e detesta il lavoro finto o inconcludente a volte praticato da altri; c) essendo una persona con il senso dell'umorismo e che sa stare allo scherzo (per il caso in cui tale fosse l'intento di chi ha redatto la cartella); d) essendo una persona orgogliosa, e non essendo quindi disponibile a pubblicamente ammettere di non aver minimamente capito la descrizione del tributo asseritamente evaso; e) non essendo un lavoratore dipendente (del relativo credito la cartella fa riferimento citando il rigo 5x32 colonna 2), e - in tempi di furti d'identità - non volendo nemmeno sapere cosa possa essere capitato, eccetera;

il contribuente ha dunque immediatamente pagato il giorno successivo alla notifica, riservandosi di poi chiedere al commercialista, materiale estensore di tutte le dichiarazioni fiscali, la ragione dell'errore (o della presunta evasione). Ha poi deciso di non farne nulla, nemmeno di ciò, tutto sommato non importandogliene nulla;

perché l'iter burocratico della cartella di pagamento potesse formarsi e concludersi, hanno operato, a parte ausiliari e personale d'ordine a mansioni generiche, almeno due funzionari di più elevato rango (uno dei due addirittura nella qualità di responsabile della cartellazione, forse la traduzione di cartellation);

un altro contribuente, tra Natale e Capodanno, si è visto recapitare dall'Agenzia delle entrate una comunicazione composta (questa volta) da sette fogli di buon peso, compreso il precompilato modello di pagamento, oltre a una busta in cartoncino di consistenza tale (ciò che, anche in questo caso, andrebbe spiegato) da impedire ad occhi curiosi (portalettere, custodi, eccetera) di spiarne il contenuto;

la comunicazione riguarda variazioni della dichiarazione Irpef così descritta: "Eccedenza di versamento a saldo - add. reg.", in relazione ad un importo versato di circa 100 euro a fronte di un importo dovuto pari a zero;

la doglianza fiscale alla luce di quanto sopra riportato appare invero misteriosa, dopo che criptica, e tuttavia come sarebbe stato difficile ignorare e non attenersi all'invito di versare (con idoneo mod. F24) l'importo (comprensivo di interessi nella misura di dieci centesimi) di ben nove euro;

il contribuente ha dunque immediatamente pagato il giorno successivo alla notifica, privandosi di tale importo, ma non dell'idea di avere a che fare con un sistema afflitto da seri disturbi;

un terzo contribuente, che è purtroppo deceduto, ha forse commesso in precedenza un errore nel redigere una qualche propria dichiarazione fiscale, ovvero nell'adempiere ad un relativo obbligo;

la circostanza non è sfuggita alla società Equitalia Nord SpA, che - sempre tra Natale e Capodanno - ha inviato una cartella di pagamento (in questo caso solo tredici fogli di buon peso, oltre al cartoncino-contenitore), non al contribuente defunto, ovviamente, ma, per esso, agli eredi,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che l'Agenzia delle entrate abbia mai esperito analisi di costo, per individuare il punto di pareggio (il break even point, per il caso il termine risulti più friendly, cioè più chiaro), tra i costi occorrenti all'espletamento dell'iter delle posizioni di cui sopra (in questo caso non proprio travel) e l'incasso fiscale che ne deriva;

se, nell'ambito della supposta detta analisi, risulti che l'Agenzia delle entrate ha anche considerato il costo economico delle risorse generali sottratte alla produzione a fronte delle occorrenti operazioni di pagamento imposte ai contribuenti in relazione alle medesime;

se risulti che l'Agenzia delle entrate ha preso in considerazione, in casi come quelli esposti, ovvero consimili a consistenza economica maggiore ma pur sempre sub-significativa, di rinunciare alla pretesa di esazione, ovvero di provvedere, veramente ed effettivamente, alla comunicazione dell'errore ovvero dell'evasione, riservandone poi la regolarizzazione alla successiva dichiarazione dei redditi e conseguenti pagamenti da parte del contribuente;

se in sede di controllo e revisione della spesa (di spending review, per il caso il termine risulti più friendly) non si ritenga di adottare le misure più idonee per sopprimere tutti gli adempimenti, compresi quelli accertativi, di cui si valuti la non economicità sia in relazione ai costi materiali sostenuti, sia con riferimento alle risorse umane impiegate, sia a fronte degli oneri generati nei confronti dei contribuenti;

se non si ritenga opportuno, con una sobria circolare, notificare alla società Equitalia e all'Agenzia delle entrate che la lingua italiana tuttora prevede, nel caso riguardante il terzo contribuente, che le comunicazioni vadano indirizzate "per lui, agli eredi" (mutuando le corrispondenti espressioni in lingua inglese "and for him to", "for her" nel caso di una donna; "for it", nel caso di un qualsiasi oggetto).

(4-06651)

GAMBA, SAIA, TOTARO, BUTTI - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) istituisce e regola, tra l'altro, il patrocinio a spese dello Stato;

tale istituto è posto a favore dei cittadini non abbienti, per la difesa nel processo penale, civile amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, a condizione che il reddito di cui dispongono sia inferiore ad un limite determinato (art. 76);

con cadenza biennale tale limite, per legge, deve essere adeguato con apposito decreto da emanarsi di concerto dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle variazioni intervenute degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall'Istituto nazionale di statistica (art. 77);

l'ultimo decreto di adeguamento di detto limite risale al 20 gennaio 2009;

da allora ad oggi sono trascorsi tre anni, con ritardo di un anno nell'adeguamento del limite di reddito;

tale ritardo, insieme all'attuale congiuntura economica particolarmente critica, vanifica la finalità di tempestivo e contingente intervento sociale cui mira la legge, imponendo ai Ministeri adeguamenti cadenzati,

si chiede di sapere per quali motivi si sia accumulato il lamentato ritardo nell'adozione del decreto di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quando i Ministri in indirizzo intendano adempiere al disposto di legge con l'emanazione del decreto medesimo.

(4-06652)