il Comune di Tortona (Alessandria) ha deliberato in data 29 novembre 2010, di costituire una società (la Farmacom Srl) con i farmacisti locali per la gestione delle farmacie comunali. Fino al 2010 le farmacie comunali sono state affidate in gestione alla società multiservizi ATM SpA, a totale partecipazione pubblica;
il Comune di Tortona, al momento della scadenza del contratto di servizio, ha ritenuto che l'unica alternativa percorribile fosse quella della costituzione di una società con i farmacisti in servizio presso le strutture interessate. Obiettivo dell'amministrazione era quello di reimpiegare il personale della ATM SpA in servizio presso le farmacie che non poteva essere assorbito né presso il Comune, ove si fosse optato per una gestione in economia, né presso un'azienda speciale o consortile, ove invece fosse stata scelta questa modalità;
con l'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è stata ribadita la limitazione già prevista dall'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), che dispone il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza, in tali società". La misura è diretta a contenere il fenomeno della proliferazione delle società pubbliche, per garantire un maggior grado di trasparenza e responsabilità nella spesa pubblica ed il rispetto del patto di stabilità interno;
l'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010 vieta ai soli Comuni con meno di 30.000 abitanti la possibilità di procedere alla costituzione di società, imponendo l'obbligo di liquidare anche quelle eventualmente già costituite, alla data di entrata in vigore della norma, con bilancio in perdita. Infatti, sono previste delle deroghe per quelle società che: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
la revisione dell'assetto gestionale avviata dal Comune di Tortona riguarda non solo le farmacie comunali, ma tutti i diversi servizi pubblici e attività strumentali che nel precedente assetto sono state oggetto di affidamenti diretti ad un'unica società a totale partecipazione pubblica. Nel caso di specie, quindi, tutti i servizi affidati alla ATM SpA, nonché i servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, finora gestiti direttamente dal Comune, e quello non ancora attivato della valorizzazione del patrimonio immobiliare. Oltre all'immediata costituzione della società preposta alla gestione delle farmacie comunali, il Comune ha proceduto ad approvare un piano che prevede l'istituzione di altre due società miste, previa procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato;
in particolare, riguardo al servizio di gestione delle farmacie comunali, la delibera comunale dispone di costituire una società a responsabilità limitata, di cui il Comune detiene il 90 per cento del capitale sociale ed aperta alla partecipazione dei farmacisti dipendenti delle farmacie per quote individuali comprese tra l'1 per cento e il 10 per cento. Successivamente, con deliberazione della Giunta n. 188 del 7 dicembre 2010, è stato approvato l'atto costitutivo e lo statuto della società Farmacom Srl, ove si prevede che la quota di partecipazione del Comune di Tortona è il 90,004 per cento, pari a un capitale sociale di 90.004 euro, mentre la quota di ciascuno dei 7 farmacisti dichiaratisi disponibili è l'1,428 per cento, pari a un capitale sociale di 1.428 euro;
la Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo della Lombardia, ha escluso, con parere n. 86 del 15 settembre 2010, che, facendo salva la previsione di cui all'art. 3, commi 27, 28, 29, della legge finanziaria per il 2008, il divieto di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 non avrebbe riguardato la partecipazione di Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in società che producono servizi di interesse generale;
nel medesimo parere precedentemente citato, la Corte dei conti ha altresì ribadito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono procedere, in linea di massima, alla costituzione di società di capitali, se non associandosi con altri enti per raggiungere una quota minima di popolazione pari a 30.000 abitanti, ad eccezione dei casi nei quali sia lo stesso legislatore, nazionale o regionale, a prevedere che specifiche attività siano svolte per il tramite della partecipazione a società di capitali;
la Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo della Lombardia, con un nuovo parere, il n. 70 del 3 febbraio 2011, esaminando proprio la disciplina speciale in materia di farmacie comunali, che il Comune di Tortona ritiene essere prevalente sulla disciplina generale recata dal decreto-legge n. 78 del 2010 al fine di risolvere il conflitto, ha meglio precisato che gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono avvalersi di un organismo societario per la gestione della farmacia comunale se non associandosi con altri enti che insieme superino i 30.000 abitanti, assumendo una partecipazione societaria paritaria o proporzionale al numero degli abitanti;
considerato che:
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), con deliberazione n. 83 dell'adunanza del 6 ottobre 2011 ritiene che: in applicazione del divieto di cui all'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010 è da escludere la possibilità che la città di Tortona, Comune con meno di 30.000 abitanti, possa costituire una società per la gestione delle farmacie comunali; in applicazione del divieto di cui all'art 14 comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010 è da escludere la possibilità che la città di Tortona, Comune con meno di 30.000 abitanti, possa costituire una società mista ai sensi dall'art. 52, comma 5, lett. b), n. 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi; in applicazione del divieto di cui all'art. 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010 è da escludere la possibilità che la città di Tortona, Comune con meno di 30.000 abitanti, possa costituire una società mista per la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione ordinaria e straordinaria dei cimiteri, la gestione dei parcheggi a pagamento e del parcheggio coperto;
pare evidente che debba escludersi innanzitutto la possibilità che il Comune di Tortona gestisca le farmacie comunali tramite la società Farmacom. In applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, pertanto, la società Farmacom Srl dovrebbe essere dismessa. Eppure, nonostante il parere dell'AVCP in merito alla costituzione della società Farmacom Srl, in un comunicato stampa del 24 ottobre 2011, il Comune di Tortona ha affermato che, a seguito delle osservazioni rese dall'AVCP, si procederà alla valutazione delle possibili opzioni alternative, scartando a priori l'accoglimento della dismissione/liquidazione, entro il 31 dicembre 2012, di Farmacom Srl;
risulta, inoltre, all'interrogante che dalla relazione semestrale 2011, Farmacom Srl sia in sensibile perdita d'esercizio oltre tutto senza che, ad oggi, sia ancora iniziata, da parte della società, la restituzione delle rate di un prestito bancario interamente girato al Comune di Tortona, a conferma di un'importante difficoltà economica della società,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le valutazioni in merito, considerata ad avviso dell'interrogante l'opportunità che il Comune di Tortona dismetta la Farmacom Srl, nonché revochi la decisione di istituire altre due società miste, previa procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e per la gestione dei parcheggi a pagamento e del parcheggio coperto.
(4-06369)