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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 610 del 27/09/2011


MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, cogliamo questa occasione per rivolgere al Ministro i nostri auguri di buon lavoro per il prosieguo della legislatura.

Il contenuto delle sue comunicazioni sul sistema carcerario ci impone non solo una valutazione dell'attuale situazione dell'edilizia penitenziaria e dell'organico del personale, ma soprattutto una riflessione sull'attuale ordinamento penitenziario, basato ancora oggi sulle riforme del 1975 e del 1986, tutte centrate sull'ideologia del trattamento rieducativo e sulle misure alternative alla detenzione e, da ultimo, sulle finalità della pena detentiva espiata in carcere.

Occorre essere molto chiari: da un lato, esiste una linea d'azione - i radicali la rappresentano in maniera esemplare - espressione di quella tendenza politico-criminale che mira a creare delle forme alternative di esecuzione della pena detentiva, sostanzialmente all'obiettivo della cosiddetta decarcerizzazione, a scapito delle esigenze di tutela sociale proprie dell'esecuzione penitenziaria. Dall'altro lato, vi è chi come noi propone di mantenere ben fermo l'istituto del carcere, intervenendo sugli aspetti logistici e organizzativi al fine di migliorare la condizione precaria dello stato di conservazione di questi luoghi di detenzione e, conseguentemente, le condizioni di vita dei detenuti all'interno del carcere. Questa divisione, che è anche di carattere culturale oltre che politica, a mio avviso, arricchisce la democrazia, non la rende più povera, e fa capire esattamente quali sono le diverse impostazioni di ragionamento.

Occorre ribadire ancora una volta - e noi lo vogliamo fare anche questa volta - la natura inevitabilmente afflittiva di ogni trattamento carcerario. La pena detentiva, il carcere, è inevitabilmente uno strumento di afflizione. E che la pena detentiva - il carcere - consista, per sua natura, in uno strumento di afflizione è una affermazione così ovvia che nessuno oserebbe contestarla, ma, al tempo stesso, è un'affermazione che nessuno ha il coraggio di ribadire in quest'Aula, tranne noi della Lega Nord.

Il contenuto afflittivo della pena detentiva non va eliminato, ma utilizzato proprio per il raggiungimento del fine della risocializzazione del reo, per l'obiettivo della rieducazione del condannato nella fase esecutiva. È proprio durante l'esecuzione della pena in carcere, infatti, che si può procedere a rieducare il condannato. Come sappiamo, la pena assolve a finalità retributive, di prevenzione generale e di prevenzione speciale. Attorno a queste tre idee guida (retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale) occorre muoversi per chiarire quale trattamento carcerario vogliamo.

È proprio attraverso il sistema penitenziario che si deve garantire un adeguato bilanciamento tra queste tre funzioni essenziali della pena detentiva. Ma ribadiamo che l'interesse nei confronti della funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, non può comunque incidere o annullare la funzione essenziale della detenzione, che è, essenzialmente, quella afflittiva, e che altri ordinamenti, a partire da quello statunitense, hanno, invece, efficacemente utilizzato, ad esempio attraverso le pene detentive di breve durata. Sappiamo che sulle pene detentive brevi si è aperto un dibattito se esse producano effetti rieducativi oppure desocializzanti. Per noi, l'impatto breve con la realtà carceraria serve anche per evitare che il reo compia in futuro altri reati. Le pene detentive di breve durata hanno una reale efficacia deterrente. Occorrerebbe, quindi, anziché pensare di eliminare il carcere per le pene di breve durata, rivalutare quelle che negli Stati Uniti chiamano «pene choc», il carcere breve. La Costituzione ci chiede un trattamento carcerario ispirato a criteri di umanità; ci chiede che le pene tendano alla rieducazione del condannato. La rieducazione del condannato non è dunque la finalità essenziale della pena, ma uno scopo eventuale della pena. Lo scopo necessario della pena è la retribuzione, mentre la funzione rieducativa opera nella fase esecutiva.

Occorre poi prendere atto della crisi dell'ideologia rieducativa. Alcuni giuristi parlano apertamente oggi del mito della risocializzazione, prendendo atto del fallimento degli sforzi compiuti sul piano della concreta realizzazione del finalismo rieducativo.

Come lei ha ricordato, signor Ministro, ben 23 tentativi di risolvere il grave problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie attraverso provvedimenti generalizzati di clemenza alla prova dei fatti si sono rivelati del tutto inutili, anzi controproducenti, considerato che la popolazione carceraria è costantemente aumentata dal 2006 ad oggi. E lei, signor Ministro, oggi, nell'accertare lo stato di emergenza legato al sovraffollamento delle carceri, si è dichiarato nettamente contrario ad affrontare il problema con ulteriori amnistie o indulti, cercando invece una soluzione strutturale e duratura nel tempo.

