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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 633 del 27/10/2011


POLI BORTONE - Al Ministro della salute - Premesso che:

nell'anno 2001, la Conferenza Stato-Regioni ha definito il profilo operativo dell'operatore socio-sanitario (OSS);

l'OSS svolge attività tesa a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario, al fine di favorirne il benessere e l'autonomia;

la formazione dell'OSS è di competenza delle Regioni, che programmano l'attivazione dei corsi sulla base del fabbisogno di tali operatori, annualmente determinato;

l'effettivo svolgimento dei corsi è demandato ad enti autorizzati dalle Giunte regionali;

per accedere a tali corsi di formazione è necessario che i candidati abbiano compiuto 17 anni e che siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

le materie di studio oggetto dei corsi sono approfonditamente trattate nel corso di studi per il conseguimento del diploma di maturità per odontotecnici;

l'attività di odontotecnico è definita come arte ausiliaria delle professioni sanitarie;

è del tutto evidente che le conoscenze che possono essere acquisite da un candidato in possesso del diploma di scuola media inferiore che abbia successivamente frequentato il corso di formazione per OSS, fatte salve alcune eccezioni, non potranno essere pari a quelle acquisite da un candidato in possesso del diploma di maturità per odontotecnici;

l'interrogante è venuta a conoscenza del fatto che a taluni concittadini in possesso del diploma di maturità per odontotecnici, intenti a partecipare alle prove selettive per l'inserimento nel mondo del lavoro con la qualifica di OSS in strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, è stato comunicato che il non possesso dell'attestato di OSS era ostativo alla loro partecipazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente sollecitare le Regioni affinché, attese le conoscenze acquisite nel corso di studi per il conseguimento del diploma di maturità per odontotecnici, dispongano che i possessori di detto titolo di studio e di conseguente abilitazione alla professione, che chiedano di partecipare alle selezioni per l'inserimento lavorativo in strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate con la qualifica di operatore socio-sanitario, siano esonerati dalla partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento del rispettivo attestato.

(4-06176)