BUGNANO (IdV). Signora Presidente, il disegno di legge che oggi esaminiamo nell'Aula del Senato ha un titolo molto preciso: «Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo». Vorrei ricordare che questo disegno di legge, che arriva dalla Camera dei deputati, portava e porta tuttora la firma anche del Presidente del mio partito, l'onorevole Di Pietro, perché il testo, così come era stato proposto alla Camera e come era uscito dal dibattito di quel ramo del Parlamento, era ritenuto condivisibile anche dall'Italia dei Valori. L'articolato di questo disegno di legge, infatti, era assolutamente coerente con l'intitolazione che vi ho ricordato. I lavori della Commissione, però, come è già stato ricordato in più interventi, ci hanno consegnato un testo assolutamente, non solo stravolto, ma inaccettabile.
In particolare, vorrei appuntare il mio intervento sul comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento. Questo comma, come l'Assemblea sa, è frutto dell'emendamento del senatore Mugnai. Questo emendamento - e quindi il comma che è stato introdotto nel testo del disegno di legge - non ha niente a che vedere con l'impianto normativo che era uscito dalla Camera dei deputati e legittima il forte sospetto (poi vedremo perché) che sia l'ennesima norma ad personam che questa maggioranza vuole far passare sopra le teste degli italiani.
Il comma 4 dell'articolo 1 propone infatti di introdurre una modifica all'articolo 238-bis del codice di procedura penale. Questa norma, nella sua attuale formulazione, consente l'acquisizione di una sentenza divenuta irrevocabile in un altro procedimento ai fini della prova del fatto in essa accertato. Ciò ovviamente non comporta assolutamente (questo è sempre stato molto chiaro) per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti, né tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza che viene acquisita. Da sempre si è ritenuto (e da sempre così è stato) che il giudice, dovendo correttamente fare le sue valutazioni anche in riferimento ad altri elementi, conservi integra l'autonomia e la libertà di formulazione di giudizio.
Quindi, questa norma, l'articolo 238-bis per come è oggi nel nostro codice di procedura penale, non inficia minimamente il principio del libero convincimento del giudice. Come si vorrebbe modificare questa norma secondo l'emendamento Mugnai? Mantenendo l'acquisizione della sentenza passata in giudicato, ma, nello stesso tempo, consentendo alle parti di riesaminare le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza nell'altro procedimento.
Quindi, l'emendamento Mugnai sostanzialmente vorrebbe consentire di rifare (anche integralmente, perché no?) l'istruttoria testimoniale, rendendo di fatto potenzialmente illimitata la durata del processo. Ma, soprattutto, a mio modestissimo parere, la parte più interessante di questo emendamento, quindi della modifica che si vorrebbe introdurre, è il fatto che la doppia istruttoria possa essere applicata ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge quando - è un particolare che voglio sottolineare e prego l'Assemblea, anche se vuota, di fare attenzione, ma il mio intervento rimarrà nel Resoconto di seduta - in un procedimento in corso, già iniziato con regole diverse, non sia ancora stato dichiarato chiuso il dibattimento di primo grado. Sostanzialmente questa norma si potrà applicare ai processi che, pure iniziati, non si siano ancora conclusi in primo grado.
Ho rinvenuto, e non credo di sbagliare, un disegno di legge, l'Atto Senato n. 1826, depositato all'inizio di questa legislatura, a firma dei senatori Valentino e Mugnai, in cui già si parlava dell'articolo 238-bis con l'intenzione di riformarlo, ma dell'applicabilità della norma modificata ai giudizi in corso non vi era traccia. Siamo nel 2008, ad inizio legislatura. Per carità, si può sempre ripensare alle proprie posizioni, ma voglio sottolineare questa particolarità.
I sostenitori di questa riscrittura della norma dicono che il principio del contraddittorio nel momento formativo della prova deve essere esaltato, nel rispetto di quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 111. Effettivamente nel nostro ordinamento l'impianto accusatorio del codice, la centralità della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, l'esigenza di una valutazione genuina ed autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice sono sicuramente pilastri del nostro processo penale. Quindi, ad una lettura dell'articolo 238-bis, anche da parte di un profano, potrebbe sembrare che questa norma sia in contrasto con i cardini del nostro processo penale. Ma così non è e cerchiamo di vedere velocemente perché.
