PERDUCA (PD). Signora Presidente, a onor del vero, non ho mai sentito un esponente della maggioranza riempirsi la bocca con il rispetto della Costituzione. Ora questo non vuol dire che necessariamente le vadano contro, ma neanche voglio fare l'avvocato difensore di chi non è in Aula in questo momento.
La senatrice Della Monica ha concluso il suo intervento con un catalogo di leggi ad personam, formulando una domanda retorica, e cioè: quale tipo di democrazia ritiene la maggioranza di voler proporre al Paese? Ecco, purtroppo, non appartengo né alla scuola di pensiero per cui tre indizi fanno una prova, né tanto meno a quella che affronta le questioni con domande retoriche.
Noi siamo di fronte ad un regime di antidemocrazia, un regime in cui le istituzioni quotidianamente violano la propria legalità e in particolare, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, non si tratta di violazioni che vengono denunciate da alcune parti dell'opposizione, bensì che vengono certificate un giorno sì e uno no della Corte europea dei diritti umani, relativamente ai tempi della giustizia. E di tempi della giustizia questo provvedimento finirà per doverci far parlare.
Abbiamo in corso, tra civili e penali, 11 milioni di procedimenti, con una durata media di ognuno intorno ai sette anni e mezzo; abbiamo un numero di prescrizioni che all'anno tocca le 120.000; abbiamo le carceri strapiene non soltanto di quasi 70.000 persone, a fronte di una capienza di 42.000, ma di persone che vanno dentro per reati bagattellari, quindi molto spesso per piccoli furti: ci è stato detto in una audizione nella Commissione straordinaria diritti umani che è difficile trovare all'interno delle carceri italiane chi ha commesso reati per il patrimonio superiori ai 500 euro.
In questo contesto noi ci troviamo ad agire, e credo che questo contesto occorra ricordarlo, perché - come è stato sottolineato nella fase iniziale di questa discussione - siamo di fronte ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non ad un decreto-legge, quindi ad un provvedimento che non ha la necessità e l'urgenza, seppur sempre discutibili, dei decreti e affronta questioni non liminari ma - e non starò qui ad appesantire la discussione con gli stessi argomenti - che riguardano pochissimi individui di questa Repubblica: uno in modo particolare, cioè il Presidente del Consiglio.
Pertanto, se il calendario va comunque rispettato, allo stesso tempo sappiamo che ci sono criteri di opportunità politica dell'introduzione di un provvedimento legislativo piuttosto che un altro.
Tra l'altro questa discussione avviene alla vigilia di quello che probabilmente negli ultimi anni o decenni si caratterizzerà per essere il più grande appuntamento di riflessione e di proposta relativamente all'amministrazione della giustizia, che avverrà per l'appunto proprio qui in Senato: domani mattina, nella sala Zuccari alle ore 10,30, il Presidente del Senato - e a nome e per conto del Partito radicale non violento, transnazionale e transpartito rinnovo i ringraziamenti per questa sua disponibilità - inaugurerà un convegno che parlerà proprio di giustizia, non solo con i massimi esperti della magistratura, dell'avvocatura e di tutti gli operatori del settore, ma anche alla presenza del Capo dello Stato. Quindi, diciamo che non è proprio il miglior modo di aprire questa quarantott'ore, che inizierà domani mattina, di riflessione sullo stato della giustizia in Italia che - ripeto - ancora una volta la Corte europea dei diritti umani considera essere delinquente (non più abituale perché, protraendosi nel tempo, si potrebbe definire professionale).
Il provvedimento licenziato dalla Camera aveva visto - caso purtroppo non raro, che anzi è divenuto quasi la regola - l'opposizione unica dell'onorevole Rita Bernardini che contrastava tanto le modifiche del codice penale quanto quelle del codice di procedura penale per tutta una serie di motivi che abbiamo affrontato in Commissione, e che non ripeterò in sede di discussione generale per non contribuire a contrarre i minuti che, invece, potranno essere preziosi domattina quando si entrerà nel merito della questione.
Credo occorra ricordare che il disegno di legge al nostro esame nel passaggio dalla Camera al Senato ha perso il 95 per cento del senso con il quale era uscito dall'altro ramo del Parlamento, per andare incontro a tutta un'altra serie di problematiche attraverso un processo emendativo al Senato. Va detto inoltre che, soltanto in corso d'opera (credo per motivi di pudore piuttosto che per cercare di prendere in considerazione alcune delle presunte preoccupazioni della Lega e, probabilmente, anche dell'Italia dei Valori, anche se quanto detto dal senatore Li Gotti non va fortunatamente in quella direzione), esso reintroduce o vorrebbe reintrodurre alcune modifiche nel codice penale relativamente ai reati di strage e sequestro di persona che, in qualche modo, farebbero rientrare la tematica sotto l'ombrello del titolo del provvedimento in questione. Molto spesso si dice che la toppa sia ancora peggio del buco. Questa è la conferma che, ancora una volta in corso d'opera, si insiste nel voler rattoppare un qualcosa che è radicalmente sbrindellato dalle stesse istituzioni che, a fasi alterne, sono riempite da questa o dall'altra parte politica.
