risulta all'interrogante che nei giorni scorsi circa 150 migranti, provenienti dall'Egitto, sono sbarcati a Bari in cerca di rifugio, protezione ed assistenza;
71 di essi sono stati rimpatriati subito dopo la conclusione delle attività ispettive e di identificazione, senza aver potuto incontrare, così come richiesto, i responsabili del progetto Praesidium - finanziato dal medesimo Ministero dell'interno - al fine di individuare i soggetti vulnerabili, quali minori erroneamente riconosciuti maggiorenni o i richiedenti protezione internazionale;
dalle testimonianze fornite dai migranti non rimpatriati e trasferiti nel Centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Bari, la quasi totalità del gruppo appartiene alla minoranza cristiana-copta, oggetto, negli ultimi anni, di violentissime persecuzioni in territorio egiziano e non solo;
non è purtroppo la prima volta che le autorità italiane agiscono in tal modo, non permettendo alle organizzazioni operanti all'interno del progetto Praesidium - Alto Commissariato Onu per i rifugiati UNHCR, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e Save the Children - l'accesso alle strutture di identificazione, rendendo impossibile a queste ultime stabilire il fondamentale contatto con i migranti sbarcati in Puglia per una corretta assistenza e protezione;
il divieto posto agli operatori delle richiamate organizzazioni è stato motivato, pretestuosamente, con esigenze legate alle indagini e alle procedure d'identificazione; tuttavia l'accesso non è stato consentito neppure al fine di verificare le suddette attività;
comportamenti analoghi da parte delle autorità italiane non si sono mai registrati, durante questo anno, nell'isola di Lampedusa nella quale sono giunti oltre 50.000 migranti;
considerato che:
la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha introdotto nell'ordinamento - attraverso un'integrazione al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;
l'articolo 10 del medesimo testo unico sull'immigrazione prevede che il respingimento non può applicarsi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
in particolare l'articolo 19 dello stesso testo unico stabilisce che in nessun caso può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
numerosi sono stati i casi nei quali migranti - senza conoscere se tra di loro fossero minori di 18 anni - sono stati accompagnati coattamente dalla Capitaneria di porto - Guardia Costiera e dalla Guardia di finanza in Libia ed in Tunisia, senza che sia stato compiuto alcun accertamento volto ad appurare se tra gli stranieri respinti fossero richiedenti asilo: un accertamento non derogabile anche in considerazione degli eventi tragici degli ultimi mesi;
la Corte di giustizia dell'UE, solo pochi mesi fa, ha sancito che il reato di clandestinità può compromettere la realizzazione dell'obiettivo di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali, rilevando fra l'altro che la direttiva rimpatri (2008/115/CE) non era stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano entro il termine previsto, ma solo in data 23 giugno 2011;
l'art. 10 della Costituzione repubblicana sancisce solennemente che "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge";
la Costituzione vincola quindi solennemente l'ordinamento alla solidarietà internazionale. Tale impegno non può che realizzarsi attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte sia derivanti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale;
considerato inoltre che l'interrogante, in relazione al sopraindicato e gravissimo problema, ha già presentato: a) atti di indirizzo: n. 1-00443 (pubblicato il 28 giugno 2011, Seduta n. 574), n. 1-00250 (pubblicato il 2 marzo 2010, Seduta n. 343); n. 1-00361 (pubblicato il 12 gennaio 2011, Seduta n. 484); b) atti di controllo, per i quali non ha ottenuto risposta dal Governo: n. 2-00074 (pubblicato il 12 maggio 2009, Seduta n. 204); n. 4-01959 (pubblicato il 16 settembre 2009, Seduta n. 253); n. 4-04586 (pubblicato il 16 febbraio 2011, Seduta n. 503); n. 4-04901 (pubblicato il 30 marzo 2011, Seduta n. 530);
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali opportune ed urgenti azioni intenda porre in essere al fine di verificare nel dettaglio l'operato delle autorità competenti, evitando che in futuro analoghe situazioni si ripetano nel caso di migranti in arrivo nel Paese.
(3-02465)