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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 589 del 27/07/2011


Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. - Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2613) MARITATI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (ore 16,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2567, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2613.

Onorevoli colleghi, come preannunciato ieri alla Conferenza dei Capigruppo e successivamente comunicato all'Assemblea, la Presidenza ha proceduto all'armonizzazione dei tempi per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2567 per complessive nove ore e venti minuti, che si aggiungono ai tempi già impiegati questa mattina, così ripartite:

Relatore

30'

Governo

30'

Votazioni

1 h.

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL

1 h.

34'

PD

1 h.

22'

LNP

37'

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI

30'

CN-Io Sud

30'

IdV

29'

Per il Terzo Polo (ApI-FLI)

29'

Misto

28'

Dissenzienti

5'

Dichiarazioni di voto finali

10' per ciascun Gruppo

LEGNINI (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, noi contestiamo questa decisione della Presidenza. Essa era sì stata annunciata ieri durante la lettura del calendario di questa settimana e della prossima, ma ci saremmo aspettati, come accade solitamente, che si concludesse la fase preliminare che stiamo svolgendo, e cioè l'illustrazione e poi la votazione delle questioni pregiudiziali e della questione sospensiva. Non si capisce perché il procedimento cosiddetto di armonizzazione, che nella sostanza è un contingentamento dei tempi, signor Presidente, venga calato nel mentre di questa discussione e quando manca poco, credo solo tre interventi, a concludere la fase preliminare.

Peraltro, sottolineo che è noto il potere del Presidente cosiddetto di armonizzazione, cioè di regolazione dell'andamento dei lavori in modo tale da poter arrivare a una conclusione entro l'arco temporale più o meno indicato, ma altra cosa è il provvedimento che lei ci ha letto adesso. Il provvedimento che lei ci ha appena comunicato non è un'armonizzazione, signor Presidente, è un contingentamento dei tempi, che costituisce materia riservata alla Conferenza dei Capigruppo.

Quindi, le chiedo espressamente di convocare la Conferenza dei Capigruppo al fine di vagliare la possibilità di contingentare i tempi. Si tratta di un provvedimento, signor Presidente, che non ha nessuna urgenza, lo abbiamo sottolineato più volte, e non si capisce perché, peraltro con un decreto‑legge che è in calendario ed è pronto per essere esaminato, la Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo e l'Aula non provvedano nei modi da noi sollecitati ad esaminare prima il decreto-legge e poi eventualmente, in rapporto ai tempi residui previsti nel calendario, a trattare questo argomento armonizzandone appunto i tempi.

Concludo, signor Presidente, chiedendole espressamente di modificare o revocare questa decisione, oppure di convocare la Conferenza dei Capigruppo, perché lei ci ha indicato il contingentamento dei tempi, che è cosa diversa dall'armonizzazione dei tempi. (Applausi dal Gruppo PD).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta del collega Legnini. Presidente, lei oggi all'apertura della seduta, subito dopo l'informativa del ministro Fazio, ci ha sostanzialmente comunicato il contingentamento di questo provvedimento. Non si tratta di armonizzazione: a nostro avviso - mi trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto il senatore Legnini - siamo in presenza di un contingentamento, che spetta, come le è assolutamente noto, alla Conferenza dei Capigruppo.

Anche a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori le chiedo la revoca di questa decisione della Presidenza, e formalmente le chiedo di convocare la Conferenza dei Capigruppo perché non riteniamo assolutamente possibile che questo provvedimento venga contingentato in questo modo e, comunque, non si tratta certamente di un'armonizzazione, ma di un contingentamento. Rispetto a questo le chiediamo, signor Presidente, di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta del senatore Legnini e dell'Italia dei Valori e per chiederle di convocare subito la Conferenza dei Capigruppo.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, voglio ricordare che ieri alla Conferenza dei Capigruppo il nostro Gruppo ha chiesto l'armonizzazione dei tempi e, quindi, i colleghi che hanno partecipato alla riunione ricorderanno che in seguito alla nostra proposta il Presidente si è riservato di stabilirla, anche in base all'andamento dei lavori. È ovvio poi che la Presidenza ha tutta l'autorità e le prerogative per assumere le sue decisioni, ma la questione ieri era stata da noi correttamente posta alla Conferenza dei Capigruppo, come mi confermano i gesti di assenso di qualche collega, e il Presidente si era riservato di assumere questa decisione in relazione all'andamento dei lavori, visto che sono numerosissimi i colleghi che si sono iscritti, è una decisione che mi sembra in linea con le prerogative regolamentari. Anche questa questione, come la calendarizzazione approvata all'unanimità nella precedente settimana, non è un fatto sorprendente: sono cose di cui abbiamo già discusso e che abbiamo anticipato e che la Presidenza si era riservata di comunicare all'Aula in base all'andamento della discussione. Dico questo per ristabilire la verità dei fatti, per chi c'era.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intanto mi faccia dire - una volta ci tengo a dirlo in Aula - che non ho ancora ben compreso cosa voglia dire il termine armonizzazione. Noi ci troviamo davanti ad un provvedimento di natura scandalosa, che intende stravolgere il processo penale italiano, e al Gruppo del Partito Democratico sono stati assegnati un'ora e venti minuti di tempo per i suoi interventi. Lei mi dica come si possa chiamare armonizzazione questa decisione della Presidenza!

Noi le chiediamo di poter discutere in Conferenza dei Capigruppo il nostro punto di vista, che è di rilevanza politica essenziale. Signor Presidente, non è questo il momento in cui io possa o debba illustrare tutti gli argomenti a sostegno della tesi che definisce questo provvedimento probabilmente il peggiore, rispetto al processo penale, dell'intera legislatura; tuttavia, signor Presidente, non è in nessun modo accettabile che, burocraticamente, ci venga tagliato il tempo per discutere. Noi siamo minoranza in questo Parlamento, e sappiamo quali sono le regole dei rapporti tra maggioranza e minoranza, ma vogliamo il tempo per discutere, e lo vogliamo in proporzione all'importanza e alla delicatezza degli argomenti che si trattano. La Presidenza del Senato deve rispettare la minoranza, e lo deve fare perché questa è la regola principale di ogni democrazia. Se voi non rispettate i nostri diritti, questa discussione rischia in modo consistente di degenerare.

Prego quindi la Presidenza di assumere con responsabilità una decisione seria sulla distribuzione del tempo per la discussione del provvedimento che stiamo esaminando e la ringrazio molto, signor Presidente, perché sono certo che lei avrà apprezzato gli argomenti che le abbiamo esposto e che prenderà decisioni conseguenti. La prego di non far proseguire, in una fase molto delicata dei lavori parlamentari, questo tipo di polemica. Nei prossimi giorni sono previste discussioni altrettanto importanti, ad esempio sul bilancio interno del Senato, sul nostro lavoro, e la prego di tener conto del fatto che l'Aula deve poter lavorare serenamente, e questa decisione non dà serenità all'Aula. La ringrazio. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, vorrei mantenere i toni su un buon livello. Presidente Gasparri, armonizzazione non significa contingentamento: anzi, armonizzazione significa cercare di trovare una sintesi tra le diverse richieste.

Abbiamo dimostrato anche in passato un comportamento che è stato sempre lineare, il più possibile propositivo, ma abbiamo chiesto di avere i tempi giusti per poter parlare, emendare e dissentire; poi, è evidente che la maggioranza, in quanto tale, può andare avanti per la sua strada. Tuttavia, ho detto anche ieri al Presidente del Senato che se su argomenti di questo genere, che già hanno un vulnus di origine, proviamo a mantenere il clima il più possibile disteso, pur nella diversità non colmabile delle opinioni, è un conto; se invece la maggioranza e la Presidenza del Senato intendono, se non esasperare, quantomeno non venire incontro alle nostre richieste, ognuno se ne assume la responsabilità, anche quella di approvare un provvedimento "fetecchia" alla vigilia della pausa estiva. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, sinceramente non riesco a capire per quale ragione non si debba esaminare il decreto-legge riguardante i rimpatri, che è a scadenza, e, allo stesso tempo, per accorciare i tempi di esame di un provvedimento così complesso, si simuli, sotto forma di armonizzazione, un vero e proprio contingentamento dei tempi. Sarebbe stato più logico, nonché più utile ai fini di una discussione serena, considerato che abbiamo un decreto-legge in scadenza, consentire al Senato di esaminarlo prioritariamente, senza costringere l'Assemblea a tempi estremamente ristretti nella discussione di questo provvedimento, che comunque - come i colleghi della maggioranza sanno - non sarà esaminato dalla Camera prima dell'estate. E' solo un'esibizione muscolare, nulla di più, che ci mette nelle condizioni di fare un lavoro pessimo ed agitato dal punto di vista dei rapporti e del dibattito parlamentare. Sinceramente non ne vedo la ragione.

Capisco che la maggioranza possa avere l'urgenza di approvare il provvedimento sul processo lungo - lasciamo perdere il merito - ma poiché lo stesso prima dell'estate non verrà approvato dalla Camera, non vedo la ragione per la quale dobbiamo esaminarlo con tempi contingentati, quando abbiamo un decreto-legge in scadenza. E tutto questo senza una logica, salvo il riconoscimento implicito di una debolezza politica interna alla maggioranza, che sa bene che la Lega non voterà mai questo provvedimento dopo l'approvazione del decreto rimpatri. In questa logica è comprensibile quello che i colleghi della maggioranza stanno facendo: non è condivisibile, non è corretto e non è giusto, ma lo posso capire. Ma se questo non c'è, e, come affermano loro stessi, la maggioranza è compatta, non c'è il problema di una trattativa tra la Lega e il PdL sui temi che riguardano la sicurezza e la giustizia, non vedo la ragione per la quale non possiamo utilizzare il tempo necessario per esaminare a fondo la conversione del decreto-legge che riguarda i temi della sicurezza e posticipare l'esame del cosiddetto processo lungo.

Comunque, ripeto, non capisco la ragione per la quale dobbiamo esaminarlo in tempi tanto ristretti e contingentati, sapendo già in partenza che la Camera non esaminerà questo provvedimento prima dell'estate. C'è anche un limite alle cose che si fanno. Mi sembra questa una condotta irragionevole - lo dico con serenità e senza polemica - che non vi porta da nessuna parte e non vi consente di portare a casa alcun risultato ma nel contempo fa sì che i rapporti tra maggioranza e opposizione vengano logorati per nulla. Capirei questa fretta dal vostro punto di vista se aveste la certezza di approvarlo prima dell'estate; poiché non è così, è inutile procedere in questo modo.

La prego pertanto di farsi carico di riferire al presidente Schifani l'opportunità di riconvocare la Conferenza dei Capigruppo per un riesame del calendario.

PRESIDENTE. Colleghi, capisco tutte le argomentazioni di questo mondo, ma mi sembra che ieri il Presidente del Senato abbia comunicato che avrebbe armonizzato i tempi della discussione in relazione al modo in cui si sarebbe svolta e al numero degli interventi. Questa decisione mi sembra conseguente ad un annuncio che già ieri il Presidente del Senato ha fatto. Il presidente Gasparri poi, nel corso di una riunione dei Capigruppo, aveva chiesto il contingentamento dei tempi e la Presidenza, dimostrando apertura rispetto alle ragioni dell'opposizione... (Commenti dei senatori Belisario e Legnini).

MARITATI (PD). Il Presidente aveva parlato di armonizzazione del clima.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato in quell'occasione ha fatto chiaramente riferimento ad una valutazione che avrebbe effettuato in concreto quando l'argomento fosse venuto in discussione, con ciò dimostrando che voleva riservare all'attenzione dei Gruppi più tempo di quanto gliene sarebbe spettato se fosse stato accettato il contingentamento, sul quale, come sapete, decide la Capigruppo, e comunque a maggioranza.

Pertanto, avendo già annunciato ieri all'Aula in maniera chiara ed evidente che avrebbe armonizzato i tempi in relazione al numero degli interventi, la mia decisione non può che essere conseguente.(Commenti dai Gruppi PD e IdV).

LEGNINI (PD). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Lei parlerà per un richiamo al Regolamento, ma mi fa ultimare il mio ragionamento, o no? Se lei mi interrompe, come faccio a ultimarlo?

LEGNINI (PD). Pensavo avesse finito.

PRESIDENTE. No, non ho finito.

Io sono sempre comprensivo nei confronti dei ragionamenti di tutti, ma voi vi renderete conto che il nostro compito è quello di rispettare il Regolamento, e io ritengo che su questi temi il Regolamento sia ben chiaro, sia con riferimento all'esercizio del contingentamento ai sensi dell'articolo 55, comma 5, sia con riferimento al potere di armonizzare i tempi, che, presidente Belisario, è esplicitamente previsto qualora non scatti il contingentamento. Ritengo che il Presidente del Senato sia stato attento alle ragioni delle opposizioni: se, infatti, si fosse deciso per il contingentamento, i tempi sarebbero stati di gran lunga più ridotti.

Aggiungo che, dimostrando attenzione nei riguardi dell'Aula, prima che intervenissero i Presidenti dei Gruppi sono intervenuti per ciascun Gruppo i vice Presidenti o altri senatori; successivamente hanno chiesto la parola i Presidenti ed io, con altrettanta attenzione nei riguardi dei rappresentanti dell'opposizione, ho "violato" il Regolamento e consentito che nella discussione, rispetto ad una decisione della Presidenza, comunque si ascoltassero più voci dello stesso Gruppo.

Per un richiamo al Regolamento adesso ascolto lei, presidente Legnini, ma capirà che la Presidenza è obbligata a prendere le sue decisioni.

LEGNINI (PD). Presidente, lei poco fa ha detto che, come è noto, è tenuto a far rispettare il Regolamento. La comunicazione che ci ha fatto, e che ora ha confermato, è in palesissima violazione del Regolamento. Lei ha richiamato le norme regolamentari che disciplinano questa materia, cioè l'articolo 55, comma 5, e l'articolo 84, comma 1. Pregherei l'Assemblea di ascoltarmi, perché su questo punto, signor Presidente, noi non intendiamo in alcun modo transigere. Infatti, oltre al rilievo politico degli argomenti svolti dai Presidenti dei Gruppi di opposizione, questa sua decisione rischia di costituire un precedente totalmente inaccettabile.

Il comma 5 dell'articolo 55 del Regolamento stabilisce che per l'organizzazione della discussione degli argomenti in calendario la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi determina il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo. Pertanto, il potere di determinare i tempi della discussione spetta per previsione regolamentare esclusivamente alla Conferenza dei Capigruppo.

Il potere cosiddetto di armonizzazione viene invece fatto discendere dalla previsione dell'articolo 84, comma 1, il quale stabilisce che se non ha avuto luogo il contingentamento previsto dall'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Come si interpreta questa disposizione? Nell'unico modo possibile: quando cioè sorgono problemi per la conclusione dell'esame di un provvedimento, quando il numero degli iscritti a parlare è eccessivo, quando il Presidente compie una valutazione dell'economia complessiva dell'andamento dei lavori, e così via, allora indica ai Gruppi la necessità di attenersi ad una scadenza, ad una data, ad un giorno, esercitando un potere che sta dentro e non oltre il calendario deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Nel nostro caso, signor Presidente, il calendario approvato ieri prevede che i lavori proseguano fino a giovedì della prossima settimana e per la settimana prossima si prevede di esaminare gli argomenti non conclusi. Il calendario di queste due ultime settimane prevede quindi la discussione del decreto sui rimpatri, che sollecitiamo di esaminare da ieri, ed il bilancio interno del Senato. Null'altro. C'è pertanto tutto il tempo per esaminare questo provvedimento - se proprio lo volete, anche se noi vi consigliamo di non farlo per le ragioni che abbiamo già espresso - entro il prossimo giovedì.

Pertanto, la decisione che lei ha assunto, signor Presidente, non è affatto espressiva del potere di armonizzazione, ma è esattamente una decisione tipica di un contingentamento dei tempi, tant'è che lei non prevede di concludere entro domani, piuttosto che entro lunedì o martedì della settimana prossima: lei ci comunica il numero di ore previsto per il dibattito, cioè la decisione classica del contingentamento, che - ripeto - é prerogativa, esclusiva della Conferenza dei Capigruppo.

Quindi, per poter rispettare il Regolamento lei ha due vie, signor Presidente, la prima delle quali è convocare o far convocare la Conferenza dei Capigruppo, in modo che la maggioranza si assuma le sue responsabilità e la Lega Nord si assuma la responsabilità di far esaminare prima quest'obbrobrio di provvedimento del processo lungo e poi il decreto-legge a firma del ministro Maroni sui rimpatri: da tre anni ci stanno facendo «'na capa tanta» su questi rimpatri e allontanamenti, e oggi sono muti, tacciono! Perché non dite una parola? (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Perché non procediamo prima ad esaminare il decreto-legge, sul quale sono stati presentati 80 emendamenti e che scade? E invece no.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, intervenga sull'ordine dei lavori. Adesso concluda. (Commenti del Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Concludo nel senso che ho già detto: le chiediamo di disporre la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, o in subordine di revocare questo provvedimento o di modificarlo, ai sensi del Regolamento, in rapporto al calendario già approvato da quest'Aula. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore D'Alia).

PRESIDENTE. Presidente Legnini, le confermo quanto ho già dichiarato. Le aggiungo che già ieri il Presidente del Senato, durante i lavori d'Aula, ha annunciato testualmente che: «Per quanto riguarda il disegno di legge in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo, i tempi saranno armonizzati dalla Presidenza».

Aggiungo, a tal proposito, che la Presidenza ha già esercitato questa sua prerogativa e per quanto riguarda il Regolamento, proprio in considerazione di questo potere che la Presidenza ha esercitato ieri annunciando che si sarebbe regolata così, il comma 5 dell'articolo che lei ha citato contiene un'espressione che lei ha omesso, e cioè che "per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina" e poi aggiunge«di norma». Quindi, siccome si tratta di un potere della Presidenza che è già stato esercitato, lei capisce, presidente Legnini, che non posso assolutamente, rispetto ad una prerogativa esercitata dalla Presidenza, venire meno.

In ossequio alla interpretazione sistematica da sempre seguita in questa Assemblea, il potere di organizzazione previsto dall'articolo 84 del nostro Regolamento è prerogativa della Presidenza, non soggetta a discussione né a richieste di votazioni. (Commenti dal Gruppo PD.) Ciò tra l'altro si evince dal fatto che tale potere può essere esercitato se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 ed occorre coordinare i tempi degli interventi con i termini del calendario.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, soltanto per una cortesia nei suoi riguardi, che non fa precedente.

MARITATI (PD). Presidente, la ringrazio per la cortesia, ma intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Siccome lei lo aveva chiesto prima, le do la parola sull'ordine dei lavori per due minuti.

MARITATI (PD). La ringrazio, signor Presidente. Non ripeterò ciò che è stato egregiamente messo in evidenza dai miei colleghi: dirò soltanto due cose. La prima: è vero che il presidente Schifani ha detto ciò che lei ha letto, ma ha detto anche un'altra cosa molto importante, e cioè che avrebbe adottato provvedimenti atti ad armonizzare e ristabilire il clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Questo lo abbiamo annullato.

