CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, confesso una qualche difficoltà. (Brusìo).
PRESIDENTE. Lo so. Proviamo: vediamo che succede.
CAROFIGLIO (PD). Ma sono ben disposto ad attendere che i suoi provvedimenti informali trovino esecuzione. (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, vi volete allontanare dall'Aula, per favore? (Brusio). Colleghi, vi volete allontanare dall'Aula? Non vedo nessuno che si allontana, vi vedo bivaccare! (Commenti del senatore Ferrara).
Prego, senatore Carofiglio.
CAROFIGLIO (PD). Grazie, signor Presidente. Vede, signor Presidente, lei ha or ora dimostrato come funziona un contesto pubblico, in questo caso un'assemblea: ha dimostrato come funziona la disciplina dell'Assemblea e come, in relazione alle necessità di funzionamento di un'Assemblea o di un contesto pubblico di questo genere, chi presiede possa e debba avere i poteri per garantire il funzionamento. E questo mi sembra interessante notarlo, perché il provvedimento di cui oggi discutiamo e in ordine ai cui gravi profili di illegittimità costituzionale cercherò di soffermarmi mira invece a rimuovere del tutto questa capacità di far funzionare regolarmente un altro contesto pubblico, e cioè il dibattimento penale.
Infatti, dobbiamo essere estremamente chiari: con l'approvazione di questo disegno di legge, il processo penale italiano viene tecnicamente cancellato dall'orizzonte costituzionale e istituzionale. E la prego di considerare, signor Presidente, che io tendo a pensare le parole che adopero, quindi se faccio un'affermazione di questo genere è perché ho ben presenti le conseguenze che, letteralmente, dal giorno dopo l'approvazione di una normativa siffatta verrebbero a determinarsi nelle aule di giustizia italiane. Fra poco cercherò di illustrarvi tali conseguenze con degli esempi, per rendere comprensibile anche ai non addetti ai lavori come il vizio di legittimità costituzionale rischi di inverarsi, anzi certamente si invererà in una disfunzione totale dell'apparato penale italiano se questa legge dovesse essere approvata. Ma, come ho detto, questa esemplificazione la offrirò fra poco.
Adesso voglio soffermarmi brevemente sulle ragioni testuali che ci inducono ad affermare... (Brusìo).
PRESIDENTE. Senatrice Incostante, io ascolto lei e non il suo collega.
INCOSTANTE (PD). Mi scusi, signor Presidente. (Brusìo).
PRESIDENTE. Veramente, bisognerebbe stare qui per rendersi conto di come si sentono le vostre voci. Vi pregherei cortesemente di volervi allontanare dall'Aula.
Prego, senatore Carofiglio.
CAROFIGLIO (PD). Grazie, signor Presidente. Cercherò di entrare rapidamente nel territorio delle ragioni testuali che ci inducono a ritenere in termini di certezza la sussistenza del vizio denunciato con la questione pregiudiziale. Discutiamo, anzi discuteremo, ove la questione pregiudiziale non fosse accolta e quindi si passasse all'esame del provvedimento, fra le altre cose della nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale. Molto interessante e significativo ai nostri fini è quel passaggio della nuova norma la quale recita che l'imputato ha diritto all'acquisizione "di ogni altro mezzo di prova a suo favore" mentre le altre parti "hanno le medesime facoltà in quanto applicabili». Il giudice, in base a questa norma, verrà obbligato ad ammettere - a pena di nullità, sia chiaro - tutte le prove, con esclusione di quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente non pertinenti.
Presidenza della vice presidente BONINO (ore 17,58)
(Segue CAROFIGLIO). Rispetto alla precedente formulazione della norma (che in realtà é quella vigente e che sarebbe precedente se questo obbrobrio giuridico - mi sia consentita l'espressione - dovesse essere approvato) viene escluso il riferimento alle prove manifestamente superflue o irrilevanti. Questo significa che, se fosse approvata la norma cui ora mi sto riferendo, il giudice sarebbe obbligato, a pena di nullità, ad ammettere prove manifestamente superflue o irrilevanti. Ci insegnano, infatti, i professori e gli studiosi di teoria del diritto e dell'interpretazione che uno dei criteri fondamentali per la corretta interpretazione delle norme è quello dell'analisi della volontà del legislatore e una lettura comparativa dei testi di legge, quando un testo sia modificativo di un testo precedente. Quindi, se nella norma precedente si prevede la facoltà per il giudice di non ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti e questo riferimento viene eliminato, il significato dell'operazione normativa è esattamente questo: voi volete che il giudice sia obbligato ad ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti.
Veniamo rapidamente ora a un primo punto di contatto, e quindi a una prima riflessione, in ordine alla questione articolata di legittimità costituzionale che stiamo proponendo. Esiste una possibilità di tenere nello stesso argomento, esiste cioè un profilo di compatibilità concettuale e costituzionale, fra il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 111 della Costituzione e il principio dell'obbligo di irrilevanza previsto dall'articolo 190 così come vorreste modificarlo? Naturalmente la domanda è retorica: non esiste nessuna possibilità di tenere nello stesso orizzonte di coerenza concettuale e argomentativa queste due nozioni, che sono antitetiche. È impossibile, rispettando un principio costituzionale che impone la ragionevole durata del processo, quindi una nozione superiore di ragionevolezza, coordinare l'obbligo dell'irrilevanza.
Mantenendo la promessa che ho fatto in premessa, vorrei illustrare, in pratica, in concreto cosa accadrebbe dopodomani - un dopodomani ipotetico che io spero non venga mai -, nel momento in cui questa normativa dovesse essere applicata. In questo caso ci occorre una lettura delle norme del codice di procedura penale e del codice penale in materia di oggetto della prova e di come si raggiunge la prova su certe questioni fondamentali. Perdonate dunque la pedanteria, ma vi leggo l'articolo 187 del codice di procedura penale, che così recita: «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza».
La determinazione della pena e della misura di sicurezza è oggetto di prova, e quindi rientra, a pieno titolo, nella fattispecie dell'articolo 190, quello attuale e quello che sarebbe modificato, quindi rileva in questa prospettiva la individuazione dei criteri sui quali il diritto alla prova si esercita, e ancora di più si eserciterà in futuro, attraverso i quali considerare la gravità del reato ai fini della valutazione e quantificazione della pena.
Questo è l'articolo 133 del codice penale, che voglio leggervi perché sia ben chiaro quello che potrebbe ipoteticamente succedere domani. Recita l'articolo 133 del codice penale: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».
Allora, uno potrebbe chiedersi, non essendo addetto ai lavori: perché il senatore Carofiglio ci legge questo articolo? Perché ogni singola... (Richiami del Presidente). Posso continuare, signora Presidente?
PRESIDENTE. Le rimane ancora a disposizione qualche secondo.
CAROFIGLIO (PD). La ringrazio, Signora Presidente. Arrivo rapidissimamente alla conclusione.
Ogni singolo profilo di cui all'articolo 133 del codice penale è soggetto a prova e potrà essere provato utilizzando materiale probatorio irrilevante o manifestamente superfluo, con una sostanziale ablazione della potestà punitiva dello Stato.
Per questo motivo sussiste una grave contraddittorietà di questo testo con l'articolo 111 della Costituzione, e quindi chiedo all'Assemblea di votare perché non si passi al suo esame. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Musso).