GUSTAVINO - Al Ministro della salute - Premesso che:
con nota del Servizio 6-Programmazione dell'emergenza emessa dalla Regione Sicilia, a decorrere dal 25 gennaio 2011, quella di Catania non è più un base operativa 24 ore su 24 per il decollo e l'atterraggio di eliambulanze ma al suo posto è stata individuata la base di Caltanisetta;
conseguentemente, è prevista la riduzione a ore 12 della funzionalità dell'eliambulanza allocata presso la base di Catania;
questa scelta, sulla base della nota, si giustifica in virtù dell'utilizzo di elicotteri più performanti;
la ridotta operatività si riverbera sulla funzionalità stessa della pista di atterraggio diventando inoperante nelle ore pomeridiane, a causa della mancanza di sevizi essenziali alla sicurezza, come ad esempio i presidi antincendio;
ciò, di fatto, impedisce, quindi, l'utilizzo della pista anche da parte di eventuali altri elicotteri adibiti all'emergenza;
in questo circostanza, si priva un vasto bacino (comprendente le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, oltre alle isole) della necessaria copertura in caso di emergenza sanitaria, con ciò, di fatto, alimentando legittime preoccupazioni dei cittadini in merito agli interventi di primo soccorso e quindi alla fruizione di servizi sanitari indispensabili alla tutela della loro salute;
la riduzione della praticabilità della base di Catania potrebbe far venir meno il servizio notturno di antincendio con la conseguenza di rendere completamente inoperativo l'eliporto;
al contrario il servizio antincendio deve rimanere efficiente 24 ore su 24 tenuto conto che l'elisuperficie dell'ospedale di Catania non può non essere operativo anche nelle ore notturne in quanto questo presidio accoglie pazienti che necessitano di servizi tra i quali alcuni assicurati solo dallo stesso; tra questi: il centro ustioni (unico centro per la Sicilia orientale); la camera iperbarica; la rianimazione di alto grado specialistico; il trasporto organi; la neurochirurgia; la neuroradiologia interventistica; la radiologia interventistica; l'emodinamica h24; il centro per lo stroke; le emergenze vascolari;
ne consegue che l'eventuale chiusura dell'elisuperficie nelle ore notturne anche per l'atterraggio e per il decollo priverebbe una vasta area di utenti di servizi sanitari indispensabili;
questa scelta, se risulta condivisibile sotto il profilo della necessaria razionalizzazione dei costi sanitari regionali, appare oltremodo irragionevole nella misura in cui limita la completa utilizzabilità della base di Catania anche per il decollo e l'atterraggio di altri eventuali eliambulanze;
quello che preme, quindi, ai fini di garantire il diritto alla salute per i cittadini del territorio interessato, è che sia garantito il soccorso di emergenza, salvaguardando la piena fruibilità, 24 ore su 24, della base di Catania per i mezzi di soccorso che dovessero utilizzare la stessa per il decollo e l'atterraggio. A tal fine risulta quindi indispensabile la conferma di tutti quei presidi, come quelli antincendio, necessari a renderla pienamente operativa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni, anche di ordine tecnologico oltre che economico, che hanno indotto ad individuare quale base operativa sulle 24 ore, quella di Caltanisetta e a declassare la base di Catania, e se le condivida;
quali iniziative, nell'ambito delle proprie facoltà, intenda comunque intraprendere per garantire il diritto alla salute di quei cittadini siciliani fortemente penalizzati dalla scelta in premessa di ridurre la fruibilità della base di Catania da 24 ore su 24 a 12 ore senza che sia garantita, in particolare, nelle ore pomeridiane la sua piena operatività e quindi assicurato il pronto intervento in situazione di estrema emergenza per un vasto bacino di utenza, soprattutto isolana.