Ciò che mi interessa di più, dal punto di vista procedurale, è un altro elemento: c'è un fatto nuovo rispetto alle decisioni assunte dal Presidente, ed è la presentazione di un emendamento ancora una volta del tutto estraneo alla materia, che è stato presentato dai relatori. (Applausi dei senatori Perduca e Ignazio Marino). Mi riferisco all'emendamento 2.0.200, che incide sui diritti fondamentali dei detenuti. Lasciamo stare l'aspetto contenutistico; questo è un emendamento nuovo, del tutto estraneo all'argomento e viene imposto. Dateci il tempo di riflettere, confrontatevi, e non seguite questa via, che è veramente devastante!

PRESIDENTE. Senatore Maritati, quando verrà in discussione l'emendamento affronteremo il problema. (Commenti dai Gruppi PD e IdV).

MARITATI (PD). Ma come Presidente ? Presentate emendamenti nuovi e non ci date il tempo di esaminarli?

PRESIDENTE. Lo affronteremo. Che cosa vuole? Vuole che non lo si affronti? (Commenti dal Gruppo PD).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Desidero svolgere un richiamo al Regolamento (Commenti dal Gruppo PdL).

Signor Presidente, lei ci ha appena detto che non può rimettere in discussione una determinazione del Presidente del Senato, che aveva già comunicato la sua volontà di procedere all'armonizzazione in quanto in qualche modo si faceva carico delle esigenze dell'opposizione rispetto ad una richiesta di contingentamento che non è stata formalizzata - almeno non lo ricordo - da parte della maggioranza.

Ebbene, signor Presidente, quando, in Conferenza dei Capigruppo il presidente Schifani ha proposto questa soluzione non ha visto l'adesione dei Presidenti di Gruppo, i quali hanno comunicato al Presidente del Senato che contestavano questa impostazione, tanto che avrebbero proposto una modifica del calendario dei lavori in Aula. Non era scontato che il calendario sarebbe stato confermato dall'Aula. Noi abbiamo immaginato di poter convincere i colleghi a cambiare il calendario retrocedendo questo provvedimento rispetto al decreto sui rimpatri. Oggi che ciò non è avvenuto, riteniamo di non accedere all'idea di armonizzazione; ma se deve esserci, che sia contingentamento in Conferenza dei Capigruppo, assumendo in pieno questa responsabilità. Mai si è dato il via libera ad un'armonizzazione dei tempi rispetto al fatto che la nostra richiesta era quello di cambiare il calendario in Aula e di chiedere, come abbiamo fatto successivamente, l'inversione dell'ordine del giorno.

Pertanto, signor Presidente questa sua determinazione ad eseguire la determinazione del presidente Schifani ci pare del tutto eccessiva, mentre sarebbe auspicabile una riconvocazione della Conferenza dei Capigruppo, all'interno della quale, se la maggioranza vorrà adottare il contingentamento, se ne dovrà assumere in pieno la responsabilità politica. (Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, io direi che intanto si può procedere con la discussione, dopodiché il presidente Schifani... (Commenti dai Gruppi PD e IdV). Senatore Pistorio, le rispondo dicendo che la procedura seguita consente di assegnare ai Gruppi più tempo di quanto ne sarebbe toccato se la Conferenza dei Capigruppo avesse deciso a maggioranza - ovviamente le opposizioni erano contrarie - il contingentamento.

La Presidenza, per dare più spazio agli argomenti dell'opposizione, ha voluto verificare innanzitutto quanti erano gli interventi; alla luce di ciò che si è determinato, ha deciso di razionalizzare i tempi; si chiama appunto razionalizzazione e non contingentamento perché, di fatto, i tempi sono superiori a quelli che sarebbero risultati se nella Conferenza dei Capigruppo fosse destato deciso il contingentamento.

INCOSTANTE (PD). Avremmo avuto mezz'ora!

PRESIDENTE. Tant'è che i Gruppi di opposizione hanno chiesto, correttamente, facendo una giusta battaglia politica dal loro punto di vista, l'inversione dell'ordine del giorno.

Questa è, dal punto di vista procedurale, la condizione nella quale ci troviamo. Comunque, il presidente Schifani mi ha comunicato di andare avanti nella discussione e che, alla luce della situazione complessiva, si sarebbe regolato.

(Commenti e proteste dai Gruppi PD e IdV).

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore si è rimesso alla relazione scritta e ha avuto inizio l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

Ha facoltà di parlare il senatore Perduca per illustrare la questione pregiudiziale QP8.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, l'ultima volta che ho controllato il nome delle nostre istituzioni ancora ho trovato scritto "Parlamento", quanto meno dal punto di vista formale, per cui parlare è l'unica cosa che c'è rimasta. Lei ha interpretato una decisione per la quale ci vengono contingentati i tempi su qualcosa che non è né necessario né tantomeno urgente, perché alla Camera questo provvedimento è stato licenziato a febbraio, è stato incardinato al Senato intorno a Pasqua e - come diceva poco fa, giustamente, il senatore Maritati - dopo essere stato stravolto per il 95 per cento, due minuti fa è stato proposto un subemendamento.

Ebbene, il Parlamento è fatto per parlare e per dire ciò che non va , nel merito e nel metodo, va cercando di mantenere, allo stesso tempo, anche il rispetto per se stessi. Qui il rispetto per se stessi è sceso a nota a piè pagina dei nostri lavori quotidiani proprio per il modo con cui si concede, mi sia consentito, anche da parte della Presidenza, di farsi imporre provvedimenti come questo. Avrei dovuto, tra l'altro, illustrare una questione pregiudiziale; almeno la riorganizzazione dei tempi - perché veramente il termine "armonizzazione" non si può concedere come formula - avrebbe potuto tener conto di ciò che era stato già incardinato questa mattina, consentendo quindi ancora tre o quattro interventi per poi, eventualmente, riaprire la discussione.

Allora, visto e considerato il contingentamento dei tempi, rinuncio al mio intervento e mi rimetto al testo della pregiudiziale.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Venga il presidente Schifani in Aula! (Commenti della senatrice Adamo).

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, si rivolga agli Uffici.

LI GOTTI (IdV). Intervengo solo un minuto per fare un richiamo al Regolamento.

Qualunque decisione non può annullare ciò che gli uffici hanno già ufficializzato. In discussione generale, Presidente, per quanto concerne il Gruppo dell'Italia dei Valori, per 15 minuti è iscritta la senatrice Bugnano, per cinque minuti il sottoscritto, per dieci minuti il senatore Pardi e per dieci minuti il senatore Belisario, per un totale di 40 minuti. Questo è il programma ufficiale che è stato affisso.

Ora lei ci ha comunicato che il tempo complessivo assegnato al Gruppo dell'Italia dei Valori è di 29 minuti. Ciò significa tornare indietro rispetto a quello che è già ufficiale. Significa che non possiamo più parlare nemmeno sugli emendamenti! Significa che vi vergognate del provvedimento e volete soffocare la libertà di espressione. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi IdV, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Proteste dal Gruppo PdL).

Questa è prepotenza e dittatura della maggioranza! Vi dovete vergognare! Soltanto per salvare un solo imputato! (Commenti dal Gruppo PdL). Cercate di avere dignità. Vergognatevi! Non avete dignità! Non avete dignità! Ma quando la ritrovate, la schiena dritta? Vergognatevi!

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Presidente, intervengo per fare un richiamo al Regolamento.

Non ripeto le considerazioni di altri colleghi, ma c'è un punto che le pongo come singola senatrice. Ho dei diritti come senatrice eletta. Allora se il contingentamento prevede per il mio Gruppo un'ora e 20 minuti, dato che siamo circa 115, vuol dire che su un provvedimento come quello in esame e di una tale importanza non posso parlare neanche un minuto e mezzo.

Allora, un principio di ragionevolezza nel contingentamento, che salvaguardi i diritti individuali dei senatori deve essere garantito dalla Presidenza. È irragionevole la proposta che sta facendo la Presidenza: é in violazione dei miei diritti personali come rappresentante degli elettori lombardi.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei porre una questione formale con un richiamo al Regolamento relativamente agli articoli 93 e 55, ricordando in quale momento della discussione su questo disegno di legge ci troviamo. Noi stiamo ancora esaminando le questioni pregiudiziali e le richieste di sospensiva, per cui non abbiamo ancora dato inizio alla discussione generale. Siccome non è stato ancora posto il problema dell'iscrizione di tutti i nostri senatori e la partecipazione alla discussione generale, credo che non sia ancora possibile in questo momento contingentare i tempi. Siamo in una fase del tutto preliminare rispetto a quella che è regolamentata dall'articolo 55 del Regolamento, in cui, al comma 5, si fa un riferimento esplicito all'organizzazione della discussione dei singoli argomenti.

Siccome si fa riferimento a questa discussione, che deve riguardare la discussione generale... Presidente, se vuole mi fermo, perché è inutile parlare se neanche lei ascolta. Se vuole, ricomincio da capo. (Commenti dal Gruppo PdL).

Signor Presidente, dunque, ricomincio da capo. Intervengo con riferimento agli articoli 93 e 55 del Regolamento. Le voglio ricordare la questione e soprattutto la situazione attuale con riferimento all'esame di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge. Siamo in una fase ancora del tutto preliminare. Avevamo cominciato a sottoporre all'esame dell'Aula le questioni pregiudiziali e sospensive, con la richiesta di un eventuale ritorno dell'esame del suddetto disegno di legge presso la Commissione giustizia. Questo perché, in via preliminare, vi sono rilevanti questioni di profilo costituzionale, estremamente importanti, che devono precedere la discussione generale perché hanno una connotazione completamente diversa e dunque anche la nostra discussione in fase pregiudiziale è diversa dalla valutazione che si farà del provvedimento nel merito.

Il comma 5 dell'articolo 55, che viene richiamato in questa fase, non si può applicare perché fa riferimento all'organizzazione della discussione generale. Noi crediamo che debba essere prima completata la valutazione delle questioni pregiudiziali, delle questioni sospensive, dell'eventuale ritorno degli atti alla Commissione giustizia. Soltanto successivamente, perché in teoria può accadere che l'Aula individui dei profili di legittimità costituzionale che inducono a bloccare il decreto-legge, si sarà in grado di valutare se vi sarà una discussione generale e quali dovranno essere i tempi per la stessa, eventualmente da contingentare o da armonizzare.

Aggiungo poi un argomento specifico a queste mie osservazioni. Poco fa è stato presentato in Aula un emendamento aggiuntivo a firma del senatore Centaro, l'emendamento 2.0.200, che pone dei problemi che ad una prima valutazione possono assumere dei profili di legittimità costituzionale. A questo punto bisogna che l'Aula sia messa in grado di valutare la legittimità costituzionale anche di questo nuovo emendamento aggiuntivo per riproporre la questione della stessa legittimità costituzionale. Solo all'esito di questa, saremo in grado di votare sui profili preliminari costituzionali e sulla questione sospensiva, per poi cominciare la discussione generale.

Per questo motivo, credo sia quanto mai opportuna una riunione della Conferenza dei Capigruppo per valutare questo emendamento aggiuntivo, i nuovi profili di legittimità costituzionale e poi i tempi successivi per la discussione generale. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, intervengo sempre per un richiamo al Regolamento, in particolar modo con riferimento agli articoli 55 e 84.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,16)

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, mi scusi, ma le tolgo la parola.

Colleghi, come voi sapete, tra poco dovrò recarmi ai funerali di Stato del nostro militare caduto in Afghanistan, alla presenza del Capo dello Stato. Dunque, chiedo scusa se potrò rimanere solo circa 10-15 minuti, e poi dovrò lasciare l'Aula.

Sono venuto per interrompere questo tipo dibattito, ed è questo il motivo per cui mi sono permesso di togliere la parola al presidente D'Alia. Come detto poc'anzi in occasione della Cerimonia del Ventaglio - e come avevo detto anche in Conferenza dei Capigruppo - intendevo rendermi garante del corretto e pacifico andamento dei lavori anche su temi conflittuali e non condivisi, e questo intendo fare.

Io intendo mantenere l'impegno assunto in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità, che è quello di andare in vacanza dopo aver approvato i testi individuati nel nostro calendario approvato all'unanimità e gli argomenti deliberati, che sono quelli a voi noti. Tra questi testi e argomenti, vi sono un altro decreto-legge, questo disegno di legge, un altro disegno di legge di modifica delle regole del Fondo monetario internazionale e le ratifiche.

Questo è l'impegno che intendo mantenere, e vigilerò affinché l'Assemblea lo mantenga, intervenendo sul contingentamento dei tempi, se necessario.

Poiché però voglio fugare qualunque ipotesi di critica o di preoccupazione da parte dell'opposizione per cui io intenda strozzare il dibattito su un tema del genere, anche se ieri avevo anticipato che sarei intervenuto sull'armonizzazione, l'intervento è stato finalizzato alla luce della presentazione di 11 questioni pregiudiziali: un fatto anomalo per la nostra prassi regolamentare, che denota e palesa un atteggiamento legittimo, ma sicuramente strano... (Commenti dai Gruppi PD e IdV)... che lascia intendere un atteggiamento non normale rispetto all'andamento ordinario dei lavori. (Commenti dei senatori Zanda e Belisario).

BELISARIO (IdV). È una materia regolamentata, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Belisario, non siamo in un'arena. Sto spiegando la mia motivazione.

Allora, siccome io mi assumo responsabilmente la scelta, ora per allora, di adottare in prosieguo qualunque provvedimento di contingentamento finalizzato a rispettare l'esecuzione del calendario approvato all'unanimità, che prevede l'approvazione del decreto-legge sull'immigrazione, l'approvazione di questo testo, l'approvazione di un altro disegno di legge ordinario, che voi conoscete e che ho citato, ed eventualmente l'approvazione delle ratifiche - questo, entro la giornata di giovedì della prossima settimana - alla luce di questo fatto, che ribadisco, per cui eserciterò le mie facoltà di contingentamento dei tempi per l'esame dei provvedimenti, alla luce delle vostre manifestazioni di dissenso, proprio per fugare qualunque strumentalizzazione, seppure in buona fede, da parte di qualunque esponente dell'opposizione, allo stato attuale revoco il provvedimento di armonizzazione, al fine di consentire all'Aula di continuare il dibattito che si era incardinato su questo provvedimento, di terminare l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, votarle, accettarle o respingerle, e continuare iniziando la discussione generale. Mi riservo ovviamente ulteriori valutazioni, determinazioni e decisioni nel prosieguo dei lavori per garantire un principio, che entro giovedì della prossima settimana questo calendario che voi conoscete venga totalmente ripulito - scusate l'espressione - nell'esame di questi testi di legge. Sono sceso in Aula per ribadire questa mia ferma volontà.

Riassumendo, senatore Zanda: revoco l'armonizzazione, si va avanti con l'illustrazione delle questioni pregiudiziali, le si votano, si inizia la discussione generale, e la seduta continua secondo questo andamento dei lavori. Convocheremo naturalmente altre Conferenze dei Capigruppo, ma ribadisco che resta fermo l'impegno di questa Presidenza, da un lato, di essere garante dei diritti dell'opposizione e, dall'altro lato, di essere garante del rispetto del calendario, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo che vede l'approvazione di questi disegni di legge e di un decreto-legge importantissimo, quello sull'immigrazione.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Rimane fermo l'orientamento e la decisione della Presidenza e rimane fermo l'orientamento dell'opposizione di impedire l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Lei può essere contrario. Impedire mi sembrerebbe un'espressione un po' forte, perché denota un atteggiamento che va al di là dell'esercizio dei diritti parlamentari, mi pare. Impedire mi sembra un'espressione che non è da lei, è troppo forte. Lei può manifestare la sua contrarietà, può richiamarsi al Regolamento. Ma tutti noi conosciamo il Regolamento. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud).

ZANDA (PD). Presidente, noi ci siamo sempre mossi nel solco del Regolamento, osservando il Regolamento...

PRESIDENTE. Anch'io.

ZANDA (PD). Però lavoreremo, naturalmente tenendo conto delle regole del nostro Regolamento, per non far approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. È un suo diritto, ed è mio dovere garantire la funzionalità dell'Aula, rispettando il Regolamento.

Senatore, se la sua vuole essere una sfida, ma non credo proprio.

ZANDA (PD). Non può essere una sfida, Presidente, ma questo non può essere nemmeno un dialogo. Mi lasci terminare. Poi dal suo seggio lei può dire tutto quello che crede, ma mi lasci terminare.

PRESIDENTE. Io non le ho mai impedito di parlare, senatore Zanda.

ZANDA (PD). Siccome lei ha detto che vuole garantire l'approvazione di questi provvedimenti...

PRESIDENTE. Io voglio garantire il rispetto del calendario approvato all'unanimità. Io non intendo garantire nessuna approvazione. (Commenti dal Gruppo PD). Ripeto, intendo garantire il rispetto di un calendario approvato all'unanimità. Questo è il mio dovere, questo è il mio impegno. Non parteggio per un provvedimento o per un altro. (Applausi dal Gruppo PdL).

ZANDA (PD). Presidente, mi tolga una curiosità. Perché non posso parlare senza essere interrotto quattro o cinque volte da lei? C'è qualcosa... (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Perché lei introduce degli elementi distorsivi, senatore Zanda.

ZANDA (PD). No, c'è qualcosa nel dibattito che non funziona.

Il Presidente deve presiedere l'Aula, non deve battibeccare con i senatori che intervengono. Lei mi ha dato la parola: mi lasci parlare.

Lei ha parlato di una sua intenzione di far approvare questo, questo e quest'altro provvedimento, ed io le ho risposto che noi cercheremo di impedirlo perché lei non doveva dire che voleva far approvare il provvedimento. Lei deve regolamentare i lavori, non far approvare i provvedimenti. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL). Questo al nostro esame, tra l'altro, non è nemmeno un decreto-legge. Quindi, la prima persona che deve badare alla proprietà di linguaggio, caro Presidente, è lei, non io. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, non accetto lezioni da lei, mi creda.

Io sono garante del rispetto del calendario approvato: di tutto il calendario, non di questo provvedimento. Riveda le mie parole. Per fortuna, ci sono i Resoconti. (Commenti dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ho chiesto scusa all'Aula in anticipo poiché fra pochi minuti dovrò assentarmi. In ogni caso, ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, non voglio riaprire una discussione. Ricordo però che ho posto una questione di natura regolamentare che riguarda l'articolo 97 del Regolamento del Senato con riferimento alla circostanza che è vero che noi abbiamo inserito in calendario un provvedimento che reca e ha ad oggetto la inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, ma nel corso del suo esame e, segnatamente, a seguito dell'approvazione di una serie di emendamenti, anzi di un emendamento approvato dalla maggioranza, questo provvedimento è cambiato totalmente, per cui dal punto di vista formale e sostanziale è un'altra cosa.

Le chiedo allora di volere esaminare, alla luce delle questioni pregiudiziali che abbiamo posto, anche questo profilo di natura regolamentare che attiene all'articolo 97 del nostro Regolamento, perché è evidente che un conto è essere chiamati qui a votare un provvedimento che riguarda un argomento specifico, per il quale si può giustificare la sua decisione - che è solo sua - di armonizzazione i tempi ed un eventuale contingentamento dei tempi, ma, quando la maggioranza cambia in corso d'opera un provvedimento, per cui ci troviamo ad occuparci di tutt'altra cosa, che merita tempi d'esame molto più approfonditi - mi consenta, signor Presidente, di evidenziarlo - è ingiustificabile, sia da un punto di vista oggettivo che regolamentare, che si possa strozzare il dibattito.

Le rassegno questa valutazione anche per i futuri provvedimenti.