Questa soluzione prevede innanzitutto la realizzazione compiuta del piano carceri: in futuro, basta con le misure clemenziali, basta amnistie e indulti come rimedio per il problema del sovraffollamento carcerario. La cosiddetta legge svuota-carceri, precisamente la n. 199 del 2010, deve avere una durata temporanea, e serve per consentire la piena operatività del piano carceri nel 2013. Questi 3.000 condannati che stanno espiando la pena nella propria abitazione, signor Ministro, forse sarebbe opportuno che svolgessero anche forme di lavoro di pubblica utilità, cosicché gli enti locali in questo momento potrebbero disporre di personale utile per le piccole manutenzioni. Si tratta di esperienze che si sono sviluppate già in alcune realtà; si pensi a Savona e a tante altre realtà in cui sono stati utilizzati questi detenuti, anche in detenzione domiciliare, per lavori di pubblica utilità.

Sulle misure alternative alla detenzione occorre massima chiarezza. La concessione dei benefici extracarcerari - come ha detto anche il signor Ministro, citando dati precisi - avviene oggi in maniera automatica e indulgenzialista o per mero sfoltimento della popolazione carceraria. Siamo favorevoli ai contatti fra le carceri e la società, al coinvolgimento dei detenuti nei lavori a favore della comunità. Siamo favorevoli alle misure extracarcerarie per lavori di pubblica utilità durante l'esecuzione della pena detentiva. Non siamo però favorevoli a rimpiazzare la pena carceraria con le misure alternative alla detenzione. La fuga dalla pena detentiva è frutto di un eccesso di clemenzialismo e, così facendo, il giudice dell'esecuzione modifica la pena stabilita dal giudice della cognizione. In questo Paese, signor Ministro, abbiamo una pena edittale, che è fissata dal codice penale, una pena giudiziaria, che viene applicata all'esito di un processo penale, e poi una pena carceraria scontata in concreto.

Francamente, i nostri cittadini fanno fatica a capire come mai nel codice ci sia la condanna all'ergastolo per chi ammazza una persona e poi, alla fine del processo penale, questa persona riceve una condanna sempre inferiore a 26 anni di carcere e come mai la pena scontata in concreto nel carcere sia di pochi anni, di una decina di anni, seguiti dal ritorno in libertà nelle comunità. È questo un aspetto sul quale occorrerebbe riflettere: restaurare la corrispondenza tra la pena edittale e la pena carceraria, e dare davvero concretezza di significato al principio della certezza della pena.

Certo, deflazionare il carcere è importante. Lo si può fare anche con le intelligenti riforme al codice di rito suggerite dal Ministro nelle sue comunicazioni. Ma sappiamo che il fenomeno del sovraffollamento delle carceri è legato anche al progressivo aumento dei detenuti stranieri che, nei penitenziari del Nord del Paese, raggiungono percentuali ben superiori a quelle dei detenuti italiani, confermando una correlazione tra il fenomeno dell'immigrazione clandestina e i tassi di delittuosità. Stiamo parlando del 36 per cento dei 67.000 detenuti nelle strutture penitenziarie, con una crescente incidenza dei fenomeni di devianza minorile straniera.

Il 70 per cento degli stranieri in carcere è costituito da marocchini, rumeni, tunisini e albanesi. Già la relazione del DAP, ossia del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel maggio 2008 ci diceva testualmente: «Il fenomeno del sovraffollamento è in larga misura connesso al progressivo aumento dei detenuti stranieri. La crescita assoluta della popolazione detenuta corrisponde in massima parte all'incremento della presenza di stranieri nelle carceri e non vanno ignorate le relazioni causali esistenti tra l'incremento della criminalità straniera e la sperequazione in termini di severità e certezza della pena, rilevabile nel rapporto comparativo tra le situazioni esistenti nel nostro Paese e negli altri Paesi della comunità internazionale». Il DAP, cioè, ci diceva già nel 2008 che ci sono criminali stranieri che vengono a delinquere nel nostro Paese perché comparativamente è troppo lassista nell'applicazione delle pene e nell'esecuzione penitenziaria. Questo ci dice il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Per questo noi chiediamo che vengano espulsi gli stranieri che commettono qualsiasi reato, e non solo quelli particolarmente gravi. Ciò che è accaduto recentemente a Lampedusa, con episodi di vera e propria guerriglia, ci impone di cacciare i clandestini delinquenti «senza se e senza ma», per avere commesso reati gravissimi, per aver preso in ostaggio una intera isola. Occorre impedire l'ingresso in questo Paese dello straniero condannato per qualsiasi reato, impedire il rinnovo dei permessi di soggiorno e revocarli a chi si è macchiato di un reato.

