il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede, all'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies, alcune disposizioni nuove e molto restrittive relative alle società di comodo;
con l'emendamento al citato decreto-legge, cosiddetta manovra di Ferragosto, si allarga il concetto di società di comodo, già previsto nell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. In particolare, i commi 36-decies e 36-undecies dispongono che: «Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994» e che «Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994»;
le società e gli enti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, pur essendo "soggetti operativi", se presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, si considerano "di comodo" a partire dal successivo quarto periodo d'imposta. Restano ferme le cause di inapplicabilità della disciplina già previste dalla vigente normativa;
sono considerate "non operative" le società e gli enti che per due periodi d'imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore a quello che si determina secondo i dettami del citato articolo 30;
concretizzandosi queste fattispecie, le società sono considerate non operative, con la conseguenza che per i soggetti IRES vi è una maggiorazione dell'imposta di 10,5 punti percentuali. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011. Per i soggetti "solari", dunque, la norma si applica dall'anno 2012;
quindi in base alla cosiddetta manovra-bis le società che si trovano in perdita fiscale per 3 anni sono considerate automaticamente di comodo con il conseguente innalzamento della tassazione IRES dal 27,50 per cento al 38 per cento su un utile fiscale calcolato in base ad alcuni parametri dell'attivo;
la disposizione ha la funzione di colpire giustamente società fittizie, ma colpirebbe duramente anche società fiscalmente in regola e in attività, che tuttavia si trovano in difficoltà economiche;
nella provincia di Como, il comparto tessile costituisce un'importante fetta del settore industriale che si trova già da tempo in crisi insieme al settore del mobile;
tali disposizioni interverrebbero sulle aziende, drenando preziose risorse ad imprese che sono indispensabile patrimonio produttivo del Paese, mettendo altresì seriamente a rischio migliaia di posti di lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le norme in questione, al fine di eliminare l'estensione della tassazione propria delle società di comodo alle società che sono fiscalmente in regola, ma che si trovano in perdita economica.
(4-06055)