PRESIDENTE. La sua obiezione sarà oggetto di attenta riflessione da parte di tutti.

Colleghi, prima di congedarmi e di lasciare la Presidenza dell'Aula al Vice Presidente di turno, comunico che resta così deliberato.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Sarò brevissimo, per consentire al Presidente di partecipare alla cerimonia funebre.

Voglio ricordare che avevamo deciso all'unanimità un calendario. Questo fatto non lo dovete scordare. (Applausi dal Gruppo PdL).

Quando il Presidente dice: «portare all'approvazione», vuol dire portare al voto finale i provvedimenti.

PRESIDENTE. Mi riferisco a questo, è chiaro.

GASPARRI (PdL). Inviterei quindi ad avere maggiore rispetto per un Presidente che è venuto in Aula per accogliere una vostra richiesta e che quindi anche per questo meriterebbe maggiore rispetto e attenzione da parte di tutti i colleghi. (Applausi dal Gruppo PdL). Dopo di che, accanto al rispetto per la vostra richiesta di rivedere la decisione sull'armonizzazzione dei tempi, che avviene nel pieno rispetto del Regolamento e - come ho detto poc'anzi intervenendo in quest'Aula - in accoglimento della nostra sollecitazione, alla luce delle 11 questioni pregiudiziali presentate e di un atteggiamento, poi esplicitato meglio dal senatore Zanda con l'annuncio della volontà d'impedire l'approvazione di un provvedimento (lo ha detto con un tono che non era quello di uno che annuncia solo un voto contrario), prendiamo atto della decisione che il Presidente ha motivato in maniera molto responsabile nella volontà di non turbare il clima costruttivo dell'Aula su un calendario che è stato approvato all'unanimità. Voi avete il diritto di opporvi, noi abbiamo il diritto di sollecitare la discussione e la votazione e di auspicare l'approvazione di un provvedimento che, tra l'altro, traspone letteralmente i principi dell'articolo 111 della Costituzione, e che quindi difendiamo anche nel merito. (Applausi dal Gruppo PdL).

Anche l'emendamento che è stato prima annunciato è lodevolissimo, e ha fatto bene chi lo ha presentato, perché abbina al richiamo ai principi dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo norme che garantiscono una maggiore severità nei confronti di chi compie i reati più efferati. Ma di questo discuteremo nel merito, ringraziando il Presidente per voler garantire il rispetto di un calendario deciso all'unanimità (Applausi dal Gruppo PdL),che è per noi un'esigenza insopprimibile, a maggior ragione perché condivisa da tutti i Gruppi, ma anche il rispetto delle richieste di ciascuno. (Applausi dal Gruppo PdL).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, interverrò molto brevemente perché ho provato a dirlo in Conferenza dei Capigruppo prima e poi l'ho ribadito in Aula, e su questo tema vorrei che vi fosse anche, senatore Gasparri, un momento di attenzione, senza ripetere come un disco rotto qualcosa che non è andata come lei dice. Questo benedetto calendario approvato all'unanimità è stato inserito nello speech con un numero e un titolo completamente diverso dal contenuto del provvedimento. (Applausi dal Gruppo IdV). Dopodiché, di fronte alla provocazione di qualcuno che mi ha detto che dovevo ricordarmi a memoria il numero (perché siamo stati provocati proprio nella Conferenza dei Capigruppo), ho risposto di non essere Pico della Mirandola e di non potermelo ricordare. Se questa per voi è l'unanimità, io ve la passo per tale, ma per me è un trucco; scusatemi, ma ve lo dico. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

LEGNINI (PD). Domando di parlare. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Viespoli).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, non devo sollevare questioni, non vi preoccupate. Poiché è stato presentato un emendamento importante...

PRESIDENTE. È stato previsto un termine per la presentazione dei subemendamenti entro fine seduta.

LEGNINI (PD). La ringrazio.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

Ha facoltà di parlare il senatore Galperti per illustrare la questione pregiudiziale QP9.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni rispetto alla nostra proposta di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2567, che sono già state illustrate nel corso degli interventi di chi mi ha preceduto.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,37)

(Segue GALPERTI). Prima di illustrare, o di ribadire, i nostri punti di contrarietà rispetto al dettato costituzionale, in particolare con riferimento all'articolo 111 della costituzione, vorrei sottolineare come questo provvedimento, almeno a noi, appaia contradditorio, difforme, direi forse anche irragionevole rispetto all'impostazione della politica del Governo sulla giustizia, esplicitata anche in sede formale dal Ministro della giustizia in più di un'occasione. Una politica che, per la verità, per quanto attiene o atteneva alla diagnosi, ci ha visti anche in alcune circostanze concordi, magari non sulle terapie ma sull'analisi.

Cos'è stato ricordato in questi tre anni, signor sottosegretario Caliendo? Qual era il punto di vista della maggioranza? In questo Paese i processi sono troppo lenti, le procedure sono troppo lunghe e abbiamo la necessità di riportare i tempi della giustizia entro una dimensione condivisibile, perché una giustizia che arriva con troppa lentezza non rende un buon servizio ai cittadini. Così, a noi era parso di comprendere che una serie di interventi, per la verità non condivisibili, andasse nella direzione di ridurre i tempi dei processi, di sospendere i processi, di interrompere i processi e di fissare per legge un termine entro il quale il processo, se non arriva una sentenza di primo grado, di appello o di Cassazione, è estinto.

Si è detto più volte che 35.000 fattispecie di reato erano troppe e che andavano ridotte, che bisognava rivedere il sistema dei reati e dei delitti perseguibili d'ufficio e a querela delle parti. Ci voleva insomma tutta un'azione che avrebbe dovuto avere come obiettivo l'evitare che il nostro Paese fosse condannato, così com'è accaduto, dalla Corte di giustizia europea per la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, per l'appunto, fissa nella ragionevole durata del processo una delle condizioni che contraddistinguono un ordinamento come rispettoso dei diritti stessi delle persone e dei cittadini.

Dopo tre anni, mi pare che siamo ad un'inversione della rotta, ad un repentino cambiamento. Si potrebbe quasi parlare di "contrordine compagni": il processo non deve più essere breve, ma lungo. Si potrebbe dire che il processo deve essere sufficientemente lungo per essere in alcuni casi tempestivamente breve. Quello che voi ci proponete è non solo in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione, ma è contraddittorio rispetto ad una linea seguita fino ad oggi. Il processo deve essere breve o deve essere, nella sua lunghezza, indeterminato? Da quello che è stato richiamato oggi, è difficile capire cosa vi sia di rispettoso nell'interesse generale della ragionevole durata del processo in questo provvedimento. Siamo di fronte ad un'introduzione di norme che rispondono alla finalità di una dilatazione indeterminata dei tempi del giudizio: le modifiche agli articoli 190 e 495 del codice producono un'estensione del processo che non è nemmeno calcolabile. Possiamo dire che è indeterminata perché il numero dei testimoni che potrebbero essere sentiti non è ragionevolmente prevedibile.

La dilatazione sembra non tener conto non solo dell'interesse dell'imputato che dovrebbe vedersi riconosciuto in tempi ragionevoli l'accertamento intorno alle sue responsabilità, ma neanche degli interessi delle altre parti nel processo, ovvero della parte offesa ovvero, se vi è, della costituzione di una parte civile, perché, di fronte a un processo che si dilata nel tempo, credo che l'interesse ad avere giustizia in tempi celeri e ragionevoli non è più una certezza acquisibile.

L'effetto è ancora più grave se si considera la circostanza che, in base al comma 5 dell'articolo 1, la nuova disciplina si applica anche ai processi in corso per i quali, alla data di entrata di in vigore della legge, non sia stata disposta la chiusura del dibattimento di primo grado. Non è una norma procedurale all'interno di una revisione organica del processo, ma addirittura è una novella che va ad intervenire dentro i processi che sono in una fase processuale aperta e che sono, quindi, all'esame e in discussione.

È altrettanto difficile comprendere come possa conciliarsi con l'articolo 111 della Costituzione la modifica del comma 4 dell'articolo 238-bis, in materia di acquisizione a fini probatori delle sentenze passate in giudicato, secondo cui le prove che hanno portato ad assumere circostanze e fatti come sufficientemente dimostrati e che sono dentro un provvedimento passato in giudicato non possono più essere utilizzate, secondo un normale principio di economia processuale, in altri processi penali.

Anche in questo caso, di certo, non siamo di fronte a una modifica che sia d'aiuto e vada nella direzione di raggiungere nei tempi più brevi possibili l'accertamento della verità e della responsabilità: siamo di fronte ad una irragionevole modifica, per non dire uno snaturamento, del regime di ammissibilità delle prove nel processo penale, collocata in un provvedimento che, come si è detto più volte, in origine aveva lo scopo, anche interessante e per certi versi condivisibile, di regolamentare il rito abbreviato per quanto riguarda i reati punibili con l'ergastolo. All'interno di questo provvedimento si è invece inserita una norma che nulla ha a che vedere con questo obiettivo, che snatura l'impostazione e l'oggetto del disegno di legge così come era stato concepito e discusso alla Camera, e interviene sul regime dell'ammissibilità della prova che, evidentemente, fino ad oggi si ritiene non abbia ben funzionato e non abbia garantito una normale ed efficiente acquisizione di elementi probatori.

Per queste ragioni, si procede quindi a modificare una parte del codice di procedura penale che nulla aveva a che vedere con il provvedimento pensato originariamente, e pertanto chiediamo, come è già stato detto dai colleghi, di non procedere all'esame del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PDe dei senatori Pardi e Astore).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Chiurazzi per illustrare la questione pregiudiziale QP10.

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, anch'io sono firmatario, insieme ad altri colleghi, di una delle tante questioni pregiudiziali che abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo con una modalità straordinaria, come il presidente Schifani in maniera critica ha voluto sottolineare, perché ci è parso l'unico strumento consentito dal Regolamento adeguato a dare una risposta ad una violazione straordinaria e palese del nostro Regolamento. Per la verità, riproponiamo in Aula un'obiezione che avevamo introdotto già in Commissione, appellandoci all'articolo 97 del Regolamento, ritenendo improponibile la materia oggi in esame perché in netta contraddizione o comunque distante dal testo che ci era pervenuto in Commissione dalla Camera.

Non si tratta solo di un cavillo formale, cioè la risposta a una tecnica di produzione normativa che viola i principi del nostro Regolamento, ma di una questione di sostanza. Infatti, la norma dell'articolo 97 tutela la sostanza della regolarità del procedimento legislativo parlamentare. Non può e non deve accadere che giunga in Commissione o in Aula un provvedimento con un contenuto definito al quale sia apposto successivamente, con una contorsione del suo contenuto, un provvedimento che non è vicino o appena lontano dall'oggetto, bensì tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa, infatti, è la materia della inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo rispetto al tema delle prove durante il processo di primo grado. Non vi è alcun nesso, nessuna connessione, neppure una lontana interferenza.

Cosa determina la violazione di questo principio? In primo luogo, il fatto che l'attività del parlamentare non è più orientata e concentrata all'oggetto originario ma si sposta perentoriamente su altre questioni. Abbiamo vissuto l'imbarazzo e la difficoltà di dover riprendere l'analisi e lo studio su un argomento diverso da quello sul quale avevamo concentrato la nostra attenzione. A causa di questa violazione, si è generato un provvedimento i cui effetti, ancora una volta, non siamo in condizioni di determinare, perché questa improvvisa modifica del contenuto fa mancare alla discussione l'analisi sugli effetti. Quanti sono i procedimenti in primo grado che non si sono conclusi e che possono avvalersi di questa norma? Quant'è il tempo di prolungamento di quei procedimenti? Come si incrocia questo allungamento con i tempi attuali della prescrizione? In sostanza, accelera o rallenta i tempi per giungere alla conclusione del procedimento?

Attualmente l'attività giudiziaria penale presenta due contraddizioni, due limiti abbondantemente superati e segnalatici sia dalla Corte costituzionale che dal Consiglio d'Europa: i processi sono troppo lunghi e si arriva ad una decisione quando la stessa ha perso i suoi effetti nella maggior parte dei casi e, nell'altra ipotesi, per più del 15 per cento dei procedimenti penali incardinati non si arriva ad un esito definitivo perché intervengono i tempi della prescrizione, sia ordinaria che processuale. Questo provvedimento genera una riduzione di questi fenomeni, di entrambi, o una loro accentuazione? Non ci sono elementi, neppure nelle relazioni di chi ha avanzato la proposta, che ci confortino sul primo versante: anzi, tutti gli argomenti militano a sostenere la nostra tesi in base alla quale avremo una lievitazione delle percentuali di processi prescritti. E il processo prescritto è la peggiore soluzione, il peggior epilogo dell'attività giudiziaria in campo penale, perché nega l'aspirazione alla giustizia.

Tenete conto che non sempre è lo Stato che si contrappone all'imputato: nella gran parte dei processi è un cittadino che vuole vedere ristorato dalla giustizia di un tribunale un diritto che gli viene negato da un altro cittadino, perché è offeso. Mentre il nostro sguardo è tenacemente orientato a questa relazione, lo Stato che ce l'ha con gli imputati eccellenti, introduciamo una norma che nega la giustizia anche nella relazione tra cittadino e cittadino. Quindi, per coprire la prima ipotesi o la prima categoria noi neghiamo giustizia giusta ai cittadini nelle loro relazioni.

Inoltre, incrementiamo i tempi. Se, come dicono i colleghi, si incrocia questo provvedimento con quello che è all'esame delle Commissioni 1a e 2a, quello che prevede una ulteriore riduzione dei tempi della giustizia, noi avremo due fenomeni tra loro concorrenti, e concorrenti nella direzione peggiore che ho definito.

La questione pregiudiziale QP10 è motivata da queste ragioni. Il provvedimento è parziale, ma i provvedimenti non debbono essere parziali; esso finisce per produrre sicuramente degli effetti di cui non abbiamo cognizione; di sicuro, non facciamo quella operazione che è assegnata ad un buon legislatore come suo dovere, mettere in campo, cioè, provvedimenti che aiutino i sistemi su cui le normative intendono incidere. Da qui prende corpo l'altra ragione, cioè la violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Il Costituente ha posto un limite all'attività normativa, e lo ha posto indirettamente nel primo comma e direttamente nel quinto, quando ha stabilito che il procedimento deve essere ragionevole; pertanto, le norme che si mettono in campo debbono tener conto di questo obiettivo.

La Corte costituzionale, poi, è intervenuta più volte, nel 1996 e nel 2004, per avvertire il legislatore che, nell'ambito dello sforzo che fa per tutelare una parte del procedimento, introduce spazi e finestre che sono dilatori rispetto alla conclusione del procedimento stesso, smarrendo quindi l'effetto che è garantito.

Insistiamo quindi con molta forza perché il provvedimento non passi all'esame dell'Aula e perché, soprattutto, non passi, con il concorso negativo di quest'Aula, una modalità con caratteri propagandistici dell'attività parlamentare, oltre che paradossale: la copertina porta un titolo mentre il contenuto è un altro. Se il sistema editoriale volesse emulare il sistema normativo, quando ci rechiamo in libreria per acquistare un libro abbiamo il diritto di leggerlo tutto prima di acquistarlo. Questa è infatti una finzione che disorienta tutti e, soprattutto, un settore delicatissimo.

Non intendiamo quindi negare alla maggioranza di esprimere una sua preoccupazione o di introdurre un elemento di novità; vogliamo però che lo faccia - come noi diciamo da tre anni a questa parte - alla luce del sole, chiamando per nome proprio i provvedimenti e non ingannando l'opinione pubblica attraverso queste operazioni davvero di natura propagandistica. D'altronde, la stessa opinione pubblica sta cominciando a prestare attenzione alle questioni. L'esito referendario testimonia una minore distrazione della pubblica opinione su queste vicende: i cittadini hanno capito cosa è il legittimo impedimento e l'hanno bocciato.

Bisogna trarre le conseguenze da un atteggiamento e da un orientamento che non appartiene alla maggioranza o alla minoranza, ma che dimostra che l'opinione pubblica è stanca di un Parlamento che tratta la materia a pezzi e vuole risposte organiche e soddisfacenti. Ne va della credibilità della politica, ma anche nostra e di quest'Assemblea, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carofiglio per illustrare la questione pregiudiziale QP11. (Brusìo).

Colleghi, così non si può continuare. Vi prego di allontanarvi dall'Aula o di ascoltare in silenzio.

Prego, senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, confesso una qualche difficoltà. (Brusìo).

PRESIDENTE. Lo so. Proviamo: vediamo che succede.

CAROFIGLIO (PD). Ma sono ben disposto ad attendere che i suoi provvedimenti informali trovino esecuzione. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi volete allontanare dall'Aula, per favore? (Brusio). Colleghi, vi volete allontanare dall'Aula? Non vedo nessuno che si allontana, vi vedo bivaccare! (Commenti del senatore Ferrara).

Prego, senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO (PD). Grazie, signor Presidente. Vede, signor Presidente, lei ha or ora dimostrato come funziona un contesto pubblico, in questo caso un'assemblea: ha dimostrato come funziona la disciplina dell'Assemblea e come, in relazione alle necessità di funzionamento di un'Assemblea o di un contesto pubblico di questo genere, chi presiede possa e debba avere i poteri per garantire il funzionamento. E questo mi sembra interessante notarlo, perché il provvedimento di cui oggi discutiamo e in ordine ai cui gravi profili di illegittimità costituzionale cercherò di soffermarmi mira invece a rimuovere del tutto questa capacità di far funzionare regolarmente un altro contesto pubblico, e cioè il dibattimento penale.

Infatti, dobbiamo essere estremamente chiari: con l'approvazione di questo disegno di legge, il processo penale italiano viene tecnicamente cancellato dall'orizzonte costituzionale e istituzionale. E la prego di considerare, signor Presidente, che io tendo a pensare le parole che adopero, quindi se faccio un'affermazione di questo genere è perché ho ben presenti le conseguenze che, letteralmente, dal giorno dopo l'approvazione di una normativa siffatta verrebbero a determinarsi nelle aule di giustizia italiane. Fra poco cercherò di illustrarvi tali conseguenze con degli esempi, per rendere comprensibile anche ai non addetti ai lavori come il vizio di legittimità costituzionale rischi di inverarsi, anzi certamente si invererà in una disfunzione totale dell'apparato penale italiano se questa legge dovesse essere approvata. Ma, come ho detto, questa esemplificazione la offrirò fra poco.

Adesso voglio soffermarmi brevemente sulle ragioni testuali che ci inducono ad affermare... (Brusìo).

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, io ascolto lei e non il suo collega.

INCOSTANTE (PD). Mi scusi, signor Presidente. (Brusìo).

PRESIDENTE. Veramente, bisognerebbe stare qui per rendersi conto di come si sentono le vostre voci. Vi pregherei cortesemente di volervi allontanare dall'Aula.

