PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
DELLA MONICA (PD). Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione giustizia, muta profondamente l'originario intento del provvedimento, che diviene ora quello di rallentare a dismisura i processi penali futuri e soprattutto quelli in corso, favorendo le tattiche dilatorie degli imputati. In particolare, la modifica all'articolo 190 del codice di procedura penale avrà effetti devastanti sull'economia processuale, laddove sostituisce il potere del giudice di escludere le prove manifestamente infondate e irrilevanti con l'obbligo di ammettere tutte le prove, ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti: è del tutto evidente che in tal modo il processo non potrà svolgersi secondo i canoni costituzionali della ragionevole durata, essendo di fatto concesso ai difensori la possibilità di dilungarne ad libitum i tempi. La previsione è inoltre resa ancor più vincolante per effetto della modifica all'articolo 495 del codice di procedura penale, la quale restringe ulteriormente i casi in cui il giudice dibattimentale potrà revocare l'ammissione delle prove. Quanto alla previsione che riconosce in capo all'imputato la facoltà di interrogare personalmente gli accusatori, essa ha in sé una chiara finalità intimidatoria sul teste, che è inaccettabile e inopportuna. Nello stigmatizzare la riscrittura dell'articolo 238-bis del codice penale, che rischia di gettare nell'incertezza la sorte di numerosi processi, tra cui il cosiddetto processo Mills, richiama i più rilevanti provvedimenti adottati dal Governo Berlusconi, i quali hanno avuto come chiara e principale finalità quella di favorire la persona del Presidente del Consiglio: dalla depenalizzazione del falso in bilancio alla legge Cirami, al lodo Schifani e al lodo Alfano. (Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI e del senatore Pistorio. Congratulazioni). Consegna quindi il testo dell'intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).
CASSON (PD). Chiede chiarimenti sull'ordine degli iscritti a parlare.
PRESIDENTE. Fornisce i chiarimenti richiesti.
MARITATI (PD). Chiede di posticipare alla seduta di domani gli interventi dei senatori del Partito Democratico che sono convocati per una importante riunione di Gruppo.
PRESIDENTE. Eventuali scambi nell'ordine degli interventi non sono organizzati dalla Presidenza.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Sebbene l'esito di una recente consultazione referendaria abbia testimoniato l'impopolarità dei provvedimenti ad personam, la maggioranza ha deciso di stravolgere il disegno di legge sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo - il cui testo originale era condivisibile - introducendo delle norme che modificano completamente il regime dell'acquisizione delle prove nel processo penale. Numerosi sono i profili di incostituzionalità del testo, che contrasta i principi del giusto processo, della sua ragionevole durata, della parità tra le parti processuali e della formazione delle prove in contraddittorio. Viene infatti svilito il ruolo del giudice come dominus del processo, mentre si consente all'imputato di dilazionarne i tempi, per giungere al termine di prescrizione del reato, chiedendo l'escussione di un numero potenzialmente elevato di testimoni, senza che il giudice possa vagliarne la concreta rilevanza a fini probatori. Nonostante le numerose condanne in sede europea sull'eccessiva durata dei processi, dunque, si consente un ulteriore allungamento dei tempi, a scapito dell'efficienza e della celerità dei procedimenti giudiziari, che pure la maggioranza aveva dichiarato di voler perseguire proponendo la normativa sul cosiddetto processo breve. Occorre inoltre notare che la norma secondo cui, in caso di acquisizione in giudizio di una sentenza irrevocabile, l'imputato può ottenere l'esame dei testimoni le cui dichiarazioni sono state utilizzate per le motivazioni della sentenza, potrà essere utilizzata per dilazionare i tempi del cosiddetto processo Mills, in cui è imputato il Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e PD. Congratulazioni).