Le parti del codice penale che invece affrontano la questione a nostro avviso andrebbero affrontate in modo diverso. Abbiamo così cercato di elaborare, insieme alla segretaria dell'Associazione radicale "Il detenuto ignoto", Irene Testa, l'ordine giorno G100, che colgo l'occasione per illustrare e che affronta il tema dell'ergastolo, cercando un minimo di onorare il dibattito nel merito di alcune delle questioni che il disegno originale, contro il quale comunque ci siamo battuti alla Camera, voleva porre all'attenzione del legislatore. In particolare, senza stare a scomodare Cesare Beccaria, che nel 1764 riteneva che l'ergastolo fosse peggio della pena di morte, si parla dell'ergastolo cosiddetto ostativo.
La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, la cosiddetta legge Gozzini. Tale argomento dimostra quindi al contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefìci che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento, quindi in linea con quanto afferma la nostra Costituzione.
Secondo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 (cioè il nostro ordinamento penitenziario) sono però previsti dei reati, altrimenti cosiddetti ostativi, per i quali si determina la possibilità di concedere i benefici previsti dalla legge Gozzini solo nei casi in cui i detenuti e internati per tali reati «collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58- ter»; il che determina che la pena, per coloro che sono condannati all'ergastolo per uno o più dei suddetti reati ostativi, è privata di ogni contenuto premiale orientato alla tensione rieducativa del condannato prevista dalla Costituzione, risultando di fatto una pena perpetua a scanso di una collaborazione con la giustizia (la qual cosa coinciderebbe, al più, con l'indicazione, da parte del giudicato colpevole, di terze persone quali autori o responsabili dei delitti a loro imputati).
La condizione di questi detenuti coincide pertanto inequivocabilmente con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che comunque l'Italia nel 1988 ha ratificato. La definizione di tortura purtroppo in Italia non è stata mai recepita dal codice penale. Fortunatamente, però, in occasione della discussione delle norme che avrebbero adeguato il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale, avvenuta alla Camera un mese fa, il Governo, esprimendo un parere favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Bernardini, avrebbe l'intenzione di arrivare ad includerla nel codice penale, e speriamo assieme anche ad altri crimini contenuti nello Statuto di Roma. Ad oggi, però, ricordiamo che si può soltanto evocare la possibilità che avvenga la tortura e non tanto poterla in qualche modo sanzionare a norma di legge, perché non abbiamo aggiornato il nostro ordinamento a buona parte di quelli degli Stati con i quali abbiamo fondato l'Unione europea o con cui facciamo parte nelle maggiori organizzazioni internazionali.
Ci sono altre sentenze della Corte costituzionale che - come già detto - abbiamo incluso nella fase premissiva di questo ordine del giorno, che lasciano tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità e all'assoluta assenza di certezza che caratterizzano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite; da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia de libertate. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai principi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale.
Inoltre, il carattere fisso ed immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i principi di eguaglianza e ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.
L'ordine del giorno G100 si conclude con un impegno richiesto al Governo di rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario citato poco fa, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene, che quindi ci farebbe in qualche modo andare nella direzione dell'altro ordine del giorno fatto proprio dal Governo, e comunque a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione.
Tra l'altro, un dibattito del genere credo che possa essere arricchito da quanto potrebbe avvenire nelle prossime ore in Norvegia, dove abbiamo assistito ad una vera e propria strage e dove par di capire che la pena per quel tipo di reato sarebbe stata "limitata" a 21 anni di detenzione: probabilmente , una detenzione degna tanto quanto certa, ma che oggi pare i giornali ci dicano non essere ritenuta appropriata dalle autorità norvegesi. Si cerca quindi il modo di imputare di crimini contro l'umanità quell'atto avvenuto la settimana scorsa. Ciò deve essere seguito da vicino, perché sicuramente quanto avviene in quel Paese, che ha un tasso di democrazia probabilmente non così inficiato come quello che c'è in Italia, è qualcosa dal quale trarre ulteriori spunti di riflessione sotto tutti i punti di vista, buoni ultimi anche l'amministrazione della giustizia e il sistema penitenziario.
Concludo con un'ulteriore ripetizione di quello che, senza interruzione, come radicali proponiamo ormai da molti anni. Se il problema o i problemi della giustizia italiana, comunque siano - faccio notare che è stata proposta una riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, salvo poi infilarla in un qualche cassetto della Commissione giustizia della Camera - devono comunque essere i problemi a cui va incontro il Presidente del Consiglio dei ministri, c'è un modo per cancellare qualsiasi tipo di problema. Inizia per l'appunto con la prima lettera dell'alfabeto ed è: amnistia.
Amnistia e indulto sono l'unica risposta seria ai problemi della giustizia del nostro Paese, di 11 milioni di persone che, a vario titolo, sono coinvolte in questi processi. Di lì si può ripartire con una riforma radicale del nostro ordinamento giudiziario, che faccia gli interessi dei cittadini, quindi del diritto costituzionalmente codificato e di tutte le norme internazionali che l'Italia ha deciso di includere nei propri ordinamenti. Quello è il primo passo, ormai necessario, per liberarci anche dai gravami di tipo politico o politicante o politicista, che non aiutano la ricerca di una giustizia giusta per tutti.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.