Prego, senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO (PD). Grazie, signor Presidente. Cercherò di entrare rapidamente nel territorio delle ragioni testuali che ci inducono a ritenere in termini di certezza la sussistenza del vizio denunciato con la questione pregiudiziale. Discutiamo, anzi discuteremo, ove la questione pregiudiziale non fosse accolta e quindi si passasse all'esame del provvedimento, fra le altre cose della nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale. Molto interessante e significativo ai nostri fini è quel passaggio della nuova norma la quale recita che l'imputato ha diritto all'acquisizione "di ogni altro mezzo di prova a suo favore" mentre le altre parti "hanno le medesime facoltà in quanto applicabili». Il giudice, in base a questa norma, verrà obbligato ad ammettere - a pena di nullità, sia chiaro - tutte le prove, con esclusione di quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente non pertinenti.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 17,58)

(Segue CAROFIGLIO). Rispetto alla precedente formulazione della norma (che in realtà é quella vigente e che sarebbe precedente se questo obbrobrio giuridico - mi sia consentita l'espressione - dovesse essere approvato) viene escluso il riferimento alle prove manifestamente superflue o irrilevanti. Questo significa che, se fosse approvata la norma cui ora mi sto riferendo, il giudice sarebbe obbligato, a pena di nullità, ad ammettere prove manifestamente superflue o irrilevanti. Ci insegnano, infatti, i professori e gli studiosi di teoria del diritto e dell'interpretazione che uno dei criteri fondamentali per la corretta interpretazione delle norme è quello dell'analisi della volontà del legislatore e una lettura comparativa dei testi di legge, quando un testo sia modificativo di un testo precedente. Quindi, se nella norma precedente si prevede la facoltà per il giudice di non ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti e questo riferimento viene eliminato, il significato dell'operazione normativa è esattamente questo: voi volete che il giudice sia obbligato ad ammettere le prove manifestamente superflue o irrilevanti.

Veniamo rapidamente ora a un primo punto di contatto, e quindi a una prima riflessione, in ordine alla questione articolata di legittimità costituzionale che stiamo proponendo. Esiste una possibilità di tenere nello stesso argomento, esiste cioè un profilo di compatibilità concettuale e costituzionale, fra il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 111 della Costituzione e il principio dell'obbligo di irrilevanza previsto dall'articolo 190 così come vorreste modificarlo? Naturalmente la domanda è retorica: non esiste nessuna possibilità di tenere nello stesso orizzonte di coerenza concettuale e argomentativa queste due nozioni, che sono antitetiche. È impossibile, rispettando un principio costituzionale che impone la ragionevole durata del processo, quindi una nozione superiore di ragionevolezza, coordinare l'obbligo dell'irrilevanza.

Mantenendo la promessa che ho fatto in premessa, vorrei illustrare, in pratica, in concreto cosa accadrebbe dopodomani - un dopodomani ipotetico che io spero non venga mai -, nel momento in cui questa normativa dovesse essere applicata. In questo caso ci occorre una lettura delle norme del codice di procedura penale e del codice penale in materia di oggetto della prova e di come si raggiunge la prova su certe questioni fondamentali. Perdonate dunque la pedanteria, ma vi leggo l'articolo 187 del codice di procedura penale, che così recita: «Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza».

La determinazione della pena e della misura di sicurezza è oggetto di prova, e quindi rientra, a pieno titolo, nella fattispecie dell'articolo 190, quello attuale e quello che sarebbe modificato, quindi rileva in questa prospettiva la individuazione dei criteri sui quali il diritto alla prova si esercita, e ancora di più si eserciterà in futuro, attraverso i quali considerare la gravità del reato ai fini della valutazione e quantificazione della pena.

Questo è l'articolo 133 del codice penale, che voglio leggervi perché sia ben chiaro quello che potrebbe ipoteticamente succedere domani. Recita l'articolo 133 del codice penale: «Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».

Allora, uno potrebbe chiedersi, non essendo addetto ai lavori: perché il senatore Carofiglio ci legge questo articolo? Perché ogni singola... (Richiami del Presidente). Posso continuare, signora Presidente?

PRESIDENTE. Le rimane ancora a disposizione qualche secondo.

CAROFIGLIO (PD). La ringrazio, Signora Presidente. Arrivo rapidissimamente alla conclusione.

Ogni singolo profilo di cui all'articolo 133 del codice penale è soggetto a prova e potrà essere provato utilizzando materiale probatorio irrilevante o manifestamente superfluo, con una sostanziale ablazione della potestà punitiva dello Stato.

Per questo motivo sussiste una grave contraddittorietà di questo testo con l'articolo 111 della Costituzione, e quindi chiedo all'Assemblea di votare perché non si passi al suo esame. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Musso).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1. Ha facoltà di parlare il senatore Lumia per illustrarla.

LUMIA (PD). Signora Presidente, con una affermazione un po' ampollosa potremmo dire: all'inizio era un buon testo.

Alla Camera il 17 febbraio 2011 fu approvato un disegno di legge che era molto chiaro ed esplicito: disciplinare l'impossibilità di ricorrere al rito abbreviato nei procedimenti relativi ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Era una buona base di partenza, la possibilità di confrontarsi con un testo per far in modo che per alcuni reati gravi punibili con l'ergastolo non potesse essere ammesso il rito abbreviato.

Al Senato abbiamo guardato questo testo con interesse. Il Gruppo del Partito Democratico presente in Commissione giustizia era pronto a migliorarlo, ad emendarlo. In noi prevalevano le preoccupazioni che il testo potesse recare dei danni alla lotta alla mafia e anche ad altri reati particolarmente gravi. In modo particolare, volevamo prestare attenzione al ruolo dei collaboratori di giustizia e volevamo che fossero esclusi per incentivare il loro contributo, facendo riferimento non solo ai reati di mafia ma anche a quelli di terrorismo e ad altri particolarmente gravi.

Poi é stato introdotto il virus della legge ad personam, un disgraziato e potente virus, e la legge ha subito una mutazione. che ha distrutto il vecchio testo, facendo nascere una nuova realtà normativa che ancora una volta mira a raggiungere il risultato che tutti conosciamo: togliere dai guai processuali il Presidente del Consiglio.

Insomma, un testo di legge costruito per migliorare, almeno nelle intenzioni della Lega, il nostro apparato di sicurezza ed il nostro sistema di rigore, alla fine diventa una realtà del tutto diversa. Si tratta di una realtà misera, che ancora una volta mortifica le culture giuridiche del nostro Paese e gli approcci diversi alla politica giudiziaria e al sistema di sicurezza, comprime la possibilità del confronto e impedisce che i diversi punti di vista possano trovare un'intesa. Alla fine ci viene sbattuta in faccia l'unica realtà: la legge ad personam deve caratterizzare tutti i testi di legge che fanno capolino, sia alla Camera che al Senato.

Questa mattina da parte del senatore Ceccanti si faceva riferimento al fatto che nel nostro Paese la legge ad personam è già stata valutata dai cittadini con i referendum e si faceva notare che anche i moderati, gli elettori del centrodestra, hanno detto no a un utilizzo del Parlamento per inserire leggi ad personam nel nostro sistema giuridico. Anche i vostri elettori hanno compreso che questo meccanismo é devastante e negativo e lede i diritti fondamentali dei nostri cittadini ad avere giustizia. Nello stesso tempo, questo meccanismo mortifica, anche all'interno della stessa maggioranza, chi vuole offrire un contributo sincero e libero da strumentalizzazioni al miglioramento del processo penale nel nostro Paese. Ecco perché la Lega perde consenso. Ecco perché sarà sempre più difficile, all'interno del centrodestra, comporre questa contraddizione. Ecco perché è necessario rimuovere la causa principale, il ruolo del Presidente del Consiglio alla guida di una maggioranza che non può più sopportare il peso di un'impostazione sulla giustizia che ancora una volta le impone di volare basso, che ancora una volta la costringe a svolgere una funzione molto perdente, ma anche molto misera e disonorevole all'interno delle Aule del Parlamento.

Lo stesso testo, signora Presidente in questa mutazione, ha dovuto travolgere il Regolamento del Senato, del quale, pur di far entrare quelle norme, è stato violato l'articolo 97, comma 1. È bene che a più voci sia stato fatto rilevare che la stessa Presidenza del Senato, per assecondare questa impostazione, si macchia di una gravissima responsabilità, perché il buon andamento dei nostri lavori e la correttezza della gestione del rapporto tra maggioranza e opposizione richiedono una vigile attenzione alle norme regolamentari e una valutazione attenta, sulla quale, pur coinvolta, la Presidenza ha glissato, evitando che in Aula ci fosse un chiarimento fondato, in grado di essere accettato e condiviso anche dall'opposizione.

È evidente la violazione anche delle nostre norme costituzionali. Di volta in volta si utilizza il processo corto o il processo lungo, il processo basso o il processo alto, ma la finalità di questi interventi, che mutano le caratteristiche originarie del provvedimento, non è di avere una sentenza, di condanna o di assoluzione che sia. L'obiettivo finale è sempre quello che tutti conosciamo, la prescrizione, la cancellazione cioè del processo, dell'esigenza di avere una giustizia in tempi ragionevoli, in grado di valorizzare al massimo la formazione della prova in dibattimento e nel contraddittorio delle parti.

Signora Presidente, non mancano approcci culturali, non manca nelle democrazie avanzate la necessità di porre in relazione chi gestisce il potere con la giustizia, e in tutte le democrazie, le grandi democrazie, questo problema si è posto. Si è posto il problema dello status del principe o del sovrano quando lo scettro è passato al popolo, al popolo sovrano, appunto.

Tutte le democrazie hanno sperimentato, valutato, realizzato un meccanismo di bilanciamento dei poteri, soprattutto quando hanno dovuto rafforzare gli Esecutivi e consentire così alla politica di avere un ruolo decidente, chiaro e veloce, senza che ciò si traducesse in un esercizio arbitrario del potere e senza mortificare gli altri poteri. Nelle democrazie avanzate e in rapporto alla giustizia questo tipo di equilibrio si è trovato individuando, tutte le volte che gli Esecutivi avevano un potere in più, un controbilanciamento aumentando le responsabilità: sì, più potere significa più responsabilità.

Qui in Italia, nell'Italietta, si è fatto in modo del tutto diverso. Quando si è chiesto più potere per gli Esecutivi, parallelamente si sono chiesti più privilegi e più impunità, ma abbiamo avuto un'altra deriva, che la maggioranza oggi palesemente manifesta, vale a dire che si è stati anche disponibili a sacrificare le necessità di rafforzare gli Esecutivi pur di avere un rapporto con il potere in grado di coniugarsi con più privilegi e più impunità.

Ecco perché, signora Presidente, nel nostro sistema alla fine questo non lo si è voluto e in questa legislatura - e anche oggi nell'incontro del Presidente del Senato con i giornalisti si richiamava la necessità di avere alle spalle una legislatura costituente - si è fallito; ecco perché, signora Presidente, noi diciamo chiaramente che c'è una violazione palese dell'articolo 111 della nostra Costituzione. Il relatore Centaro non ha neanche spiegato bene ciò che non poteva spiegare, vale a dire che le norme antimafia e i reati di mafia non sono posti al riparo da questo provvedimento, e non ha dato qui atto pubblicamente che alcune norme del processo, in particolare quella relativa all'utilizzo delle sentenze in altri processi, è stata una norma che il nostro Paese ha pagato a caro prezzo, e che è nata dopo le stragi di Capaci (Falcone) e via D'Amelio (Borsellino).

Ecco perché, signora Presidente, ci sono buoni e validi motivi per denunciare ancora una volta questa deriva e per chiedere che questo provvedimento sia sospeso, in attesa dello svolgimento di un lavoro più serio, in attesa che sia da voi rimosso l'approccio di una legge ad personam in modo da potere... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensiva presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, parlo a favore delle questioni pregiudiziali e sospensiva sollevate in quest'Aula a proposito di un provvedimento la cui natura non esito a definire ignobile. Le illustrazioni delle questioni pregiudiziali e sospensiva hanno a mio parere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo provvedimento apporta delle lesioni irrimediabili al codice di procedura penale e all'articolo 111 della Costituzione, che vigila sulla ragionevole durata del processo e la garantisce.

In primis, il provvedimento....

PRESIDENTE. Colleghi, siamo nella fase di discussione delle questioni pregiudiziali e sospensiva. Hanno chiesto di parlare tre colleghi, ma non possono farlo in questo brusìo. Per cortesia.

PARDI (IdV). Il provvedimento è giunto in quest'Aula irrimediabilmente stravolto rispetto alla sua premessa costitutiva tramite emendamenti inammissibili secondo l'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato. Questo provvedimento si chiamava per il nome della prima firmataria Lussana. Se la collega Lussana della Camera avesse la fermezza d'animo del collega Cirielli rispetto ad avventure precedenti, forse chiederebbe che questo provvedimento d'ora in poi si chiami ex Lussana, perché così come esce non ha più nulla a che vedere con il testo originario.

Di fatto, il testo di questo provvedimento tradisce in modo ipocrita, ma definitivo il suo stesso titolo. Il tema fondamentale della legge è accantonato e se ne introduce uno che ha un obiettivo molto chiaro e inequivocabile.

La modifica degli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale determina degli effetti di questa natura. Si stabilisce che possono essere ammesse delle prove superflue, e questo costituisce una lesione all'autonomia della magistratura; si stabilisce che si può operare una dilatazione virtualmente infinita delle liste testimoniali, e questo incide ancora una volta sull'autonomia delle decisioni del giudice, che non può intervenire sulla limitazione dell'allargamento delle liste testimoniali. In questa maniera, l'insieme dell'istituto probatorio passa dalla condizione di elemento funzionale per il fine primario, della ricerca della verità, alla condizione di elemento che ha una funzione esclusivamente dilatoria, confliggendo apertamente con l'articolo 111 della Costituzione. L'ampiezza temporale non è determinata e non è determinabile. Si preparano processi in cui si sa quando si comincia e non si sa quando si finirà, perché è imprevedibile l'ammissione di prove superflue e la dilatazione delle liste testimoniali.

Ci sono ancora degli elementi peggiorativi: la compromissione dell'articolo 238-bis stabilisce di fatto l'impossibilità di riferirsi a sentenze passate in giudicato; si stabilisce la possibilità di esaminare di nuovo tutte le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.

E poi c'è una firma che stabilisce con chiarezza qual è l'obiettivo finale di questa legge, quando si dice che tutto ciò che è stato detto si applica solo ai processi in cui non sia stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

Con questo provvedimento andiamo incontro ad una combinazione schiacciante tra il processo lunghissimo, da una parte, e la prescrizione brevissima dall'altra.

L'illustrazione sapiente che i colleghi hanno dedicato alle loro questioni pregiudiziali dimostra che dal punto di vista dei criteri generali questa legge è del tutto insensata. Non c'è motivazione al mondo per sostenere che in Italia ci sia bisogno di deturpare e distorcere all'origine, in modo costitutivo, il processo penale in questa maniera. C'è un solo motivo che regge questo bisogno: è la necessità di salvare dai processi il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio con la sua azienda pochi giorni fa ha dovuto pagare 560 milioni di euro perché l'insieme dei dibattimenti che si sono svolti in merito hanno stabilito che l'azienda editoriale Mondadori era stata sottratta, scippata ai titolari originari tramite...

CIARRAPICO (PdL). Non è vero, stai dicendo il falso!

PARDI (IdV). ...la corruzione di un giudice pagato da un dipendente del Presidente del Consiglio, nella persona dell'onorevole Previti, che è stato condannato per questo: condanna per corruzione in atti giudiziari, condanna per risarcimento danni.

Viviamo in una situazione avvilente in cui il Presidente del Consiglio è l'utilizzatore finale di un'operazione di corruzione giudiziaria e di esproprio proprietario delle ditte altrui. (Commenti dal Gruppo PdL).

Noi siamo costretti ad assistere ad una serie di eventi che in qualsiasi democrazia occidentale non si sarebbero potuti verificare, perché mai, in qualsiasi altra democrazia occidentale, un individuo simile avrebbe potuto accedere alle Aule rappresentative e mai avrebbe potuto...

PRESIDENTE. Senatore Pardi, non sta a me censurare ovviamente, la sua libertà di espressione. La invito però ad usare un linguaggio più consono dal punto di vista istituzionale. (Commenti del senatore Gramazio).

PARDI (IdV). Signora Presidente, io non sto offendendo nessuno. (Commenti del senatore Belisario).

PRESIDENTE. Non censuro nessuno. Ho ricordato a tutti di usare un linguaggio consono.

PARDI (IdV). Sto semplicemente elencando dei fatti, purtroppo sgradevoli, che caratterizzano la vita rappresentativa della Repubblica e che fanno dell'Italia un caso di anomalia istituzionale, ben noto a livello mondiale, che getta discredito sulla vita sociale e sulla Repubblica. Siamo quindi tutte vittime - che ce ne rendiamo o meno conto - di questa situazione.

Se poi la maggioranza gode di questa sorta di pantano faccia pure. Purtroppo, il Parlamento italiano, le Assemblee rappresentative elette dal popolo sono le testimoni impotente di una condizione che in qualsiasi altro Paese democratico sarebbe stata impossibile.

GRAMAZIO (PdL). Ti devi far curare dallo psichiatra.

PARDI (IdV). All'interno di quest'Aula, dopo aver fatto elogi sperticati e retorici all'atmosfera di collaborazione che ha visto l'opposizione impegnata in maniera intensa e partecipe per risolvere un problema di esposizione del Paese di fronte alla speculazione internazionale (Commenti dei senatori Gramazio e Ciarrapico), dopo aver tessuto quegli elogi retorici, viene negata alla radice la possibilità di continuare a mantenere quell'atmosfera, perché nel corso della discussione in Aula viene introdotto un elemento forzoso, abietto che cambia completamente la logica dei rapporti tra maggioranza e opposizione, e l'atmosfera collaborativa se ne va a carte quarantotto.

Voi, cari colleghi della maggioranza, che in questo momento vi rifiutate di considerare la validità sostanziale del risultato referendario che ha dimostrato che il popolo italiano non sopporta e non sopporterà le leggi ad personam, vi assumete una responsabilità pazzesca. Fatti vostri! Noi ve lo diciamo chiaramente.

Voi siete di fronte alla possibile bocciatura, da parte della Corte costituzionale, di una legge che ha sei o sette profili di incostituzionalità e siete esposti di fronte alla possibilità di una nuova iniziativa referendaria che ricaccerà nel novero delle cose che non esistono questo provvedimento insensato. (Applausi dal Gruppo IdV).

*VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 97 del Regolamento del Senato recita al suo primo comma: "sono improponibili... emendamenti... che siano estranei all'oggetto della discussione."

La discussione di questo disegno di legge verte sulla inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Mi chiedo cosa c'entri con questo oggetto la non ammissibilità dei testimoni in ogni procedimento. Credo che qualsiasi persona di buon senso, che conosca anche la lingua italiana e che pure non abbia una particolare competenza in materie giuridiche, si renda conto che vi è totale estraneità di materia. Quindi, vi è una netta contraddizione con l'articolo 97, comma 1, del nostro Regolamento; mi domando dunque per quale motivo sia stato consentito un emendamento di questo tipo.

Poi c'è un altro profilo credo molto importante. Abbiamo sempre detto - lo ha detto questo Governo e questa maggioranza - che priorità politica è quella di rendere celeri i processi (il processo breve nel campo penale e nel campo civile), ma credo che vi rendiate benissimo conto che, a seguito di questo emendamento, ci troveremo invece di fronte ad un processo lungo, non ad un processo breve. Saranno ammissibili lite sterminate di testimoni. Ci sarà un allungamento dei procedimenti penali con, fra l'altro, un grave danno per tutte le vittime dei reati, per tutti coloro che cercano di avere giustizia in tempi rapidi e per coloro che rivendicano il valore giustizia, con una dilatazione ovviamente delle cadute in prescrizione. Le cadute in prescrizione saranno sempre più frequenti e quindi danneggeranno ovviamente il corso della giustizia.