(4-05738)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in una puntata di "Striscia la Notizia" andata in onda il 13 aprile 2011 dal titolo "Mediatore finanziario con sorpresa" l'inviato riportava il caso di un mediatore creditizio che faceva avere ai suoi clienti, previo lauto compenso, finanziamenti dalle banche anche se la loro busta paga non era sufficiente per ottenerli;
in particolare il mediatore prometteva loro di contraffare la busta paga aggiungendo alcuni straordinari, mai percepiti dal lavoratore, così da ottenere il prestito, e alla domanda dei clienti circa i possibili controlli rispondeva di provvedere lui solo al controllo e quindi potevano stare tranquilli;
considerato che:
la professione di mediatore è prevista e regolamentata dagli artt. 1703 e seguenti del codice civile che regolano il mandato, il contratto che è alla base del rapporto di mediazione;
il mediatore creditizio, o broker creditizio, è "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, (...) mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287);
pertanto il mediatore creditizio, che mette in contatto chi cerca denaro con chi lo offre, è un intermediario che giudica la posizione finanziaria del cliente, lo scopo del finanziamento e di conseguenza lo consiglia su quale prestito potrebbe essere più adatto a lui;
fino ad una quindicina di anni fa, prima che in Italia fosse varata la legge antiusura che ha previsto una quantificazione dei limiti di tasso di interesse su prestiti e mutui, oltre i quali si deve parlare di usura, i mediatori incassavano le provvigioni sia dai loro clienti in cerca di denaro (provvigioni stabilite dal mediatore) sia dai propri clienti offerenti denaro, banche e finanziarie. Successivamente all'entrata in vigore di questa legge vi è stato uno spostamento dei pagamenti delle provvigioni a favore del mediatore, da chi cercava il denaro a chi lo offriva. Pertanto il mediatore incassa le proprie provvigioni solo da uno dei due soggetti che mette in contatto e cioè dalle banche. Inoltre in quasi tutte le tipologie di prestito che intermedia ha il divieto contrattuale a chiedere provvigioni a chi richiede un prestito, proprio per evitare uno sforamento della soglia di usura;
la conduzione delle attività finanziarie ha una specifica disciplina normativa con l'albo italiano per gli agenti finanziari, previsto dal regolamento n. 485, emanato il 13 dicembre 2001 dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, dove vengono così fissate le regole circa l'attività che gli "agenti finanziari" potranno svolgere, i criteri per l'iscrizione nell'elenco e le sanzioni per il mancato rispetto della normativa finanziaria;
dal 1° gennaio 2008 l'albo professionale a cui i mediatori creditizi devono essere iscritti per poter operare, inizialmente tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (ente statale), è passato sotto il controllo diretto della Banca d'Italia. Inoltre è stato introdotto anche l'obbligo di iscrizione ad un apposito albo tenuto dall'ISVAP, per i prodotti assicurativi, che costringe gli iscritti all'albo dei mediatori creditizi a superare ogni anno un esame su argomenti assicurativi, pena l'impossibilità di esercitare la professione;
tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo c'è quello dell'onorabilità e la sua sopravvenuta mancanza in capo alla persona fisica iscritta è causa di cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi di Banca d'Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa all'organo amministrativo. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte all'albo comporta la decadenza immediata dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza devono essere immediatamente comunicate alla Banca d'Italia. La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata dall'organo amministrativo in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale illustrativo della verifica compiuta;
ai mediatori creditizi si applicano, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 108 del 1996 le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel titolo VI del TUB, in quanto compatibili. Gli adempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali sono disciplinati, tra l'altro, nel provvedimento UIC del 29 aprile 2005 (parte IV);
la disciplina in materia di trasparenza persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in particolare attraverso l'indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale, la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti, la definizione di forme di comportamento da tenere nell'attività svolta fuori sede o attraverso tecniche di comunicazione a distanza. L'adeguata applicazione delle regole in materia di trasparenza, ed il raggiungimento degli obiettivi che esse sottendono, presuppongono che i destinatari ispirino il proprio comportamento a criteri di buona fede e correttezza;
i mediatori creditizi devono fornire alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (art. 2 della deliberazione CICR 4 marzo 2003). I mediatori creditizi in qualità di soggetti che procedono all'offerta fuori sede per gli intermediari committenti osservano gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, punto 4, sezione II). L'applicazione delle regole di trasparenza in considerazione non esclude l'applicazione di altre disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste in altri comparti dell'ordinamento (mobiliare, assicurativo, eccetera),
si chiede di sapere:
se risultino al Governo iniziative della Banca d'Italia relative all'episodio denunciato dalla trasmissione "Striscia la Notizia" e se la stessa abbia provveduto, dopo i dovuti accertamenti, alla cancellazione del mediatore truffaldino dall'albo dei mediatori creditizi;
se risulti che vi sia una pratica diffusa tra i mediatori creditizi nell'operare indisturbati truffando i risparmiatori e violando la legge e, di conseguenza, quali iniziative intenda attivare anche al fine di tutelare la categoria dei mediatori creditizi onesti;
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere, anche coordinandosi con l'operato della Banca d'Italia, al fine di garantire ai risparmiatori broker creditizi coscienziosi e attenti che possano seguire e consigliare la famiglia nel corso della lunga riflessione sui pro e i contro di effettuare una richiesta di finanziamento per un mutuo o un prestito personale, tenendo bene a mente la tipologia di tasso di interesse che la famiglia stessa può sostenere.
(4-05739)