L'articolo 111 della Costituzione - che ho richiamato, come i fautori della necessità di modificare l'articolo 238-bis in quanto quest'ultimo non appare rispettoso dei principi in esso contenuti - effettivamente dispone che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la prova debba formarsi nel contraddittorio delle parti e in ogni caso deve essere assicurata all'imputato la facoltà di fare interrogare i testimoni che lo accusano.
L'articolo 238-bis - lo voglio ricordare all'Aula, al relatore Mugnai e alla maggioranza che, ahimè, sicuramente approverà questo scempio - è già stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, proprio in riferimento all'articolo 111 della Costituzione. La nostra Corte nel 2009 (quindi abbastanza recentemente) ha ricordato che questa disposizione, introdotta dopo le stragi verificatisi in Sicilia per contrastare più efficacemente la criminalità rganizzata, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in un altro giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione. Sempre la Corte ha avuto modo di dire che questo non intacca il basilare principio per cui ogni giudice è tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante.
Quindi, sostanzialmente, la Corte costituzionale in questa sentenza del 2009 ci ha detto che l'acquisizione del dato probatorio contenuto nella sentenza irrevocabile non è momento autonomo rispetto all'utilizzazione che se ne farà poi nel processo ricevente. Quindi, momenti distinti, ma non autonomi.
D'altra parte, vi sono altre numerose disposizioni nel nostro codice di rito che prevedono l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni, la finalità, e quindi in questa direzione si è mossa la Corte costituzionale. È chiaro che il momento del contraddittorio si ha, ovviamente, non nel momento dell'acquisizione ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Quindi, una volta che la sentenza irrevocabile è acquisita al processo, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere in contraddittorio e, dunque, non vi è alcun tipo di violazione della prerogativa e dei nostri principi costituzionali.
D'altra parte, l'articolo 238-bis non è l'unica norma che consente l'acquisizione di una sentenza irrevocabile in un altro procedimento; vi è, per esempio, anche l'articolo 236 del codice di procedura penale, che consente di acquisire sentenze divenute irrevocabili, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa o anche per valutare la credibilità di un testimone. Non vi è però interesse da parte della maggioranza a modificare questa norma; quindi, in questo caso, evidentemente, una sentenza irrevocabile va bene.
Allora, in conclusione del mio intervento, mi chiedo e chiedo all'Aula, al Sottosegretario, al relatore e al proponente dell'emendamento: forse è perché l'interesse che si sta perseguendo con la modifica dell'articolo 238-bis non è quello nobile di fornire ai cittadini strumenti processuali rispettosi dell'articolo 111 della Costituzione, bensì quello di fornire ad un unico cittadino che ne ha interesse lo strumento processuale per affossare il suo processo e sferrare alla giustizia, che già soffre per i tempi lunghi, l'ennesimo colpo, forse questa volta mortale?
Per caso il cittadino a cui volete offrire l'ennesimo salvacondotto dai processi si chiama Silvio Berlusconi? Per caso il cittadino Berlusconi sta affrontando un processo penale in cui è stata acquisita una sentenza irrevocabile? Per caso è il processo Mills? Forse il processo Mills è ancora aperto nella fase del dibattimento di primo grado e, quindi, gli si potrà applicare la modifica dell'articolo 238-bis?
E allora, come si dice, tre indizi fanno una prova e possiamo quindi affermare con ragionevole certezza che sia provato che questa norma la volete per Silvio Berlusconi.
Al senatore Mugnai - che non è in Aula, ma leggerà poi il mio intervento nel Resoconto - vorrei chiedere di avere l'onestà intellettuale di ammettere che l'esigenza di rendere applicabile la norma ai processi in corso è nata anche per il processo Mills, per il quale nel 2008, quando lei ebbe a firmare il disegno di legge che ho ricordato e dove quella applicabilità non c'era, neanche c'era l'esigenza di far morire il processo. So che lei non può spiegarlo agli italiani, ma noi dell'opposizione, noi come Gruppo dell'Italia dei Valori, cercheremo di spiegarlo il più chiaro possibile, perché ancora una volta è chiaro che vi state prestando ad approvare una legge non che rende i cittadini uguali davanti alla legge, ma che rende un cittadino più uguale degli altri.
E vi prego: smettetela di riempirvi la bocca con «il rispetto della Costituzione»: voi non sapete cos'è il rispetto della Costituzione, sapete solo obbedire al vostro padrone. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
COLLI (PdL). Vergognati! Ce l'avrai tu un padrone.
BUGNANO (IdV). E chi è il mio padrone?
COLLI (PdL). Cos'hai fatto nella tua vita per stare seduta lì? (Commenti dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.