Questo emendamento viola il principio sancito dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, che impone una ragionevole durata dei processi.

Credo anche che, di fronte a questo immotivato allungamento del processo, ci sia la violazione di un altro principio costituzionale, quello della ragionevolezza delle norme e delle riforme. Ora, non c'è alcuna ragione di introdurre una norma di questo tipo, che, abbiamo sottolineato, fra l'altro si inserisce in un contesto del tutto ultroneo. Credo quindi sia dovere di qualsiasi persona di buon senso votare tali pregiudiziali.

Perché infatti disarticolare ulteriormente la giustizia italiana introducendo norme senza alcun disegno coerente, ma dettate solo da motivazioni contingenti di interesse personale?

Mi appello anche ai colleghi dell'ex Alleanza Nazionale: la giustizia, la certezza della pena, la repressione di certi reati, il fatto che si arrivasse rapidamente a individuare i colpevoli di determinati procedimenti era uno dei must, uno degli obiettivi... (Brusìo).

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatore Valditara... (Il brusìo si attenua).

GRAMAZIO (PdL). Chiedilo a Rutelli.

PRESIDENTE. Senatore Borghezio, la prego. (Ilarità).

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiedo, in particolare agli amici della ex Alleanza Nazionale, di non rinnegare le loro origini...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Gramazio, per il lapsus.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). ...e le loro radici culturali e di votare insieme con noi per la improcedibilità di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Musso. Congratulazioni). (Commenti del senatore Gramazio).

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, le ho già chiesto scusa: non so cos'altro devo fare.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signora Presidente, è vero: le opposizioni hanno presentato undici questioni pregiudiziali e una questione sospensiva; il Gruppo del Partito Democratico ha presentato nove questioni pregiudiziali e una questione sospensiva. Poco fa, il presidente Schifani ha affermato, fra l'altro, che il numero delle questioni pregiudiziali offerte all'attenzione dell'Aula del Senato costituisce un fatto eccezionale rispetto alla prassi di quest'Aula. È vero, signora Presidente: abbiamo presentato il giusto numero di questioni all'altezza di questa seduta, una seduta tutta all'insegna dell'orgoglio - il vostro irriducibile - e delle pregiudiziali - le nostre - avverso l'impianto di un provvedimento, anch'esso sì, eccezionale; forse troppo eccezionale.

Per obbligare il Senato a discutere di un testo tanto irriducibile quanto assurdo avete violato le norme che regolano l'esercizio del più alto dei poteri che si esercitano in democrazia: il potere legislativo esercitato dal Parlamento. Avete violato il Regolamento del Senato! È così, signora Presidente, altrimenti non avremmo presentato tutte queste questioni pregiudiziali. (Commenti dai banchi della maggioranza). Mi piacerebbe che qualcuno di voi, soprattutto quelli non presenti nella scorsa legislatura, si andasse a leggere qualche passaggio di atti parlamentari, quando presentavate alcune questioni pregiudiziali che non avevano né capo né coda, prima di fare commenti nell'ambito di quest'Aula. Poi potrete parlare: dopo aver studiato, però. Prima studiate. (Applausi dal Gruppo PD).

Nella concitazione del dibattito di oggi pomeriggio è stata contestata al presidente Zanda la volontà di impedire l'approvazione di un provvedimento che non è funzionale e che nulla apporterà di positivo al sistema del processo penale.

Colleghi della maggioranza, non c'è bisogno che le opposizioni si adoperino per impedire l'approvazione di questo inguardabile disegno di legge, perché sono mesi ormai che vi esercitate con impegno ad impedirvi tutto da soli, in ogni campo e non solo in questo della giustizia penale. (Applausi dal Gruppo PD).

Siete arrivati addirittura a presentare un emendamento - il 2.0.200 -, dopo aver armonizzato i tempi della discussione, signora Presidente. Insomma, prima avete provato a tapparci la bocca contingentando i tempi e poi fate le proposte di merito. Diteci voi se questo è esercizio della democrazia. È solo grazie a questa legittima protesta che il Presidente del Senato, poco fa, ha revocato questa armonizzazione, che sembrava più la quadratura del cerchio tra le affermazioni di ieri del Presidente del Senato, (secondo il quale possiamo lavorare fino al 4 agosto, e al quale abbiamo risposto chiedendo perché solo fino al 4 agosto) e il desiderio della maggioranza di scappare in vacanza. (Commenti dal Gruppo del PdL).

Questo è il vero problema; questa è la vostra armonizzazione. Forse, signora Presidente, le truppe sono stanche e hanno bisogno, dopo tutte queste battaglie, di riprendere un po' di fiato.

Il provvedimento che oggi è qui in Aula è totalmente diverso da quello licenziato dalla Camera, e voi lo sapete, perché la Camera l'ha licenziato il 17 febbraio 2011, e noi siamo qui a parlare di un testo completamente diverso. L'emendamento del collega Mugnai, che sta molto attento ad ascoltare e - lo so - é molto bravo, ha introdotto un tema estraneo - ecco perché è bravo - e lo ha introdotto bene, ma non c'entra niente con il provvedimento licenziato dalla Camera il 17 febbraio. Nonostante ciò, Presidente, questo emendamento è stato dichiarato ammissibile a maggioranza - lo voglio sottolineare - in violazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato. Ecco perché parliamo di violazione del Regolamento. La profonda modifica del contenuto normativo di questo disegno di legge all'attenzione dell'Aula è cosa completamente diversa da come veniva rubricato una volta licenziato dalla Camera dei deputati. Lei, collega Mugnai, inoltre omette - ecco il piccolo limite, che ovviamente è scientifico e fatto cum grano salis da parte sua - il fatto che nel disegno di legge non si parla né di rito abbreviato né di ergastolo. Il titolo di questo disegno di legge non esiste nel contenuto del disegno di legge stesso.

Ora, noi possiamo far finta di non vedere, ma è difficile che gli italiani continuino a fare lo stesso. Queste modifiche escludono principalmente, signora Presidente, il vaglio del giudice in ordine all'eventuale carattere manifestamente superfluo e rilevante della prova. Mi verrebbe da dire, in modo poco elegante, collega Mugnai, e lo dico a lei per colleganza professionale: quanti studi legali saltano di gioia il giorno dopo che questo disegno di legge diventa legge di questo Paese e parte dell'ordinamento giudiziario? Soprattutto, quanti studi penalistici sono contenti del risultato che deriverebbe da questo provvedimento? Non lo devo certo spiegare, perché c'è qualcuno che in modo più appropriato di me lo ha fatto.

Presidente, questi effetti dilatori appaiono ancora più gravi ove si consideri che, in base al comma 5 dell'articolo 1, la disciplina si applica anche ai processi in corso, e perché togliersi questa soddisfazione di non modificare le regole del gioco mentre il gioco è in corso, collega Mugnai? Come si fa, per una volta, a far finta che i processi terminino con le regole con cui sono iniziati e i nuovi inizino con quelle che il legislatore poi approva? È troppo difficile usare questa tecnica, che è normale, e quindi, evidentemente, se non si accoglie l'idea di far decorrere la nuova normativa con i nuovi processi, c'è qualche piccolo processo in corso sul quale volete intervenire. Ovviamente a pensare male si fa sempre bene, come diceva qualcuno più autorevole di me, però potremmo anche sbagliarci. Appare evidente che questi effetti dilatori si applichino anche ad altri casi. Forse mi sbaglierò - ho il massimo rispetto perché parlo da questo punto di vista al collega rivolgendomi all'Aula - ma forse si applicano al Presidente del Consiglio dei ministri. Non lo so.

Lo verificheremo in corso d'opera quando, una volta che questo disegno di legge sarà diventato legge dello Stato, il collega Longo (che ora non vedo) o il collega Ghedini (che non posso vedere per ovvi motivi) in qualche aula di tribunale, nel corso di un processo, proporranno a qualche giudice una delle ultime 16 eccezioni dicendo che il Parlamento ha approvato una nuova legge in base alla quale non si può più andare avanti in base a quello che i giudici hanno deciso, ma secondo nuove regole. (Applausi dal Gruppo PD).

In conclusione, signora Presidente, il Gruppo Partito Democratico chiede al Senato di approvare queste questioni pregiudiziali e la questione sospensiva. Vede, signora Presidente, sarebbe molto interessante se lo stesso collega Mugnai, per conto della maggioranza, provvedesse ad un testo corretto dell'emendamento presentato in Commissione dove, ad esempio, risolvesse i problemi per i processi in corso (già sarebbe interessante), oppure parlasse dell'irrilevanza delle prove sottoposte al vaglio del giudice o della strumentalità di un'azione difensiva che serve ad altro e non certo a dichiarare il giusto processo.

Riteniamo che ci siano fondate ragioni - molto fondate - per pensare che l'ipotesi normativa che introduce questo provvedimento sia stata messa in campo per altro e non per il bene del Paese: non per esercitare giustizia in tempi rapidi, semmai per rallentarla; non per diminuire i costi della giustizia, semmai per aumentarli esponenzialmente - come voi colleghi esperti sapete - a spese di altre parti processuali, di quelle che subiscono, delle parti lese, delle parti civili, delle persone offese dal reato, che saranno totalmente prive di qualsiasi forma di difesa grazie a questo vostro provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signora Presidente, quest'oggi, proseguendo in una pratica (rispetto alla quale dovremmo interrogarci su quanto essa risponda ai dettami costituzionali), alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura, di fatto intervenendo e interferendo sul processo di approvazione che questo ramo del Parlamento sta conducendo in ordine al provvedimento in esame, si sono espressi, manifestando stupore e scandalo, affermando che viene introdotta la inedita facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, e non già solo attraverso il proprio difensore.

Orbene, non c'è dubbio, collega Maritati, che il Consiglio superiore della magistratura è organo di rilevanza costituzionale, ma forse sarebbe altrettanto opportuno che i suoi autorevolissimi membri leggessero il testo dell'articolo 111 della Costituzione, che sul punto testualmente recita: «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato...». (Commenti del senatore Maritati). Io non ho interrotto nessuno nel corso del lungo pomeriggio e gradirei che le mie affermazioni fossero cortesemente ascoltate. (Applausi dal Gruppo PdL).

Questa premessa ha il senso di ricondurre il nostro dibattito nell'alveo di ciò di cui realmente dovremmo parlare, al di là di strumentalizzazioni e di chiavi di lettura assolutamente improprie. È sufficiente una lettura del testo dell'articolo 111 della Costituzione, per come lo stesso attualmente recita, per rendersi conto che la persona imputata ha facoltà di interrogare anche direttamente. Quindi, forse sarebbe bene che anche gli autorevoli esponenti del CSM meglio leggessero le norme che per primi sono chiamati ad applicare.

Ho voluto dire questo perché credo che nell'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive non si possa prescindere da una serie di considerazioni di carattere preliminare, per poi arrivare a quelli che sono sostanzialmente i due motivi fondanti sulle quali sono state incernierate. Intanto, consentitemi di dire che questo non è il testo di chi vi parla, ma è quello licenziato dalla 2a Commissione permanente del Senato, sia pur a maggioranza, quindi evidentemente già attraverso una prima delibazione. Il testo, per come oggi si presenta all'esame del Senato, nella parte modificativa dell'originale impianto in tema di rito abbreviato, licenziato dalla Camera dei deputati, è tale avendo il relatore recepito espressamente ciò che in sede di audizioni la stessa Associazione nazionale magistrati aveva prospettato, ovverosia il fatto che in realtà l'eventuale meccanismo che si voleva introdurre non poteva che collocarsi a valle del procedimento, e non a monte, e quindi con riferimento alla sanzione erogata in concreto e non alla facoltà che chiunque ha di poter adire il giudizio abbreviato.

La seconda considerazione di carattere preliminare, tutt'altro che trascurabile nell'economia generale del ragionamento - come vedete mi sto attenendo esclusivamente a profili rilevanti in diritto, perché di ciò si parla - è relativa alla portata dell'articolo 190 del codice di procedura penale e al suo inserimento di carattere sistematico. Il titolo I del libro terzo del codice di procedura penale, quello in cui è inserito in modo sistematico l'articolo 190, recita: «Disposizioni generali», e si riferisce agli istituti nella loro ontologica, individuale accezione; tant'è che a partire dal successivo titolo II si disciplinano i vari mezzi di prova: la testimonianza, l'ispezione, la ricognizione e quant'altro.

Ciò premesso, vengo alle due principali obiezioni mosse a questo testo nell'ambito delle questioni sia pregiudiziali che sospensiva. La prima, sollevata dal collega D'Alia sull'ammissibilità; la seconda, che rappresenta poi il nocciolo duro di quanto sostenuto in quest'Aula e affrontata sotto vari profili, relativa alla ragionevole durata del processo.

Ebbene, per quanto riguarda la questione dell'ammissibilità con riferimento al rito abbreviato, e quindi al perché fosse comunque necessario, già in questa fase, riesaminare in modo più conferente e pertinente al testo dell'articolo 111 della Costituzione - che poi rileggeremo insieme, al di là della difficoltà che in questo momento ha chi parla nel leggerli per quanto i caratteri sono piccoli, unitamente al contenuto dell'articolo 187 del codice di rito - dal momento che questo combinato disposto deve essere necessariamente interpretato, sapete perfettamente che il giudizio abbreviato può svolgersi sia in forma cosiddetta secca, semplicemente sulla base del fascicolo del pubblico ministero, sia in forma condizionata, con una vera e propria istruttoria all'interno del rito abbreviato.

Oggi andiamo a modificare significativamente l'intera impalcatura del provvedimento, tant'è che arriviamo a dire che, laddove in concreto si vuole irrogare la sanzione dell'ergastolo non si potranno più utilizzare le diminuenti del rito; ergo, con riferimento all'abbreviato condizionato, va da sé che necessariamente si imponeva un attento esame ed una eventuale revisione del meccanismo attraverso il quale si forma la prova in contraddittorio tra le parti, come previsto all'articolo 111, salvo altrimenti non andare ad introdurre una precisa violazione del diritto di difesa.

La seconda questione, ripetutamente posta in più forme, nasce da una cattiva lettura delle norme del codice di rito, confondendo il mezzo di prova con la lista testimoniale: due cose totalmente diverse. Invito i colleghi a rileggere sia l'articolo 111 della Costituzione che l'articolo 187 del codice di procedura penale, evocato anche dal collega Carofiglio.

L'articolo 187 afferma che sono oggetto della prova i fatti che si riferiscono all'imputazione. Poi, nel terzo capoverso, si riferisce alla parte civile, sulla quale però è necessario dire telegraficamente qualcosa in relazione al suo status nell'attuale codice di procedura penale, quello del 1989 a firma Pisapia ed altri. Sappiamo perfettamente infatti che la parte civile nell'attuale processo penale ha un ruolo diverso. E' bene ricordare che la parte civile, nell'attuale codice di rito, non può impugnare la sentenza se non per i soli effetti civili. Svolge attività diverse sino al momento in cui è solo persona offesa, ma quest'altro aspetto, proprio riferendosi alla parte civile, parla di fatti che ineriscono anche quelli che sono i profili poi legati al risarcimento del danno.

Inerente e pertinente sono assolutamente sinonimi. Questo è il problema fondamentale. Qui si sta semplicemente cambiando il criterio di valutazione, passando da un mero giudizio, che può essere anche apodittico in termini di rilevanza, ad un giudizio di carattere pertinente, cioè attinente al fatto, in ossequio al disposto dell'articolo 111 della Costituzione. Ma questo è stato già detto.

E così, parlando di pertinenza si potrà quindi indicare sterminate liste testimoniali, si potranno portare come testi tutti coloro che hanno visto la partita di calcio, e quant'altro. Onorevoli colleghi, chi lo dice non ha letto le norme del codice di rito. L'articolo 468 del codice di procedura penale, quello che dà il potere di ridurre le liste manifestamente sovrabbondanti, non è toccato! Cambia semplicemente il criterio attraverso il quale quelle liste saranno formate, ricordando sempre che la prova, intesa come mezzo di prova, è un unicum.

E ugualmente rimane l'altro filtro, l'articolo 495, cioè quello che nel dibattimento riconosce al giudice il potere di revocare i mezzi di prova manifestamente superflui. Quindi, chi dice quello che é stato detto dice una cosa tecnicamente non vera! Allora di cosa stiamo parlando? (Commenti del senatore Maritati). Stiamo parlando semplicemente di adattare delle norme. E ricordo che l'articolo 111 della Costituzione - e lo dico a chi costantemente la Costituzione invoca in quest'Aula - individua proprio al terzo capoverso la persona accusata, in un sistema ed in un processo sicuramente di parti, come il perno attraverso il quale ruota tutto il giusto processo. In quel caso, infatti, la parità, evidentemente, non può tenere conto del fatto che è in gioco la libertà personale! Si legga il terzo capoverso dell'articolo 111 della Costituzione! Di questo stiamo parlando! (Applausi dal Gruppo PdL).

Noi stiamo semplicemente dicendo, fermo restando il potere di ridurre le liste, che il mezzo di prova deve essere pertinente e, quindi, non potrà mai essere né manifestamente superfluo né irrilevante, senatore Carofiglio, che con grande suggestione ha evocato questo! Perché ciò che è pertinente fatalmente non è né superfluo né irrilevante!

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, le ricordo i tempi.

MUGNAI (PdL). Concludo, signora Presidente, ma sono l'unico ad intervenire della maggioranza e credo di avere diritto a pochi secondi in più perché sia chiara la posizione.

Infine, per quanto riguarda il richiamo all'articolo 238-bis (lo si legga) - che, per carità, potrebbe anche essere eventualmente migliorato, non dico di no - e l'inserimento dell'articolo 190-bis nel testo dell'articolo 238-bis, l'intento è solo quello di introdurre, non nei processi di mafia (non diciamo una cosa non vera!) ma in tutti gli altri processi, un principio di elementare e sostanziale giustizia! Si tratta di processi fatti di un contraddittorio tra le parti che vedono nella cross examination, nell'interrogatorio e nel controesame il proprio cardine!

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, la prego.

MUGNAI (PdL). ...in un altro processo, che non è il mio, nel quale io non mi sono difeso! Non è un principio di sfavore nei confronti di quel giudice!

PRESIDENTE. Senatore Mugnai...

MUGNAI (PdL). ...esaminare quei testi per difendermi nel mio processo! (Applausi dal Gruppo PdL.Congratulazioni. Commenti e applausi ironici dei Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, come ad altri colleghi ho concesso anche a lei del tempo ulteriore.

Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Della Monica e da altri senatori (QP2), dal senatore D'Alia e da altri senatori (QP3), dal senatore Casson e da altri senatori (QP4), dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori (QP5), dal senatore Maritati e da altri senatori (QP6), dal senatore Ceccanti e da altri senatori (QP7), dal senatore Perduca e da altri senatori (QP8), dal senatore Galperti e da altri senatori (QP9), dal senatore Chiurazzi e da altri senatori (QP10), e dal senatore Carofiglio e da altri senatori (QP11).

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico, ricordando a tutti che anche al Senato vale il principio una persona, un voto.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, avanzata dal senatore Lumia e da altri senatori.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Come tutti i colleghi sanno, oggi pomeriggio è stato nominato nuovo ministro della giustizia il nostro collega senatore Nitto Palma. (Applausi dal Gruppo PdL).A lui formuliamo gli auguri, perché ne ha molto bisogno in questo momento.

