Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettere in data 28 ottobre e 9 novembre 2011, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 281 del 17 ottobre 2011, e n. 293 e n. 294 del 7 novembre 2011, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:
dell'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché per il prezzo base del terzo incanto. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. VII, n. 141);
dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. VII, n. 142);
della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una provincia regionale;
dell'articolo 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'articolo 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, "Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. VII, n. 143).