BUGNANO (IdV). Il testo originario del disegno di legge sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo, su cui l'Italia dei Valori era d'accordo, è stato stravolto in modo inaccettabile dagli emendamenti approvati in Commissione. La nuova normativa modifica infatti l'articolo 238-bis del codice di procedura penale, secondo cui le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite a fini probatori, ritenendo tale articolo non rispondente al principio del contraddittorio sancito dalla Costituzione, sebbene la norma abbia resistito ad un recente vaglio della Corte costituzionale. La formulazione proposta dalla Commissione prevede infatti che, in caso di acquisizione in un giudizio di una sentenza divenuta irrevocabile, l'imputato possa ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni siano state utilizzate per le motivazione della sentenza. Tale norma verrà applicata ai processi in corso, qualora non sia già stata dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado. Si può dunque affermare con ragionevole certezza che la norma sia stata pensata per fornire nuovi strumenti processuali al Presidente del Consiglio, al fine di far scattare i termini di prescrizione in un procedimento che lo riguarda per il quale non è ancora stata dichiarata la chiusura del dibattimento in primo grado: in tale procedimento, infatti, è stata acquisita la sentenza di condanna passata in giudicato nel cosiddetto processo Mills. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
PERDUCA (PD). Il provvedimento in esame va considerato nel contesto del sistema giudiziario italiano, caratterizzato da lunghi processi, da carceri sovraffollate soprattutto da detenuti per reati bagatellari, da un elevato numero di procedimenti pendenti e da un alto tasso di prescrizione, che hanno portato a numerose pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo contro lo Stato italiano, per mancato rispetto del principio della ragionevolezza dei tempi. A fronte di questo quadro, il disegno di legge in esame tutela la posizione di pochi individui, uno dei quali è il Presidente del Consiglio. Il provvedimento licenziato dalla Camera nel passaggio al Senato ha perso quasi completamente il suo senso iniziale, anche se in seguito si è pensato di reintrodurre alcune modifiche nel codice penale relativamente ai reati di strage e sequestro di persona che riporterebbero in qualche modo a coerenza il contenuto normativo con il titolo originario del provvedimento. La materia nel suo complesso andrebbe trattata in modo diverso. Ad esempio in merito al tema dell'ergastolo, l'ordine del giorno G100 impegna il Governo a rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali per i detenuti a vita, nonché a valutare l'abolizione dell'ergastolo. Le decisioni che verranno assunte nella civile e democratica Norvegia circa l'opportunità di imputare all'autore della strage di Oslo delitti contro l'umanità per evitare che sconti una pena limitata a 21 anni di detenzione potrà fornire uno spunto interessante per il dibattito italiano sull'amministrazione della giustizia e del sistema penitenziario. Poiché i guasti della giustizia italiana sembrano però essere sempre ridotti ai problemi del Presidente del Consiglio, un buon modo di risolverli potrebbero essere l'amnistia e l'indulto.
CHIURAZZI (PD). Un provvedimento che modifica gli articoli del codice di procedura penale non può prescindere da una riflessione sulle criticità dell'amministrazione della giustizia in un Paese che incorre frequentemente nella censura degli organi europei a causa dell'eccessiva durata dei processi e della mancata certezza della pena. Una giustizia lenta, peraltro, costituisce un freno per l'attività economica e comporta costi inaccettabili in tempi di crisi. Lungi dall'occuparsi di questioni di rilevanza generale, quali la revisione dei riti e la carenza di personale nel settore della giustizia, la maggioranza ha speso le proprie energie nell'approvazione di provvedimenti di dettaglio che, utili a tutelare l'impunità del Premier, hanno tuttavia aggravato i guasti complessivi del sistema della giustizia italiana. Il provvedimento in discussione si configura come l'ennesima legge ad personam, che è destinata a rendere cronica una criticità del sistema: la soppressione del criterio della rilevanza nell'ammissione delle prove elimina infatti un argine importante all'allungamento dei tempi del processo penale. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
LI GOTTI (IdV). Il provvedimento è scritto in modo sciatto e dovrà essere corretto perché individua un sistema confuso e contraddittorio di criteri di valutazione dell'ammissione delle prove. Infatti, si indicano via via i criteri della pertinenza e dell'esclusione delle prove per sovrabbondanza o perché giudicate superflue, salvo poi eliminare qualsiasi criterio di valutazione, e quindi si ammettere anche prove superflue, irrilevanti e addirittura non pertinenti, nel caso in cui siano richieste "a prova contraria in relazione a prove già assunte". Infine, l'affermazione secondo cui la modifica dell'articolo 238-bis non si applicheebbe ai processi contro la criminalità organizzata è falsa, basandosi su una confusione terminologica. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.