Ora, signora Presidente, sulla base dell'andamento dei lavori e considerando quanto detto poc'anzi dal senatore Mugnai, vorrei rivolgerle una richiesta. Noi tutti sappiamo - tutti i colleghi lo hanno evidenziato - che questo provvedimento è arrivato al Senato con un titolo e un contenuto totalmente diverso da quello oggi al nostro esame. (Commenti del Gruppo PdL). Sto avanzando una richiesta!

PRESIDENTE. Colleghi, scusate!

LEGNINI (PD). È stato assegnato alla Commissione giustizia, è stato svolto il lavoro che è stato svolto, sono state soppresse le norme che la Camera aveva approvato e introdotte norme che nulla avevano a che vedere con il contenuto pregresso e con il titolo del provvedimento stesso.

Delle due l'una, signor Presidente: o gli effetti delle norme che si vogliono qui introdurre modificando il codice di procedura penale sono quelli che tutte le opposizioni denunciano, cioè quelli di attribuire alle difese degli imputati sostanzialmente la possibilità di non fare processi, perché si potranno richiedere le liste testimoniali smisurate, oppure di attribuire ai mafiosi, agli estorsori, agli usurari, ai violentatori, la facoltà di interrogare il testimone direttamente, oppure il provvedimento ha il contenuto di cui parlava il senatore Mugnai, oppure ci sarà un'altra interpretazione.

Ora, poiché, signor Presidente - caso unico - questo importantissimo provvedimento ha iniziato il suo iter in Aula senza neanche la relazione, in quanto il relatore non ha ritenuto di integrare la relazione scritta mentre noi avremmo voluto capire di cosa stiamo parlando, le chiedo Signor Presidente di avanzare una richiesta al nuovo Ministro della giustizia: quella di essere presente in Aula, anche perché è senatore e quindi non gli dovrebbe essere difficile, per partecipare alla discussione di questo provvedimento e, almeno domani in sede di replica, di farci conoscere l'opinione del Governo, e la sua, su un provvedimento come questo, che potrebbe definitivamente disastrare la giustizia penale italiana.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, ovviamente la sua richiesta è una politica e il Governo valuterà come darvi seguito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, innanzitutto le chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo integrale del mio intervento, perché in esso sono contenuti alcuni passaggi tecnici comprensibili solo attraverso una lettura completa del discorso. (Brusìo).

PRESIDENTE. Sia per chi vuole uscire dall'Aula che per chi vuole restare ad ascoltare, è auspicabile che entrambe le operazioni si svolgano in maniera ordinata e silenziosa. (Brusio). Onorevoli colleghi, consentite alla senatrice Della Monica di svolgere il suo intervento, per cortesia. Non mi costringete a sospendere la seduta.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, non ho problemi se vuole sospendere la seduta. Comprendo che ogni volta che si parla di giustizia ordinaria, cercando di riportare il discorso sull'efficienza della giustizia, non interessa a nessuno. E questo è un concetto che mi è chiarissimo. Meno che mai interessa alla maggioranza, che non vuole sentire. Forse interessa un po' al Governo, giusto per cortesia.

Detto questo, vorrei far presente... (Brusìo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo cortesemente di consentire alla senatrice Della Monica di svolgere il suo intervento.

DELLA MONICA (PD). Ricomincio da capo.

Il disegno di legge che oggi è all'esame dell'Aula del Senato, e che vedeva come prima firmataria l'onorevole Lussana, escludeva per i reati puniti con l'ergastolo l'applicazione dei benefici previsti per il rito abbreviato. Aveva quindi come unico obiettivo un maggior rigore punitivo nei processi per gravi reati. È intervenuta poi una riscrittura del regime processuale sulla prova, del tutta estranea all'originario intento, che ha la finalità di rallentare a dismisura la durata di tutti i processi penali attualmente in corso, con l'eccezione - guarda caso - per quelli per cui sia stato già chiuso il dibattimento di primo grado.

Le disposizioni di maggiore interesse che ora esaminerò riguardano la modifica degli articoli 190, 495 e 238-bis del codice di procedura penale, che disciplinano l'esercizio del diritto alla prova e l'acquisizione probatoria.

Ovviamente, per comprendere la portata di queste disposizioni, bisogna effettuare un confronto tra la normativa esistente e quella proposta, confronto che al momento vi risparmio, poiché è ben evidenziato per iscritto.

Vengo alla modifica dell'articolo 190 del codice di procedura penale, e al riguardo devo dissentire totalmente dall'interpretazione del senatore Mugnai. Capisco che debbano difendere una legge indifendibile, ma non si possono prendere in giro i cittadini italiani.

La nuova formulazione dell'articolo 190 del codice di procedura penale presenta infatti degli effetti devastanti per l'economia processuale, e questo al di là del giudizio abbreviato, che finisce per vedere totalmente svilita la propria natura di giudizio allo stato degli atti che collega la diminuzione di pena a ragioni di economia processuale che presiedono il rito.

Le ragioni per cui questa nuova formulazione ha effetti devastanti sono le seguenti. Innanzitutto viene introdotta come principio generale una sanzione di nullità prima inesistente, addirittura relativa alla fase di ammissione delle prove, il che finisce per innescare un pericoloso cancro nella tenuta dei processi. É appena il caso di ricordare che il sistema processuale è fondato sul principio della tassatività delle nullità proprio per evitare problemi simili che porterebbero ad una infinita serie di annullamenti delle sentenze.

Il secondo punto è che il sistema raggiunge il culmine della sua pericolosità allorquando il potere attuale del giudice di escludere le prove vietate dalla legge e quelle che sono manifestamente superflue e irrilevanti viene sostituito con l'obbligo di ammettere le prove, ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. Il cuore del problema sta proprio in questo, ossia nel passaggio dalle prove superflue o irrilevanti a quelle manifestamente non pertinenti. L'attuale disposizione, infatti, è finalizzata ad un principio di economia processuale potendo essere superfluo e irrilevante qualcosa che serve a dimostrare ciò che è stato già sufficientemente provato, mentre il concetto di non pertinenza è qualcosa di ben diverso, perché riguarda più in generale il legame tra il fatto e l'elemento che lo riguarda.

Comprendo benissimo che il senatore Mugnai provi un senso di fastidio quando io parlo dell'accoltellamento allo stadio per cui, invece di sentire tre testimoni che sono in grado di riferire il fatto oppure di guardare il filmato che è stato fatto dalle forze di polizia, dobbiamo magari sentire 80.0000 testimoni. Ma l'effetto devastante è questo. Non ci prendiamo in giro.

In detta situazione si cerca quindi di introdurre nel nostro ordinamento una specie di diritto potestativo insindacabile alla prova, escludendo che il giudice possa valutare la natura manifestamente superflua o irrilevante delle prove richieste, e quindi gestire l'andamento del processo in funzione di un accertamento processuale che si svolga secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata, ma anzi imponendo di fatto una ammissione di qualsiasi prova che non risulti manifestamente non pertinente, e dunque non estranea al thema decidendum. La norma ha lo scopo di consentire ai difensori di dilungare ad libitum la durata dei processi - tecnica peraltro ben conosciuta in alcuni "noti" processi - e se il tutto fosse coordinato con la prescrizione breve, per parafrasare il titolo di un film, si sarebbe creata la tempesta perfetta.

Il Consiglio superiore della magistratura ha già dato un parere, poiché queste norme erano inserite nel disegno di legge governativo n. 1440, e il parere del 23 luglio 2009 - tanto vituperato, di organo che è chiamato ad occuparsi della ricaduta in ambito giudiziario delle leggi che il Parlamento approva - era che «La soluzione normativa indicata determina una irragionevole delimitazione della discrezionalità connessa all'esercizio della funzione giudicante e un pesante limite al celere svolgimento del giudizio (...)». Guarda caso, questa valutazione coincideva con quella degli avvocati dell'Unione camere penali, che aveva espresso sul punto notevoli perplessità. E questo è più che comprensibile, perché sostanzialmente si consacra un diritto all'abuso processuale, legittimando tutte le tattiche processuali dilatorie, comprese le impugnazioni pretestuose allo scopo di ottenere l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Colleghi della Lega, la sicurezza di questo Paese va a farsi benedire!

Inoltre, con la riforma proposta, è inserito nell'articolo 190 l'inciso secondo cui: «L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (...)». È vero che tale disposizione ricopia il testo del comma 3 dell'articolo 111 della Costituzione, ma la facoltà per l'imputato di interrogare personalmente i soggetti che lo accusano, non più solo attraverso il proprio difensore, ha una potenzialità intimidatoria sul teste o sul collaboratore di giustizia inopportuna, inaccettabile, irragionevole, al di là di una regolamentazione di una facoltà, che può risolversi, in assenza di una regolamentazione, in un abuso. Voi immaginate Totò Riina che interroga i collaboratori di giustizia o i testimoni o qualcuno in Aula? Ve lo immaginate? È questo che si vuole? (Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Alia).

Passo quindi all'articolo 495 del codice di procedura penale. La modifica proposta si inserisce nel solco di quella riguardante l'articolo 190, anzi rende ancora più rigorosi i limiti imposti al giudice dibattimentale il quale - a causa di quella "e", che deve leggersi come "and" e non certo come alternativa, e del successivo «salvo che» - potrà revocare l'ammissione solo delle prove che presentino congiuntamente tutte le seguenti caratteristiche: siano superflue; siano manifestamente non pertinenti (oltretutto ciò che è manifestamente non pertinente già da sé è anche superfluo, ma la lingua italiana a volte è per taluno solo un inutile orpello); non siano state richieste a prova contraria di prove già assunte.

In conclusione, siamo ai limiti della follia giuridica (forse solo sul set della trasmissione "Scherzi a parte"), in quanto sfido chiunque a trovare casi in cui si verifichino contestualmente le tre indicate condizioni, con la conseguenza che il giudice di fatto sarà in ostaggio delle prove richieste dalle parti, che determineranno in tal modo, sempre con la spada di Damocle della nullità in caso di rigetto, i tempi del processo, quanto meno fino alla sua prescrizione. È questo che si vuole: distruggere la giustizia penale, in danno dei cittadini. Ciò a tacere che, in conseguenza della modifica proposta sul terzo comma dell'articolo 190, non sarebbe neppure possibile per il giudice intervenire in un secondo momento, con la revoca delle prove ammesse, malgrado sia divenuta evidente la sopravvenuta superfluità di ulteriori assunzioni di testi o collaboratori, in seguito all'istruttoria dibattimentale svolta.

Veniamo alla modifica dell'articolo 238-bis del codice di procedura penale. La modifica proposta fa cadere l'ultimo baluardo di possibile resistenza alla durata dei processi. La norma significa che «anche se la sentenza è irrevocabile il processo è sostanzialmente da rifare». È questo che volete? Facciamo un esempio a caso: cosa accade per il processo Mills? La risposta è, ovviamente: lo rifacciamo tutto. Si guardi bene, la norma è infida, perché imponendo sostanzialmente il rifacimento del processo, consente di attaccare «il fatto accertato» (comma 1) nella sentenza irrevocabile, con la conseguenza che qui non si parla di prova di responsabilità del soggetto, ma addirittura di rifare la prova (orale) circa l'esistenza del fatto. Per essere chiari, le sentenze irrevocabili si potrebbero continuare ad acquisire, ma tutta l'istruttoria dibattimentale già svolta nei relativi processi, sulla base della semplice richiesta dell'imputato dovrebbe essere necessariamente interamente ripetuta. Si tratta di una previsione contraddittoria ed irragionevole, poiché se si consente l'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova dei fatti accertati e questo accertamento rimane definitivo in mancanza di una richiesta dell'imputato, non si comprende perché sia imposto di svolgere nuovamente un'istruttoria sugli stessi fatti, solo che l'imputato lo richieda. O c'è un giudicato o non c'è. Ed è evidente che l'esclusione, in questo caso, di un adeguato filtro selettivo sull'acquisizione probatoria da parte del giudice altro non farebbe che determinare un ulteriore abnorme prolungamento dei tempi del dibattimento penale.

In conclusione: tornando all'esempio a caso fatto prima in un processo come quello Mills, bisognerebbe (quantomeno fino alla maturazione della prescrizione breve) provare non solo la responsabilità dell'attuale imputato, (cosa assolutamente rispondente a diritto) ma anche ritornare a provare l'esistenza del fatto posto alla base di tale responsabilità. La domanda sarebbe: vi fu una falsa testimonianza, accertata con sentenza passata in giudicato a carico di Mills?

Torniamo a questo punto al rito abbreviato (anche se l'uso di tale termine di fronte alle prospettive sopra evidenziate appare una presa in giro). Il testo normativo viene ad essere profondamente modificato: la modifica proposta, se approvata, finirà per inserire un testo sbilenco, di difficile lettura ed interpretazione. Infatti, se da un lato si introduce il riferimento all'articolo 190 del codice di procedura penale, ovviamente nel testo modificato nel suo complesso, e conseguentemente il riferimento sia alla possibilità di esercitare la «facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore», sia alla sanzione di nullità in caso di mancata ammissione di prove pertinenti, dall'altro si aggiunge il sibillino inciso «in quanto applicabile». Dunque, si applica o non si applica il processo abbreviato?

Il tutto diventa ancora più complicato dato che si lascia vivere l'inciso "se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili". Al riguardo il giudice sembra chiuso in una forbice tra il rispetto della natura del giudizio ("abbreviato", per l'appunto) e la sanzione di nullità, e ciò finisce per vanificare la strada che la Corte di cassazione aveva sapientemente tracciato allorquando aveva affermato che il legislatore, attraverso l'utilizzazione dell'espressione "integrazione" probatoria, ha evidentemente voluto escludere la possibilità che la richiesta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato possa essere subordinata alla mera riproposizione con le forme del contraddittorio (ancorché in un'ottica di possibili precisazioni) di elementi probatori già raccolti nella fase delle indagini preliminari.

In secondo luogo, sempre richiamando la Cassazione, le ulteriori acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato devono essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome circoscritte e strumentali, ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa e dall'altro che, per l'identificazione del carattere di necessità dell'integrazione probatoria richiesta, deve farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'articolo 190, comma 1, del codice di rito.

Il disegno di legge che giunge oggi in Aula, stravolgendo il testo originario di quello proposto dalla Lega e approvato alla Camera dei deputati è per la giustizia la minaccia di una tragedia ancora maggiore, se possibile, della prescrizione breve, che inciderebbe solo, si fa per dire, sui processi agli incensurati, già favoriti dalla sciagurata legge ex Cirielli del 2005. Il cosiddetto processo lungo - è questa la verità - se approvato sarebbe un incentivo a giovarsi della prescrizione e per questo a moltiplicare tecniche dilatorie e impugnazioni infondate; tutti gli imputati recidivi o incensurati avrebbero interesse a rallentare ovvero a paralizzare la giustizia penale, per la cui efficienza e celerità - insisto nel dirlo - questo Governo nulla ha fatto e nulla vuole fare: si ridimensionerebbe perfino l'interesse a definire il processo, patteggiando la pena. E il rito abbreviato, prolungabile anch'esso con tecniche dilatorie, consentirebbe solo una ingiustificata riduzione di un terzo della pena, con grave sconfitta dello Stato. Lo Stato siamo noi.

Ebbene, se è vero che l'articolo 111 della Costituzione impone una ragionevole durata del processo, questo non può certo avvenire favorendone l'estinzione, con diniego di giustizia per le parti offese e clamorosa rinunzia alla tutela della sicurezza dei cittadini. La finalità della normativa è semplicemente quella di favorire una persona, il Presidente del Consiglio, per salvaguardarlo dai processi a suo carico, nel solco delle numerose norme ad personam che si sono succedute nel tempo durante i Governi Berlusconi, le uniche che il Governo e le sue maggioranze abbiano inteso produrre, malgrado la conclamata inefficienza del processo penale, sotto il profilo della durata.

Voglio ricordare nuovamente alcune delle disposizioni più significative, integrando l'elenco che ho proposto questa mattina illustrando la questione pregiudiziale. Legge sulle rogatorie internazionali (legge n. 367 del 2001): limitazione dell'utilizzabilità delle prove acquisite attraverso una rogatoria (trova applicazione anche al processo «SME-Ariosto 1» per corruzione in atti giudiziari); depenalizzazione del falso in bilancio (legge. n. 61 del 2002). Modifica della disciplina del falso in bilancio (nei processi «All Iberian 2» e «SME-Ariosto 2» Berlusconi viene assolto perché «il fatto non è più previsto dalla legge come reato»). Legge Cirami (legge n. 248 del 2002): introduzione fra le cause di ricusazione e trasferimento del processo del «legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice» (la norma utilizzata per spostare il processo da Milano a Brescia non ottenne, però, i risultati sperati: non tutte le ciambelle riescono col buco!). Lodo Schifani (legge n. 140 del 2003): introduzione del divieto di sottoposizione a processo delle cinque più alte cariche dello Stato, tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004. Condono edilizio nelle aree protette (legge n. 308 del 2004): estensione del condono edilizio alle zone protette (comprensiva la villa «La Certosa» di proprietà di Berlusconi). Legge ex Cirielli (legge n. 251 del 2005): riduzione dei termini della prescrizione (denominata anche legge salva-Previti, ha introdotto una riduzione dei termini di prescrizione per gli incensurati e trasformato in arresti domiciliari la detenzione per gli ultrasettantenni, con ripercussioni rispetto ai processi «Diritti TV Mediaset» e «Mills» a carico di Berlusconi). Legge Pecorella (legge n. 46 del 2006): introduzione dell'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento, dichiarata incostituzionale dopo pochi mesi, con sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007. Lodo Alfano (legge n. 124 del 2008): introduzione di un nuovo divieto di sottoposizione a processo delle quattro più alte cariche dello Stato tra le quali il Presidente del Consiglio in carica, dichiarata incostituzionale dopo un anno, con sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009, per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione italiana. Legge 7 aprile 2010, n. 51, sul legittimo impedimento, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nel gennaio 2011 e poi abrogata per tutta la restante parte rimasta in vigore col referendum del giugno 2011.

Di fronte a obbrobri giuridici come quelli sopra elencati, di fronte a norme che violano ed eludono i principi costituzionali di eguaglianza, di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo, quali quelle inserite a sorpresa nell'Atto Senato n. 2567, non si può che rimanere sbigottiti.

Colleghi della Lega e del Popolo della Libertà, ma quale democrazia volete per questo Paese, quale giustizia, quale sicurezza?! (Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Pistorio. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la senatrice Della Monica ad allegare il testo integrale del suo intervento.

CASSON (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Vorrei chiedere la cortesia, signora Presidente, considerato l'elenco degli iscritti a parlare in discussione generale, e poiché manca circa un'ora alla chiusura dei lavori di questa seduta e contemporaneamente vi è una riunione del Partito Democratico, di sapere quali altri interventi sono previsti per questa seduta.

