Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 626 del 18/10/2011


GIAMBRONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

attualmente esistono 112 presidi incaricati in Italia, di cui 26 in Sicilia, 26 in Lombardia e 21 nel Lazio, che svolgono a tempo determinato da ormai 10 anni ininterrottamente la funzione di dirigente scolastico, pagati come dirigenti scolastici;

di anno in anno viene reiterato il contratto di "incaricati di presidenza", senza alcuna possibilità di trasformazione del rapporto a tempo determinato; i presidi incaricati restano regolarmente in servizio, da precari della dirigenza, in applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che statuisce: «dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti»;

nel 2002 e nel 2006 sono stati banditi due concorsi "riservati" per gli incaricati di presidenza per posti di dirigente scolastico: rispetto a tali concorsi sono stati proposti molti ricorsi giurisdizionali per gravissime irregolarità; alcuni di quei presidi incaricati non sono stati dichiarati "idonei" al superamento dei concorsi, molti non hanno nemmeno superato il concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito nel 2004 e attualmente gravato da numerosi problemi di tipo giudiziario (si veda l'annullamento in Sicilia disposto dal Consiglio di giustizia amministrativa);

alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, potrebbero partire dei ricorsi per la trasformazione del contratto e il risarcimento danni alla pubblica amministrazione, che risulterebbe soccombente in quanto i presidi incaricati svolgono a tempo determinato da 10 anni la funzione, senza che sia mai stata determinata un'esigenza eccezionale, così come invece vorrebbe il decreto legislativo n. 165 del 2001;

infatti le motivazioni alla base delle assunzioni a tempo determinato non sono di natura straordinaria, e non sono state esplicitate le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustifichino un rapporto di lavoro a termine; dunque, sulla base della normativa vigente in materia, il contratto è da ritenersi fin dall'origine concluso a tempo indeterminato;

è evidente che dal perdurare di detta situazione "di stallo", traspare inequivocabilmente la volontà, e non solo da parte dell'amministrazione, di continuare a far sì che i presidi incaricati, esercitino tale mansione anche senza avere alcuna certezza in merito alla propria carriera e, di conseguenza, di un eventuale definitivo inquadramento nel profilo dei dirigenti scolastici;

prima di procedere all'indizione di nuove procedure di reclutamento doveva essere considerata la necessità di una soluzione normativa, anche come autotutela della pubblica amministrazione, che facesse riferimento al decreto del direttore generale 17 dicembre 2002, al decreto del direttore generale 22 novembre 2004, al decreto ministeriale 3 ottobre 2006 e al decreto 16 ottobre 2009, n. 2454, della Provincia autonoma di Trento, proprio al fine di individuare e porre rimedio alle tante situazioni pregresse che oramai necessitano di soluzioni urgenti e non più differibili;

i contratti a tempo determinato sono stati posti in essere, secondo l'interrogante, in violazione della normativa che regola la materia e, in particolare, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con il quale l'ordinamento italiano ha inteso dare "attuazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

i contratti a termine devono quindi ritenersi posti, ad avviso dell'interrogante, in violazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che prevede l'inefficacia del termine anche ai sensi dell'articolo 1419, comma 2, del codice civile, quando la ragione giustificatrice non emerga da atto scritto, con la conseguenza che l'illegittima apposizione del termine travolge l'intero contratto che è da ritenersi sin dall'origine concluso a tempo indeterminato;

è diventata a questo punto urgente e indifferibile una soluzione definitiva finalizzata al riconoscimento del diritto alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, visti i numerosi anni di incarico svolto dagli interessati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, ponendo fine a questa problematica ed assumere le iniziative di competenza dirette a riconoscere il diritto dei presidi incaricati alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

(4-06104)