LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, parlerò brevemente per evidenziare la sciatteria di questo provvedimento. Il relatore si è rimesso alla relazione scritta, dove si dice che il giudizio di pertinenza rappresenta il metodo di valutazione più confacente. Non si accorgono che, così facendo, i criteri di valutazione dell'ammissione delle prove sono diventati quattro. Perché?
L'articolo 190 del codice di procedura penale che viene modificato fa riferimento all'ammissione di prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. Questa è la prima categoria. Quindi la griglia è la pertinenza.
Nel momento in cui si presentano le liste, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale - il senatore Mugnai ha citato quell'articolo per dimostrare che nulla cambia - la parte può fare richiesta al giudice per essere autorizzata a citare in udienza. L'importante è che presenti le liste. In genere presentiamo la lista dei testi che citeremo nell'udienza indicata dal giudice.
Si può anche essere autorizzati alla citazione. Soltanto in questa seconda ipotesi, nel caso di richiesta di autorizzazione alla citazione per una certa udienza, il giudice autorizza la citazione, escludendo le testimonianze vietate dalla legge - su cui siamo d'accordo - e quelle manifestamente sovrabbondanti. Nel caso in cui si azioni l'articolo 468, non esiste più il criterio della pertinenza, ma si va al criterio della sovrabbondanza. Se invece non si aziona l'articolo 468, ossia la richiesta dell'autorizzazione alla citazione, ma le liste vengono presentate, si applica l'articolo 495. L'articolo 495 è quello che precede: sono infatti gli atti preliminari al dibattimento in cui si ammettono le prove. In quella fase, secondo la modifica, sono ammesse le prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti.
Nel primo comma dell'articolo 495 del codice di procedura penale si dice che per l'ammissione delle prove, prima dell'apertura del dibattimento, il criterio di riferimento, relatore Centaro, è quello contenuto nell'articolo 190, richiamato espressamente. Quindi andiamo al criterio di pertinenza (questa è la griglia).
Se invece le si ammettono nel corso del giudizio, il giudice può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue, e voi aggiungete: «e manifestamente non pertinenti». Quindi la griglia a questo punto diventa duplice. Poi, improvvisamente, la griglia viene del tutto eliminata. Cioè, nel quarto comma dell'articolo 495 non è prevista più alcuna griglia, perché la norma proposta recita: il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove "che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Ossia, se sono richieste a prova contraria di prove già assunte non c'è nessuna griglia, né di pertinenza, né di superfluità. Niente. Devono essere ammesse. E allora, cercate di correggere questa indecenza!
Inoltre, nella sua relazione si legge che la modifica dell'articolo 238-bis del codice di rito penale non si applica ai processi per reati di criminalità organizzata: ma lei sa benissimo che non è così. Si dice che l'articolo 190-bis richiamato del medesimo codice «fa salvi», mentre quell'articolo riguarda le dichiarazioni, non le sentenze. Lo sapete benissimo, come sapete che correggerete questa norma. Non lo volete ancora ammettere, ma questa norma va corretta perché è scritta con i piedi. (Applausi dal Gruppo IdV).