PRESIDENTE. Senatore Casson, il tempo d'intervento dei singoli colleghi è solo segnalato alla Presidenza, non è tassativo, evidentemente. Tuttavia, per consentire una migliore organizzazione dei lavori posso immaginare che si arrivi all'intervento del senatore Li Gotti, vale a dire, considerati gli inserimenti e gli spostamenti che ci sono stati, che interverranno il senatore Serra, la senatrice Bugnano, il senatore Perduca, il senatore Maritati e, forse il senatore Li Gotti. Questo è un calcolo approssimativo: naturalmente, non posso vincolare nessuno.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Siccome, come ha già detto il senatore Casson, dobbiamo partecipare ad una riunione di partito, le chiedo se non sia possibile posticipare il nostro intervento a domani mattina. Questo per rendere possibile la partecipazione all'assemblea; però, solo se è possibile.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, normalmente questi scambi non sono organizzati dalla Presidenza. Sono possibili, ma non sono organizzati dalla Presidenza: vengono gestiti nell'ambito dei rapporti fra colleghi. Può parlare lei stesso con i senatori che dovranno intervenire domani; però - le ripeto - tale scambio è affidato al rapporto tra senatori, e non alla Presidenza.

È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, mi rivolgo a lei e ai colleghi. In particolare, me lo consentiranno i colleghi dell'opposizione, a quei pochi colleghi della maggioranza che sono in Aula: vuol dire che ha qualcuno interessa ancora il tema della giustizia e anche sentire qualche considerazione critica da parte dell'opposizione.

In questi ultimi tempi mi sono interrogato a più riprese sul perché di questa incessante ondata di impopolarità della politica, questo distacco della gente, dei cittadini da tutti noi; sul perché si è alzato un muro tra la realtà di tutti i giorni e il nostro mondo. La risposta me la sono data giorno dopo giorno, anche oggi leggendo il testo di questo provvedimento che il Governo e la maggioranza, lontani dai bisogni della gente, lontani dal 30 per cento di giovani che non hanno e non avranno lavoro, lontani dal mondo del precariato, lontani quindi da tutti questi problemi che dovrebbero essere affrontati con ben altra grinta e velocità in queste Aule, lontani da tutti, portano avanti (come in altre occasioni) incuranti dei sacrosanti richiami del Capo dello Stato e della Costituzione.

Ed è triste che questa ondata di impopolarità, che viene quasi esclusivamente dalle vostre responsabilità, finisca poi per travolgere tutti noi, schiacciati da una logica di Parlamento che fa tremare i polsi: trovate geniali, stratagemmi, scappatoie giuridiche, che - fatto molto grave -ignorano totalmente l'espressione popolare e i recentissimi risultati referendari, che pur hanno ricordato al Governo, alPremier in particolare, e alla maggioranza come i cittadini siano stufi di assistere ai continui tentativi di introdurre leggi ad personam.

Ebbene, il provvedimento che oggi questa Aula è chiamata in tutta fretta - chissà perché poi questa fretta - ad affrontare e rispetto al quale ci dichiariamo fortemente contrari si colloca proprio in quest'ottica. Dicevo in tutta fretta, nonostante la richiesta delle opposizioni, compatte su pregiudiziali e sospensive e su inversioni dell'ordine del giorno. In tutta fretta perché? Abbiamo chiesto di trattare innanzi tutto un decreto che prevede 18 mesi di carcerazione - come la vogliamo chiamare? - per chi non ha commesso alcun reato. Discutiamo di questo, della libertà della gente. Ma come si giustifica questa fretta se non con una prova muscolare? E si giustifica? Esiste il voto di scambio, ma qui in Parlamento si è inventato un istituto nuovo che si chiama provvedimento di scambio. Il provvedimento di scambio all'interno della maggioranza: io ti do questo e tu mi dai questo.

Parlavo di escamotage, di stratagemmi. Sappiamo che il testo in esame nasce in origine per modificare le previsioni che regolano il cosiddetto giudizio abbreviato, allo scopo di evitare l'applicabilità del rito speciale e dei relativi benefici ai delitti più gravi puniti con l'ergastolo: un testo del tutto rispettabile. Ma quello che abbiamo di fronte è tutt'altra cosa, un provvedimento molto lontano dall'intento originario. Il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato, di cui faccio parte, ha stravolto quasi completamente l'impianto normativo iniziale, intervenendo fortemente sul regime di acquisizione delle prove. Dio non voglia che io sia mai imputato, ma se dovessi esserlo un giorno, cercherei in tutti i modi di farmi difendere, a pagamento, dall'avvocato Mugnai, un avvocato straordinario, non solo perché è tale ma anche perché ha contribuito fortemente all'assassinio del processo penale.

In buona sostanza, si è apportata una modifica che interviene in materia di riforma del codice di procedura penale, in particolare rispetto al regime delle prove, all'interno di un testo che aveva come oggetto l'inapplicabilità del rito speciale ai delitti puniti con l'ergastolo. Approfondendo il testo, che è già stato approfondito in maniera straordinaria da chi mi ha preceduto, in particolare da Silvia Della Monica, ci si accorge poi di quanto questo presenti tratti di evidente incostituzionalità. La versione licenziata dalla Commissione giustizia modifica in maniera grossolana alcune norme del codice di procedura penale relative non solo ai presupposti stessi del giudizio abbreviato, ma anche al diritto di prova, ai provvedimenti del giudice in ordine alle prove, alle sentenze irrevocabili e, infine, alle decisioni del giudice sul giudizio abbreviato. L'obiettivo ultimo di tale progetto e di tutte queste modifiche non sfugge a nessuno: si tenta con esso di bloccare la giustizia penale anziché alleggerirla, come più volte proclamato da questa maggioranza, provando ad aumentare indiscriminatamente le facoltà dell'imputato.

Siamo di fronte a una forma di schizofrenia, perché dapprima il Governo propone il cosiddetto processo breve, propagandando la necessità di sollevare quel macigno rappresentato dalla lunghezza dei tempi della giustizia e presentando tale lentezza come un ulteriore freno all'economia del nostro Paese e poi, per contro, presenta a questa Aula e al Paese un provvedimento che dilata in modo indiscriminato ogni processo. Si tratta di un disegno di legge che presenta un'ulteriore anomalia: aumentando le potestà dell'imputato finisce per svilire il ruolo del giudice quale dominus del processo, in assoluto dispregio anche di altre figure determinanti quali il pubblico ministero o la persona offesa.

Il presidente Schifani proprio oggi ha parlato della magistratura come un baluardo della legalità; ma non ci prendete in giro: voi disprezzate la magistratura, la temete e la delegittimate. Il provvedimento in discussione si pone in aperto contrasto soprattutto con la nostra Costituzione che, all'articolo 111, quello che ha ricordato il collega Mugnai, recita «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato della legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità... La legge ne assicura la ragionevole durata». Parliamo, dunque, di giusto processo, ragionevole durata e contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Basta esaminare il testo per accorgersi di come questo disattenda ognuno di questi elementi. È indubbia prima di tutto la totale mancanza di parità tra le parti, dal momento che le novelle che si intendono introdurre dimostrano di considerare l'imputato come il nuovo vero dominus del processo e tutti gli altri soggetti come elementi accessori. Si intende così sancire un vero e proprio processo dell'imputato, trasformando la fase dell'istruzione dibattimentale da strumento utile alla ricerca delle verità in nuovo sotterfugio per estendere i tempi processuali in vista di un'auspicata prescrizione.

Tale intento è ancora più chiaro se si analizza la modifica degli articoli 190 e 495. Il primo è relativo al diritto di prova, stravolto dal presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Le volevo ricordare il tempo.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Possiamo andare avanti, come ha detto il presidente Schifani.

PRESIDENTE. Per questo le ho dato dieci minuti, che non sono tassativi.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Si inserisce il diritto potestativo per l'imputato di interrogare o far interrogare chiunque renda dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione nonché l'interrogatorio di persone a sua difesa alle condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Ad ogni imputato basterà indicare nella propria lista testimoniale centinaia di testimoni, anche solo lontanamente attinente ai fatti.

La collega Della Monica ha fatto l'esempio dello stadio. Io ne ho uno più significativo e più bello, a mio avviso. Prendiamo un imputato di sfruttamento della prostituzione minorile: quante prostitute potranno essere chiamate all'interno di un processo? Tutte. Se fossi l'avvocato le chiamerei tutte, perché tutte possono dirci qualcosa, guai a dire che sono poco attinenti al processo! Tutto questo - è chiaro - condurrà a due risultati: prolungare a dismisura ogni processo e provocare un indiscriminato aumento delle dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione.

L'altra prevista modifica relativa all'articolo 495 riguarda i provvedimenti del giudice in merito alla prova del dibattimento. Con il nuovo testo si arriva perfino a escludere la revocabilità delle prove che, pur superflue e manifestamente non pertinenti, siano state comunque "richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Questa è un'ulteriore prova di come si legittimi e autorizzi una serie di inutili attività purché volute dall'imputato. Ancora una volta, si preferisce la dilazione dei tempi processuali all'efficienza della giustizia, contravvenendo a quanto prescrittoci reiteratamente dagli organi giurisdizionali europei, che continuano a condannarci per l'eccessiva lunghezza dei tempi delle procedure giudiziarie e penali. Un intento perseguito anche mediante un ulteriore tassello, forse il più bello di tutti, che modifica persino la cosiddetta res iudicata. Se oggi, infatti, si permette l'acquisizione al processo di sentenze irrevocabili passate in giudicato, secondo il nuovo testo le parti potranno ottenere l'esame anche delle persone le cui dichiarazioni sono state già utilizzate per le motivazioni della sentenza. Anche a questo riguardo si può individuare un esempio calzante. Prendiamo, a caso, il processo Mills: quante persone già interrogate in quella sentenza passata in giudicato potranno essere di nuovo chiamate fino ad arrivare alla prescrizione?

Ognuna di queste modifiche si applicherebbe ai processi in corso per i quali non sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado, con l'effetto di congestionare il processo con una serie di attività istruttorie anche superflue, rimesse all'indiscriminata volontà dell'imputato, dilatando i tempi in violazione del principio della ragionevole durata del processo. Si tratterebbe di un danneggiamento dell'intero sistema giudiziario in favore, ancora una volta, di interessi puramente personalistici, cui il mio Gruppo si oppone fortemente esprimendo, per ognuna delle ragioni suddette, totale contrarietà al provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, il disegno di legge che oggi esaminiamo nell'Aula del Senato ha un titolo molto preciso: «Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo». Vorrei ricordare che questo disegno di legge, che arriva dalla Camera dei deputati, portava e porta tuttora la firma anche del Presidente del mio partito, l'onorevole Di Pietro, perché il testo, così come era stato proposto alla Camera e come era uscito dal dibattito di quel ramo del Parlamento, era ritenuto condivisibile anche dall'Italia dei Valori. L'articolato di questo disegno di legge, infatti, era assolutamente coerente con l'intitolazione che vi ho ricordato. I lavori della Commissione, però, come è già stato ricordato in più interventi, ci hanno consegnato un testo assolutamente, non solo stravolto, ma inaccettabile.

In particolare, vorrei appuntare il mio intervento sul comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento. Questo comma, come l'Assemblea sa, è frutto dell'emendamento del senatore Mugnai. Questo emendamento - e quindi il comma che è stato introdotto nel testo del disegno di legge - non ha niente a che vedere con l'impianto normativo che era uscito dalla Camera dei deputati e legittima il forte sospetto (poi vedremo perché) che sia l'ennesima norma ad personam che questa maggioranza vuole far passare sopra le teste degli italiani.

Il comma 4 dell'articolo 1 propone infatti di introdurre una modifica all'articolo 238-bis del codice di procedura penale. Questa norma, nella sua attuale formulazione, consente l'acquisizione di una sentenza divenuta irrevocabile in un altro procedimento ai fini della prova del fatto in essa accertato. Ciò ovviamente non comporta assolutamente (questo è sempre stato molto chiaro) per il giudice alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti, né tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza che viene acquisita. Da sempre si è ritenuto (e da sempre così è stato) che il giudice, dovendo correttamente fare le sue valutazioni anche in riferimento ad altri elementi, conservi integra l'autonomia e la libertà di formulazione di giudizio.

Quindi, questa norma, l'articolo 238-bis per come è oggi nel nostro codice di procedura penale, non inficia minimamente il principio del libero convincimento del giudice. Come si vorrebbe modificare questa norma secondo l'emendamento Mugnai? Mantenendo l'acquisizione della sentenza passata in giudicato, ma, nello stesso tempo, consentendo alle parti di riesaminare le persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza nell'altro procedimento.

Quindi, l'emendamento Mugnai sostanzialmente vorrebbe consentire di rifare (anche integralmente, perché no?) l'istruttoria testimoniale, rendendo di fatto potenzialmente illimitata la durata del processo. Ma, soprattutto, a mio modestissimo parere, la parte più interessante di questo emendamento, quindi della modifica che si vorrebbe introdurre, è il fatto che la doppia istruttoria possa essere applicata ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge quando - è un particolare che voglio sottolineare e prego l'Assemblea, anche se vuota, di fare attenzione, ma il mio intervento rimarrà nel Resoconto di seduta - in un procedimento in corso, già iniziato con regole diverse, non sia ancora stato dichiarato chiuso il dibattimento di primo grado. Sostanzialmente questa norma si potrà applicare ai processi che, pure iniziati, non si siano ancora conclusi in primo grado.

Ho rinvenuto, e non credo di sbagliare, un disegno di legge, l'Atto Senato n. 1826, depositato all'inizio di questa legislatura, a firma dei senatori Valentino e Mugnai, in cui già si parlava dell'articolo 238-bis con l'intenzione di riformarlo, ma dell'applicabilità della norma modificata ai giudizi in corso non vi era traccia. Siamo nel 2008, ad inizio legislatura. Per carità, si può sempre ripensare alle proprie posizioni, ma voglio sottolineare questa particolarità.

I sostenitori di questa riscrittura della norma dicono che il principio del contraddittorio nel momento formativo della prova deve essere esaltato, nel rispetto di quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 111. Effettivamente nel nostro ordinamento l'impianto accusatorio del codice, la centralità della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, l'esigenza di una valutazione genuina ed autonoma dei fatti sottoposti alla cognizione del giudice sono sicuramente pilastri del nostro processo penale. Quindi, ad una lettura dell'articolo 238-bis, anche da parte di un profano, potrebbe sembrare che questa norma sia in contrasto con i cardini del nostro processo penale. Ma così non è e cerchiamo di vedere velocemente perché.

L'articolo 111 della Costituzione - che ho richiamato, come i fautori della necessità di modificare l'articolo 238-bis in quanto quest'ultimo non appare rispettoso dei principi in esso contenuti - effettivamente dispone che, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la prova debba formarsi nel contraddittorio delle parti e in ogni caso deve essere assicurata all'imputato la facoltà di fare interrogare i testimoni che lo accusano.

L'articolo 238-bis - lo voglio ricordare all'Aula, al relatore Mugnai e alla maggioranza che, ahimè, sicuramente approverà questo scempio - è già stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, proprio in riferimento all'articolo 111 della Costituzione. La nostra Corte nel 2009 (quindi abbastanza recentemente) ha ricordato che questa disposizione, introdotta dopo le stragi verificatisi in Sicilia per contrastare più efficacemente la criminalità rganizzata, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in un altro giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione. Sempre la Corte ha avuto modo di dire che questo non intacca il basilare principio per cui ogni giudice è tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante.

Quindi, sostanzialmente, la Corte costituzionale in questa sentenza del 2009 ci ha detto che l'acquisizione del dato probatorio contenuto nella sentenza irrevocabile non è momento autonomo rispetto all'utilizzazione che se ne farà poi nel processo ricevente. Quindi, momenti distinti, ma non autonomi.

D'altra parte, vi sono altre numerose disposizioni nel nostro codice di rito che prevedono l'acquisizione di dati probatori esterni, ne indicano le condizioni, la finalità, e quindi in questa direzione si è mossa la Corte costituzionale. È chiaro che il momento del contraddittorio si ha, ovviamente, non nel momento dell'acquisizione ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Quindi, una volta che la sentenza irrevocabile è acquisita al processo, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere in contraddittorio e, dunque, non vi è alcun tipo di violazione della prerogativa e dei nostri principi costituzionali.

D'altra parte, l'articolo 238-bis non è l'unica norma che consente l'acquisizione di una sentenza irrevocabile in un altro procedimento; vi è, per esempio, anche l'articolo 236 del codice di procedura penale, che consente di acquisire sentenze divenute irrevocabili, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa o anche per valutare la credibilità di un testimone. Non vi è però interesse da parte della maggioranza a modificare questa norma; quindi, in questo caso, evidentemente, una sentenza irrevocabile va bene.

Allora, in conclusione del mio intervento, mi chiedo e chiedo all'Aula, al Sottosegretario, al relatore e al proponente dell'emendamento: forse è perché l'interesse che si sta perseguendo con la modifica dell'articolo 238-bis non è quello nobile di fornire ai cittadini strumenti processuali rispettosi dell'articolo 111 della Costituzione, bensì quello di fornire ad un unico cittadino che ne ha interesse lo strumento processuale per affossare il suo processo e sferrare alla giustizia, che già soffre per i tempi lunghi, l'ennesimo colpo, forse questa volta mortale?

Per caso il cittadino a cui volete offrire l'ennesimo salvacondotto dai processi si chiama Silvio Berlusconi? Per caso il cittadino Berlusconi sta affrontando un processo penale in cui è stata acquisita una sentenza irrevocabile? Per caso è il processo Mills? Forse il processo Mills è ancora aperto nella fase del dibattimento di primo grado e, quindi, gli si potrà applicare la modifica dell'articolo 238-bis?

E allora, come si dice, tre indizi fanno una prova e possiamo quindi affermare con ragionevole certezza che sia provato che questa norma la volete per Silvio Berlusconi.

Al senatore Mugnai - che non è in Aula, ma leggerà poi il mio intervento nel Resoconto - vorrei chiedere di avere l'onestà intellettuale di ammettere che l'esigenza di rendere applicabile la norma ai processi in corso è nata anche per il processo Mills, per il quale nel 2008, quando lei ebbe a firmare il disegno di legge che ho ricordato e dove quella applicabilità non c'era, neanche c'era l'esigenza di far morire il processo. So che lei non può spiegarlo agli italiani, ma noi dell'opposizione, noi come Gruppo dell'Italia dei Valori, cercheremo di spiegarlo il più chiaro possibile, perché ancora una volta è chiaro che vi state prestando ad approvare una legge non che rende i cittadini uguali davanti alla legge, ma che rende un cittadino più uguale degli altri.

E vi prego: smettetela di riempirvi la bocca con «il rispetto della Costituzione»: voi non sapete cos'è il rispetto della Costituzione, sapete solo obbedire al vostro padrone. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

COLLI (PdL). Vergognati! Ce l'avrai tu un padrone.

BUGNANO (IdV). E chi è il mio padrone?

COLLI (PdL). Cos'hai fatto nella tua vita per stare seduta lì? (Commenti dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, a onor del vero, non ho mai sentito un esponente della maggioranza riempirsi la bocca con il rispetto della Costituzione. Ora questo non vuol dire che necessariamente le vadano contro, ma neanche voglio fare l'avvocato difensore di chi non è in Aula in questo momento.

La senatrice Della Monica ha concluso il suo intervento con un catalogo di leggi ad personam, formulando una domanda retorica, e cioè: quale tipo di democrazia ritiene la maggioranza di voler proporre al Paese? Ecco, purtroppo, non appartengo né alla scuola di pensiero per cui tre indizi fanno una prova, né tanto meno a quella che affronta le questioni con domande retoriche.