Signor Ministro, nella relazione sull'amministrazione della giustizia del 2010, il ministro Alfano, suo predecessore, dichiarava: «Il mio obiettivo è quello di ottenere il trasferimento dei detenuti nei loro Paesi d'origine». Abbiamo apprezzato che lei abbia rimarcato la volontà politica di procedere in questa direzione, rendendo effettivi quegli accordi di riammissione stipulati con diversi Paesi extracomunitari - penso all'accordo con l'Albania - che non richiedono per il rimpatrio del detenuto il consenso del detenuto stesso.

L'articolo 16 della legge Bossi-Fini prevede già oggi che la pena detentiva sino a due anni possa essere sostituita dalla misura dell'espulsione. Questa espulsione, come misura alternativa alla detenzione, viene eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile. Lei ci ha detto, signor Ministro, che detta misura è scarsamente applicata e scarsamente applicabile.

Sulla prima parte siamo d'accordo: questa misura è scarsamente applicata, purtroppo, ed abbiamo visto le conseguenze. Sul fatto che sia scarsamente applicabile non siamo d'accordo, signor Ministro. Se ci sono difficoltà di identificazione dei detenuti extracomunitari, difficoltà di acquisizione dei documenti abilitativi al rimpatrio cerchiamo di superarle, come ha fatto la Spagna che ha creato, addirittura, una brigata della Polizia (Bedex) che ha come obiettivo esclusivo l'espulsione degli stranieri delinquenti. Nel 2009, la Spagna ha concretamente espulso 7.591 delinquenti stranieri reclusi in carcere, in gran parte, per delitti contro il patrimonio.

Condividiamo la sua proposta, signor Ministro, di realizzare istituti a custodia attenuata per le persone sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere, che non è e non deve essere un anticipo di pena. Attualmente esiste una esecuzione penitenziaria omogenea indifferenziata con modalità di esecuzione uguali per tutti i detenuti, senza distinzione alcuna fra detenuti condannati per reati gravissimi e reati a bassa pericolosità sociale, senza distinzione fra condannati con sentenza definitiva e semplici indiziati sottoposti a misura cautelare coercitiva.

Infine, con riferimento alla sanità penitenziaria occorre chiarezza: ricordo che dal giugno 2008 sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. A favore della sanità penitenziaria sono state erogate risorse importanti alle Regioni, alle quali spetta di disciplinare gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie locali. Questo sta accadendo in tutte le Regioni ad eccezione di una, come lei signor Ministro ha giustamente e doverosamente ricordato: la Regione Siciliana.

Occorre che la Regione Siciliana si faccia carico dei 12 milioni di euro che le sono imputati per le spese di assistenza medica penitenziaria, superando la situazione esistente che vede tali risorse coperte con oneri a carico del Ministero della giustizia. Noi chiediamo che i 12 milioni di euro che lo Stato ha dovuto recuperare dal suo bilancio in maniera anomala negli ultimi anni vengano trattenuti a conguaglio dalle risorse trasferite dallo Stato nell'ambito del riparto del fondo sanitario nazionale a favore della Regione Siciliana (Applausi dal Gruppo LNP), ricordando che il contributo statale alla sanità siciliana è un contributo eccezionale, è anomalo in quanto la Sicilia è l'unica Regione a statuto speciale che non è in grado di finanziare autonomamente, con risorse proprie, i livelli essenziali di assistenza.

Occorre quindi evitare questa stortura, che non è solo di bilancio: in questo momento di particolare difficoltà, anche di carattere economico e finanziario, si impone di recuperare questo stanziamento da una Regione che si è dimenticata di stanziare nei suoi capitoli di bilancio questa importante somma, attraverso una compensazione con il fondo sanitario nazionale.

Noi, signor Ministro, le rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. Sappiamo che il tema del sistema penitenziario non è facile da affrontare: va affrontato in maniera non demagogica, non tentando soluzioni di compromesso. È anche un segno di democrazia se in questa Aula ci si parla chiaramente e si evita di dire che siamo tutti a favore della liberazione dei detenuti e della decarcerizzazione. Così non è: soprattutto, non lo è per la Lega Nord. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.