Noi siamo di fronte ad un regime di antidemocrazia, un regime in cui le istituzioni quotidianamente violano la propria legalità e in particolare, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, non si tratta di violazioni che vengono denunciate da alcune parti dell'opposizione, bensì che vengono certificate un giorno sì e uno no della Corte europea dei diritti umani, relativamente ai tempi della giustizia. E di tempi della giustizia questo provvedimento finirà per doverci far parlare.

Abbiamo in corso, tra civili e penali, 11 milioni di procedimenti, con una durata media di ognuno intorno ai sette anni e mezzo; abbiamo un numero di prescrizioni che all'anno tocca le 120.000; abbiamo le carceri strapiene non soltanto di quasi 70.000 persone, a fronte di una capienza di 42.000, ma di persone che vanno dentro per reati bagattellari, quindi molto spesso per piccoli furti: ci è stato detto in una audizione nella Commissione straordinaria diritti umani che è difficile trovare all'interno delle carceri italiane chi ha commesso reati per il patrimonio superiori ai 500 euro.

In questo contesto noi ci troviamo ad agire, e credo che questo contesto occorra ricordarlo, perché - come è stato sottolineato nella fase iniziale di questa discussione - siamo di fronte ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non ad un decreto-legge, quindi ad un provvedimento che non ha la necessità e l'urgenza, seppur sempre discutibili, dei decreti e affronta questioni non liminari ma - e non starò qui ad appesantire la discussione con gli stessi argomenti - che riguardano pochissimi individui di questa Repubblica: uno in modo particolare, cioè il Presidente del Consiglio.

Pertanto, se il calendario va comunque rispettato, allo stesso tempo sappiamo che ci sono criteri di opportunità politica dell'introduzione di un provvedimento legislativo piuttosto che un altro.

Tra l'altro questa discussione avviene alla vigilia di quello che probabilmente negli ultimi anni o decenni si caratterizzerà per essere il più grande appuntamento di riflessione e di proposta relativamente all'amministrazione della giustizia, che avverrà per l'appunto proprio qui in Senato: domani mattina, nella sala Zuccari alle ore 10,30, il Presidente del Senato - e a nome e per conto del Partito radicale non violento, transnazionale e transpartito rinnovo i ringraziamenti per questa sua disponibilità - inaugurerà un convegno che parlerà proprio di giustizia, non solo con i massimi esperti della magistratura, dell'avvocatura e di tutti gli operatori del settore, ma anche alla presenza del Capo dello Stato. Quindi, diciamo che non è proprio il miglior modo di aprire questa quarantott'ore, che inizierà domani mattina, di riflessione sullo stato della giustizia in Italia che - ripeto - ancora una volta la Corte europea dei diritti umani considera essere delinquente (non più abituale perché, protraendosi nel tempo, si potrebbe definire professionale).

Il provvedimento licenziato dalla Camera aveva visto - caso purtroppo non raro, che anzi è divenuto quasi la regola - l'opposizione unica dell'onorevole Rita Bernardini che contrastava tanto le modifiche del codice penale quanto quelle del codice di procedura penale per tutta una serie di motivi che abbiamo affrontato in Commissione, e che non ripeterò in sede di discussione generale per non contribuire a contrarre i minuti che, invece, potranno essere preziosi domattina quando si entrerà nel merito della questione.

Credo occorra ricordare che il disegno di legge al nostro esame nel passaggio dalla Camera al Senato ha perso il 95 per cento del senso con il quale era uscito dall'altro ramo del Parlamento, per andare incontro a tutta un'altra serie di problematiche attraverso un processo emendativo al Senato. Va detto inoltre che, soltanto in corso d'opera (credo per motivi di pudore piuttosto che per cercare di prendere in considerazione alcune delle presunte preoccupazioni della Lega e, probabilmente, anche dell'Italia dei Valori, anche se quanto detto dal senatore Li Gotti non va fortunatamente in quella direzione), esso reintroduce o vorrebbe reintrodurre alcune modifiche nel codice penale relativamente ai reati di strage e sequestro di persona che, in qualche modo, farebbero rientrare la tematica sotto l'ombrello del titolo del provvedimento in questione. Molto spesso si dice che la toppa sia ancora peggio del buco. Questa è la conferma che, ancora una volta in corso d'opera, si insiste nel voler rattoppare un qualcosa che è radicalmente sbrindellato dalle stesse istituzioni che, a fasi alterne, sono riempite da questa o dall'altra parte politica.

Le parti del codice penale che invece affrontano la questione a nostro avviso andrebbero affrontate in modo diverso. Abbiamo così cercato di elaborare, insieme alla segretaria dell'Associazione radicale "Il detenuto ignoto", Irene Testa, l'ordine giorno G100, che colgo l'occasione per illustrare e che affronta il tema dell'ergastolo, cercando un minimo di onorare il dibattito nel merito di alcune delle questioni che il disegno originale, contro il quale comunque ci siamo battuti alla Camera, voleva porre all'attenzione del legislatore. In particolare, senza stare a scomodare Cesare Beccaria, che nel 1764 riteneva che l'ergastolo fosse peggio della pena di morte, si parla dell'ergastolo cosiddetto ostativo.

La pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, la cosiddetta legge Gozzini. Tale argomento dimostra quindi al contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefìci che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall'ordinamento giuridico di riferimento, quindi in linea con quanto afferma la nostra Costituzione.

Secondo l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 (cioè il nostro ordinamento penitenziario) sono però previsti dei reati, altrimenti cosiddetti ostativi, per i quali si determina la possibilità di concedere i benefici previsti dalla legge Gozzini solo nei casi in cui i detenuti e internati per tali reati «collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58- ter»; il che determina che la pena, per coloro che sono condannati all'ergastolo per uno o più dei suddetti reati ostativi, è privata di ogni contenuto premiale orientato alla tensione rieducativa del condannato prevista dalla Costituzione, risultando di fatto una pena perpetua a scanso di una collaborazione con la giustizia (la qual cosa coinciderebbe, al più, con l'indicazione, da parte del giudicato colpevole, di terze persone quali autori o responsabili dei delitti a loro imputati).

La condizione di questi detenuti coincide pertanto inequivocabilmente con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che comunque l'Italia nel 1988 ha ratificato. La definizione di tortura purtroppo in Italia non è stata mai recepita dal codice penale. Fortunatamente, però, in occasione della discussione delle norme che avrebbero adeguato il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale, avvenuta alla Camera un mese fa, il Governo, esprimendo un parere favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Bernardini, avrebbe l'intenzione di arrivare ad includerla nel codice penale, e speriamo assieme anche ad altri crimini contenuti nello Statuto di Roma. Ad oggi, però, ricordiamo che si può soltanto evocare la possibilità che avvenga la tortura e non tanto poterla in qualche modo sanzionare a norma di legge, perché non abbiamo aggiornato il nostro ordinamento a buona parte di quelli degli Stati con i quali abbiamo fondato l'Unione europea o con cui facciamo parte nelle maggiori organizzazioni internazionali.

Ci sono altre sentenze della Corte costituzionale che - come già detto - abbiamo incluso nella fase premissiva di questo ordine del giorno, che lasciano tuttavia sussistere l'illegittimità dell'ergastolo in relazione all'aleatorietà, alla casualità e all'assoluta assenza di certezza che caratterizzano le ipotesi di concessione all'ergastolano dei benefici previsti dalla legge Gozzini, nonché della liberazione condizionale. La concessione di tali benefici è subordinata a circostanze fattuali mutevoli, non certe e non garantite; da apprezzamenti di fatto e prognosi di pericolosità fondati su valutazioni rimesse prevalentemente all'esame non del giudice ma di esperti, come tali esterni a quella «cultura della giurisdizione» le cui caratteristiche garantiscono la terzietà, la legalità, la giurisdizionalità della decisione in materia de libertate. Tali profili evidenziano quindi la contrarietà dell'ergastolo ai principi di stretta legalità e certezza della pena, nonché di giurisdizionalità necessaria di ogni misura restrittiva della libertà personale.

Inoltre, il carattere fisso ed immodificabile della comminatoria edittale dell'ergastolo viola palesemente i principi di eguaglianza e ragionevolezza, di proporzionalità tra reato e pena, di individualizzazione della sanzione criminale, nonché di colpevolezza per il fatto. L'assenza, nel caso della comminatoria dell'ergastolo, di una cornice edittale entro cui modulare la risposta sanzionatoria adeguata al caso concreto, impedisce di fatto al giudice di esercitare la doverosa funzione di commisurazione della pena, in relazione alle caratteristiche del fatto di reato, del suo disvalore penale, dell'elemento soggettivo e degli altri criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.

L'ordine del giorno G100 si conclude con un impegno richiesto al Governo di rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario citato poco fa, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene, che quindi ci farebbe in qualche modo andare nella direzione dell'altro ordine del giorno fatto proprio dal Governo, e comunque a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione.

Tra l'altro, un dibattito del genere credo che possa essere arricchito da quanto potrebbe avvenire nelle prossime ore in Norvegia, dove abbiamo assistito ad una vera e propria strage e dove par di capire che la pena per quel tipo di reato sarebbe stata "limitata" a 21 anni di detenzione: probabilmente , una detenzione degna tanto quanto certa, ma che oggi pare i giornali ci dicano non essere ritenuta appropriata dalle autorità norvegesi. Si cerca quindi il modo di imputare di crimini contro l'umanità quell'atto avvenuto la settimana scorsa. Ciò deve essere seguito da vicino, perché sicuramente quanto avviene in quel Paese, che ha un tasso di democrazia probabilmente non così inficiato come quello che c'è in Italia, è qualcosa dal quale trarre ulteriori spunti di riflessione sotto tutti i punti di vista, buoni ultimi anche l'amministrazione della giustizia e il sistema penitenziario.

Concludo con un'ulteriore ripetizione di quello che, senza interruzione, come radicali proponiamo ormai da molti anni. Se il problema o i problemi della giustizia italiana, comunque siano - faccio notare che è stata proposta una riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, salvo poi infilarla in un qualche cassetto della Commissione giustizia della Camera - devono comunque essere i problemi a cui va incontro il Presidente del Consiglio dei ministri, c'è un modo per cancellare qualsiasi tipo di problema. Inizia per l'appunto con la prima lettera dell'alfabeto ed è: amnistia.

Amnistia e indulto sono l'unica risposta seria ai problemi della giustizia del nostro Paese, di 11 milioni di persone che, a vario titolo, sono coinvolte in questi processi. Di lì si può ripartire con una riforma radicale del nostro ordinamento giudiziario, che faccia gli interessi dei cittadini, quindi del diritto costituzionalmente codificato e di tutte le norme internazionali che l'Italia ha deciso di includere nei propri ordinamenti. Quello è il primo passo, ormai necessario, per liberarci anche dai gravami di tipo politico o politicante o politicista, che non aiutano la ricerca di una giustizia giusta per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signora Presidente, in discussione generale, quale è quella che stiamo facendo, e prima di passare, domani, all'esame degli emendamenti, richiamo a me stesso temi di carattere generale, verso alcuni dei quali, come la credibilità e la funzionalità del sistema, porto una particolare attenzione.

Una valutazione di carattere complessivo sullo stato della giustizia nel nostro Paese non può non essere richiamata nel dibattito e non può non influenzare le scelte, anche quelle di dettaglio, che noi compiamo con questa normativa, con questo disegno di legge. Siamo in presenza di un settore della pubblica amministrazione che va quotidianamente perdendo fette di credibilità. Sono tanti i cittadini che rinunciano, ce lo dicono le statistiche, ad incrociare il sistema giudiziario per ottenere giustizia e l'affermazione dei propri diritti. L'Unione europea con una certa frequenza ci censura, sia perché i processi sono lunghi e non arrivano nei tempi giusti sia perché le pene sono in qualche maniera incerte.

Anche l'economia ne risente. I misuratori economici indicano che il settore pesa ed è forma di rallentamento della ricchezza del nostro Paese. Poi la giustizia costa, e costa sempre più, perché, se è lenta, dispiega risorse ed energie in un tempo sempre maggiore. Tutto nel corso di una crisi che perdura nel Paese.

In questo contesto, dovremmo avere il buon senso, ma anche il dovere, ogni volta che mettiamo mano al sistema, seppur a piccoli passi, di tentare di eliminare questa patologia.

Dall'inizio di questa legislatura sono passati più di tre anni. Ebbene, devo dire che ne abbiamo speso un tempo ormai prevalente alle prese con dettagli, con questioni particolari - noi dell'opposizione le abbiamo definite, come noi le vediamo, come un dispiegamento di forze e di energie tese a tutelare l'impunità del leader della maggioranza - e tuttora comunque in attività rivolte, in maniera prevalente, a questioni specifiche, a nicchie di problematiche. E invece non siamo stati capaci nel lavoro parlamentare - proprio in questo tempo della legislatura si può affermarlo - di affrontare i temi, la precarietà e la vulnerabilità del sistema, secondo quanto anche in Commissione tante volte si è detto: aggiornare i riti, eliminare i formalismi, rivedere sistematicamente la materia, sostenere il settore anche finanziariamente, considerato che, come è facilmente riscontrabile, la carenza di magistrati e di personale delle cancellerie è nota a tutti e che in una situazione di carenza del genere non vi può essere neanche una produzione sufficiente.

Quindi, abbiamo perso tempo nelle norme di dettaglio, ma quel che è ancora più grave è che, mentre questo processo così deprecabile e anche così improduttivo stava in piedi, non siamo stati capaci di avviare una riforma radicale, organica del sistema, o meglio ancora - lo devo dire - la maggioranza ha inteso, assumendosene una responsabilità decisiva per il Paese, orientare le nostre attività verso le normative oggetto della nostra discussione odierna. E tuttavia, anche in questo contesto, che dovrebbe suggerire non più norme particolari ma tanta fatica concentrata sulla revisione del sistema, dispiace - e i colleghi lo hanno detto chiaramente - che gli articoli di cui parliamo, modificati dagli emendamenti approvati, aggiungano criticità, le incrementino, non le affrontino e non le risolvano. Entreremo poi nel dettaglio di ciascun emendamento per valutare, caso per caso, quanto accade, ma almeno vorrei sottolineare due questioni: non mi sembra che l'uso di procedimenti che hanno relazione con i procedimenti in corso e per i quali si è arrivati ad una sentenza definitiva costituisca un elemento che argina il tempo fisiologico entro il quale il dibattimento si deve svolgere, così come non mi sembra che l'acquisizione delle prove, attraverso questa modalità indefinita, costituisca un elemento che agevola e promuove l'accelerazione del procedimento.

Piuttosto, credo che quella modalità di acquisizione delle prove e la quantità di eventuali testimoni abbiano fatto venir meno anche una possibilità minima, marginale, ulteriore del tribunale di governare il processo dal punto di vista dei tempi. Credo che la norma che prevedeva appunto l'esclusione di prove illegali, irragionevoli o che non avevano una rilevanza, costituisse un argine, uno strumento importante, per fare in modo che il processo potesse essere pianificato, pur in presenza di tanti possibili cavilli e di elementi di dilazione che permangono nella nostra normativa.

Quindi, la norma che si mette in campo è ingiusta, è una norma ad personam, che però produce l'effetto che alla malattia principale, cioè la lunghezza del procedimento, si aggiungano ulteriori elementi che fanno sì che il procedimento possa essere ulteriormente prorogato fino ad incrociare, come ho detto con riferimento alla questione pregiudiziale, l'altro elemento patologico molto forte, che non è riscontrabile nei termini e nella quantità in altri Paesi occidentali, rappresentato dalla caducità dei procedimenti per via delle prescrizioni.

Voglio ripetere - perché ne sono profondamente convinto - che questo è il destino peggiore che possa avere un processo, che può concludersi con un elemento di soddisfazione maggior o minore per le parti: il non concluderlo proprio è davvero la sconfitta della giustizia. Noi siamo in una percentuale che purtroppo è assolutamente alta. Quindi, mettiamo in campo leggi con scopi specifici. Lo scopo specifico è un vestito che non ha una sua definizione, ma i cui elementi e tratti ci dicono indosso a chi deve andare. Allunghiamo ed aggraviamo l'agonia della giustizia, incrociamo sempre più spesso i termini di prescrizione. Non facciamo un buon servizio.

Quindi, concludo e riassumo il mio intervento dicendo che al malato-giustizia questa normativa non offre una abbreviazione dei tempi di guarigione, ma anzi li allunga, disegnando la cronicità della sua condizione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, parlerò brevemente per evidenziare la sciatteria di questo provvedimento. Il relatore si è rimesso alla relazione scritta, dove si dice che il giudizio di pertinenza rappresenta il metodo di valutazione più confacente. Non si accorgono che, così facendo, i criteri di valutazione dell'ammissione delle prove sono diventati quattro. Perché?

L'articolo 190 del codice di procedura penale che viene modificato fa riferimento all'ammissione di prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. Questa è la prima categoria. Quindi la griglia è la pertinenza.

Nel momento in cui si presentano le liste, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale - il senatore Mugnai ha citato quell'articolo per dimostrare che nulla cambia - la parte può fare richiesta al giudice per essere autorizzata a citare in udienza. L'importante è che presenti le liste. In genere presentiamo la lista dei testi che citeremo nell'udienza indicata dal giudice.

Si può anche essere autorizzati alla citazione. Soltanto in questa seconda ipotesi, nel caso di richiesta di autorizzazione alla citazione per una certa udienza, il giudice autorizza la citazione, escludendo le testimonianze vietate dalla legge - su cui siamo d'accordo - e quelle manifestamente sovrabbondanti. Nel caso in cui si azioni l'articolo 468, non esiste più il criterio della pertinenza, ma si va al criterio della sovrabbondanza. Se invece non si aziona l'articolo 468, ossia la richiesta dell'autorizzazione alla citazione, ma le liste vengono presentate, si applica l'articolo 495. L'articolo 495 è quello che precede: sono infatti gli atti preliminari al dibattimento in cui si ammettono le prove. In quella fase, secondo la modifica, sono ammesse le prove che risultano superflue e manifestamente non pertinenti.

Nel primo comma dell'articolo 495 del codice di procedura penale si dice che per l'ammissione delle prove, prima dell'apertura del dibattimento, il criterio di riferimento, relatore Centaro, è quello contenuto nell'articolo 190, richiamato espressamente. Quindi andiamo al criterio di pertinenza (questa è la griglia).

Se invece le si ammettono nel corso del giudizio, il giudice può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue, e voi aggiungete: «e manifestamente non pertinenti». Quindi la griglia a questo punto diventa duplice. Poi, improvvisamente, la griglia viene del tutto eliminata. Cioè, nel quarto comma dell'articolo 495 non è prevista più alcuna griglia, perché la norma proposta recita: il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove "che risultano superflue e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte". Ossia, se sono richieste a prova contraria di prove già assunte non c'è nessuna griglia, né di pertinenza, né di superfluità. Niente. Devono essere ammesse. E allora, cercate di correggere questa indecenza!

Inoltre, nella sua relazione si legge che la modifica dell'articolo 238-bis del codice di rito penale non si applica ai processi per reati di criminalità organizzata: ma lei sa benissimo che non è così. Si dice che l'articolo 190-bis richiamato del medesimo codice «fa salvi», mentre quell'articolo riguarda le dichiarazioni, non le sentenze. Lo sapete benissimo, come sapete che correggerete questa norma. Non lo volete ancora ammettere, ma questa norma va corretta perché è scritta con i piedi. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.